TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
8174/2022 Rgn
VERBALE DI UDIENZA
Udienza del 06.03.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Gabriella Perrone
E' presente per l'appellante , l'avv. Calcagnile in Parte_1 sostituzione dell'avv Bruno Salvatore è presente per l'appellato l'avv. Gabriella Cafaro.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
8174/2022 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del GU, dott.ssa Maria
Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc 06 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO
nel procedimento di appello civile iscritto al n. 8174/2022 del ruolo promosso da
, rappr.ta e difesa dall'avv. Bruno Salvatore, Parte_1
-attore in appello-
contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Michele Gabriella Cafaro, CP_1
-convenuto in appello-
Conclusioni delle parti come in atti e discussione orale del 6 marzo 2025.
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 3 novembre 2020, il sig. proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. innanzi al Tribunale di
Lecce per sentire dichiarare la nullità dell'atto di precetto, notificatogli a cura del sig. , per la ritenuta inesistenza del titolo esecutivo e per CP_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno contenuto nel titolo azionato.
Si costituiva regolarmente l'opponente, chiedendo la dichiarazione di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Lecce e il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.1841/2021, si dichiarava incompetente e assegnava termine di tre mesi per la riassunzione in favore del Giudice di Pace competente. Il Sig. , quindi, rinnovava la citazione innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Casarano, il quale con sentenza n. 257 del 2 Maggio 2022, depositata il
20 Giugno 2022, respingeva la domanda formulata dall'opponente, confermando la doverosità di quanto precettato dal sig. . CP_1
Con atto di citazione del 27 ottobre 2022, il sig. , proponeva appello Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale per la riforma integrale della sentenza impugnata, instaurando il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01 marzo 2023, si costituiva ritualmente il sig. eccependo l'infondatezza del gravame. CP_1
La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 6 marzo 2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi a quanto scritto in atti. .
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale di dover accogliere l'odierno appello
È infatti fondato il motivo di appello rubricato “Omessa pronuncia. Violazione degli artt. 479 e 480 cpc. Inesistenza giuridica del titolo esecutivo.” Risulta agli atti che il convenuto sig. notificava atto di CP_1 precetto in data 04.10.2020 per l'importo di € 2.888,62 contestualmente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado del Tribunale penale di
Lecce- sez distaccata di Galatina n. 827/2013 resa nel giudizio n. rg 274/2010, munita di formula esecutiva, in ragione della quale l'attore era stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del convenuto per euro
2000,00 oltre spese processuali
Va rilevato come, all'epoca della notifica del precetto, era già stata pubblicata la sentenza di appello n. 891 del 01-04-2015, con cui la Corte “concedeva il beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati o dell'interessato e confermava nel resto la sentenza appellata" azionava il precetto sulla scorta della sentenza di primo grado.
Poiché la sentenza che definisce l'appello sostituisce quella di primo grado, anche in caso di conferma di essa, salva l'ipotesi in cui l'appello sia definito in rito con pronuncia di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità , il titolo da notificarsi unitamente precetto, laddove l'esecuzione non sia medio tempore iniziata sarebbe dovuto essere la sentenza di appello e non già quella di primo grado, come invece effettuato nel caso di specie.
Infatti “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” ( Corte Cassazione n. 29021/2018)
Il giudice di prime cure, pur valorizzando che “ la sentenza del tribunale di lecce- sezione distaccata di galatina n. 827/2013 è stata confermata in grado
d'appello…….Dalla conferma di tale sentenza discende la condanna dell'odierno opponente al risarcimento del danno nei confronti dell'opposto…..” cionondimeno ha ritenuto di non accogliere l'opposizione a precetto fondato sulla sentenza di primo grado e non di appello sicchè , per le ragioni di cui sopra, non può che accogliersi l'appello e, per 'l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità del precetto opposto
L'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, giustifica la condanna della parte convenuta in appello a rifondere all'appellante, e per esso in favore dell'erario, le spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, scaglione tra 1100 e 5200, parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso da per i motivi esposti in Parte_1
parte motivata, ed in riforma la sentenza n. 257/2022 depositata in data 20
Giugno 2022, dichiara la nullità del precetto notificato in data 04.10.2020;
2) condanna al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1
per esso in favore dell'Erario essendo ammesso al gratuito patrocinio, delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1485,00, di cui euro 633,00 per il primo grado ed in euro € 852,00 per il secondo grado, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario del 15 % come per legge
Così deciso in Lecce, 06 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
VERBALE DI UDIENZA
Udienza del 06.03.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Gabriella Perrone
E' presente per l'appellante , l'avv. Calcagnile in Parte_1 sostituzione dell'avv Bruno Salvatore è presente per l'appellato l'avv. Gabriella Cafaro.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
8174/2022 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del GU, dott.ssa Maria
Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc 06 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO
nel procedimento di appello civile iscritto al n. 8174/2022 del ruolo promosso da
, rappr.ta e difesa dall'avv. Bruno Salvatore, Parte_1
-attore in appello-
contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Michele Gabriella Cafaro, CP_1
-convenuto in appello-
Conclusioni delle parti come in atti e discussione orale del 6 marzo 2025.
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 3 novembre 2020, il sig. proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. innanzi al Tribunale di
Lecce per sentire dichiarare la nullità dell'atto di precetto, notificatogli a cura del sig. , per la ritenuta inesistenza del titolo esecutivo e per CP_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno contenuto nel titolo azionato.
Si costituiva regolarmente l'opponente, chiedendo la dichiarazione di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Lecce e il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.1841/2021, si dichiarava incompetente e assegnava termine di tre mesi per la riassunzione in favore del Giudice di Pace competente. Il Sig. , quindi, rinnovava la citazione innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Casarano, il quale con sentenza n. 257 del 2 Maggio 2022, depositata il
20 Giugno 2022, respingeva la domanda formulata dall'opponente, confermando la doverosità di quanto precettato dal sig. . CP_1
Con atto di citazione del 27 ottobre 2022, il sig. , proponeva appello Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale per la riforma integrale della sentenza impugnata, instaurando il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01 marzo 2023, si costituiva ritualmente il sig. eccependo l'infondatezza del gravame. CP_1
La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 6 marzo 2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi a quanto scritto in atti. .
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale di dover accogliere l'odierno appello
È infatti fondato il motivo di appello rubricato “Omessa pronuncia. Violazione degli artt. 479 e 480 cpc. Inesistenza giuridica del titolo esecutivo.” Risulta agli atti che il convenuto sig. notificava atto di CP_1 precetto in data 04.10.2020 per l'importo di € 2.888,62 contestualmente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado del Tribunale penale di
Lecce- sez distaccata di Galatina n. 827/2013 resa nel giudizio n. rg 274/2010, munita di formula esecutiva, in ragione della quale l'attore era stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del convenuto per euro
2000,00 oltre spese processuali
Va rilevato come, all'epoca della notifica del precetto, era già stata pubblicata la sentenza di appello n. 891 del 01-04-2015, con cui la Corte “concedeva il beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati o dell'interessato e confermava nel resto la sentenza appellata" azionava il precetto sulla scorta della sentenza di primo grado.
Poiché la sentenza che definisce l'appello sostituisce quella di primo grado, anche in caso di conferma di essa, salva l'ipotesi in cui l'appello sia definito in rito con pronuncia di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità , il titolo da notificarsi unitamente precetto, laddove l'esecuzione non sia medio tempore iniziata sarebbe dovuto essere la sentenza di appello e non già quella di primo grado, come invece effettuato nel caso di specie.
Infatti “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” ( Corte Cassazione n. 29021/2018)
Il giudice di prime cure, pur valorizzando che “ la sentenza del tribunale di lecce- sezione distaccata di galatina n. 827/2013 è stata confermata in grado
d'appello…….Dalla conferma di tale sentenza discende la condanna dell'odierno opponente al risarcimento del danno nei confronti dell'opposto…..” cionondimeno ha ritenuto di non accogliere l'opposizione a precetto fondato sulla sentenza di primo grado e non di appello sicchè , per le ragioni di cui sopra, non può che accogliersi l'appello e, per 'l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità del precetto opposto
L'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, giustifica la condanna della parte convenuta in appello a rifondere all'appellante, e per esso in favore dell'erario, le spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, scaglione tra 1100 e 5200, parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso da per i motivi esposti in Parte_1
parte motivata, ed in riforma la sentenza n. 257/2022 depositata in data 20
Giugno 2022, dichiara la nullità del precetto notificato in data 04.10.2020;
2) condanna al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1
per esso in favore dell'Erario essendo ammesso al gratuito patrocinio, delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1485,00, di cui euro 633,00 per il primo grado ed in euro € 852,00 per il secondo grado, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario del 15 % come per legge
Così deciso in Lecce, 06 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone