Articolo 1 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1237
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24 novembre 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentano a lire 500 milioni con legge 4 agosto 1955, n. 684 , viene ulteriormente elevato a lire 800 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi gia' accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

Entrata in vigore il 24 novembre 1956