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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/09/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 176/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1. dr. Augusto SABATINI Consigliere
1. dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176/2022 R. G., vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Messina, via Andria, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Intilisano, presso il cui studio in Messina, via San Filippo Bianchi 54, è elettivamente domiciliata;
- appellante
e
(di seguito anche ”), non costituita;
Controparte_1 _1
- appellata contumace
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1524/2021 del Tribunale di Messina, pubblicata il 23 agosto 2021 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 84/2018 R.G.
CONCLUSIONI:
Per AL Di RO:
“1) In totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che di nessuna somma è debitrice la signora , in relazione all'ordine effettuato dal proprio padre Sig. Parte_1 [...]
per non essere mai stato consegnato il bene oggetto del contratto e perché, in ogni ON caso, ha manifestato intenzione di recedere dal detto contratto, accertando conseguentemente il diritto alla restituzione delle somme versate;
2) Conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza delle pretese azionate dalla
per assoluta mancanza di prova in ordine all'avvenuta consegna del bene oggetto di _1 vendita;
3) Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1967/2017 del Tribunale di Messina, in forza del quale, a seguito di ricorso monitorio proposto dalla società, era stata ingiunta a pagare, quale erede del padre ON insieme ad la somma di € 15.129,80, oltre interessi, spese e compensi per il giudizio Controparte_2 monitorio, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto di opere editoriali, giusta contratto n. 4001020796 del 28 settembre 2009, sottoscritto dal loro dante causa con la . _1
L'opponente sosteneva che non vantava alcun titolo al pagamento, non avendo mai _1 consegnato l'opera oggetto della vendita e non essendoci neppure alcuna prova in tal senso;
al riguardo, dichiarava inoltre di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto, come previsto dall'art. 2 lettera d) dello stesso. Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della _1 provvisoria esecuzione. Affermava che la consegna in realtà si era perfezionata;
che ON
, in seguito a lettera di messa in mora del 20 ottobre 2010, aveva chiesto la rateizzazione delle
[...] somme ancora dovute senza contestare la mancata consegna;
che così aveva fatto anche l'opponente con lettera del 23 luglio 2011.
Alla prima udienza di comparizione del 19 settembre 2018, l'opponente dichiarava di voler disconoscere l'anzidetta lettera del 23 luglio 2011, e che, in ogni caso, essa non poteva intendersi quale riconoscimento di debito o accollo.
Successivamente, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto, dopo una serie di rinvii interlocutori la causa, senza ulteriore istruzione, veniva rinviata all'udienza del 21 aprile 2021, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale era trattenuta in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte della sola opponente, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.
In particolare, il primo giudice rilevava che, in base agli atti e ai documenti di causa, era pacifico che non avesse contestato la mancata consegna dell'opera acquistata in maniera ON tempestiva (ossia, ai sensi dell'art. 61 codice del consumo, decorsi trenta giorni dalla conclusione del contratto); che per essa avesse pagato solo un acconto di € 2.150,00 alla conclusione del contratto, impegnandosi a versare il residuo in 48 rate di € 369,75 ciascuna;
e che, in seguito alla messa in mora del 20 ottobre 2020, avesse chiesto di rateizzare il debito. Parimenti, non risultava che l'opponente o il suo dante causa avessero compiuto gli adempimenti previsti dall'art. 61 comma 3 del codice del consumo allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto, né che la stessa opponente, in occasione della lettera del 23 febbraio 2011, avesse contestato da parte sua la mancata consegna. Infine, il Tribunale osservava che il disconoscimento di quest'ultima scrittura, compiuto dall'opponente all'udienza del 19 settembre 2018, non era tale da integrare i requisiti posti dall'art. 2719 c.c.: pertanto, esso doveva considerarsi privo di effetto.
L'appello.
impugnava la suddetta sentenza con citazione, notificata il 28 febbraio 2022, Parte_1 depositata il 9 marzo 2022 e articolata in cinque motivi.
, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. _1
All'udienza del 7 ottobre 2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Collegio, accertata l'insussistenza delle condizioni per dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza dell'11 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo ulteriori rinvii, la causa era fissata per l'udienza del 7 aprile 2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Collegio dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. _1
Successivamente, previo deposito della sola comparsa conclusionale dell'appellante, la causa passava in decisione. Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che il Collegio, all'udienza del 7 aprile 2025, ha dichiarato la contumacia di non essendosi questa costituita in giudizio, seppur ritualmente notificata. Controparte_1
2. Con i primi quattro motivi d'appello, denuncia l'illogicità della sentenza Parte_1 impugnata.
Nello specifico, il primo giudice non avrebbe rilevato che già nell'opposizione essa aveva dichiarato di voler recedere dal contratto sottoscritto dal padre. Inoltre, essa aveva eccepito l'inadempimento della controparte, che non aveva mai consegnato le opere acquistate dal padre.
Contestava il ragionamento compiuto da nelle sue difese di primo grado, cui aveva aderito la _1 sentenza impugnata, secondo il quale , chiedendo di rateizzare il suo debito, lo ON avrebbe implicitamente riconosciuto;
così come quello per il quale la stessa odierna appellante aveva preso atto del debito del padre con la nota del 23 marzo 2011, riconoscendolo e manifestando la volontà di accollarselo. In realtà, la nota era priva di valore perché proveniente da una persona diversa dall'effettivo debitore , che, tra l'altro, era a quella data ancora in vita;
pertanto, ON non poteva essere qualificata come riconoscimento di debito, dal momento che questo può essere fatto solo dal debitore effettivo;
inoltre, non esprimeva alcun intento di accollo e non era neppure mai stata accettata dalla società. L'appellante aggiunge altresì di averla ritualmente disconosciuta all'udienza del 19 settembre 2018 perché difforme dall'originale, mai prodotto dalla in _1 giudizio. Rappresenta inoltre che essa aveva scritto la nota in questione sotto dettatura dell'ufficio recupero crediti della società in un momento di forte stress emotivo, mentre il padre era gravemente malato e in fin di vita e dopo aver ricevuto insistenti chiamate dalla società, senza neanche poter verificare la natura del credito;
non essendo l'effettiva debitrice, le sarebbe comunque stato precluso di contestare la mancata consegna. Aggiunge infine che non ha mai chiesto di dare prova, in nessun modo, della consegna;
che _1 non è dimostrato che il padre avesse realmente concordato un piano di rientro con la società; che né il documento di trasporto – peraltro nemmeno sottoscritto – né la fattura potevano costituire prova della consegna, e men che meno il pagamento dell'acconto o di alcune rate del prezzo di vendita.
3. I motivi sono infondati.
Come già correttamente accertato dal Tribunale, non è in discussione tra le parti che ON
, padre dell'odierna appellante, abbia concluso il 28 settembre 2009 con la , tramite un
[...] _1 agente di questa, un contratto per l'acquisto di una “Bibbia S. Paolo”, da consegnare entro la fine del mese di novembre dello stesso anno, per la somma di € 20.863,00 (pari a € 18.115,00 più interessi per € 2.748,00); che abbia versato a mezzo assegno la somma di € 2.150,00 a titolo di caparra, dovuta ai sensi dell'art. 5 del contratto a titolo di acconto “nell'ipotesi di perfezionamento dell'ordine o a valere su conto preesistente in caso di accertata morosità”, e che si sia obbligato a versare il residuo dovuto con le seguenti modalità: € 965,00, a mezzo contrassegno, ed € 17.748,00, con pagamento rateizzato in 48 rate mensili di € 369,75 a mezzo addebito su conto corrente bancario;
e che non abbia adempiuto a tale ultimo obbligo di pagamento.
Deve altresì ritenersi provato, perché non contestato dall'appellante in primo grado, che ON
, in seguito alla lettera di messa in mora pervenutagli il 20 ottobre 2010, abbia concordato con
[...] la un piano per rateizzare il debito residuo nel periodo tra il novembre e il dicembre 2010 e _1 il 2011.
Difatti, solo nell'atto di appello si legge che “La nota prodotta da è un appunto interno _1
(neppure firmato) apposto su un sollecito di pagamento e riferibile al dipendente che dopo _1 lo stesso avrebbe discusso con il Sig. .”. Per_1
Tuttavia, già nella comparsa di risposta di primo grado, la società aveva allegato che, A seguito di lettera di messa in mora 20 ottobre 2010 il sig. pattuì con un piano ON Controparte_1 di rientro del proprio debito, riconoscendosi così debitore., producendo contestualmente la raccomandata di sollecito del 20 ottobre 2020, nella quale, in calce, vi era un appunto, privo di sottoscrizione, in cui si affermava che il avrebbe pagato due bollettini nei mesi successivi Per_1
e si sarebbe messo “in regola”.
Questa allegazione, corredata dalla documentazione suddetta, non è stata mai contestata in primo grado dall'attrice in opposizione, che si è limitata, all'udienza del 19 settembre 2018, a disconoscere la successiva scrittura del 23 marzo 2021, a sua firma (sulla quale si tornerà nel prosieguo).
Sulla base di tali premesse, vanno accertate le circostanze dell'effettiva avvenuta consegna e dell'altrettanto effettiva e tempestiva contestazione della stessa da parte di , così ON come dell'esistenza di un ulteriore piani di rientro dal debito concordato da con Parte_1 la nota del 23 febbraio 2011, di cui si invoca il disconoscimento, nonché del recesso dal contratto, che l'appellante sostiene di aver compiuto validamente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la società appellata nega sia mai stato comunicato nelle forme prescritte dal contratto.
Al riguardo, il Tribunale si è pronunciato nel senso che, in assenza di prova della contestazione della mancata consegna, così come della comunicazione, da parte di , del recesso in ON dipendenza della mancata consegna, essa dovesse ritenersi avvenuta. Quindi, il contratto era ancora in essere e, pacifico l'inadempimento di , , quale erede di ON Parte_1 quest'ultimo, doveva provvedere al pagamento. In punto di diritto, occorre premettere che la disciplina consumeristica in materia di recesso dai contratti di vendita di beni negoziati fuori dai locali commerciali, vigente alla data di conclusione del contratto (28 settembre 2009) e ratione temporis applicabile alla presente causa prevede che:
- il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 (art. 64 comma 1 codice del consumo);
- il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso (art. 64 comma 2 codice del consumo);
- per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto […] (art. 65 comma 1 codice del consumo);
- le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo (art. 65 comma 5 codice del consumo).
L'art. 2 del contratto concluso tra ed e in calce alla nota d'ordine riconosce ON _1 altresì che: il sottoscrittore possa recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi dalla consegna delle opere a mezzo raccomandata A/R (lett. B); che, in difetto, l'ordine divenga irrevocabile per il sottoscrittore, “anche se la società non potesse fornire parte delle opere acquistate” (lett. B _1 ultimo periodo); che il sottoscrittore possa recedere dal contratto anche ove, entro un anno dall'ordine,
“non sia intervenuta la consegna delle opere richieste, con conseguente obbligo da parte di _1 di restituzione della caparra e di quanto altro versato, senza interessi”.
[...]
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, il Collegio ritiene di condividere la decisione impugnata, pur con la precisazione che, in punto di diritto, non può farsi riferimento all'art. 61 del codice del consumo nella formulazione richiamata dallo stesso Tribunale, poiché introdotta con il D. Lgs. 21/2014 e vigente a partire dal 13 giugno 2014, e quindi inapplicabile ratione temporis al caso di specie;
occorre tenere conto, invece, degli artt. 64 e 65 dello stesso codice, per come sopra richiamati.
Dagli atti di causa, infatti, non risulta che né , né, in seguito, , ON Parte_1 abbiano contestato la mancata consegna dell'opera alle condizioni ed entro i termini dettati dal contratto o dalla legge, e nemmeno successivamente. Neppure si è dimostrato che ON abbia comunicato a la sua volontà di recedere dal contratto, per come pure gli era consentito, _1 nemmeno nel più ampio termine di un anno dalla sottoscrizione dell'ordine. L'unico comportamento desumibile dagli atti di causa, con cui si sia manifestata una qualche volontà di recedere dal contratto, è costituito dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'odierna appellante.
Esso, tuttavia, è del tutto irrilevante perché, da un lato, notificato ai difensori di e non _1 direttamente alla stessa, e, dall'altro, perché comunque tardivo ai sensi dell'art. 2, lett. B _1 ultimo periodo del contratto: “Decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso il presente ordine diviene irrevocabilmente impegnativo e vincolante per il sottoscrittore nei modi e nei termini in esso indicati anche se la società non potesse fornire parte delle opere acquistate”, essendo _1 stata l'opposizione promossa il 2 gennaio 2018 e notificata il 5 gennaio 2018, a distanza di quasi nove anni dal decorso dei sopra richiamati termini per il recesso dal contratto.
Ne consegue che, venuta meno ogni condizione per l'esercizio del diritto di recesso, e in assenza di qualsiasi contestazione tempestiva della mancata consegna dell'opera, il contratto non può che ritenersi vincolante già a partire dal 28 settembre 2010, ossia decorso un anno dalla conclusione dell'ordine di acquisto. Dunque, il recesso asseritamente esercitato da nella sua Parte_1 opposizione è privo di effetti.
Chiarita la persistenza del contratto, va aggiunto che – come si è detto - costituisce circostanza pacifica, poiché incontestata in primo grado, che abbia accettato di dilazionare il ON pagamento del residuo ancora dovuto dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora del 20 ottobre 2010. Da ciò deriva che il debito, a quella data, non era stato ancora estinto.
A questo proposito, l'appellante sostiene che il padre non avrebbe potuto provvedere al pagamento perché gravemente malato e in terapia intensiva, tanto che l'ufficio recupero crediti della _1
l'aveva contattata ripetutamente per concordare un piano di rientro del debito con pagamenti dilazionati. Essa afferma inoltre che la scrittura privata del 23 febbraio 2011, prodotta in copia fotostatica difforme dall'originale, in cui si sarebbe dato atto della sua volontà di riconoscere il debito assunto dal padre e di accollarselo, sarebbe stata tempestivamente e ritualmente disconosciuta alla prima udienza di comparizione del 19 settembre 2018: sicché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non avendo prodotto l'originale della scrittura, essa non poteva essere utilizzata _1 ai fini della decisione.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Innanzitutto, perché l'appellante non ha depositato alcun certificato, referto o altro atto utile ad attestare la veridicità della malattia del padre e del suo ricovero.
In secondo luogo, perché nel verbale dell'anzidetta udienza risulta che la parte appellante, tramite il suo difensore, abbia così dichiarato “[…] si riporta al contenuto dell'opposizione, contesta la documentazione prodotta dalla e in particolar modo la nota ad asserita firma di _1 Parte_1
, e ne disconosce la conformità all'originale […]”, senza aggiungere altro.
[...]
Si tratta di una dichiarazione senz'altro inidonea a soddisfare i requisiti che la giurisprudenza di legittimità richiede per il corretto disconoscimento delle copie fotostatiche delle scritture private prodotte in giudizio, di cui all'art. 2719 c.c.: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ. 2405/2020); “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ. 27633/2018).
Nella specie, infatti, la dichiarazione non illustra alcun elemento preciso e circostanziato da cui emergerebbe la differenza tra la copia fotostatica della scrittura privata e la sua versione originale, consistendo viceversa in un'asserzione meramente generica, tendente alla clausola di stile.
Peraltro, lo stesso disconoscimento risulta inammissibile anche in ragione della contraddizione insita nelle stesse affermazioni della di , la quale, da un lato, vorrebbe negare la conformità Per_1 all'originale di quella scrittura (senza spiegare in cosa consisterebbe tale difformità) e, dall'altro, sostiene di aver compilato la scrittura medesima sotto dettatura telefonica di un addetto della società.
Pertanto, il primo giudice, mostrando buon governo dei richiamati principi, ha correttamente escluso che nel caso di specie sussistessero i requisiti per ritenere avvenuto il disconoscimento della scrittura in questione.
Esso ha altrettanto bene evidenziato come da tale dichiarazione si evincesse piuttosto che l'odierna appellante era pienamente a conoscenza del debito del padre, “avendone riportato il numero, il numero cliente, dando atto della esistenza di un piano di rateizzazione del debito”: ciononostante, il fatto che abbia trasmesso ulteriori lettere di messa in mora (datate 1° giugno 2012, 6 _1 novembre 2014 e 15 settembre 2016) induce a ritenere che essa non abbia mai provveduto a estinguerlo, e comunque l'onere di dimostrare il pagamento ricadeva sull'attuale appellante, quale erede del debitore originario, ma la stessa non lo ha assolto.
In difetto di elementi di prova a favore della tesi dell'appellante, quindi, le sue doglianze si rivelano quindi infondate. Pertanto, esse devono essere respinte, con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Con il quinto motivo, reitera la domanda di restituzione delle somme pagate Parte_1 dal padre in acconto per l'ipotesi dell'accertamento dell'avvenuto recesso dal contratto e della mancata consegna, in accoglimento dei precedenti motivi.
Il motivo è da intendersi assorbito per il rigetto dei motivi precedenti.
5. Nulla sulle spese, attesa la contumacia di Controparte_1
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma Parte_1
1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1524/2021, emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 23 agosto 2021 nel giudizio iscritto al n. 84/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese, attesa la contumacia di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1. dr. Augusto SABATINI Consigliere
1. dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176/2022 R. G., vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Messina, via Andria, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Intilisano, presso il cui studio in Messina, via San Filippo Bianchi 54, è elettivamente domiciliata;
- appellante
e
(di seguito anche ”), non costituita;
Controparte_1 _1
- appellata contumace
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1524/2021 del Tribunale di Messina, pubblicata il 23 agosto 2021 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 84/2018 R.G.
CONCLUSIONI:
Per AL Di RO:
“1) In totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che di nessuna somma è debitrice la signora , in relazione all'ordine effettuato dal proprio padre Sig. Parte_1 [...]
per non essere mai stato consegnato il bene oggetto del contratto e perché, in ogni ON caso, ha manifestato intenzione di recedere dal detto contratto, accertando conseguentemente il diritto alla restituzione delle somme versate;
2) Conseguentemente, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza delle pretese azionate dalla
per assoluta mancanza di prova in ordine all'avvenuta consegna del bene oggetto di _1 vendita;
3) Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1967/2017 del Tribunale di Messina, in forza del quale, a seguito di ricorso monitorio proposto dalla società, era stata ingiunta a pagare, quale erede del padre ON insieme ad la somma di € 15.129,80, oltre interessi, spese e compensi per il giudizio Controparte_2 monitorio, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto di opere editoriali, giusta contratto n. 4001020796 del 28 settembre 2009, sottoscritto dal loro dante causa con la . _1
L'opponente sosteneva che non vantava alcun titolo al pagamento, non avendo mai _1 consegnato l'opera oggetto della vendita e non essendoci neppure alcuna prova in tal senso;
al riguardo, dichiarava inoltre di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto, come previsto dall'art. 2 lettera d) dello stesso. Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della _1 provvisoria esecuzione. Affermava che la consegna in realtà si era perfezionata;
che ON
, in seguito a lettera di messa in mora del 20 ottobre 2010, aveva chiesto la rateizzazione delle
[...] somme ancora dovute senza contestare la mancata consegna;
che così aveva fatto anche l'opponente con lettera del 23 luglio 2011.
Alla prima udienza di comparizione del 19 settembre 2018, l'opponente dichiarava di voler disconoscere l'anzidetta lettera del 23 luglio 2011, e che, in ogni caso, essa non poteva intendersi quale riconoscimento di debito o accollo.
Successivamente, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto, dopo una serie di rinvii interlocutori la causa, senza ulteriore istruzione, veniva rinviata all'udienza del 21 aprile 2021, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale era trattenuta in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte della sola opponente, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.
In particolare, il primo giudice rilevava che, in base agli atti e ai documenti di causa, era pacifico che non avesse contestato la mancata consegna dell'opera acquistata in maniera ON tempestiva (ossia, ai sensi dell'art. 61 codice del consumo, decorsi trenta giorni dalla conclusione del contratto); che per essa avesse pagato solo un acconto di € 2.150,00 alla conclusione del contratto, impegnandosi a versare il residuo in 48 rate di € 369,75 ciascuna;
e che, in seguito alla messa in mora del 20 ottobre 2020, avesse chiesto di rateizzare il debito. Parimenti, non risultava che l'opponente o il suo dante causa avessero compiuto gli adempimenti previsti dall'art. 61 comma 3 del codice del consumo allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto, né che la stessa opponente, in occasione della lettera del 23 febbraio 2011, avesse contestato da parte sua la mancata consegna. Infine, il Tribunale osservava che il disconoscimento di quest'ultima scrittura, compiuto dall'opponente all'udienza del 19 settembre 2018, non era tale da integrare i requisiti posti dall'art. 2719 c.c.: pertanto, esso doveva considerarsi privo di effetto.
L'appello.
impugnava la suddetta sentenza con citazione, notificata il 28 febbraio 2022, Parte_1 depositata il 9 marzo 2022 e articolata in cinque motivi.
, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. _1
All'udienza del 7 ottobre 2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Collegio, accertata l'insussistenza delle condizioni per dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza dell'11 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo ulteriori rinvii, la causa era fissata per l'udienza del 7 aprile 2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Collegio dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. _1
Successivamente, previo deposito della sola comparsa conclusionale dell'appellante, la causa passava in decisione. Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che il Collegio, all'udienza del 7 aprile 2025, ha dichiarato la contumacia di non essendosi questa costituita in giudizio, seppur ritualmente notificata. Controparte_1
2. Con i primi quattro motivi d'appello, denuncia l'illogicità della sentenza Parte_1 impugnata.
Nello specifico, il primo giudice non avrebbe rilevato che già nell'opposizione essa aveva dichiarato di voler recedere dal contratto sottoscritto dal padre. Inoltre, essa aveva eccepito l'inadempimento della controparte, che non aveva mai consegnato le opere acquistate dal padre.
Contestava il ragionamento compiuto da nelle sue difese di primo grado, cui aveva aderito la _1 sentenza impugnata, secondo il quale , chiedendo di rateizzare il suo debito, lo ON avrebbe implicitamente riconosciuto;
così come quello per il quale la stessa odierna appellante aveva preso atto del debito del padre con la nota del 23 marzo 2011, riconoscendolo e manifestando la volontà di accollarselo. In realtà, la nota era priva di valore perché proveniente da una persona diversa dall'effettivo debitore , che, tra l'altro, era a quella data ancora in vita;
pertanto, ON non poteva essere qualificata come riconoscimento di debito, dal momento che questo può essere fatto solo dal debitore effettivo;
inoltre, non esprimeva alcun intento di accollo e non era neppure mai stata accettata dalla società. L'appellante aggiunge altresì di averla ritualmente disconosciuta all'udienza del 19 settembre 2018 perché difforme dall'originale, mai prodotto dalla in _1 giudizio. Rappresenta inoltre che essa aveva scritto la nota in questione sotto dettatura dell'ufficio recupero crediti della società in un momento di forte stress emotivo, mentre il padre era gravemente malato e in fin di vita e dopo aver ricevuto insistenti chiamate dalla società, senza neanche poter verificare la natura del credito;
non essendo l'effettiva debitrice, le sarebbe comunque stato precluso di contestare la mancata consegna. Aggiunge infine che non ha mai chiesto di dare prova, in nessun modo, della consegna;
che _1 non è dimostrato che il padre avesse realmente concordato un piano di rientro con la società; che né il documento di trasporto – peraltro nemmeno sottoscritto – né la fattura potevano costituire prova della consegna, e men che meno il pagamento dell'acconto o di alcune rate del prezzo di vendita.
3. I motivi sono infondati.
Come già correttamente accertato dal Tribunale, non è in discussione tra le parti che ON
, padre dell'odierna appellante, abbia concluso il 28 settembre 2009 con la , tramite un
[...] _1 agente di questa, un contratto per l'acquisto di una “Bibbia S. Paolo”, da consegnare entro la fine del mese di novembre dello stesso anno, per la somma di € 20.863,00 (pari a € 18.115,00 più interessi per € 2.748,00); che abbia versato a mezzo assegno la somma di € 2.150,00 a titolo di caparra, dovuta ai sensi dell'art. 5 del contratto a titolo di acconto “nell'ipotesi di perfezionamento dell'ordine o a valere su conto preesistente in caso di accertata morosità”, e che si sia obbligato a versare il residuo dovuto con le seguenti modalità: € 965,00, a mezzo contrassegno, ed € 17.748,00, con pagamento rateizzato in 48 rate mensili di € 369,75 a mezzo addebito su conto corrente bancario;
e che non abbia adempiuto a tale ultimo obbligo di pagamento.
Deve altresì ritenersi provato, perché non contestato dall'appellante in primo grado, che ON
, in seguito alla lettera di messa in mora pervenutagli il 20 ottobre 2010, abbia concordato con
[...] la un piano per rateizzare il debito residuo nel periodo tra il novembre e il dicembre 2010 e _1 il 2011.
Difatti, solo nell'atto di appello si legge che “La nota prodotta da è un appunto interno _1
(neppure firmato) apposto su un sollecito di pagamento e riferibile al dipendente che dopo _1 lo stesso avrebbe discusso con il Sig. .”. Per_1
Tuttavia, già nella comparsa di risposta di primo grado, la società aveva allegato che, A seguito di lettera di messa in mora 20 ottobre 2010 il sig. pattuì con un piano ON Controparte_1 di rientro del proprio debito, riconoscendosi così debitore., producendo contestualmente la raccomandata di sollecito del 20 ottobre 2020, nella quale, in calce, vi era un appunto, privo di sottoscrizione, in cui si affermava che il avrebbe pagato due bollettini nei mesi successivi Per_1
e si sarebbe messo “in regola”.
Questa allegazione, corredata dalla documentazione suddetta, non è stata mai contestata in primo grado dall'attrice in opposizione, che si è limitata, all'udienza del 19 settembre 2018, a disconoscere la successiva scrittura del 23 marzo 2021, a sua firma (sulla quale si tornerà nel prosieguo).
Sulla base di tali premesse, vanno accertate le circostanze dell'effettiva avvenuta consegna e dell'altrettanto effettiva e tempestiva contestazione della stessa da parte di , così ON come dell'esistenza di un ulteriore piani di rientro dal debito concordato da con Parte_1 la nota del 23 febbraio 2011, di cui si invoca il disconoscimento, nonché del recesso dal contratto, che l'appellante sostiene di aver compiuto validamente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la società appellata nega sia mai stato comunicato nelle forme prescritte dal contratto.
Al riguardo, il Tribunale si è pronunciato nel senso che, in assenza di prova della contestazione della mancata consegna, così come della comunicazione, da parte di , del recesso in ON dipendenza della mancata consegna, essa dovesse ritenersi avvenuta. Quindi, il contratto era ancora in essere e, pacifico l'inadempimento di , , quale erede di ON Parte_1 quest'ultimo, doveva provvedere al pagamento. In punto di diritto, occorre premettere che la disciplina consumeristica in materia di recesso dai contratti di vendita di beni negoziati fuori dai locali commerciali, vigente alla data di conclusione del contratto (28 settembre 2009) e ratione temporis applicabile alla presente causa prevede che:
- il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 (art. 64 comma 1 codice del consumo);
- il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso (art. 64 comma 2 codice del consumo);
- per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto […] (art. 65 comma 1 codice del consumo);
- le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo (art. 65 comma 5 codice del consumo).
L'art. 2 del contratto concluso tra ed e in calce alla nota d'ordine riconosce ON _1 altresì che: il sottoscrittore possa recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi dalla consegna delle opere a mezzo raccomandata A/R (lett. B); che, in difetto, l'ordine divenga irrevocabile per il sottoscrittore, “anche se la società non potesse fornire parte delle opere acquistate” (lett. B _1 ultimo periodo); che il sottoscrittore possa recedere dal contratto anche ove, entro un anno dall'ordine,
“non sia intervenuta la consegna delle opere richieste, con conseguente obbligo da parte di _1 di restituzione della caparra e di quanto altro versato, senza interessi”.
[...]
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, il Collegio ritiene di condividere la decisione impugnata, pur con la precisazione che, in punto di diritto, non può farsi riferimento all'art. 61 del codice del consumo nella formulazione richiamata dallo stesso Tribunale, poiché introdotta con il D. Lgs. 21/2014 e vigente a partire dal 13 giugno 2014, e quindi inapplicabile ratione temporis al caso di specie;
occorre tenere conto, invece, degli artt. 64 e 65 dello stesso codice, per come sopra richiamati.
Dagli atti di causa, infatti, non risulta che né , né, in seguito, , ON Parte_1 abbiano contestato la mancata consegna dell'opera alle condizioni ed entro i termini dettati dal contratto o dalla legge, e nemmeno successivamente. Neppure si è dimostrato che ON abbia comunicato a la sua volontà di recedere dal contratto, per come pure gli era consentito, _1 nemmeno nel più ampio termine di un anno dalla sottoscrizione dell'ordine. L'unico comportamento desumibile dagli atti di causa, con cui si sia manifestata una qualche volontà di recedere dal contratto, è costituito dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'odierna appellante.
Esso, tuttavia, è del tutto irrilevante perché, da un lato, notificato ai difensori di e non _1 direttamente alla stessa, e, dall'altro, perché comunque tardivo ai sensi dell'art. 2, lett. B _1 ultimo periodo del contratto: “Decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso il presente ordine diviene irrevocabilmente impegnativo e vincolante per il sottoscrittore nei modi e nei termini in esso indicati anche se la società non potesse fornire parte delle opere acquistate”, essendo _1 stata l'opposizione promossa il 2 gennaio 2018 e notificata il 5 gennaio 2018, a distanza di quasi nove anni dal decorso dei sopra richiamati termini per il recesso dal contratto.
Ne consegue che, venuta meno ogni condizione per l'esercizio del diritto di recesso, e in assenza di qualsiasi contestazione tempestiva della mancata consegna dell'opera, il contratto non può che ritenersi vincolante già a partire dal 28 settembre 2010, ossia decorso un anno dalla conclusione dell'ordine di acquisto. Dunque, il recesso asseritamente esercitato da nella sua Parte_1 opposizione è privo di effetti.
Chiarita la persistenza del contratto, va aggiunto che – come si è detto - costituisce circostanza pacifica, poiché incontestata in primo grado, che abbia accettato di dilazionare il ON pagamento del residuo ancora dovuto dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora del 20 ottobre 2010. Da ciò deriva che il debito, a quella data, non era stato ancora estinto.
A questo proposito, l'appellante sostiene che il padre non avrebbe potuto provvedere al pagamento perché gravemente malato e in terapia intensiva, tanto che l'ufficio recupero crediti della _1
l'aveva contattata ripetutamente per concordare un piano di rientro del debito con pagamenti dilazionati. Essa afferma inoltre che la scrittura privata del 23 febbraio 2011, prodotta in copia fotostatica difforme dall'originale, in cui si sarebbe dato atto della sua volontà di riconoscere il debito assunto dal padre e di accollarselo, sarebbe stata tempestivamente e ritualmente disconosciuta alla prima udienza di comparizione del 19 settembre 2018: sicché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non avendo prodotto l'originale della scrittura, essa non poteva essere utilizzata _1 ai fini della decisione.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Innanzitutto, perché l'appellante non ha depositato alcun certificato, referto o altro atto utile ad attestare la veridicità della malattia del padre e del suo ricovero.
In secondo luogo, perché nel verbale dell'anzidetta udienza risulta che la parte appellante, tramite il suo difensore, abbia così dichiarato “[…] si riporta al contenuto dell'opposizione, contesta la documentazione prodotta dalla e in particolar modo la nota ad asserita firma di _1 Parte_1
, e ne disconosce la conformità all'originale […]”, senza aggiungere altro.
[...]
Si tratta di una dichiarazione senz'altro inidonea a soddisfare i requisiti che la giurisprudenza di legittimità richiede per il corretto disconoscimento delle copie fotostatiche delle scritture private prodotte in giudizio, di cui all'art. 2719 c.c.: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. Civ. 2405/2020); “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ. 27633/2018).
Nella specie, infatti, la dichiarazione non illustra alcun elemento preciso e circostanziato da cui emergerebbe la differenza tra la copia fotostatica della scrittura privata e la sua versione originale, consistendo viceversa in un'asserzione meramente generica, tendente alla clausola di stile.
Peraltro, lo stesso disconoscimento risulta inammissibile anche in ragione della contraddizione insita nelle stesse affermazioni della di , la quale, da un lato, vorrebbe negare la conformità Per_1 all'originale di quella scrittura (senza spiegare in cosa consisterebbe tale difformità) e, dall'altro, sostiene di aver compilato la scrittura medesima sotto dettatura telefonica di un addetto della società.
Pertanto, il primo giudice, mostrando buon governo dei richiamati principi, ha correttamente escluso che nel caso di specie sussistessero i requisiti per ritenere avvenuto il disconoscimento della scrittura in questione.
Esso ha altrettanto bene evidenziato come da tale dichiarazione si evincesse piuttosto che l'odierna appellante era pienamente a conoscenza del debito del padre, “avendone riportato il numero, il numero cliente, dando atto della esistenza di un piano di rateizzazione del debito”: ciononostante, il fatto che abbia trasmesso ulteriori lettere di messa in mora (datate 1° giugno 2012, 6 _1 novembre 2014 e 15 settembre 2016) induce a ritenere che essa non abbia mai provveduto a estinguerlo, e comunque l'onere di dimostrare il pagamento ricadeva sull'attuale appellante, quale erede del debitore originario, ma la stessa non lo ha assolto.
In difetto di elementi di prova a favore della tesi dell'appellante, quindi, le sue doglianze si rivelano quindi infondate. Pertanto, esse devono essere respinte, con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Con il quinto motivo, reitera la domanda di restituzione delle somme pagate Parte_1 dal padre in acconto per l'ipotesi dell'accertamento dell'avvenuto recesso dal contratto e della mancata consegna, in accoglimento dei precedenti motivi.
Il motivo è da intendersi assorbito per il rigetto dei motivi precedenti.
5. Nulla sulle spese, attesa la contumacia di Controparte_1
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma Parte_1
1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1524/2021, emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 23 agosto 2021 nel giudizio iscritto al n. 84/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese, attesa la contumacia di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)