Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato all’udienza del 6 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32463 del registro di Segreteria, promosso da:
E. C. omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lioi (c.f. [...]),
pec: michelerosariolucallioi@ordineavvocatiroma.org e Stefano Viti
(c.f.[...]) pec: stefanoviti@ordineavvocatiroma.org con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n.32
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;
per l’annullamento della deliberazione del Comitato Di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti Civili e Militari dello Stato e dei loro superstiti dell’INPS n.
omissis del 24/03/2025, con cui è stato respinto il ricorso n. omissis proposto dal sig. OS in data 28/03/2023 avverso il provvedimento della Direzione Provinciale Vicenza - Gestione Dipendenti prot. omissis del 13/01/2023, trasmesso con nota prot. 9100.13/01/2023.
0011358-, di riliquidazione della pensione diretta di vecchiaia, nella misura di annui €
39.703,11 a decorrere dal 01/09/2007, per riattribuzione ed inserimento della retribuzione aggiuntiva sindacale nella base retributiva di calcolo, a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena a conclusione di procedimento penale innanzi al Tribunale di Vicenza.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITI l’Avv. Michele Lioi per il ricorrente e l’Avv. Angelo Guadagnino per INPS, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2025 tenutasi con l’assistenza del Segretario, d.ssa Nadia Tonolo, come da verbale
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 il sig. LI OS rappresentava di essere un ex dipendente del comparto Scuola collocato in distacco sindacale presso il sindacato di appartenenza (SNALS), di cui era stato dirigente in ambito provinciale, ricevendo una retribuzione aggiuntiva, nell’ultimo anno di servizio, che gli aveva consentito di maturare il diritto, ai sensi del D.Lgs. 564/1996, ad una quota di pensione integrativa sulla base della contribuzione aggiuntiva versata all’INPDAP.
Con provvedimento n. 116 del 24/03/2025 il Comitato Di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali dell’INPS aveva respinto il ricorso proposto dal sig. OS in data 28/03/2023 avverso il provvedimento della Direzione Provinciale Vicenza di INPS del 13/01/2023, di riliquidazione della pensione diretta di vecchiaia, nella misura di annui € 39.703,11 a decorrere dal 01/09/2007, eliminando dal calcolo la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 15 della legge 177/76 prevista per le componenti retributive destinate a comporre la quota A della retribuzione da porre a base per il calcolo del trattamento pensionistico che era, invece, stata riconosciuta dal provvedimento INPDAP di liquidazione della pensione del 07.09.2009, operando retroattivamente il recupero delle somme liquidate in precedenza.
Il provvedimento di riliquidazione era intervenuto successivamente ad un periodo di sospensione di 37 mesi del trattamento integrativo disposto con determinazione dell’INPS di Vicenza in data 04.12.2019 a seguito della instaurazione a carico del ricorrente di un procedimento penale per truffa da parte della Procura presso il Tribunale di Vicenza in relazione alla erogazione di tale trattamento. Con tale provvedimento l’INPS applicava al ricorrente anche una ritenuta cautelativa sulla pensione di € 281,00 mensili a partire dal febbraio 2020, a titolo di recupero del presunto indebito pensionistico erogato dal 2007 al gennaio 2020.
A seguito della sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Vicenza n. 935 del 1^ luglio 2022, divenuta irrevocabile, la Direzione provinciale INPS di Vicenza, con provvedimento del 13 gennaio 2023, aveva attribuito nuovamente al ricorrente il trattamento pensionistico con i benefici della c.d. legge Treu, ma eliminando, tuttavia, la maggiorazione del 18 % prevista per le componenti retributive destinate a comporre la base pensionabile della quota A ai sensi dell'art. 15 della L. 177/76.
Riteneva il ricorrente che si trattasse di una “modifica dell’originario provvedimento di liquidazione della pensione che, oltre a non poter essere adottata a 14 anni di distanza dal provvedimento definitivo di calcolo della pensione, si pone anche in contrasto con la norma di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 564/1996”, ai sensi del cui sesto comma, così come modificato dal D.Lgs 278/98, la retribuzione aggiuntiva corrisposta dal sindacato
“costituisce a tutti gli effetti una integrazione della base stipendiale”, come peraltro riconosciuto dalle circolari INPDAP nn. 11/99, 13/01 e 416/06.
Concludeva, quindi, chiedendo “l’accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico nell’importo stabilito con il decreto di liquidazione del trattamento pensionistico adottato in data 7 settembre 2009 - e quindi con l’applicazione della maggiorazione del 18 % alla retribuzione percepita dal sindacato di appartenenza-, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento integrale dei ratei futuri, oltre che di tutti gli arretrati relativi al periodo febbraio 2020 – fino al dì del soddisfo con l’applicazione della maggiorazione del 18% alla retribuzione percepita dal sindacato di appartenenza, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al dì del soddisfo, e con la restituzione degli importi trattenuti dall’INPS con riferimento al periodo 2007-2020, sempre con aggiunta di interessi, rivalutazione monetaria, oltre che adeguamenti di legge.
Solo in linea subordinata, ove mai si ritenesse che correttamente l’ente previdenziale avrebbe provveduto al recupero degli importi di pensione corrisposti al ricorrente in virtù della applicazione della maggiorazione del 18% anche sulla retribuzione aggiuntiva erogata dalla organizzazione sindacale, in ogni caso dovrebbe essere dichiarata la irripetibilità delle differenze corrisposte per tutto il periodo di cinque anni, o, in subordine, di dieci anni precedente al 13 gennaio 2023 per intervenuta prescrizione della azione di ripetizione”
In data 19 settembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, depositando una memoria con la quale, ricostruita in fatto l’articolata vicenda del sig. OS, contestava la fondatezza del ricorso, affermando che la retribuzione aggiuntiva versata dal sindacato non rientra tra quelle espressamente previste come maggiorabili del 18% ed indicate dall'articolo 15 della legge 177/76 e richiamando la nota operativa INPDAP n. 13/2010 e i più recenti messaggi Hermes n. 3872/2019 e 1923/2023.
Contestava, inoltre, l’applicabilità al caso di specie la normativa sugli indebiti, citata dal ricorrente, “posto che al medesimo non è stata richiesta la restituzione di somme indebite in applicazione della determinazione impugnata” e che degli importi cautelarmente trattenuti nel periodo 2019/2023 dall’ Inps erano già stati rimborsati, portandoli nel computo degli arretrati della liquidazione.
All’odierna udienza le parti discutevano come da verbale. All’esito della discussione il giudizio veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La domanda avanzata in via principale dal ricorrente (accertamento del diritto ad un trattamento pensionistico calcolato tenendo conto della maggiorazione del 18% sulla retribuzione aggiuntiva percepita dal sindacato di appartenenza) si fonda sul presupposto che la retribuzione aggiuntiva riconosciutagli dal sindacato presso il quale ha prestato attività come dirigente provinciale, concorrendo a formare la base pensionabile in quota A, sarebbe suscettibile, per ciò solo, della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 15 della legge n. 177 del 1976, non riconosciuta, invece, da INPS con il provvedimento della Direzione Provinciale di Vicenza prot. omissis del 13/01/2023 di liquidazione del trattamento definitivo di pensione.
L’art. 15 della legge n. 177 del 1976 ha sostituito il testo dell’art. 43 del D.P.R. 1092 del 1973 (a valere sulle cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1976) con il seguente:
“Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.” (primo comma).
La disposizione specifica, al successivo secondo comma, che “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte -dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi-, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite (n. 9/2011/QM) è costante ed univoca nell’affermare che “l'art. 43 del DPR 1092/1973, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 15 della legge 177/1976, ha contestualmente introdotto, accanto alla maggiorazione del 18% della base pensionabile, un limite alla possibilità di considerare ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale civile assegni o indennità, anche se pensionabili, diversi da quelli espressamente contemplati: ciò è consentito solo se la disposizione di legge che riguarda l’assegno o l’indennità ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Quest'ultima previsione impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione del 18%, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile. Il legislatore, in altri termini, ha introdotto una previsione annoverabile nella categoria delle norme con forza passiva rafforzata cioè di quelle norme che al fine di attuare i principi costituenti l’essenza stessa dell’intervento normativo, recano specifiche previsioni in ordine alle modalità di modifica o integrazione del contenuto della disciplina dalle medesime introdotta. Similmente, l’art. 43 sopra indicato ha previsto che le eventuali successive dilatazioni della base pensionabile del personale civile mediante l’inglobamento di assegni o indennità avvenissero solo in presenza di un’esplicita previsione legislativa che qualificasse detti emolumenti aventi i caratteri della quiescibilità come suscettibili della maggiorazione del 18%. La previsione esplicita di inclusione nella base pensionabile di un assegno o indennità, dunque, costituisce una condizione ineludibile la cui presenza o assenza discrimina in modo certo tra l’inclusione ovvero l’esclusione nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato.” (Sez. Sicilia n. 967/2015; negli stessi termini, recentemente, Sez. Campania n. 502/2019)
In altre parole, “la base pensionabile da aumentare del 18% è tassativamente disciplinata dall’art. 43 del DPR n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 15 della L. n. 177/1976, il quale recita che la base stessa è costituita solo 'dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni pensionabili elencati dalla stessa disposizione' e precisa che 'agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile'”: dunque, “la 'base pensionabile' (da maggiorare del 18%) è voce pensionistica differente dalla 'base di computo' della pensione, comprensiva anche degli altri assegni pensionabili, nel senso che non può desumersi dalla qualificazione dell’assegno come 'pensionabile' l’inserimento dello stesso nella 'base pensionabile'”(Sez. I App. n.
346/2017; in termini, anche Sez. Giur. Sicilia n. 579/2019).
Le Sezioni Riunite di questa Corte, infatti, hanno chiaramente affermato il principio della distinzione tra “base pensionabile” e “base pensionabile da maggiorare del 18 %” -che, seppur espresso in relazione all’art. 53 DPR 1092/1973 per il personale militare, risulta valido anche per l’art. 43 DPR 1092/1973, che costituisce la norma omologa per il personale civile-: "la legge n. 177 del 1976, nell’introdurre benefici economici di varia natura in ambito pensionistico, ha previsto -modificando gli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973- una più favorevole misura del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, essendo questo non più commisurato sic et sempliciter alla <base pensionabile>, ma alla <base pensionabile … aumentata del 18 per cento>. L’orditura dell’art. 53 (come dell’art. 43) rimane invariata, essendo previsto, al comma 1, quali emolumenti in atto esistenti confluiscono nella base pensionabile maggiorata del 18 per cento e, cioè, l’«ultimo stipendio» e gli «assegni o indennità pensionabili di seguito indicati
(…..); e recando, il comma 2, la regola da valere pro futuro per la valutazione nella base pensionabile di eventuali altri assegni o indennità. E a questo riguardo giova rammentare che, ai sensi del comma 1, la maggiorazione del 18% va applicata alla base pensionabile «ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza …» e che, secondo l’esatta nuova formulazione del comma 2, «agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile». Questo essendo il quadro normativo di riferimento, osservano queste Sezioni Riunite che l’art. 53, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della <base pensionabile> quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza (nozione consacrata nel testo dell’art. 53 anteriore alla modifica del 1976), tanto da non potersi affermare che vi sia ancora [...] una perfetta sovrapponibilità tra <retribuzione pensionabile> e <base pensionabile>.
In realtà, quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la <base pensionabile> è pur sempre l’insieme degli emolumenti <pensionabili> che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile»" (cfr. anche, tra le altre, Sez. Puglia n. 1631/2012; Sez. App. Sicilia n.
252/2012; Sez. Lazio n. 695/2012).
Ne consegue che anche nell’eventualità che taluni assegni o indennità siano qualificati dalla legge come pensionabili -concorrendo, cioè, a formare la base contributiva e quindi, correlativamente, quella pensionabile- non sono “per ciò solo da aumentare ai sensi dell'art. 43 citato” (Sez. II App. n. 57/2018).
Come affermato, infatti, dalle Sezioni Riunite “a tale esito interpretativo conduce la considerazione che ove il legislatore del 1976 avesse inteso mantenere inalterata la nozione tradizionale della “base pensionabile” con la connaturata sovrapponibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”, non avrebbe avvertito l’esigenza di coniugare la modifica del comma 1 con la modifica del comma 2. In altri termini, ove si fosse ritenuto che la pensionabilità di un assegno fosse condizione necessaria e sufficiente per far beneficiare della maggiorazione del 18 per cento introdotta dal comma 1, non si sarebbe formulato un nuovo testo del comma 2; testo che chiaramente scompone la biunivocità prima esistente tra pensionabilità di un assegno e computo dello stesso assegno nella base pensionabile («… nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile»), e ciò all’evidente fine di limitare ai casi espressamente previsti dalla legge (sia essa la n. 177 del 1976 o altre successive) il beneficio dell’aumento del 18 per cento. Per meglio dire, la sovrapponibilità tra retribuzione pensionabile e base pensionabile è certamente rimasta anche dopo le modifiche apportate all’art. 53 dalla legge n. 177 del 1976, nel senso che tutti gli emolumenti percepiti durante il servizio e che siano utili a pensione concorrono a formare la base pensionabile; ma tale sovrapponibilità non significa che tutto ciò che è pensionabile - e che, quindi, concorre a formare la base pensionabile – benefici, per ciò solo, della maggiorazione del 18% introdotta dalla legge del 1976.”
Ai fini pensionistici, quindi, l’applicazione della maggiorazione del 18% avrà luogo unicamente se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili – “abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile”.
Nel caso in esame, “gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro” (art. 3, comma 6, D.lgs. 564/1996) sono stati ritenuti dal legislatore utili
“ad integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento”.
La giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi ha, tuttavia, evidenziato come “l’inciso contenuto nel comma 6 dell’art. 3 del D.lgs. n. 546/1996 - per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento- non implichi l’inclusione degli emolumenti in questione nella base pensionabile. Difatti, a decorrere dal 15.11.96, è stata operata l’estensione agli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, del diritto all’accreditamento della contribuzione figurativa in applicazione dei commi 9 e 10 dell’art. 3 del D.lgs. n. 564/96, ma l’accredito figurativo nella gestione previdenziale presso la quale gli interessati erano iscritti, pur essendo utilizzata ai fini di integrazione della retribuzione, non partecipa della natura di questa, al pari di altri emolumenti che, ancorché caratterizzati da fissità e continuità, non sono inclusi nella base pensionabile e, pertanto, non sono rivalutati nella misura del 18%
(basti pensare che sia la tredicesima mensilità, che la IIS, pur facendo parte del trattamento economico fondamentale, non rientrano nelle voci retributive utili ai fini della maggiorazione in questione)” (Sez. Sardegna n. 187/2021: si trattava, anche in questo caso, di un dipendente statale in distacco sindacale che chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto della retribuzione aggiuntiva anche per la quota A, con la maggiorazione del 18%).
E’ stato condivisibilmente affermato, inoltre, che “un’ interpretazione più aderente alla lettera ed alla ratio della norma induce a ritenere che il Legislatore delegato, con l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 564/1996 si sia limitato a riconoscere alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, in favore dei propri rappresentanti e dirigenti collocati in posizione di distacco con diritto a retribuzione, una contribuzione “aggiuntiva” idonea ad integrare, ai fini della determinazione di un unico trattamento di pensione (in tal senso va correttamente intesa l’espressione “ai fini pensionistici”), quella già versata dal datore di lavoro sulla retribuzione base. Del resto, considerato il limitato ambito della delega conferita al Legislatore delegato dall’art. 1, co. 39, della legge n. 335/1995, non può fondatamente ritenersi che con la richiamata previsione normativa si sia voluto introdurre una deroga al criterio generale in virtù del quale concorrono alla formazione della base pensionabile, e dunque, alla determinazione della quota a) di cui all’ 13 del D.Lgs. n. 502/1993, le sole retribuzioni che, al momento della cessazione dal servizio, abbiano assunto carattere permanente, definitivo e tendenzialmente irrevocabile” (Sez. Friuli Venezia Giulia n.
51/2013, anche questa intervenuta in una fattispecie di dipendente del MIUR in distacco sindacale).
Non sussiste, quindi, il diritto del ricorrente all’applicazione della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 della legge n. 177/1976 (che ha modificato il testo dell’art. 43 del D.P.R.1092/73) alla retribuzione aggiuntiva corrispostagli dal sindacato SNALS e la domanda proposta in via principale va respinta perché infondata in diritto.
2.Ciò posto, deve essere presa in considerazione la domanda, formulata in via subordinata dal ricorrente, di dichiarazione di irripetibilità delle differenze tra la pensione corrisposta tenendo conto della maggiorazione del 18% e quella dovuta senza tale beneficio “per tutto il periodo di cinque anni, o, in subordine, di dieci anni precedente al 13 gennaio 2023 per intervenuta prescrizione della azione di ripetizione”.
Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto a più riprese affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio, la determinazione INPDAP del 2009 con la quale era stata riliquidata la pensione del ricorrente (con effetto retroattivo dal 1.9.2007) tenendo conto della retribuzione aggiuntiva (maggiorata del 18%, sebbene erroneamente) è stata annullata (e non meramente “sospesa”) dalla determinazione INPS del 2019 con la quale la misura del trattamento di pensione del ricorrente era stata, provvisoriamente, rideterminata -senza tener conto della contribuzione aggiuntiva- nelle more della definizione del procedimento penale all’epoca in corso nel quale era coinvolto il ricorrente, essendo stata messa in dubbio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, appunto, della contribuzione aggiuntiva.
Benchè nella comunicazione in data 5.12.2019 trasmessa da INPS al ricorrente sia stato utilizzato un linguaggio non tecnico ed impreciso (“la riliquidazione viene disposta a seguito di autorizzazione a procedere da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica a seguito di conclusione di indagine della Guardia di Finanza”), si tratta, con tutta evidenza, dell’autorizzazione all’invio a INPS da parte della Guardia di Finanza degli esiti delle indagini preliminari, diversamente coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. (il decreto che dispone il giudizio, come si ricava dalla sentenza prodotta sub doc. 6 del ricorrente, è del 9.1.2020).
Sulla base di tali nuovi documenti, quindi, INPS ha provveduto, d’ufficio (ex art. 204, lett. c)
e 205 D.P.R. 1092/73) alla revisione della misura della pensione, escludendo dalla base di calcolo la retribuzione aggiuntiva (sulla quale le indagini della Polizia Giudiziaria erano state condotte).
Avverso tale determinazione il sig. OS ha proposto, il 28 febbraio 2020, ricorso amministrativo (doc. 2 ricorrente) nel quale, pur lamentando il mancato accesso agli atti e la carenza di istruttoria e di motivazione, ha ampiamente e analiticamente contestato l’ipotesi accusatoria (l’aver, cioè, fraudolentemente perfezionato i presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico aggiuntivo altrimenti non spettante, mediante il versamento della contribuzione aggiuntiva da parte del sindacato, ma con restituzione all’ente dell’intero importo da parte del sindacalista), affermando, quindi, l’illegittimità del provvedimento di revoca, senza tuttavia nulla eccepire in ordine alla permanenza, in capo a INPS, del relativo potere.
Agli atti del presente giudizio non risulta acquisita documentazione relativa all’esito di quel ricorso amministrativo, né ad una eventuale successiva decisione giurisdizionale in merito, ma si deve dedurre, dall’affermata continuità dei prelievi mensili cautelativamente contestualmente disposti, che il provvedimento abbia prodotto i suoi effetti fino alla successiva revoca.
Divenuta, infatti, irrevocabile in data 15 novembre 2022 la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 935/22 di assoluzione dell’odierno ricorrente (e nel frattempo intervenuta anche la sentenza n. 340 del 16 dicembre 2022 di questa Sezione, che ha ritenuto non provata l’ipotesi di danno erariale contestata al ricorrente in relazione ai medesimi fatti),
INPS, sulla base di ulteriori nuovi documenti, ha provveduto d’ufficio, con determinazione comunicata in data 13 gennaio 2023 ed oggetto del presente giudizio, a riliquidare in via definitiva la misura della pensione del sig. LI OS, tenendo conto della retribuzione aggiuntiva, senza tuttavia applicare la maggiorazione del 18% ai fini della determinazione della base di calcolo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, quindi, la riliquidazione oggetto del presente giudizio non costituisce revisione/revoca dell’originario provvedimento INPDAP del 2009, già annullato e sostituito dalla determinazione INPS del 4.12.2019 (con la quale era stata liquidata la pensione senza tener conto della retribuzione aggiuntiva e per la quale il ricorrente non ha ritenuto di proporre alcuna azione giudiziaria), ma, appunto, di quest’ultimo provvedimento, e ciò, come si legge nella motivazione, “in ottemperanza della sentenza n. 935/2022” (più correttamente, alla luce degli effetti del giudicato ex art.
652 c.p.p. in ordine all’accertamento dei fatti relativamente alla sussistenza dei presupposti per la contribuzione aggiuntiva), nei termini previsti dagli artt. 204, lett. c), e 205 del D.P.R. 1092/73, senza, perciò, che INPS sia incorso in alcuna decadenza (la sentenza, si rammenti, è divenuta irrevocabile il 15 novembre 2022 e il provvedimento è stato comunicato il 13 gennaio 2023).
Poiché nelle more tra il provvedimento del 2019 e quello di liquidazione definitiva del 2023 INPS aveva, in via cautelativa, applicato al trattamento di pensione una trattenuta mensile di euro 281,00 (a valere sul recupero delle maggiori somme percepite dal ricorrente dal 1.9.2007 fino ad allora), contestualmente al provvedimento di liquidazione definitiva della misura della pensione (con effetto retroattivo dal 1.1.2007), INPS ha provveduto a calcolare quanto dovuto sulla base della nuova misura a far data dal 1.1.2007, conguagliandolo con quanto in effetti versato e tenendo conto anche delle ritenute operate: ne è derivato un credito del ricorrente (e, quindi, non un indebito come dallo stesso sostenuto in ricorso) che è stato liquidato, maggiorato dei relativi interessi, (cfr. doc.
3 INPS, doc. 9 ricorrente) unitamente al rateo di marzo 2023.
Criteri e metodi applicati da INPS nella lavorazione della posizione del ricorrente sono agevolmente evincibili dal prospetto di liquidazione trasmesso in data 27 febbraio 2023 al ricorrente (in riscontro ad una puntuale richiesta dello stesso del precedente 14 febbraio:
cfr. doc.6 INPS): contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, quindi, alcun surrettizio recupero di indebito è stato operato da INPS con il provvedimento di cui si discute, ma semplicemente una nuova valutazione della posizione dell’odierno ricorrente rispetto a quella in corso (senza computo della contribuzione aggiuntiva) con riconoscimento della computabilità della retribuzione aggiuntiva e ciò, correttamente, con effetto retroattivo alla data del 1 settembre 2007, dalla quale decorre il diritto alla pensione.
3. Quanto alle spese legali, la complessità della questione ne giustifica l’integrale compensazione. Nulla è, invece, dovuto per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32463 del Registro di Segreteria promosso da C. E. contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
-respinge il ricorso;
-compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 6 ottobre 2025
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 23/12/2025 Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)