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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1472/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16125/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 175367388779 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1418/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Società_1 S.r.l. e al Comune di Napoli in data 24.9.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 175367/388779, a suo dire ricevuto in data 30.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della TARI, anno d'imposta 2019, per il complessivo importo di
€ 561,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Eccepiva il ricorrente la prescrizione della pretesa tributaria, per decorso del relativo termine quinquennale, in relazione all'anno d'imposta. Eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore dall'esercizio dell'azione tributaria, essendo parimenti decorso il termine prescritto dall'art. 161 l. 296/1996, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
In data 5.1.2026, Municipia S.p.a. depositava proprie controdeduzioni, rilevando, in via preliminare, che l'atto impugnato era stato emesso da Municipia S.p.a. e non già da Napoli Obiettivo Valore S.r.l.; eccepiva, altresì, sempre in via preliminare, l'inammissibilità – per tardività – del ricorso proposto dal contribuente, e ciò in quanto l'avviso di accertamento gravato era stato ricevuto dal ricorrente in data
14.1.2025, a fronte della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio soltanto il successivo
29.9.2025.
In data 7.1.2025, il Comune di Napoli depositava proprie controdeduzioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato affidato a Municipia S.p.a. il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
Alla pubblica udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Municipia S.p.a., rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, il ricorrente ha unicamente dedotto di aver ricevuto il gravato avviso in data 30.7.2025, a mezzo posta, omettendo, tuttavia, di documentare siffatta affermazione, rimasta priva di qualsivoglia riscontro documentale, anche a seguito della specifica contestazione operata dalla resistente con le controdeduzioni del 5.1.2026. A fronte di tale omissione, la resistente Municipia S.p.a. ha fornito un
“principio di prova” circa la notifica dell'avviso in questione in data 14.1.2025, riportando, all'interno del proprio ricorso, l'esito della spedizione della raccomandata 61981188655-8 (stesso numero identificativo presente sull'avviso prodotto dal ricorrente), consegnato per la spedizione in data 27.12.2024 e ricevuto il successivo 14.1.2025 dall'odierno ricorrente. Come detto, a fronte di tale principio di prova, nulla in senso contrario ha dedotto e/o documentato il ricorrente, nei termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/1992, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 327,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per la fase di studio,
€ 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da applicarsi, nei confronti del Comune di Napoli, la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Società_1 S.r.l. e del Comune di Napoli, con ricorso notificato in data 24.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da applicarsi, nei confronti del
Comune di Napoli, la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in
Napoli, nella Camera di Consiglio, il 23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16125/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 175367388779 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1418/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Società_1 S.r.l. e al Comune di Napoli in data 24.9.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 175367/388779, a suo dire ricevuto in data 30.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della TARI, anno d'imposta 2019, per il complessivo importo di
€ 561,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Eccepiva il ricorrente la prescrizione della pretesa tributaria, per decorso del relativo termine quinquennale, in relazione all'anno d'imposta. Eccepiva, altresì, l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore dall'esercizio dell'azione tributaria, essendo parimenti decorso il termine prescritto dall'art. 161 l. 296/1996, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
In data 5.1.2026, Municipia S.p.a. depositava proprie controdeduzioni, rilevando, in via preliminare, che l'atto impugnato era stato emesso da Municipia S.p.a. e non già da Napoli Obiettivo Valore S.r.l.; eccepiva, altresì, sempre in via preliminare, l'inammissibilità – per tardività – del ricorso proposto dal contribuente, e ciò in quanto l'avviso di accertamento gravato era stato ricevuto dal ricorrente in data
14.1.2025, a fronte della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio soltanto il successivo
29.9.2025.
In data 7.1.2025, il Comune di Napoli depositava proprie controdeduzioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato affidato a Municipia S.p.a. il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
Alla pubblica udienza del 23.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Municipia S.p.a., rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, il ricorrente ha unicamente dedotto di aver ricevuto il gravato avviso in data 30.7.2025, a mezzo posta, omettendo, tuttavia, di documentare siffatta affermazione, rimasta priva di qualsivoglia riscontro documentale, anche a seguito della specifica contestazione operata dalla resistente con le controdeduzioni del 5.1.2026. A fronte di tale omissione, la resistente Municipia S.p.a. ha fornito un
“principio di prova” circa la notifica dell'avviso in questione in data 14.1.2025, riportando, all'interno del proprio ricorso, l'esito della spedizione della raccomandata 61981188655-8 (stesso numero identificativo presente sull'avviso prodotto dal ricorrente), consegnato per la spedizione in data 27.12.2024 e ricevuto il successivo 14.1.2025 dall'odierno ricorrente. Come detto, a fronte di tale principio di prova, nulla in senso contrario ha dedotto e/o documentato il ricorrente, nei termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/1992, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 327,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per la fase di studio,
€ 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da applicarsi, nei confronti del Comune di Napoli, la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Società_1 S.r.l. e del Comune di Napoli, con ricorso notificato in data 24.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da applicarsi, nei confronti del
Comune di Napoli, la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in
Napoli, nella Camera di Consiglio, il 23.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete