Art. 7.
Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e' stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.
Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e' stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.