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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr. Pietro Carè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3045 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato a [...]/Sp Brasile Parte_1 l'1/10/2004;
, nato a [...]/SP Brasile il 24/04/1967, sia per proprio conto Parte_2 sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato a [...]/SP Brasile il 06/11/2006, Persona_1 anche rappresentato dalla madre esercente la responsabilità genitoriale Persona_2 ;
[...]
, nato a [...]/Sp Brasile il 07/09/1964; Controparte_1
, nato a [...]é Do Rio Preto S/P Brasile il 14/03/1996; Controparte_2
, nata a [...]é Do Rio Preto/SP Brasile il 14/03/1996; Controparte_2 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Enrico Valcalcer Foro di Nocera Inferiore unitamente all'Advogado Luciano Leitao, avvocato stabilito presso il Foro di Nocera Inferiore, con domicilio eletto in Nocera Inferiore, via Matteotti n. 21/B ;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
-RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 19 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nato il [...] a [...] ed emigrato in Persona_3 Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che sposò Persona_3
in São Simão/Sp Brasile, in data 1/06/1905 e dall'unione nacque Persona_4 Persona_5 in São Simão/SP Brasile, il 17/03/1908. Questi sposò in São Paulo/SP – Brasile, in data 01/02/1937
Persona_6 Dalla unione di e Parte_3 Persona_6 nacque in data 27/12/1937, in São Paulo/Sp
[...] Persona_7
1 Brasile. Questi sposò in São Simão/SP Brasile, in data 27/07/1963, Persona_8
.
[...] Dalla unione di e Persona_8 Persona_7 nacquero: a) in data 07/09/1964, in São Paulo/SP – Brasile. Questi sposò in Controparte_1
Mirassol/Sp Brasile, in data 07/07/1989, , dalla quale Persona_9 divorziava il 03/02/2012. Dalla unione di e sono Parte_4 Persona_9 Persona_9 nati: a1) in data 14/03/1996, in São José Do Rio Preto/SP Brasile. Controparte_2
Questi sposò in Tanabi/SP – Brasile, in data 12/03/2022, . Parte_5
a2) in data 14/03/1996, in São José Do Rio Preto/Sp – Brasile. Controparte_2
b) in data 24/04/1967, in São Paulo/SP Brasile. Parte_2
Questi sposò in São Simão/Sp – Brasile, in data 04/01/2004, Persona_10
e dall'unione sono nati: Parte_2
b1) in data 01/10/2004, in Ribeirão Preto/Sp Parte_1
Brasile, b2) in data 06/11/2006, in Ribeirão Pt_2 Parte_6
Preto/Sp – Brasile. I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_7
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_7 fattivo riscontro. Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza e rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 e chiedendo comunque nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
**** Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024). Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
2 Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NO (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_3 discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna , Persona_7 nata il [...], si è sposata in data 27/07/1963 con ed ha avuto Persona_8 due figli) suscettibili di determinare un'interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza. Infatti, la trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della L. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.1.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
3 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 14.7.2025. Il Giudice dott. Pietro Carè
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