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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 31068/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Marcello Sinisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 31068/2021 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Barra n. 1873/2021 depositata il 19.5.2021”
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Figurelle n° 9/r presso lo studio dell'Avv.
Giovanni di Matola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE
E
(C.F.: residente in Napoli Controparte_1 C.F._2 alla via N. Protopisani n° 58, erede legittima di , deceduto a Persona_1
Napoli il 28.01.2018
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , residente in CP_2 CodiceFiscale_3
Napoli alla via E. Forzati n° 19, Scala A, pi. 2, erede legittima di Per_1
, deceduto a Napoli il 28.01.2018
[...]
- APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F./P.IVA , in persona dei Controparte_3 P.IVA_1 legali rapp.ti p.t., quale Impresa designata F.G.V.S., elett.te dom.ta in
Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 84 – Via F. Paolo Michetti n. 4
- 1 - presso lo studio dell'avv. Renato Fiore che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per Notaio di Treviso del Persona_2
18.12.2014 rep. n. 186905 racc. n. 30367 in atti
- APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato agli appellati (il 20-24-27.12.2021 rispettivamente alla Controparte_3
quale impresa designata dal F.G.V.S., alla sig.ra ed alla sig.ra
[...] Per_1
, entrambe nella qualità di coeredi del sig. ) il sig. CP_1 Persona_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Barra n. 1873/2021, depositata il 19.5.2021, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria (con compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU medico legale poste definitivamente a carico dell'attore) esperita nei confronti del sig. , nonché della Persona_1
quale Impresa designata dal F.G.V.S, in relazione alle Controparte_3 lesioni personali asseritamente riportate a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 25.5.2015. L'appellante, nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, aveva chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni subite nel sinistro verificatosi in data 25.05.2015, alle ore 23.40 circa, mentre percorreva il raccordo autostradale A/1, Napoli/Roma, direzione
Sud, a tre corsie, alla guida dell'autoveicolo AT NT, tg. DG 616JY, di proprietà della sig.ra in citazione l'istante aveva Controparte_4 dedotto che il conducente dell'autoveicolo Toyota Yaris, tg. BM 989WT, di proprietà del convenuto e sprovvisto di copertura Persona_1 assicurativa per la r.c.a., all'altezza del Km 756, era uscito senza segnalazione dall'area di servizio “Erg” e si era immesso repentinamente sulla carreggiata ostruendo il transito nella prima corsia di destra alla predetta AT NT;
che l'istante aveva deviato a sinistra per evitare lo scontro e, pertanto, l'autoveicolo AT NT era terminato contro il new jersey posto nella terza corsia di sinistra, aveva effettuato una rotazione in
- 2 - senso orario e si era poi fermato nella corsia centrale in posizione trasversale a destra;
che, una volta che lo stesso aveva azionato Parte_1 le luci di emergenza, era, successivamente, sopraggiunto da tergo, nella corsia centrale, l'autoveicolo AT Grande NT, tg. DS 568BL, di proprietà del sig. - condotto dal sig. Controparte_5 Parte_2
- che aveva impattato con la sua sezione anteriore destra quella posteriore destra dell'autoveicolo AT NT, fermo nella corsia centrale con le luci di emergenza accese;
che, a seguito dell'impatto contro il new jersey di sinistra, l'istante aveva riportato lesioni alla persona sebbene indossasse la cintura di sicurezza. La società convenuta, odierna appellata, costituitasi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'improcedibilità e inammissibilità dell'azione, nonché l'infondatezza nel merito della domanda attorea. Nel giudizio di primo grado, veniva prodotta documentazione, tra cui la sentenza del G.d.P. di Napoli n. 854/2017 che aveva accolto la domanda risarcitoria esperita dalla proprietaria per i danni al veicolo condotto dal sig. (divenuta, poi, definitiva come Parte_1 documentato in atti), veniva raccolta prova testimoniale (con l'escussione di un solo teste), nonché espletata c.t.u. medico-legale. L'appellante ha impugnato la predetta pronuncia nella parte in cui ha affermato il mancato raggiungimento della prova fra il comportamento del conducente della
Toyota Yaris di parte convenuta ed il sinistro occorso;
in particolare parte appellante ha censurato la prefata sentenza evidenziando l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, sia per non aver tenuto conto dell'efficacia riflessa o della valenza di prova documentale della sentenza resa nel giudizio di risarcimento danni al veicolo condotto dal comparente, sia riguardo alla prova testimoniale raccolta dal G.d.P. che aveva pienamente confermato l'assunto attoreo, senza contraddizioni di sorta, ed ha chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata, di affermare la esclusiva responsabilità del convenuto , nella qualità di Persona_1 proprietario del veicolo antagonista e, per l'effetto, di sentir condannare gli appellati - in solido o separatamente - al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 3.372,57 o in quella somma maggiore ritenuta
- 3 - equa e giusta, vinte le spese del doppio grado con distrazione. Si è costituita la compagnia assicuratrice appellata, impugnando e contestando quanto ex adverso argomentato e richiesto e chiedendo di dichiarare l'infondatezza del gravame con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza in data 2.4.2025 con la concessione di termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (60+20).
In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle appellate, sig.re e , ritualmente citate nel presente giudizio e non costituitesi. Per_1 CP_1
Nel merito l'appello va respinto, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata, anche se l'infondatezza della domanda risarcitoria in disamina va affermata sulla scorta di rilievi in parte diversi da quelli posti a base della pronuncia di primo grado.
Invero è quasi superfluo richiamare la regola fondamentale posta dall'art. all'art. 2697 del codice civile, secondo la quale spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre sarà il convenuto a dover dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Per altro verso costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr., ex multis,
Cass. n. 331/2020). Del resto l'art. 116 c.p.c. stabilisce il principio secondo il quale il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Ciò comporta che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice è chiamato a rendere conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato
- 4 - determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Orbene, riguardo al caso di specie, va premesso che la sopra menzionata sentenza definitiva del G.d.P. di Barra che ha accolto la domanda risarcitoria esperita dalla proprietaria del veicolo condotto dall'odierno appellante per i danni subiti dalla stessa auto in relazione al sinistro per cui
è causa non vincola in alcun modo il Tribunale né come giudicato esterno, né come giudicato riflesso, quest'ultimo espressamente invocato dalla difesa di parte appellante. A tal proposito è del resto costante oltre che condiviso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudicato formatosi nel giudizio favorevolmente promosso dal proprietario di un veicolo per far valere i danni dallo stesso subiti in conseguenza di un sinistro stradale non vincola l'esito del diverso giudizio relativo ai danni alla persona subiti dal conducente in relazione al medesimo sinistro. Si è osservato, infatti, che l'art. 2909 c.c., limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti, rammentandosi che l'efficacia del giudicato maturatosi in un certo giudizio non può essere invocata in relazione ad un giudizio al quale una delle parti certamente non ha partecipato (cfr., Cass. n. 4241/2013; Cass. n. 17931/2019). Inoltre, non solo i soggetti dei due giudizi sono, almeno in parte, diversi, ma è diverso anche il petitum, perché, nell'uno si chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal mezzo e nel presente quelli riportati dal conducente, sicché nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio (cfr. Cass. n. 17931/2019; Cass. n.
27524/2021). Resta fermo, per contro, il principio secondo cui il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove, anche atipiche, raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le
- 5 - censure proposte dalle parti (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. n.
20719/2018, Cass. n. 25067/2018).
Ciò posto, è d'uopo osservare che le argomentazioni svolte nella sentenza del G.d.P. di Barra n. 854/2017 a sostegno dell'accoglimento della domanda risarcitoria non appaiono affatto persuasive in quanto in primis non riportano il tenore letterale dell'unica deposizione raccolta in tale sede
(verosimilmente resa dallo stesso teste escusso in primo grado nel presente giudizio che ha riferito tale circostanza), ma, soprattutto, contengono dei passaggi, in particolare quello secondo cui la AT NT (condotta dal
) “procedeva regolarmente”, pienamente smentiti dalle Parte_1 risultanze del verbale della P.S in atti relativo al sinistro de quo n. 12-
12020-493-2025 (forse non prodotto in tale giudizio e, comunque, non menzionato, né preso in considerazione nella predetta pronuncia) che, nella parte dedicata alla ricostruzione della dinamica del sinistro (pag. 19), senza attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni del circa la Parte_1 presenza di un veicolo non meglio identificato (non ricordandone egli né la targa né il modello) che, immessosi dall'area di servizio, gli avrebbe tagliato la strada, evidenziava semplicemente che il conducente della AT
NT (vale a dire l'odierno attore) “a causa della velocità non commisurata perdeva il controllo del veicolo urtando il new jersey presente alla sx della carreggiata”. Va, altresì, evidenziato che il sig.
fu sentito dalla P.S. a distanza di qualche tempo dal Parte_1 verificarsi del sinistro, precisamente in data 19.6.2015 (cfr. pag. 4 del verbale di P.S.), e che stranamente non ebbe a riferire di essere venuto comunque a conoscenza dei dati del veicolo che gli avrebbe tagliato la strada provocando il sinistro, benchè il teste escusso, Testimone_1 abbia dichiarato “io stesso rilevai i numeri di targa delle auto coinvolte e le consegnai al conducente della AT NT nera” (ovverosia il
). E' evidente che l'omissione ai verbalizzanti di tale Parte_1 fondamentale circostanza da parte dell'odierno appellante, in alcun modo spiegata in atti, compromette irrimediabilmente in radice l'attendibilità dell'unica testimonianza raccolta e con esso l'intero assunto attoreo. Del
- 6 - resto la deposizione del teste singolarmente valutata, Testimone_1 appare anche generica oltre che intrinsecamente contraddittoria. Invero il predetto teste, che nulla ha riferito riguardo alla velocità tenuta dal veicolo condotto dal , ha dichiarato di aver visto un'auto grigia Parte_1
(successivamente al sinistro individuata come una Toyota Yaris) immettersi a forte velocità senza aver azionato l'indicatore di direzione nella prima corsia di marcia (delle tre del raccordo autostradale) e che la stessa in tal modo “ostruiva il transito della AT NT che, pertanto, era finita contro il guard-rail posto a sinistra per poi “rimbalzare” nella corsia centrale della carreggiata dopo aver effettuato una rotazione;
tuttavia lo stesso teste, incerto finanche sul verificarsi o meno di un impatto tra i predetti veicoli, ha precisato che “il conducente della AT NT prima dell'immissione dell'auto di colore grigio nella prima corsia aveva anche effettuato una deviazione a sinistra” il che induce a ritenere che il conducente della NT si sarebbe avveduto per tempo della manovra di immissione di un altro veicolo dall'area di servizio spostandosi sulla corsia centrale così da prevenire il possibile ostacolo alla sua marcia. In definitiva la deposizione raccolta non appare intrisa di coerenza e logicità, ma risulta, al contrario, lacunosa e contraddittoria e, perciò, non idonea a supportare in modo pieno e convincente la domanda attorea, stante peraltro la mera astratta compatibilità causale delle lesioni refertate con la descritta dinamica del sinistro come ritenuto in sede di c.t.u. in atti.
Dalle osservazioni finora sviluppate deriva che, in relazione al concreto verificarsi dell'incidente per cui è lite ed alla stregua degli elementi innanzi precisati, parte appellante non ha fornito una convincente dimostrazione circa la concreta verificazione dell'evento dannoso nei termini allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata, in violazione dell'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c..
Anche le spese del presente grado vanno in ogni caso compensate attesa l'oggettiva controvertibilità in fatto della lite. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
- 7 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa di appello promossa come in narrativa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di lite anche del presente grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 26.6.2025
Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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