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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3340/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17967/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00560756 49 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliersi il ricorso
Resistente: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate RI e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250056075649000 not. il 24/06/2025 con la quale veniva chiesto il pagamento dell'importo di € 281,98 per il mancato pagamento della tassa Automobilistica anno 2019.
Deduce il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme oggetto della cartella suddetta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la prescrizione sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso essendo stata la cartella impugnata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento prodromico
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha evidenziato di aver proceduto alla notifica dell'atto prodromico ossia dell'avviso di accertamento n. 964218048450 2019 a mezzo posta ordinaria, con compiuta giacenza in data 28/11/2022.
Sul punto giova premettere che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario, della raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l.
n. 890 del 1982 (cfr. Cass. N. n. 29022 del 05/12/2017 (Rv. 646433 - 01). Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa n. 10037 del
10/04/2019 (Rv. 653680 - 01) e non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico sicchè l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Sez. 5 n. 29642 del 14/11/2019
(Rv. 655744 - 01).
Nel caso di specie la resistente Regione Campania ha effettuato la notifica al ricorrente dell'atto prodromico a quello impugnato con raccomandata ordinaria. All'uopo però ha prodotto un avviso di ricevimento in bianco, senza alcuna annotazione attestante l'iter notificatorio effettuato e segnatamente senza alcuna annotazione circa l'avviso al destinatario della giacenza e la data di esso ed il compimento della compita giacenza non
è verificabile essendo il timbro sfornito della data di avenuto compimento e non essendovi elementi per individuare il dies a quo.
Ne consegue che non può riconoscersi nella fattispecie in esame la ritualità della notifica con la conseguenza che in mancanza di un valido atto prodromico interruttivo è maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto 2019.
Il ricorso va quindi accolto e, tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17967/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00560756 49 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliersi il ricorso
Resistente: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate RI e alla Regione Campania, Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250056075649000 not. il 24/06/2025 con la quale veniva chiesto il pagamento dell'importo di € 281,98 per il mancato pagamento della tassa Automobilistica anno 2019.
Deduce il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme oggetto della cartella suddetta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la prescrizione sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso essendo stata la cartella impugnata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento prodromico
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha evidenziato di aver proceduto alla notifica dell'atto prodromico ossia dell'avviso di accertamento n. 964218048450 2019 a mezzo posta ordinaria, con compiuta giacenza in data 28/11/2022.
Sul punto giova premettere che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto da parte del concessionario, della raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l.
n. 890 del 1982 (cfr. Cass. N. n. 29022 del 05/12/2017 (Rv. 646433 - 01). Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa n. 10037 del
10/04/2019 (Rv. 653680 - 01) e non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico sicchè l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Sez. 5 n. 29642 del 14/11/2019
(Rv. 655744 - 01).
Nel caso di specie la resistente Regione Campania ha effettuato la notifica al ricorrente dell'atto prodromico a quello impugnato con raccomandata ordinaria. All'uopo però ha prodotto un avviso di ricevimento in bianco, senza alcuna annotazione attestante l'iter notificatorio effettuato e segnatamente senza alcuna annotazione circa l'avviso al destinatario della giacenza e la data di esso ed il compimento della compita giacenza non
è verificabile essendo il timbro sfornito della data di avenuto compimento e non essendovi elementi per individuare il dies a quo.
Ne consegue che non può riconoscersi nella fattispecie in esame la ritualità della notifica con la conseguenza che in mancanza di un valido atto prodromico interruttivo è maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto 2019.
Il ricorso va quindi accolto e, tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.