Art. 16.
All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni allo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera' mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni allo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.