Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9900/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. 9900/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. FI- Parte_1 P.IVA_1
LANGIERI N.36 80121 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SIVIERO MI-
CHELE (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in vir- C.F._1
tù di procura a margine dell'atto di citazione
- Appellante
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to alla VIA DELL'EPOMEO, 460 80126 NAPOLI presso lo stu- dio dell'Avv. PUGLIESE ALBERTO (c.f.: ) dal quale C.F._2
è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- Appellata
E
, C.F.: ), res. in Napoli al Corso Sirena CP_2 C.F._3
n. 237, elett. te dom.to in Villaricca (Na) al Viale della Repubblica , 47 presso lo studio dell' Avv. Stefano Puca , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura come in atti
Appellato
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del che si richiama.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei con- Parte_1
fronti di e avverso la sen- Controparte_3 CP_2
tenza n. 5976/2022 resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G.
10358/2021 dal Giudice di Pace di Barra pubblicata il 4 novembre 2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace, accogliendo la domanda proposta dall'attore, sig. , ha annullato “(…) la cartella di pagamento n. CP_2
07120150149628171000 di € 376,01 contenuta nell'estratto di ruolo n.
2015/0011899 (...); condanna l'ente concessionario al pagamento delle com- petenze di giudizio che liquida in complessivi € 230,00, oltre 27,00 per spese ed oltre 15% di spese generali successive, CPA e IVA (…); dichiara compen- sate le spese di lite nei confronti di ”. Parte_1
In primo grado era stata accolta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dalla originaria parte istante avverso alcuni estratti di ruolo relativi ad alcune cartelle afferenti a sanzioni amministrative;
era stata rigettata la domanda ri- convenzionale trasversale proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_4
L'appellante come motivo principale deduceva l'inammissibilità della opposizione proposta dalla originaria parte attrice e, in ogni caso, la erroneità della dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale trasver- sale proposta nei confronti della CP_4
Instauratosi il contraddittorio la appellata resisteva al gravame CP_4
per quanto di ragione deducendo, comunque, che la domanda proposta dalla originaria parte attrice doveva essere dichiarata inammissibile. L'altra parte appellata, , chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
L'appello è fondato dovendosi effettivamente ritenere inammissibile la domanda proposta dalla originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giu- dizio di primo grado.
La causa può essere decisa per la ragione più liquida potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame e le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti e reiterate in questo grado di giudizio. 2
Invero la originaria parte attrice ha proposto opposizione alla esecuzio- ne ai sensi dell'art. 615 primo comma cpc avverso alcuni estratti di ruolo affe- renti a cartelle relative a sanzioni amministrative deducendo di essere venuta a conoscenza della sua posizione debitoria da un controllo effettuato presso gli
Uffici dell'Agente della Riscossione, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle né dei verbali ad esse prodromici eccependo, di conseguenza, la pre- scrizione dei crediti vantati dagli Enti opposti.
Deve ritenersi che l'estratto di ruolo, non essendo atto preposto all'avvio di alcuna procedura esecutiva, non è titolo all'esecuzione e in conse- guenza non può essere impugnato. Con ciò ritenendo superfluo ogni profilo di lesione al diritto di difesa di cui alla infondata richiesta del di rimes- CP_2
sione alla Corte Costituzionale in ordine alla illegittimità della norma sul di- vieto di impugnabilità dell'estratto di ruolo e dei ruoli e cartelle invalidamente notificati, prevista dal decreto legge del 21/10/2021 n. 146, articolo 3-bis che ha introdotto l'art.
4-bis dell'art.12 del Dpr 602/1973.
In effetti l'estratto di ruolo è un documento informativo contenente gli elementi della cartella del tutto inidoneo a contenere una pretesa impositiva.
Il principio della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo an- che con riferimento a crediti diversi da quelli tributari è stato più volte affer- mato dalla Suprema Corte (ord. n. 6166/2019; ord. 5446/2019; sent. N.
22946/2016) e dai giudici di merito. In effetti difetta l'interesse ad agire ex art. 100 cpc considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 cpc si contesti il diritto di procedere alla esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno di una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cass. n. 1302/2018).
Il recente intervento normativo (D.L. n. 146/2021) che ha previsto in seno al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo indipendentemente dalla notifica della cartella esattoriale non fa che ribadire, in via legislativa, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Anzi la nuova norma sembra costituire espressione di un favor per il “contribuente” rispetto all'orientamento giurisprudenziale consolidato atteso che il comma 4 bis del 3
medesimo richiamato art. 12 prevede alcune ipotesi tassative – non ricorrenti nella fattispecie in esame e comunque nemmeno prospettate dalla originaria parte attrice – che concretano l'interesse del debitore ad impugnare diretta- mente il ruolo.
In effetti da ultimo la Corte di Cassazione a SS.UU. (sentenza n.
26283/2022) ha ritenuto applicabile la nuova disposizione di legge anche ai giudizi già pendenti proprio perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata precisando che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma.
Per completezza giova sottolineare che l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire – comunque oggetto di argomentazioni difen- sive delle originarie parti convenute fin dal primo grado di giudizio - è que- stione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass. n.
5593/1999).
In conseguenza in accoglimento dell'appello ed in riforma della senten- za impugnata va dichiarata la inammissibilità della opposizione proposta dalla originaria parte attrice.
La natura della controversia, le ragioni della decisione ed i preesistenti contrasti giurisprudenziali di merito costituiscono gravi motivi per compensa- re interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
-in riforma della sentenza impugnata n. 5976/2022 del GdP di Barra dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla originaria parte attrice e compensa le spese del procedimento di primo grado tra le parti;
-compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Napoli 05/06/2025
Il Giudice
Diego Ragozini 4
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depo- sitato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co.
I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
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