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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 1 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1159 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento
TARI n.1159, relativo all'anno di imposta 2018 per un valore pari ad € 259,44.
La ricorrente ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo atteso che l'Immobile di Frosinone per il quale veniva avanzata richiesta di pagamento della TARI, non era in suo possesso nell'anno di imposta contestato atteso che l'appartamento era stato concesso in comodato al figlio giusta contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.
Ha eccepito poi l'errato calcolo della tassa perché fondata sulla presenza di due componenti nell'appartamento dimostrando invece che lo stesso fosse posseduto da un solo soggetto, il figlio, ivi residente.
Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato valutato e deciso in camera di consiglio il 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento,
Nel caso di specie, infatti si verte infatti in un caso di omessa denuncia a fini TARI.
Ebbene, ai fini della non applicazione del tributo sui locali non utilizzati o in disuso, nonché ai fini di una rettifica di quanto dovuto a causa di una diversa metratura, dislocazione, utilizzo delle componenti dell'immobile, i contribuenti sono tenuti a dichiarare il tutto nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
Appare quindi inconfutabile l'onere in capo al contribuente di dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini del tributo ed eventualmente esimente, ai fini del riconoscimento di un eventuale beneficio. Nel caso che ci occupa, nulla di questo è avvenuto perché mai è stata presentata dichiarazione e la ricorrente non può pertanto vantare alcun tipo di esenzione.
Il ricorso non è pertanto fondato. Si ritiene comunque compensare le spese di lite atteso il modesto valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 1 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1159 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento
TARI n.1159, relativo all'anno di imposta 2018 per un valore pari ad € 259,44.
La ricorrente ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo atteso che l'Immobile di Frosinone per il quale veniva avanzata richiesta di pagamento della TARI, non era in suo possesso nell'anno di imposta contestato atteso che l'appartamento era stato concesso in comodato al figlio giusta contratto di comodato d'uso regolarmente registrato.
Ha eccepito poi l'errato calcolo della tassa perché fondata sulla presenza di due componenti nell'appartamento dimostrando invece che lo stesso fosse posseduto da un solo soggetto, il figlio, ivi residente.
Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato valutato e deciso in camera di consiglio il 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento,
Nel caso di specie, infatti si verte infatti in un caso di omessa denuncia a fini TARI.
Ebbene, ai fini della non applicazione del tributo sui locali non utilizzati o in disuso, nonché ai fini di una rettifica di quanto dovuto a causa di una diversa metratura, dislocazione, utilizzo delle componenti dell'immobile, i contribuenti sono tenuti a dichiarare il tutto nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
Appare quindi inconfutabile l'onere in capo al contribuente di dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini del tributo ed eventualmente esimente, ai fini del riconoscimento di un eventuale beneficio. Nel caso che ci occupa, nulla di questo è avvenuto perché mai è stata presentata dichiarazione e la ricorrente non può pertanto vantare alcun tipo di esenzione.
Il ricorso non è pertanto fondato. Si ritiene comunque compensare le spese di lite atteso il modesto valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso. Spese compensate.