Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1915/2024, introdotta da:
c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MORA SERGIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MORA SERGIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno all'educazione Per_1 ed all'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso. Il figlio avrà collocazione abitativa presso l'abitazione della madre in Castelletto Ticino, via Pozzola n. 37/G con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche, previo accordo con la madre e comunque nei fine settimana alternati;
3) la casa coniugale sita in Castelletto Ticino, via Pozzola n. 37/G, di proprietà esclusiva della moglie rimane assegnata alla medesima con gli arredi che ne fanno parte: il marito ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali;
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€ 150,00, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo,
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); d) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro boy-scout); f) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione (rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie); g) spese per conseguimento della patente di guida (corso elezioni); h) acquisto del mezzo di trasporto dei figli
Pag. 2 5) l'importo dell'assegno di mantenimento sopra indicato verrà rivisto al rialzo non appena il Sig. troverà Pt_1 una nuova occupazione;
6) i coniugi rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio con annotazione del figlio minore.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
RO (NO), in data 27/06/2015 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte I, anno 2015. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio in data 14/01/2016. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a ANGERA (VA) in [...] [...] e nato a [...] in data [...]; Parte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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