Versione
5 settembre 1984
5 settembre 1984
Art. 1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2020, n. 3278Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 63 del 2006 e dell'articolo 2 della legge 476 del 1984; l'articolo 1 della legge 476 del 1984 prevede, per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca, la conservazione del trattamento economico; pertanto l'attività di ricerca viene equiparata all'attività lavorativa; […]Leggi di più...
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