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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Arato, Elisabetta Varni e Marco Passalacqua, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto innanzi al tribunale di
MA
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Manca e Manuela Scroccu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i decreti ingiuntivi n. 18192/2013 e n. 18366/2013, emessi dal tribunale di MA in data
29.8.2013 e 16.9.2013 su ricorso di veniva ingiunto il Parte_1 pagamento delle somme di € 118.282,11 e di € 81.980,83, oltre interessi, a CP_1
(di seguito ).
[...] CP_1
***
Quest'ultima proponeva opposizione e, dopo aver premesso che i contratti erano due (il contratto “Pay By The Ours” del 12.12.2011 e il contratto “Line and Base Maintenance
Contract on Aircraft, Engine Propellers and Components” del 3.10.2012, che integrava la parte fondamentale dell'obbligazione assunta con il primo), tra loro collegati, deduceva, in sostanza, due profili di inadempimento: 1) il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto di contratto nei programmi di manutenzione “Pratt & Whitney Company” (società che aveva prodotto i detti motori), come esplicitamente pattuito nel primo contratto;
2) la perdita definitiva, per effetto della violazione delle obbligazioni assunte con il secondo contratto, di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguenti gravi danni.
Deduceva, inoltre, che erano state ricomprese nell'ingiunzione la fattura n. FVI1360008 dell'11.1.2013 di € 8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e la fattura n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di € 31.698,00 per “ore mancato volato”, voci da ricondurre all'inadempimento di (sia quanto alla sosta forzata nell'hangar che quanto al “mancato volato”), Parte_1
comunque non liquide ed esigibili, che non trovavano fondamento nei contratti, ma originavano dalla controversia tra le parti.
***
A seguito di interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti
[...]
(di seguito ), la quale si Parte_1 Parte_1
costituiva con comparsa depositata il 22.7.2019.
***
Con sentenza n. 23067/2019, R.G. n. 75704/2013, pubblicata in data 2.12.2019, il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava i decreti ingiuntivi, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Il primo giudice, illustrati i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed evidenziato che la pretesa monitoria azionata traeva origine dai due contratti collegati, in base alla ragione più liquida così motivava:
pagina 2 di 17 ‹‹L'opponente ha allegato l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali.
In particolare ha dedotto il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto dei rapporti contrattuali nei programmi di protezione P&WC esplicitamente promessi in contratto come obbligazione da parte della società opposta supportando la deduzione con produzione documentale (all. ti 3- 12 bis) comprese le s.i.t. rese in sede di indagini difensive preventive ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. dall'ing. e prodotte all'udienza Persona_1 del 27.3.2014.
Ulteriore profilo di inadempimento ha riguardato la perdita definitiva di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguente perdita di contratti privati e pubblici in corso ed ulteriori chances di profitto e con allegazione di altre voci di danno: tale profilo è stato confermato nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. svolto ante causam e prodotto all'udienza del 27.3.14 e poi confermato con la sentenza (sul punto definitiva) del Trib. Di
NO, Sezione Settima Civile, n. 12096/18 del 30.11.2018 (all. 65, nota di deposito del 4.9.19), ammissibile in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e valutabile come elemento di prova in quanto passata in giudicato su tale aspetto.
Viceversa parte opposta non ha offerto la prova dell'esatto adempimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione anche proposta in via subordinata››.
***
Ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo alla Corte, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di:
‹‹A. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da per i motivi indicati in narrativa;
Controparte_1
B. in via principale:
− respingere, previa ogni più opportuna pronuncia di carattere preliminare in merito alla competenza del
Tribunale di MA, l'opposizione avversaria e, più in generale, ogni domanda e/o eccezione avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi nn. 18192/2013 e 18366/2013 emessi dal Tribunale di MA rispettivamente in data 29.8.2013 e
16.9.2013, e comunque
− accertare i diritti di credito di meglio descritti Parte_1 nei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 47111/2013 e 47531/2013 e in atti e, conseguentemente, condannare al pagamento delle somme di Euro 118.282,11 e di Euro 81.980,83, o dei diversi Controparte_1 maggiori o minori importi da accertarsi in corso di causa, oltre interessi moratori come pattiziamente concordati dal dovuto al saldo;
C. in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui al paragrafo IV.E del presente atto, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e nei confronti di tutte le parti del giudizio, oltre cpa e iva come per legge.››.
***
pagina 3 di 17 Con decreto del 24.1.2020, la Corte, ‹‹considerato che in caso di mancata indicazione nell'atto di citazione, l'udienza di comparizione dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 23979/2019)››, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del
30.4.2020, poi rinviata d'ufficio.
***
A seguito delle eccezioni di nullità della citazione per difetto di vocatio in ius, sollevate da
, costituitasi il 7.4.2020, la Corte ha disposto il rinnovo della citazione. CP_1
***
A seguito di rituale rinnovazione, l'appellata ha depositato, in data 8.2.2021, nuova comparsa di costituzione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via preliminare, 1) dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della vocatio in ius, non essendo applicabile al procedimento d'appello l'art. 164 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- In via principale:
1) rigettare il gravame proposto dalla soc. poiché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado del
Tribunale di MA n. 23067/2019;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio››.
***
All'udienza del 26.3.2021, parte appellante ha chiesto di poter depositare note scritte e un'ordinanza della Corte di appello di NO, con cui era stata disposta c.t.u. in un giudizio pendente tra le stesse parti, nonché di sospendere il giudizio in attesa dell'espletamento della c.t.u.
Parte appellata si è opposta.
La Corte, ritenuta irrilevante la produzione documentale, in difetto di deposito degli atti della causa alla quale faceva riferimento, di cui era stato indicato il solo numero di ruolo generale, ha respinto l'istanza di produzione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
***
L'appellante, in vista dell'udienza del 19.9.2024, ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni e ha allegato la sentenza n. 3971/2022 della Corte di appello di NO, pubblicata il 15.12.2022, con cui è stata riformata la sentenza del tribunale di NO ed è stata rigettata la domanda di . CP_1
pagina 4 di 17 ***
All'udienza del 19.9.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello.
ha abbandonato soltanto l'eccezione sub lett. C) della comparsa (punto 3 delle CP_1 conclusioni), cioè quella fondata sulla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., con richiesta di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (in quanto già accolta dalla Corte), mentre ha insistito per l'accoglimento delle altre due, sostenendo che non erano sanate dal rinnovo della notifica, con conseguente passaggio in giudicato della gravata sentenza.
L'eccezione sub lett. A) della prima comparsa (punto 1 delle conclusioni) ha ad oggetto la
“Nullità insanabile dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius”, posto che non era stata indicata la data dell'udienza di comparizione, non era stato assegnato alcun termine a comparire e non era stato formulato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sicché mancava “in blocco tutta la vocatio in ius”.
L'eccezione sub lett. B) della comparsa (punto 2 delle conclusioni) ha ad oggetto “In subordine: nullità dell'atto di citazione in appello per vizi della vocatio in ius”, atteso che l'art. 164 c.p.c. novellato non si applica al procedimento di appello.
***
Le eccezioni sono infondate.
La Suprema Corte, successivamente alla risalente pronuncia citata dall'appellata, ha affermato, come da quest'ultima riconosciuto, che la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. e opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc"; ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), c.p.c. e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato pagina 5 di 17 della sentenza di primo grado;
in tal caso l'appellante non è tenuto ad una nuova costituzione sulla base dell'atto di rinnovazione (Cass. n. 17951 del 01/07/2008; Cass. n. 17474 del
09/08/2007; Cass. n. 16877 del 31/07/2007).
Nel caso di specie, questa Corte, come si è detto, ha ordinato la rinnovazione, che è stata eseguita dall'appellante, con effetti sananti ex tunc (cfr. Cass. n. 7314/2024).
Pertanto, la sentenza di primo grado non è passata in giudicato e l'impugnazione è tempestiva.
***
Quanto alle eccezioni di incompetenza per territorio, abusivo frazionamento del credito e compensazione, sollevate dalla opponente, sulle quali si diffonde l'appellante, va premesso che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (nella specie ), in CP_1
ipotesi di gravame formulato dal soccombente ( ), non ha l'onere di proporre Parte_1
appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione
(Cass. n. 33649 del 01/12/2023).
Le dette eccezioni non sono state specificamente riproposte dall'appellata, come emerge dalle conclusioni sopra riportate, essendosi la stessa limitata, nel corpo dell'atto, a controdedurre alle argomentazioni esposte da , sicché le stesse non possono Parte_1
essere esaminate in quanto si intendono rinunciate.
***
Prima di riassumere i motivi di gravame, al fine di comprendere la vicenda occorre premettere che il tribunale di MA (cfr. ordinanza del 29.7.2015) ha reputato legittimo il deposito della relazione peritale depositata nella procedura di A.T.P. espletata presso il tribunale di NO tra le stesse parti (e altre), osservando che sulla relazione le parti avevano interloquito nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e che dalla stessa il giudice aveva tratto spunto per valutare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Con la stessa ordinanza ha ritenuto che le argomentazioni svolte dal consulente fornissero elementi sufficienti di valutazione ai fini della decisione delle questioni oggetto di giudizio, sicché non occorreva procedere a nuova c.t.u.
pagina 6 di 17 Ciò premesso, va detto che dalla relazione in sede di A.T.P. era emerso che Parte_1
non aveva correttamente eseguito le attività di manutenzione sul velivolo, con conseguenti danni, che avevano cagionato la perdita del certificato di aeronavigabilità.
Sulla base di ciò, aveva introdotto, innanzi al tribunale di NO, procedimento CP_1
ex art. 702 bis c.p.c.
Previo mutamento del rito, quel giudizio si era concluso con la sentenza n. 12096/2018 pubblicata in data 3.12.2018, con cui il tribunale, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione di c.t.u., aveva ritenuto l'inadempimento di , condannandola al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma risarcitoria di € 209.017,90. CP_1
Avverso la sentenza del tribunale di NO aveva proposto appello e aveva CP_1
proposto appello incidentale , con comparsa di risposta in data 27.12.2019. Parte_1
Proprio sulla base delle risultanze dell'A.T.P. e della suddetta sentenza del tribunale di
NO, come si è visto, il tribunale di MA, con la gravata sentenza, ha accolto l'opposizione proposta da . CP_1
***
Così ricapitolati i termini della vicenda, si procede ora a sintetizzare le doglianze dell'appellante.
***
Con il primo motivo, rappresenta che, essendo palesemente errate le Parte_1
conclusioni del perito in sede di A.T.P., aveva chiesto al tribunale di MA di procedere a nuova c.t.u., anche al fine di dimostrare che la stessa aveva adempiuto all'obbligazione di inserire i motori in un programma di manutenzione analogo e sostanzialmente corrispondente a quello offerto da nel programma ESP Silver Lite;
tale richiesta, Parte_2
reiterata per tutto il corso del giudizio, era stata ignorata dal giudice, che aveva poi sorprendentemente concluso che l'opposta non aveva adempiuto al proprio onere probatorio;
in realtà, la parte, lungi dal non aver provato il proprio inadempimento, non era stata posta in condizione di assolvere il proprio onere probatorio, essendole ciò stato precluso, con conseguente “gravissima lesione del diritto di difesa e del diritto alla prova dell'odierna appellante”.
***
Con il secondo motivo deduce che la sentenza del tribunale di NO non era passata in giudicato sulla imputabilità a della affermata perdita di aeronavigabilità del Parte_1
velivolo, avendo la parte proposto appello incidentale con ben undici motivi;
non essendo ancora scaduti i termini per la proposizione dell'appello incidentale, doveva essere ben noto pagina 7 di 17 al tribunale di MA che la sentenza del tribunale di NO non era definitiva, diversamente da quanto invece ritenuto nella gravata sentenza;
inoltre nella memoria di replica era stato spiegato che non sussisteva al momento della decisione alcun accertamento definitivo in ordine all'asserita perdita dell'aeronavigabilità del velivolo e alla sua imputabilità a Pt_1
e, ancora, in ordine al fatto che la “sosta forzata” del velivolo nell'hangar in concessione
[...]
a fosse a questa imputabile. Parte_1
***
Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice aveva errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, essendosi limitata ad allegare l'inadempimento di CP_1 Pt_1
senza provarlo e, comunque, era stata poi preclusa a quest'ultima la possibilità di fornire
[...]
la prova del proprio adempimento con le richieste istruttorie dalla stessa articolate;
in ogni caso, era tenuta a corrispondere un importo pari alla differenza tra (i) il “minimo CP_1 garantito” di € 180.000,00 e (ii) il corrispettivo corrispondente alle ore-volo effettuate da
; l'obbligo di di provvedere al pagamento del corrispettivo per le CP_1 CP_1
prestazioni svolte da non era quindi in alcun modo correlato alla Parte_1 tipologia/effettuazione di attività manutentive da parte di quest'ultima, ma solamente al numero di ore di volo effettuate (o non effettuate) da;
in altri termini, il credito era, CP_1
tempo per tempo, sorto con il mero utilizzo (o non utilizzo) del velivolo da parte di CP_1
e i relativi importi erano dovuti a a titolo di minimo garantito;
il secondo
[...] Parte_1
contratto non aveva alcuna rilevanza, tanto è vero che la predetta aveva riconosciuto più volte il proprio debito (docc. 6, 7 e 8).
***
Con il quarto motivo lamenta che erroneamente il giudice aveva affermato che Parte_1
non aveva fornito prova dell'esatto adempimento con riguardo all'obbligo di inserire i motori nel programma di manutenzione , poiché l'unico obbligo in capo a Parte_2
desumibile dal Contratto Pay-By-The-Hour era quello di inserire i motori in un Parte_1
programma di manutenzione analogo e sostanzialmente corrispondente a quelli offerti dalla suddetta società nel programma ESP Silver Lite. Parte_2
***
Con il quinto motivo lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, Parte_1
aveva ampiamente dimostrato che i passaggi procedimentali da essa seguiti rispetto all'evento del 2.11.2012 (quando era stato erroneamente effettuato un piccolo foro passante del diametro di 3,5 mm. sulla fusoliera del velivolo) erano corretti e che non ne era derivata la pagina 8 di 17 conseguenza – ictu oculi manifestamente abnorme – della perdita di aeronavigabilità del velivolo;
era stata, per contro, , con il proprio comportamento scorretto, a CP_1
impedire, o comunque a ritardare, la riparazione del velivolo.
***
Con il sesto motivo deduce che la sentenza, in conseguenza dell'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, doveva essere riformata anche in punto di spese.
***
L'appellante ha poi riproposto, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado e assorbite:
- improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione di , stante CP_1
l'intervenuta ammissione di alla procedura di amministrazione Parte_1
straordinaria e la conseguente operatività della vis attractiva del foro fallimentare
(Cass. civ., sez. II, 18691/2014);
- infondatezza dell'eccezione di incompetenza del tribunale di MA formulata da
; CP_1
- infondatezza della contestazione di asserito frazionamento del credito e abuso del processo;
- inammissibilità delle eccezioni riconvenzionali di inadempimento e di compensazione.
***
Infine, ha insistito per la rinnovazione delle indagini peritali.
***
In via preliminare, si osserva che pacifica è l'ammissibilità del deposito della sentenza della
Corte di appello di NO, che ha rigettato l'appello principale proposto da e, in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da in amministrazione Parte_1
straordinaria, ha rigettato le domande risarcitorie svolte nei suoi confronti da . CP_1
Del pari pacifico è che tale sentenza non è definitiva, in quanto ha proposto CP_1
ricorso per cassazione (ricorso allegato alla comparsa conclusionale).
***
Ciò detto, il presente giudizio ha ad oggetto soltanto la pretesa azionata in via monitoria da ed è delimitato dai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo formulati da Parte_1
, sopra sintetizzati. CP_1
***
I motivi di appello, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
pagina 9 di 17 Occorre muovere dal fatto che la Corte di appello di NO, diversamente dal tribunale di
MA, ha accolto la richiesta di rinnovazione della c.t.u. espletata in sede di CP_2
Quest'ultima c.t.u. era stata posta a fondamento dell'impugnata sentenza, unitamente alla sentenza del tribunale di NO (che non era certo passata in giudicato, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di MA).
La sentenza n. 3971/2022, emessa dalla Corte di appello di NO all'esito del disposto approfondimento istruttorio, riporta la ricostruzione effettuata dal C.T.U. nominato in secondo grado, nei termini di cui appresso:
- in data 2.11.2012 il velivolo si trovava presso per operazioni di Parte_1
manutenzione;
- in fase di rilavorazione di alcuni fori di drenaggio, è stato cagionato un danno al velivolo (un foro e 7 intaccature sul fasciame della fusoliera del velivolo);
- ha effettuato una prima riparazione del danno nei giorni 3 e 4.11.2012 e il Pt_1
5.11.2012 ha comunicato verbalmente a che si era verificato il sinistro;
CP_1
- il 6.11.2012 ha richiesto le foto del danno e ha comunicato CP_1 Parte_1 di aver provveduto a una riparazione provvisoria, emettendo quindi un “documento relativo”;
- in data 7.11.2012 ha diffidato dall'effettuare qualsivoglia CP_1 Parte_1
intervento sul velivolo;
- mentre erano in corso le operazioni di definizione della riparazione attraverso i soggetti competenti, in data 14.11.2012 ha riscontrato un ulteriore foro, di cui ha Parte_1
dato immediata comunicazione a e ad , e ha emesso un documento CP_1 CP_3
(Maintenance Findings Form, n. 838 GOA) prodromico a una riparazione definitiva;
- , a questo punto, ha diffidato nuovamente dall'effettuare CP_1 Parte_1
qualsiasi intervento, in attesa di verifiche;
- in data 16.11.2012 vi è stata un'ispezione del velivolo e una riunione tra Parte_1
ed in cui si è preso atto della necessità di una riparazione definitiva su tutte le CP_3
parti;
- in data 20.11.2012 ha inviato uno schema di riparazione definitiva a Parte_1
indicando che sarebbero stati necessari 5 giorni lavorativi per CP_1
consegnare l'aereo e dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione un aereo sostitutivo;
pagina 10 di 17 - non ha risposto e in data 30.11.2012 ha negato il consenso ad effettuare CP_1
riparazioni.
Alla luce di ciò, il C.T.U. ha concluso che, come già affermato dal precedente C.T.U., la procedura sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, indicata dal regolamento CE n. 2042/2003, non è stata correttamente eseguita, in quanto Pt_1
avrebbe dovuto comunicare nel termine massimo di 72 ore ad e a
[...] CP_3 CP_1
la non conformità riscontrata.
Tuttavia, tali irregolarità non hanno comportato le conseguenze di perdita definitiva di aeronavigabilità continua.
E infatti, il velivolo, nel momento in cui è avvenuto il sinistro, poiché era sottoposto ad un'attività di manutenzione programmata, non era comunque aeronavigabile fino al rilascio del certificato di riammissione in servizio, il che escludeva che la mancata denuncia tempestiva del sinistro avesse comportato, già nell'immediatezza del fatto, la perdita di continuità volativa, atteso che si era trattato di un prolungamento di una sospensione della aeronavigabilità, e non di un'interruzione.
Il C.T.U. ha inoltre accertato che lo schema riparativo di del 19.11.2012 era da Parte_1
ritenersi completo ed efficace ed era stato adottato e praticato su altri velivoli P180 con successo, essendo stati i velivoli riammessi in servizio, per poi concludere che, se correttamente aveva voluto verificare e conoscere la riparazione proposta CP_1 nell'immediatezza dei fatti, non era invece giustificato che lo schema di riparazione emesso dal dipartimento approvato EASA come Design Organization (DOA) non fosse stato accettato.
Il consulente ha altresì affermato che l'effettuazione degli interventi di riparazione suggeriti da avrebbe consentito al velivolo di riprendere a volare già nell'immediatezza dei Parte_1
fatti, e anche successivamente.
La Corte di NO ha quindi escluso “che il fatto che il velivolo non sia stato più messo in condizioni di volare, dopo il sinistro per cui è causa, sia imputabile a , atteso che lo stesso avrebbe potuto essere Pt_1 riparato adeguatamente in tempi brevi, e riprendere quindi tutte la attività commerciali a cui lo aveva CP_1 destinato”; alle pagg. 16 - 20 la sentenza spiega analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto congrue e corrette le conclusioni del C.T.U. nominato in secondo grado e per le quali dovevano invece essere disattese le conclusioni del C.T.U. nominato in sede di A.T.P., nonché i motivi per cui doveva essere escluso l'inadempimento di , Parte_1
pagina 11 di 17 evidenziando, tra l'altro, il rifiuto, da parte di , di accettare l'offerta di un velivolo CP_1
sostitutivo senza addebito di costi.
Non vi è dubbio che la questione trattata e risolta nella detta sentenza sia del tutto sovrapponibile a quella oggetto di controversia tra le parti per ciò che, nello specifico, riguarda l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente sulla scorta CP_1 della dedotta perdita dell'aeronavigabilità.
È vero che la sentenza in esame non è passata in giudicato, pendendo ricorso per cassazione.
È anche vero però che plurime e fondate erano le ragioni che giustificavano le richieste di rinnovazione della c.t.u. da parte dell'opposta.
Siffatte richieste, disattese dal tribunale di MA con la gravata sentenza, sono state invece correttamente accolte dalla Corte di appello di NO, che ha aderito alle conclusioni del secondo C.T.U. con motivazione che questa Corte condivide e fa propria.
Si richiama pertanto la detta motivazione, cui si rinvia, atteso che il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito (Cass. n. 29017 del 20/10/2021).
E' qui solo il caso di osservare che, una volta venuta meno (per effetto della riforma) la sentenza del tribunale di NO richiamata dal tribunale di MA (ed erroneamente ritenuta definitiva), che era fondata sulla c.t.u. espletata in sede di A.T.P., la nuova c.t.u. impone di escludere l'inadempimento di in termini di perdita di aeronavigabilità, atteso che Parte_1
il velivolo avrebbe potuto essere riparato adeguatamente e riprendere i voli, ferma restando l'accertata adeguatezza dello schema di riparazione e degli interventi proposti da Pt_1
e la mancanza di ragioni sia formali che sostanziali per rifiutare l'esecuzione delle
[...]
riparazioni da questa proposte.
Il motivo di opposizione basato sulla perdita di aeronavigabilità del velivolo si è rivelato dunque infondato.
***
Quanto sopra impone di disattendere anche le argomentazioni difensive esposte nell'atto di opposizione in ordine alle due fatture (n. FVI1360008 e n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di €
8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e di € 31.698,00 per “ore mancato volato”).
E infatti, se, come sostiene , si trattava di voci non previste nel contratto, ma CP_1
riconnesse alla controversia tra le parti, devesi però escludere che entrambe le pretese pagina 12 di 17 azionate con le fatture in questione discendessero dall'inadempimento di Parte_1
(insussistente per le spiegate ragioni).
A tanto si aggiunga che il contratto prevedeva (cfr. art. 8), per tutti gli interventi di manutenzione menzionati nella sezione 4, la somma di € 600,00 per ogni ora di volo, con un minimo di 300 ore per dodici mesi e, se il velivolo non avesse volato per un minimo di 300 ore, avrebbe fatturato la differenza tra l'ammontare totale del volato e il minimo Parte_1
assunto di 300 ore, ciò indipendentemente dalle attività di manutenzione.
Parte opponente non ha specificamente contestato il numero di ore di volato né le tariffe applicate per hangaraggio, come risulta anche dal doc. 41 dalla stessa prodotto, con cui, in riscontro alla comunicazione della tariffa giornaliera di € 160,00 di cui alla mail di Pt_1
, si è limitata a rispondere che nulla era dovuto per la custodia del velivolo, che
[...] continuava a permanere presso la a causa di danneggiamenti da quest'ultima Pt_1
provocati (responsabilità esclusa in base a quanto accertato dal secondo C.T.U.).
Per il resto, in base ai noti criteri di riparto dell'onere della prova, deve concludersi che l'opposta ha provato l'esistenza del titolo e ha allegato l'inadempimento, mentre l'opponente non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Anche questo profilo dell'opposizione è, quindi, infondato.
***
Va ora affrontata la questione relativa al mancato inserimento dei motori nel menzionato programma di manutenzione della casa madre.
Come si è visto, ha dedotto, nell'atto di opposizione, che al primo contratto del CP_1
12.12.2011 sarebbe collegato quello del 3/4.10.2012, che conterrebbe la specificazione delle obbligazioni a carico di , mancante nel primo, e che, comunque, anche il primo Parte_1
prevedeva, tra le obbligazioni, quello riguardante il suddetto inserimento;
ne conseguirebbe che, essendo i corrispettivi di costruiti su un'equazione in cui il corrispettivo Parte_1 finale “P” (tariffa oraria revisionata) era (“ESP” ed “ESPo”) la risultante di una “Po” (tariffa oraria di base) incrementata dei corrispettivi dovuti a P&WC, questi erano componente inscindibile degli importi indebitamente richiesti con i due decreti ingiuntivi.
Ora, è pacifico tra le parti il mancato inserimento dei motori nel programma di manutenzione
P&WC Esp Silver Lite Program.
Va precisato però, in primo luogo, che tutte le fatture aventi ad oggetto le attività di manutenzione e di sostituzione pezzi riguardano prestazioni relative a periodi antecedenti alla conclusione del secondo contratto (dal mese di marzo al mese di ottobre 2012), non pagina 13 di 17 potendosi certo guardare alla data di scadenza della fattura, sicché l'eccezione non rileva ai fini in esame.
In secondo luogo, dalla lettura del primo contratto (quello del 12.11.2011) non emerge che si era obbligata a inserire i motori nel suddetto programma di P&WC, essendosi, Parte_1
di contro, impegnata a fornire servizi analoghi e corrispondenti a quelli offerti da P&WC.
E infatti, muovendo proprio dalle pattuizioni richiamate dall'opponente, l'art. 1 del contratto
(“DEFINIZIONI”), alla lettera C), “Manutenzione Schedulata”, fa espresso riferimento al compimento di “attività di manutenzione programmata e raccomandata dal manuale di manutenzione quale applicabile sul P 180 … sui motori P&WC PT6A-66 (B)”.
L'art. 4, alla lettera A) prevede “Engines Minor Inspections and Rigging come previsto dal
P&WC EMM 72-00-00”.
L'art. 4, alla lettera B) prevede: “Motori Parti e Manodopera come per P&WC ESP Silver Lite
Program”.
L'art. 10 del contratto menziona la tariffa oraria applicabile per il programma Sylver Lite Esp, ma riguarda la revisione annuale della tariffa (“stabilita in conformità delle condizioni economiche prevalenti in Gennaio 2011”) in conformità con la formula di revisione ivi descritta, che menziona le tariffe applicabili per il suddetto programma.
In definitiva, ad avviso della Corte, dal dato testuale non risulta che avesse Parte_1 assunto l'obbligazione di inserire i motori nel programma P&WC, programma che viene in realtà richiamato quale programma di riferimento, sicché l'eccezione di inadempimento formulata nell'atto di opposizione è infondata anche sotto tale profilo.
Tra l'altro, deduce genericamente che le manutenzioni “in house” avrebbero Controparte_1
qualità materiali e giuridiche differenti e valore inferiore a quello pattuito, ma non spiega in cosa consisterebbe tale differenza né quali effetti avrebbe prodotto il mancato inserimento nel programma della casa madre, limitandosi, anche negli scritti conclusionali, ad affermare che si trattava di “un inadempimento di ordine generale”, tale da solo da travolgere l'intera pattuizione.
In altri termini, non ha mai specificato quale sarebbe stata la concreta CP_1
conseguenza del mancato inserimento nel programma che giustificherebbe il mancato pagamento delle fatture, tenuto conto che la manutenzione è comunque stata svolta.
Va detto ancora che il disconoscimento delle mail sub docc. 6, 7 e 8 (in cui si richiamava il periodo di crisi, si chiedeva una dilazione e ci si impegnava al pagamento degli insoluti) da parte di è del tutto generico, sia con riguardo alla provenienza sia con riguardo CP_1
pagina 14 di 17 al contenuto, dovendosi rammentare che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 17526 del 02/09/2016).
Né è rilevante, visto il tenore della corrispondenza, che le mail provenissero dal “responsabile sotto il profilo tecnico del velivolo”, privo del potere di rappresentare la società, poiché si trattava di mere interlocuzioni, che, lungi dall'impegnare la società sotto il profilo di un vero e proprio riconoscimento di debito, sono semplicemente idonee a dimostrare l'assenza di contestazioni del credito portato dalle fatture nella fase stragiudiziale.
In conclusione, anche l'eccezione di inadempimento concernente il profilo fin qui esaminato deve essere disattesa.
***
Osserva la Corte che, qualora si rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma (Cass. 8.11.2016, n. 22626).
Inoltre, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n.
22353).
Una volta esclusa la fondatezza delle eccezioni di inadempimento sollevate da , CP_1
per le ragioni sopra spiegate, si ritiene che , avendo dato prova del titolo e Parte_1 allegato l'inadempimento (e cioè il mancato pagamento), abbia assolto l'onere della prova sulla medesima gravante.
pagina 15 di 17 Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere respinta. CP_1
Ogni altra questione, deduzione e istanza (ivi compresa l'istanza di rinnovazione di c.t.u.) rimane assorbita.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve essere, dunque, condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del tribunale di MA
n. 11726/2019, R.G. n. 69133/2015, pubblicata in data 4.6.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 18192/2013 emesso Controparte_1
dal tribunale di MA in data 29.8.2013 e avverso il decreto ingiuntivo n. 18366/2013 emesso dal tribunale di MA in data 16.9.2013;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in €
pagina 16 di 17 1.165,50 per esborsi ed € 14.317,00, per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Arato, Elisabetta Varni e Marco Passalacqua, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto innanzi al tribunale di
MA
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Manca e Manuela Scroccu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i decreti ingiuntivi n. 18192/2013 e n. 18366/2013, emessi dal tribunale di MA in data
29.8.2013 e 16.9.2013 su ricorso di veniva ingiunto il Parte_1 pagamento delle somme di € 118.282,11 e di € 81.980,83, oltre interessi, a CP_1
(di seguito ).
[...] CP_1
***
Quest'ultima proponeva opposizione e, dopo aver premesso che i contratti erano due (il contratto “Pay By The Ours” del 12.12.2011 e il contratto “Line and Base Maintenance
Contract on Aircraft, Engine Propellers and Components” del 3.10.2012, che integrava la parte fondamentale dell'obbligazione assunta con il primo), tra loro collegati, deduceva, in sostanza, due profili di inadempimento: 1) il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto di contratto nei programmi di manutenzione “Pratt & Whitney Company” (società che aveva prodotto i detti motori), come esplicitamente pattuito nel primo contratto;
2) la perdita definitiva, per effetto della violazione delle obbligazioni assunte con il secondo contratto, di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguenti gravi danni.
Deduceva, inoltre, che erano state ricomprese nell'ingiunzione la fattura n. FVI1360008 dell'11.1.2013 di € 8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e la fattura n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di € 31.698,00 per “ore mancato volato”, voci da ricondurre all'inadempimento di (sia quanto alla sosta forzata nell'hangar che quanto al “mancato volato”), Parte_1
comunque non liquide ed esigibili, che non trovavano fondamento nei contratti, ma originavano dalla controversia tra le parti.
***
A seguito di interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti
[...]
(di seguito ), la quale si Parte_1 Parte_1
costituiva con comparsa depositata il 22.7.2019.
***
Con sentenza n. 23067/2019, R.G. n. 75704/2013, pubblicata in data 2.12.2019, il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava i decreti ingiuntivi, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Il primo giudice, illustrati i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed evidenziato che la pretesa monitoria azionata traeva origine dai due contratti collegati, in base alla ragione più liquida così motivava:
pagina 2 di 17 ‹‹L'opponente ha allegato l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali.
In particolare ha dedotto il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto dei rapporti contrattuali nei programmi di protezione P&WC esplicitamente promessi in contratto come obbligazione da parte della società opposta supportando la deduzione con produzione documentale (all. ti 3- 12 bis) comprese le s.i.t. rese in sede di indagini difensive preventive ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. dall'ing. e prodotte all'udienza Persona_1 del 27.3.2014.
Ulteriore profilo di inadempimento ha riguardato la perdita definitiva di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguente perdita di contratti privati e pubblici in corso ed ulteriori chances di profitto e con allegazione di altre voci di danno: tale profilo è stato confermato nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. svolto ante causam e prodotto all'udienza del 27.3.14 e poi confermato con la sentenza (sul punto definitiva) del Trib. Di
NO, Sezione Settima Civile, n. 12096/18 del 30.11.2018 (all. 65, nota di deposito del 4.9.19), ammissibile in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e valutabile come elemento di prova in quanto passata in giudicato su tale aspetto.
Viceversa parte opposta non ha offerto la prova dell'esatto adempimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione anche proposta in via subordinata››.
***
Ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo alla Corte, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di:
‹‹A. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da per i motivi indicati in narrativa;
Controparte_1
B. in via principale:
− respingere, previa ogni più opportuna pronuncia di carattere preliminare in merito alla competenza del
Tribunale di MA, l'opposizione avversaria e, più in generale, ogni domanda e/o eccezione avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi nn. 18192/2013 e 18366/2013 emessi dal Tribunale di MA rispettivamente in data 29.8.2013 e
16.9.2013, e comunque
− accertare i diritti di credito di meglio descritti Parte_1 nei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 47111/2013 e 47531/2013 e in atti e, conseguentemente, condannare al pagamento delle somme di Euro 118.282,11 e di Euro 81.980,83, o dei diversi Controparte_1 maggiori o minori importi da accertarsi in corso di causa, oltre interessi moratori come pattiziamente concordati dal dovuto al saldo;
C. in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui al paragrafo IV.E del presente atto, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e nei confronti di tutte le parti del giudizio, oltre cpa e iva come per legge.››.
***
pagina 3 di 17 Con decreto del 24.1.2020, la Corte, ‹‹considerato che in caso di mancata indicazione nell'atto di citazione, l'udienza di comparizione dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 23979/2019)››, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del
30.4.2020, poi rinviata d'ufficio.
***
A seguito delle eccezioni di nullità della citazione per difetto di vocatio in ius, sollevate da
, costituitasi il 7.4.2020, la Corte ha disposto il rinnovo della citazione. CP_1
***
A seguito di rituale rinnovazione, l'appellata ha depositato, in data 8.2.2021, nuova comparsa di costituzione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via preliminare, 1) dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della vocatio in ius, non essendo applicabile al procedimento d'appello l'art. 164 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- In via principale:
1) rigettare il gravame proposto dalla soc. poiché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado del
Tribunale di MA n. 23067/2019;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio››.
***
All'udienza del 26.3.2021, parte appellante ha chiesto di poter depositare note scritte e un'ordinanza della Corte di appello di NO, con cui era stata disposta c.t.u. in un giudizio pendente tra le stesse parti, nonché di sospendere il giudizio in attesa dell'espletamento della c.t.u.
Parte appellata si è opposta.
La Corte, ritenuta irrilevante la produzione documentale, in difetto di deposito degli atti della causa alla quale faceva riferimento, di cui era stato indicato il solo numero di ruolo generale, ha respinto l'istanza di produzione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
***
L'appellante, in vista dell'udienza del 19.9.2024, ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni e ha allegato la sentenza n. 3971/2022 della Corte di appello di NO, pubblicata il 15.12.2022, con cui è stata riformata la sentenza del tribunale di NO ed è stata rigettata la domanda di . CP_1
pagina 4 di 17 ***
All'udienza del 19.9.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello.
ha abbandonato soltanto l'eccezione sub lett. C) della comparsa (punto 3 delle CP_1 conclusioni), cioè quella fondata sulla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., con richiesta di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (in quanto già accolta dalla Corte), mentre ha insistito per l'accoglimento delle altre due, sostenendo che non erano sanate dal rinnovo della notifica, con conseguente passaggio in giudicato della gravata sentenza.
L'eccezione sub lett. A) della prima comparsa (punto 1 delle conclusioni) ha ad oggetto la
“Nullità insanabile dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius”, posto che non era stata indicata la data dell'udienza di comparizione, non era stato assegnato alcun termine a comparire e non era stato formulato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sicché mancava “in blocco tutta la vocatio in ius”.
L'eccezione sub lett. B) della comparsa (punto 2 delle conclusioni) ha ad oggetto “In subordine: nullità dell'atto di citazione in appello per vizi della vocatio in ius”, atteso che l'art. 164 c.p.c. novellato non si applica al procedimento di appello.
***
Le eccezioni sono infondate.
La Suprema Corte, successivamente alla risalente pronuncia citata dall'appellata, ha affermato, come da quest'ultima riconosciuto, che la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. e opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc"; ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), c.p.c. e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato pagina 5 di 17 della sentenza di primo grado;
in tal caso l'appellante non è tenuto ad una nuova costituzione sulla base dell'atto di rinnovazione (Cass. n. 17951 del 01/07/2008; Cass. n. 17474 del
09/08/2007; Cass. n. 16877 del 31/07/2007).
Nel caso di specie, questa Corte, come si è detto, ha ordinato la rinnovazione, che è stata eseguita dall'appellante, con effetti sananti ex tunc (cfr. Cass. n. 7314/2024).
Pertanto, la sentenza di primo grado non è passata in giudicato e l'impugnazione è tempestiva.
***
Quanto alle eccezioni di incompetenza per territorio, abusivo frazionamento del credito e compensazione, sollevate dalla opponente, sulle quali si diffonde l'appellante, va premesso che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (nella specie ), in CP_1
ipotesi di gravame formulato dal soccombente ( ), non ha l'onere di proporre Parte_1
appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione
(Cass. n. 33649 del 01/12/2023).
Le dette eccezioni non sono state specificamente riproposte dall'appellata, come emerge dalle conclusioni sopra riportate, essendosi la stessa limitata, nel corpo dell'atto, a controdedurre alle argomentazioni esposte da , sicché le stesse non possono Parte_1
essere esaminate in quanto si intendono rinunciate.
***
Prima di riassumere i motivi di gravame, al fine di comprendere la vicenda occorre premettere che il tribunale di MA (cfr. ordinanza del 29.7.2015) ha reputato legittimo il deposito della relazione peritale depositata nella procedura di A.T.P. espletata presso il tribunale di NO tra le stesse parti (e altre), osservando che sulla relazione le parti avevano interloquito nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e che dalla stessa il giudice aveva tratto spunto per valutare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Con la stessa ordinanza ha ritenuto che le argomentazioni svolte dal consulente fornissero elementi sufficienti di valutazione ai fini della decisione delle questioni oggetto di giudizio, sicché non occorreva procedere a nuova c.t.u.
pagina 6 di 17 Ciò premesso, va detto che dalla relazione in sede di A.T.P. era emerso che Parte_1
non aveva correttamente eseguito le attività di manutenzione sul velivolo, con conseguenti danni, che avevano cagionato la perdita del certificato di aeronavigabilità.
Sulla base di ciò, aveva introdotto, innanzi al tribunale di NO, procedimento CP_1
ex art. 702 bis c.p.c.
Previo mutamento del rito, quel giudizio si era concluso con la sentenza n. 12096/2018 pubblicata in data 3.12.2018, con cui il tribunale, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione di c.t.u., aveva ritenuto l'inadempimento di , condannandola al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma risarcitoria di € 209.017,90. CP_1
Avverso la sentenza del tribunale di NO aveva proposto appello e aveva CP_1
proposto appello incidentale , con comparsa di risposta in data 27.12.2019. Parte_1
Proprio sulla base delle risultanze dell'A.T.P. e della suddetta sentenza del tribunale di
NO, come si è visto, il tribunale di MA, con la gravata sentenza, ha accolto l'opposizione proposta da . CP_1
***
Così ricapitolati i termini della vicenda, si procede ora a sintetizzare le doglianze dell'appellante.
***
Con il primo motivo, rappresenta che, essendo palesemente errate le Parte_1
conclusioni del perito in sede di A.T.P., aveva chiesto al tribunale di MA di procedere a nuova c.t.u., anche al fine di dimostrare che la stessa aveva adempiuto all'obbligazione di inserire i motori in un programma di manutenzione analogo e sostanzialmente corrispondente a quello offerto da nel programma ESP Silver Lite;
tale richiesta, Parte_2
reiterata per tutto il corso del giudizio, era stata ignorata dal giudice, che aveva poi sorprendentemente concluso che l'opposta non aveva adempiuto al proprio onere probatorio;
in realtà, la parte, lungi dal non aver provato il proprio inadempimento, non era stata posta in condizione di assolvere il proprio onere probatorio, essendole ciò stato precluso, con conseguente “gravissima lesione del diritto di difesa e del diritto alla prova dell'odierna appellante”.
***
Con il secondo motivo deduce che la sentenza del tribunale di NO non era passata in giudicato sulla imputabilità a della affermata perdita di aeronavigabilità del Parte_1
velivolo, avendo la parte proposto appello incidentale con ben undici motivi;
non essendo ancora scaduti i termini per la proposizione dell'appello incidentale, doveva essere ben noto pagina 7 di 17 al tribunale di MA che la sentenza del tribunale di NO non era definitiva, diversamente da quanto invece ritenuto nella gravata sentenza;
inoltre nella memoria di replica era stato spiegato che non sussisteva al momento della decisione alcun accertamento definitivo in ordine all'asserita perdita dell'aeronavigabilità del velivolo e alla sua imputabilità a Pt_1
e, ancora, in ordine al fatto che la “sosta forzata” del velivolo nell'hangar in concessione
[...]
a fosse a questa imputabile. Parte_1
***
Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice aveva errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, essendosi limitata ad allegare l'inadempimento di CP_1 Pt_1
senza provarlo e, comunque, era stata poi preclusa a quest'ultima la possibilità di fornire
[...]
la prova del proprio adempimento con le richieste istruttorie dalla stessa articolate;
in ogni caso, era tenuta a corrispondere un importo pari alla differenza tra (i) il “minimo CP_1 garantito” di € 180.000,00 e (ii) il corrispettivo corrispondente alle ore-volo effettuate da
; l'obbligo di di provvedere al pagamento del corrispettivo per le CP_1 CP_1
prestazioni svolte da non era quindi in alcun modo correlato alla Parte_1 tipologia/effettuazione di attività manutentive da parte di quest'ultima, ma solamente al numero di ore di volo effettuate (o non effettuate) da;
in altri termini, il credito era, CP_1
tempo per tempo, sorto con il mero utilizzo (o non utilizzo) del velivolo da parte di CP_1
e i relativi importi erano dovuti a a titolo di minimo garantito;
il secondo
[...] Parte_1
contratto non aveva alcuna rilevanza, tanto è vero che la predetta aveva riconosciuto più volte il proprio debito (docc. 6, 7 e 8).
***
Con il quarto motivo lamenta che erroneamente il giudice aveva affermato che Parte_1
non aveva fornito prova dell'esatto adempimento con riguardo all'obbligo di inserire i motori nel programma di manutenzione , poiché l'unico obbligo in capo a Parte_2
desumibile dal Contratto Pay-By-The-Hour era quello di inserire i motori in un Parte_1
programma di manutenzione analogo e sostanzialmente corrispondente a quelli offerti dalla suddetta società nel programma ESP Silver Lite. Parte_2
***
Con il quinto motivo lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, Parte_1
aveva ampiamente dimostrato che i passaggi procedimentali da essa seguiti rispetto all'evento del 2.11.2012 (quando era stato erroneamente effettuato un piccolo foro passante del diametro di 3,5 mm. sulla fusoliera del velivolo) erano corretti e che non ne era derivata la pagina 8 di 17 conseguenza – ictu oculi manifestamente abnorme – della perdita di aeronavigabilità del velivolo;
era stata, per contro, , con il proprio comportamento scorretto, a CP_1
impedire, o comunque a ritardare, la riparazione del velivolo.
***
Con il sesto motivo deduce che la sentenza, in conseguenza dell'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, doveva essere riformata anche in punto di spese.
***
L'appellante ha poi riproposto, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni e deduzioni svolte in primo grado e assorbite:
- improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione di , stante CP_1
l'intervenuta ammissione di alla procedura di amministrazione Parte_1
straordinaria e la conseguente operatività della vis attractiva del foro fallimentare
(Cass. civ., sez. II, 18691/2014);
- infondatezza dell'eccezione di incompetenza del tribunale di MA formulata da
; CP_1
- infondatezza della contestazione di asserito frazionamento del credito e abuso del processo;
- inammissibilità delle eccezioni riconvenzionali di inadempimento e di compensazione.
***
Infine, ha insistito per la rinnovazione delle indagini peritali.
***
In via preliminare, si osserva che pacifica è l'ammissibilità del deposito della sentenza della
Corte di appello di NO, che ha rigettato l'appello principale proposto da e, in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da in amministrazione Parte_1
straordinaria, ha rigettato le domande risarcitorie svolte nei suoi confronti da . CP_1
Del pari pacifico è che tale sentenza non è definitiva, in quanto ha proposto CP_1
ricorso per cassazione (ricorso allegato alla comparsa conclusionale).
***
Ciò detto, il presente giudizio ha ad oggetto soltanto la pretesa azionata in via monitoria da ed è delimitato dai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo formulati da Parte_1
, sopra sintetizzati. CP_1
***
I motivi di appello, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
pagina 9 di 17 Occorre muovere dal fatto che la Corte di appello di NO, diversamente dal tribunale di
MA, ha accolto la richiesta di rinnovazione della c.t.u. espletata in sede di CP_2
Quest'ultima c.t.u. era stata posta a fondamento dell'impugnata sentenza, unitamente alla sentenza del tribunale di NO (che non era certo passata in giudicato, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di MA).
La sentenza n. 3971/2022, emessa dalla Corte di appello di NO all'esito del disposto approfondimento istruttorio, riporta la ricostruzione effettuata dal C.T.U. nominato in secondo grado, nei termini di cui appresso:
- in data 2.11.2012 il velivolo si trovava presso per operazioni di Parte_1
manutenzione;
- in fase di rilavorazione di alcuni fori di drenaggio, è stato cagionato un danno al velivolo (un foro e 7 intaccature sul fasciame della fusoliera del velivolo);
- ha effettuato una prima riparazione del danno nei giorni 3 e 4.11.2012 e il Pt_1
5.11.2012 ha comunicato verbalmente a che si era verificato il sinistro;
CP_1
- il 6.11.2012 ha richiesto le foto del danno e ha comunicato CP_1 Parte_1 di aver provveduto a una riparazione provvisoria, emettendo quindi un “documento relativo”;
- in data 7.11.2012 ha diffidato dall'effettuare qualsivoglia CP_1 Parte_1
intervento sul velivolo;
- mentre erano in corso le operazioni di definizione della riparazione attraverso i soggetti competenti, in data 14.11.2012 ha riscontrato un ulteriore foro, di cui ha Parte_1
dato immediata comunicazione a e ad , e ha emesso un documento CP_1 CP_3
(Maintenance Findings Form, n. 838 GOA) prodromico a una riparazione definitiva;
- , a questo punto, ha diffidato nuovamente dall'effettuare CP_1 Parte_1
qualsiasi intervento, in attesa di verifiche;
- in data 16.11.2012 vi è stata un'ispezione del velivolo e una riunione tra Parte_1
ed in cui si è preso atto della necessità di una riparazione definitiva su tutte le CP_3
parti;
- in data 20.11.2012 ha inviato uno schema di riparazione definitiva a Parte_1
indicando che sarebbero stati necessari 5 giorni lavorativi per CP_1
consegnare l'aereo e dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione un aereo sostitutivo;
pagina 10 di 17 - non ha risposto e in data 30.11.2012 ha negato il consenso ad effettuare CP_1
riparazioni.
Alla luce di ciò, il C.T.U. ha concluso che, come già affermato dal precedente C.T.U., la procedura sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, indicata dal regolamento CE n. 2042/2003, non è stata correttamente eseguita, in quanto Pt_1
avrebbe dovuto comunicare nel termine massimo di 72 ore ad e a
[...] CP_3 CP_1
la non conformità riscontrata.
Tuttavia, tali irregolarità non hanno comportato le conseguenze di perdita definitiva di aeronavigabilità continua.
E infatti, il velivolo, nel momento in cui è avvenuto il sinistro, poiché era sottoposto ad un'attività di manutenzione programmata, non era comunque aeronavigabile fino al rilascio del certificato di riammissione in servizio, il che escludeva che la mancata denuncia tempestiva del sinistro avesse comportato, già nell'immediatezza del fatto, la perdita di continuità volativa, atteso che si era trattato di un prolungamento di una sospensione della aeronavigabilità, e non di un'interruzione.
Il C.T.U. ha inoltre accertato che lo schema riparativo di del 19.11.2012 era da Parte_1
ritenersi completo ed efficace ed era stato adottato e praticato su altri velivoli P180 con successo, essendo stati i velivoli riammessi in servizio, per poi concludere che, se correttamente aveva voluto verificare e conoscere la riparazione proposta CP_1 nell'immediatezza dei fatti, non era invece giustificato che lo schema di riparazione emesso dal dipartimento approvato EASA come Design Organization (DOA) non fosse stato accettato.
Il consulente ha altresì affermato che l'effettuazione degli interventi di riparazione suggeriti da avrebbe consentito al velivolo di riprendere a volare già nell'immediatezza dei Parte_1
fatti, e anche successivamente.
La Corte di NO ha quindi escluso “che il fatto che il velivolo non sia stato più messo in condizioni di volare, dopo il sinistro per cui è causa, sia imputabile a , atteso che lo stesso avrebbe potuto essere Pt_1 riparato adeguatamente in tempi brevi, e riprendere quindi tutte la attività commerciali a cui lo aveva CP_1 destinato”; alle pagg. 16 - 20 la sentenza spiega analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto congrue e corrette le conclusioni del C.T.U. nominato in secondo grado e per le quali dovevano invece essere disattese le conclusioni del C.T.U. nominato in sede di A.T.P., nonché i motivi per cui doveva essere escluso l'inadempimento di , Parte_1
pagina 11 di 17 evidenziando, tra l'altro, il rifiuto, da parte di , di accettare l'offerta di un velivolo CP_1
sostitutivo senza addebito di costi.
Non vi è dubbio che la questione trattata e risolta nella detta sentenza sia del tutto sovrapponibile a quella oggetto di controversia tra le parti per ciò che, nello specifico, riguarda l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente sulla scorta CP_1 della dedotta perdita dell'aeronavigabilità.
È vero che la sentenza in esame non è passata in giudicato, pendendo ricorso per cassazione.
È anche vero però che plurime e fondate erano le ragioni che giustificavano le richieste di rinnovazione della c.t.u. da parte dell'opposta.
Siffatte richieste, disattese dal tribunale di MA con la gravata sentenza, sono state invece correttamente accolte dalla Corte di appello di NO, che ha aderito alle conclusioni del secondo C.T.U. con motivazione che questa Corte condivide e fa propria.
Si richiama pertanto la detta motivazione, cui si rinvia, atteso che il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito (Cass. n. 29017 del 20/10/2021).
E' qui solo il caso di osservare che, una volta venuta meno (per effetto della riforma) la sentenza del tribunale di NO richiamata dal tribunale di MA (ed erroneamente ritenuta definitiva), che era fondata sulla c.t.u. espletata in sede di A.T.P., la nuova c.t.u. impone di escludere l'inadempimento di in termini di perdita di aeronavigabilità, atteso che Parte_1
il velivolo avrebbe potuto essere riparato adeguatamente e riprendere i voli, ferma restando l'accertata adeguatezza dello schema di riparazione e degli interventi proposti da Pt_1
e la mancanza di ragioni sia formali che sostanziali per rifiutare l'esecuzione delle
[...]
riparazioni da questa proposte.
Il motivo di opposizione basato sulla perdita di aeronavigabilità del velivolo si è rivelato dunque infondato.
***
Quanto sopra impone di disattendere anche le argomentazioni difensive esposte nell'atto di opposizione in ordine alle due fatture (n. FVI1360008 e n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di €
8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e di € 31.698,00 per “ore mancato volato”).
E infatti, se, come sostiene , si trattava di voci non previste nel contratto, ma CP_1
riconnesse alla controversia tra le parti, devesi però escludere che entrambe le pretese pagina 12 di 17 azionate con le fatture in questione discendessero dall'inadempimento di Parte_1
(insussistente per le spiegate ragioni).
A tanto si aggiunga che il contratto prevedeva (cfr. art. 8), per tutti gli interventi di manutenzione menzionati nella sezione 4, la somma di € 600,00 per ogni ora di volo, con un minimo di 300 ore per dodici mesi e, se il velivolo non avesse volato per un minimo di 300 ore, avrebbe fatturato la differenza tra l'ammontare totale del volato e il minimo Parte_1
assunto di 300 ore, ciò indipendentemente dalle attività di manutenzione.
Parte opponente non ha specificamente contestato il numero di ore di volato né le tariffe applicate per hangaraggio, come risulta anche dal doc. 41 dalla stessa prodotto, con cui, in riscontro alla comunicazione della tariffa giornaliera di € 160,00 di cui alla mail di Pt_1
, si è limitata a rispondere che nulla era dovuto per la custodia del velivolo, che
[...] continuava a permanere presso la a causa di danneggiamenti da quest'ultima Pt_1
provocati (responsabilità esclusa in base a quanto accertato dal secondo C.T.U.).
Per il resto, in base ai noti criteri di riparto dell'onere della prova, deve concludersi che l'opposta ha provato l'esistenza del titolo e ha allegato l'inadempimento, mentre l'opponente non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Anche questo profilo dell'opposizione è, quindi, infondato.
***
Va ora affrontata la questione relativa al mancato inserimento dei motori nel menzionato programma di manutenzione della casa madre.
Come si è visto, ha dedotto, nell'atto di opposizione, che al primo contratto del CP_1
12.12.2011 sarebbe collegato quello del 3/4.10.2012, che conterrebbe la specificazione delle obbligazioni a carico di , mancante nel primo, e che, comunque, anche il primo Parte_1
prevedeva, tra le obbligazioni, quello riguardante il suddetto inserimento;
ne conseguirebbe che, essendo i corrispettivi di costruiti su un'equazione in cui il corrispettivo Parte_1 finale “P” (tariffa oraria revisionata) era (“ESP” ed “ESPo”) la risultante di una “Po” (tariffa oraria di base) incrementata dei corrispettivi dovuti a P&WC, questi erano componente inscindibile degli importi indebitamente richiesti con i due decreti ingiuntivi.
Ora, è pacifico tra le parti il mancato inserimento dei motori nel programma di manutenzione
P&WC Esp Silver Lite Program.
Va precisato però, in primo luogo, che tutte le fatture aventi ad oggetto le attività di manutenzione e di sostituzione pezzi riguardano prestazioni relative a periodi antecedenti alla conclusione del secondo contratto (dal mese di marzo al mese di ottobre 2012), non pagina 13 di 17 potendosi certo guardare alla data di scadenza della fattura, sicché l'eccezione non rileva ai fini in esame.
In secondo luogo, dalla lettura del primo contratto (quello del 12.11.2011) non emerge che si era obbligata a inserire i motori nel suddetto programma di P&WC, essendosi, Parte_1
di contro, impegnata a fornire servizi analoghi e corrispondenti a quelli offerti da P&WC.
E infatti, muovendo proprio dalle pattuizioni richiamate dall'opponente, l'art. 1 del contratto
(“DEFINIZIONI”), alla lettera C), “Manutenzione Schedulata”, fa espresso riferimento al compimento di “attività di manutenzione programmata e raccomandata dal manuale di manutenzione quale applicabile sul P 180 … sui motori P&WC PT6A-66 (B)”.
L'art. 4, alla lettera A) prevede “Engines Minor Inspections and Rigging come previsto dal
P&WC EMM 72-00-00”.
L'art. 4, alla lettera B) prevede: “Motori Parti e Manodopera come per P&WC ESP Silver Lite
Program”.
L'art. 10 del contratto menziona la tariffa oraria applicabile per il programma Sylver Lite Esp, ma riguarda la revisione annuale della tariffa (“stabilita in conformità delle condizioni economiche prevalenti in Gennaio 2011”) in conformità con la formula di revisione ivi descritta, che menziona le tariffe applicabili per il suddetto programma.
In definitiva, ad avviso della Corte, dal dato testuale non risulta che avesse Parte_1 assunto l'obbligazione di inserire i motori nel programma P&WC, programma che viene in realtà richiamato quale programma di riferimento, sicché l'eccezione di inadempimento formulata nell'atto di opposizione è infondata anche sotto tale profilo.
Tra l'altro, deduce genericamente che le manutenzioni “in house” avrebbero Controparte_1
qualità materiali e giuridiche differenti e valore inferiore a quello pattuito, ma non spiega in cosa consisterebbe tale differenza né quali effetti avrebbe prodotto il mancato inserimento nel programma della casa madre, limitandosi, anche negli scritti conclusionali, ad affermare che si trattava di “un inadempimento di ordine generale”, tale da solo da travolgere l'intera pattuizione.
In altri termini, non ha mai specificato quale sarebbe stata la concreta CP_1
conseguenza del mancato inserimento nel programma che giustificherebbe il mancato pagamento delle fatture, tenuto conto che la manutenzione è comunque stata svolta.
Va detto ancora che il disconoscimento delle mail sub docc. 6, 7 e 8 (in cui si richiamava il periodo di crisi, si chiedeva una dilazione e ci si impegnava al pagamento degli insoluti) da parte di è del tutto generico, sia con riguardo alla provenienza sia con riguardo CP_1
pagina 14 di 17 al contenuto, dovendosi rammentare che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 17526 del 02/09/2016).
Né è rilevante, visto il tenore della corrispondenza, che le mail provenissero dal “responsabile sotto il profilo tecnico del velivolo”, privo del potere di rappresentare la società, poiché si trattava di mere interlocuzioni, che, lungi dall'impegnare la società sotto il profilo di un vero e proprio riconoscimento di debito, sono semplicemente idonee a dimostrare l'assenza di contestazioni del credito portato dalle fatture nella fase stragiudiziale.
In conclusione, anche l'eccezione di inadempimento concernente il profilo fin qui esaminato deve essere disattesa.
***
Osserva la Corte che, qualora si rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma (Cass. 8.11.2016, n. 22626).
Inoltre, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n.
22353).
Una volta esclusa la fondatezza delle eccezioni di inadempimento sollevate da , CP_1
per le ragioni sopra spiegate, si ritiene che , avendo dato prova del titolo e Parte_1 allegato l'inadempimento (e cioè il mancato pagamento), abbia assolto l'onere della prova sulla medesima gravante.
pagina 15 di 17 Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere respinta. CP_1
Ogni altra questione, deduzione e istanza (ivi compresa l'istanza di rinnovazione di c.t.u.) rimane assorbita.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata deve essere, dunque, condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del tribunale di MA
n. 11726/2019, R.G. n. 69133/2015, pubblicata in data 4.6.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 18192/2013 emesso Controparte_1
dal tribunale di MA in data 29.8.2013 e avverso il decreto ingiuntivo n. 18366/2013 emesso dal tribunale di MA in data 16.9.2013;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in €
pagina 16 di 17 1.165,50 per esborsi ed € 14.317,00, per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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