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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 91/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 1.02.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
MO OR che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Carlo Ciaccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale CP_2
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli e
AN CH per procure generali alle liti
- appellato- contro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale CP_3
dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. IL Doni per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 489/21 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione ad estratto di ruolo – opposizione all'esecuzione
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025 (ex art. 127ter c.p.c.)
Conclusioni per parte appellante in ricorso: “- accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione delle cartelle n.11320040006772672,
n.11320060003760246, n.11320070000024760, n.11320070023743000,
n.11320090000023615, n.11320110001029892, n.11320110031081735, e degli avvisi di addebito n.41320120000528777, n.41320120002435984 e
n.13320130000021519, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito impugnati in premessa: n.11320040006772672, n.11320060003760246,
n.11320070000024760, n.11320070023743000, n.11320090000023615,
n.11320110031081735, e degli avvisi n.41320120000528777,
n.41320120002435984, n.13320130000021519, n.41320140001253840,
n.41320140002888923, n.41320150000111539, n.11320150009477052,
n.11320150017503760 e n.41320160000113744, nonché degli atti
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prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
in memoria di costituzione: “1 – Rigettare l'appello
[...]
proposto dal sig. ; Parte_1
2 – Confermare la decisione di primo grado;
3 – Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, ragione ed azione”
Conclusioni per parte appellata in memoria di costituzione: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto e/o respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte
l'impugnata sentenza.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati CP_2
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nell'atto impugnato nel giudizio di primo grado e nelle cartelle che ne sono all'origine, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo.
Si reitera, infine, la già espressa riserva di eventualmente agire in separato giudizio nei confronti di nella Controparte_4
denegata ipotesi di condanna dell'Istituto a qualsivoglia tipo di spesa in conseguenza del presente giudizio e nell'ipotesi di inesigibilità sopravvenuta del credito dell'Istituto medesimo per prescrizioni e/o per decadenze alla stessa imputabili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi
i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata in memoria di costituzione: CP_3
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello anche per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021,
n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n.
2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto dei pagamenti parziali, dello stralcio del residuo credito di cui a tutti gli AVA e cartelle esattoriali oggetto di causa, con la sola esclusione dell'AVA
41320160000113744; NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali Contr svolte contro gli le cartelle esattoriali. IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e CP_3
precisamente: “In via preliminare dichiarare il […] ricorso [che ha dato il via al giudizio di primo grado] inammissibile per il motivo
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sopra dedotto In via principale=respingere il ricorso. Spese ed onorari come per Legge. Con ogni ulteriore riserva”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 1.02.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Treviso ha parzialmente rigettato il ricorso con cui, a fronte delle risultanze debitorie emergenti dall'estratto di ruolo ottenuto dal concessionario della riscossione in data 17.01.2019, aveva chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di diversi titoli esecutivi ivi riportati (afferenti crediti previdenziali dell' e premi CP_3
assicurativi e comunque l'accertamento della mancata notifica CP_2
dei titoli con conseguente richiesta di annullamento del debito sottostante.
Il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n. 11320040027062141, n.
11320050007532528, n. 11320050033048900, n.
11320060027526703 e n. 11320110001029892 (per intervenuto sgravio), ha affermato la ritualità della notifica dei titoli esecutivi ritenendo inammissibili le doglianze introdotte per la prima volta con le note illustrative depositate in vista dell'udienza finale di discussione. Ha, quindi, concluso per la carenza di interesse ad agire
(pur adottando in dispositivo la diversa formula del rigetto del ricorso) atteso che all'epoca in cui il ricorrente aveva avuto copia dell'estratto di ruolo non era iniziata alcuna azione esecutiva e i titoli esecutivi risultavano ritualmente notificati.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di tredici motivi:
a) Con il primo motivo censura la sentenza nella parte i cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire evidenziando che gli
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enti convenuti avevano svolto difese volte a sostenere la sussistenza dei debiti in contestazione;
b) Con il secondo, collegato al primo, sostiene l'ammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche laddove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dei titoli esecutivi;
c) Con il terzo contesta la valutazione di tardività delle deduzioni svolte nelle note scritte autorizzate sostenendo che era stato possibile effettuare il disconoscimento solo dopo aver preso visione della documentazione depositata dalle controparti e che era stato richiesto termine per poter controdedurre alle difese degli enti con apposite note esplicative;
d) Con il quarto contesta la valutazione del giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Contesta, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
e) Con il quinto motivo, connesso al precedente, ripropone le deduzioni già svolte in primo grado (nelle note autorizzate) in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
f) Con il sesto ribadisce l'irritualità della notifica delle cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
g) Con il settimo contesta la ritualità della notifica dell'avviso dell' n. 11376201600000123, asseritamente perfezionata CP_3
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per compiuta giacenza, in ragione della carenza di prova delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
h) Con l'ottavo e il nono motivo contesta la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec in quanto il titolo esecutivo sarebbe privo di attestazione di conformità all'originale, non sarebbe stato allegato estratto , il file sarebbe privo di Pt_2
firma digitale e la notifica sarebbe stata effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri.
i) Con il decimo motivo contesta che il piano di rateazione concesso dal concessionario della riscossione possa implicare un'effettiva conoscenza del debito e delle cartelle sottese.
j) Con l'undicesimo ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle cartelle indicate a pag. 27 e
28 del ricorso in appello.
k) Con il dodicesimo censura la sentenza per non essersi pronunciata in merito all'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per Controparte_1
essersi costituita con un avvocato del libero foro.
l) Con il tredicesimo sostiene che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
Si sono costituiti in giudizio , e CP_3 CP_2 Controparte_1
sostenendo l'infondatezza dell'appello e ribadendo la
[...]
carenza di interesse ad agire del ricorrente, tenuto conto della dimostrata ritualità della notifica dei titoli esecutivi.
Dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025 in cui si è dato atto dell'intervenuto sgravio di alcuni dei titoli esecutivi in contestazione. La causa è stata quindi calendarizzata all'udienza del 30.10.2025 secondo le
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modalità di trattazione previste dall'art. 127ter c.p.c. e le parti hanno depositato le note autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il dodicesimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di Controparte_1
con avvocato del libero foro. Sul punto si rileva che nella
[...]
specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale (in primo grado)
e, pertanto, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' di cui al d.l. Controparte_1
n. 34/2019 che, all'art.
4-novies, stabilisce che “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per Controparte_6
la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. Si richiama poi il recente arresto della Cassazione a
Sezioni Unite n. 30008 del 2019 secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di
[...]
propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come
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riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Il motivo d'appello, pertanto, è infondato.
2 – In relazione al primo motivo d'appello, concernente l'interesse ad agire (e al secondo – connesso – in cui, sul presupposto della sussistenza dell'interesse ad agire, si ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), va richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del
D.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
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diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Al riguardo la Suprema Corte nel suo massimo consesso (Cass. S.U.
n. 26283/2022), ha statuito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, hanno ribadito che: -
“La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73,
Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e
206 del d.lgs. n.285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di
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sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”; - “è inammissibile
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; - “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, … c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze” di chi “impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, “impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto
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conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. Disposizione, invero, ritenuta anche conforme alla legge fondamentale dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 190/2023).
2.1 – Nel caso di specie, l'interesse ad agire in relazione ad un'opposizione all'esecuzione pre-esecutiva (ex art. 615, co.1, c.p.c.)
– tale dovendosi qualificare l'azione nella parte in cui viene fatta valere la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla data di notifica dei titoli (undicesimo motivo d'appello) – può ritenersi sussistente esclusivamente con riferimento alle cartelle/avvisi di addebito rispetto ai quali ha Controparte_1
provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.
11320169000805078000 (in data 10.02.2016), il preavviso di iscrizione ipotecaria e la comunicazione di iscrizione ipotecaria
(rispettivamente in data 17.02.2016 e 7.10.2016). Tali atti, infatti, vanno considerati atti prodromici all'esecuzione che rendono manifesta l'intenzione dell'Agenzia di procedere in tal senso.
Il riferimento va, dunque, alle cartelle: 11320040006772672,
11320060003760246, (11320050033048900), (11320050007532528),
(11320040027062141), (11320060027526703), 11320070000024760,
11320070023743000, 41320140001253840, 41320140002888923
(oggetto dell'intimazione di pagamento) e 11320090000023615,
(11320110001029892), 11320110031081735, 41320120000528777,
41320120002435984, 11320130000021519 (oggetto di iscrizione ipotecaria). Vanno, tuttavia, espunte dall'esame quelle indicate tra parentesi, in quanto già oggetto di annullamento e di pronuncia di cessazione della materia del contendere, nonché quelle sottolineate atteso che le stesse sono state medio tempore oggetto di sgravio ex lege (d.l. n. 41/2021 e d.l. n. 119/18, come documentato da ). La CP_3
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puntuale individuazione delle cartelle sgravate, non già oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere nella sentenza impugnata, si ricava dalla documentazione da ultimo depositata da relativa agli estratti di ruolo Controparte_1
azzerati. Anche con riferimento a queste cartelle va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli unici due titoli esecutivi residui, in relazione ai quali sussisteva l'interesse ad agire, sono le cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000.
3 - Rispetto a tali cartelle ha Controparte_1
affermato, nella nota del 30.06.2025, che sarebbero comprese in una domanda di rottamazione del 28.06.2023 (e che il contribuente sarebbe in linea con i pagamenti) ma non ha fornito prova di tale circostanza. L' , di contro, aveva affermato in memoria di CP_3
costituzione che i crediti oggetto di tali cartelle sarebbero stati sgravati. Analizzando gli estratti di ruolo da ultimo dimessi da CP_8
si ricava che i ruoli specificamente riferiti ai crediti previdenziali di cui alle citate cartelle (che si riferiscono anche a crediti dell'amministrazione finanziaria) risultano azzerati, a conferma della prospettazione dell' (mentre non sono azzerati quelli – estranei al CP_3
giudizio – riferiti a crediti fiscali). Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere anche con riferimento ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000.
4 - Per i titoli non contemplati dall'intimazione di pagamento, dal preavviso di iscrizione ipotecaria e dall'avviso di iscrizione ipotecaria
(i più recenti) non era maturata la prescrizione alla data di deposito del ricorso in primo grado e, in ogni caso, per tali titoli sussisteva la carenza dell'interesse ad agire sulla base dell'estratto ruolo alla luce
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
della giurisprudenza di legittimità sopra citata, come affermato dal giudice di prime cure. Preso comunque atto, che medio tempore è intervenuto lo sgravio delle cartelle n.11320150009477052 e n.11320150017503760 (ex L. 197/2022 commi 222-226, come affermato dalla difesa nelle note di trattazione scritta), per le CP_2
quali difettava ab origine l'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione alle stesse.
4.1 – Gli unici titoli esecutivi – oggetto di causa – per cui non è intervenuto lo sgravio (cfr. estratti di ruolo depositati da sono CP_8
gli avvisi di addebito n. 41320150000111539 e n.
41320160000113744, rispetto ai quali tutte le doglianze attoree sono infondate e rispetto ai quali difettava l'interesse ad agire ab origine.
4.1.1 – Si tratta di due avvisi di addebito notificati a mezzo pec.
Risultano, conseguentemente, inconferenti tutte le deduzioni contenute nei motivi di appello che presuppongono la notifica a mezzo raccomandata cartacea e che si rivolgono alla contestazione della sentenza laddove ha ritenuto provata, in ragione della documentazione dimessa dagli enti convenuti, della ritualità della notifica dei titoli a mezzo posta (motivi dal terzo al settimo).
4.1.2 – Quanto alle notifiche a mezzo pec, oggetto dell'ottavo e del nono motivo d'appello, si deve rilevare che “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. sez. V, n. 30922 del 03/12/2024). Sotto altro profilo, anch'esso dedotto nel motivo d'appello, non può accogliersi la doglianza circa un'asserita inesistenza o nullità delle
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notifiche perché provenienti da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del D.P.R.
n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, gli indirizzi utilizzati per le notifiche contestate nel caso di specie, contenevano al loro interno un dominio certamente e agevolmente riferibile agli Enti notificatori e, naturalmente, al messaggio di posta elettronica afferente alle notificazioni di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza degli atti e sulla loro riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiama Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello
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telematico presente in tale registro” (Cass. sez. V, n. 18684 del
03/07/2023). Nel caso di specie alcun pregiudizio è stato allegato e provato dall'appellante che si limita a far valere questo profilo formale.
Inoltre, parte appellante, nel verbale di prima udienza dinanzi al
Tribunale non ha contestato specificamente di aver ricevuto le pec di cui aveva prodotto le ricevute di consegna e neppure ha CP_3
contestato che le stesse contenessero in allegato gli avvisi di addebito in parola (anzi, nelle successive note autorizzate ha affermato che tali pec contenessero gli allegati in formato .pdf al fine di sostenere – infondatamente, per quanto sopra visto – che dovessero essere muniti di firma digitale, con formato .p7m).
4.1.3 – Risultano inconferenti rispetto a questi due avvisi di addebito il decimo e l'undicesimo motivo d'appello (il decimo contesta l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di rateazione, precedente la notifica dei due avvisi in questione;
l'undicesimo riguarda l'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti oggetto di diversi titoli esecutivi).
Il dodicesimo motivo è già stato esaminato in precedenza.
Il tredicesimo è infondato atteso che, in ragione della regolarità della notifica dei titoli esecutivi, il merito della pretesa non è più censurabile attesa la mancata opposizione di merito nel termine di quaranta giorni dalla data di notifica degli stessi.
5 – Per le ragioni esposte, in conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle (ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione nella sentenza di primo grado) nn.
11320040006772672, 11320070000024760, 41320140001253840,
41320140002888923 11320090000023615, 11320110031081735,
41320120000528777, 41320120002435984, 11320130000021519,
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11320150009477052, 11320150017503760, e ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n. 11320070023743000.
Per il resto (cioè, in relazione ai residui avvisi di addebito n.
41320150000111539 e n. 41320160000113744) l'appello va respinto.
9 – Atteso l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dello sgravio ex lege di quasi tutti i crediti qui in contestazione, si ritiene sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Si richiama sul punto anche Cass. n. 5954/2025 laddove, prendendo atto che, nella fattispecie ivi analizzata, l'annullamento del ruolo era stato necessitato dall'intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti, ha ritenuto che “Tale situazione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione alle cartelle e avvisi di addebito nn. 11320040006772672, 11320070000024760,
41320140001253840, 41320140002888923 11320090000023615,
11320110031081735, 41320120000528777, 41320120002435984,
11320130000021519, 11320150009477052, 11320150017503760, e ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000;
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
− rigetta per il resto l'appello;
− compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA LU AL
~ 18 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 1.02.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
MO OR che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Carlo Ciaccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
contro
Corte d'Appello di Venezia
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale CP_2
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli e
AN CH per procure generali alle liti
- appellato- contro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale CP_3
dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. IL Doni per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 489/21 del Tribunale di Treviso
In punto: opposizione ad estratto di ruolo – opposizione all'esecuzione
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025 (ex art. 127ter c.p.c.)
Conclusioni per parte appellante in ricorso: “- accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione delle cartelle n.11320040006772672,
n.11320060003760246, n.11320070000024760, n.11320070023743000,
n.11320090000023615, n.11320110001029892, n.11320110031081735, e degli avvisi di addebito n.41320120000528777, n.41320120002435984 e
n.13320130000021519, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito impugnati in premessa: n.11320040006772672, n.11320060003760246,
n.11320070000024760, n.11320070023743000, n.11320090000023615,
n.11320110031081735, e degli avvisi n.41320120000528777,
n.41320120002435984, n.13320130000021519, n.41320140001253840,
n.41320140002888923, n.41320150000111539, n.11320150009477052,
n.11320150017503760 e n.41320160000113744, nonché degli atti
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
in memoria di costituzione: “1 – Rigettare l'appello
[...]
proposto dal sig. ; Parte_1
2 – Confermare la decisione di primo grado;
3 – Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, ragione ed azione”
Conclusioni per parte appellata in memoria di costituzione: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto e/o respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte
l'impugnata sentenza.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati CP_2
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nell'atto impugnato nel giudizio di primo grado e nelle cartelle che ne sono all'origine, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo.
Si reitera, infine, la già espressa riserva di eventualmente agire in separato giudizio nei confronti di nella Controparte_4
denegata ipotesi di condanna dell'Istituto a qualsivoglia tipo di spesa in conseguenza del presente giudizio e nell'ipotesi di inesigibilità sopravvenuta del credito dell'Istituto medesimo per prescrizioni e/o per decadenze alla stessa imputabili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi
i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata in memoria di costituzione: CP_3
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello anche per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021,
n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n.
2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto dei pagamenti parziali, dello stralcio del residuo credito di cui a tutti gli AVA e cartelle esattoriali oggetto di causa, con la sola esclusione dell'AVA
41320160000113744; NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali Contr svolte contro gli le cartelle esattoriali. IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e CP_3
precisamente: “In via preliminare dichiarare il […] ricorso [che ha dato il via al giudizio di primo grado] inammissibile per il motivo
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
sopra dedotto In via principale=respingere il ricorso. Spese ed onorari come per Legge. Con ogni ulteriore riserva”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 1.02.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Treviso ha parzialmente rigettato il ricorso con cui, a fronte delle risultanze debitorie emergenti dall'estratto di ruolo ottenuto dal concessionario della riscossione in data 17.01.2019, aveva chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di diversi titoli esecutivi ivi riportati (afferenti crediti previdenziali dell' e premi CP_3
assicurativi e comunque l'accertamento della mancata notifica CP_2
dei titoli con conseguente richiesta di annullamento del debito sottostante.
Il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n. 11320040027062141, n.
11320050007532528, n. 11320050033048900, n.
11320060027526703 e n. 11320110001029892 (per intervenuto sgravio), ha affermato la ritualità della notifica dei titoli esecutivi ritenendo inammissibili le doglianze introdotte per la prima volta con le note illustrative depositate in vista dell'udienza finale di discussione. Ha, quindi, concluso per la carenza di interesse ad agire
(pur adottando in dispositivo la diversa formula del rigetto del ricorso) atteso che all'epoca in cui il ricorrente aveva avuto copia dell'estratto di ruolo non era iniziata alcuna azione esecutiva e i titoli esecutivi risultavano ritualmente notificati.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di tredici motivi:
a) Con il primo motivo censura la sentenza nella parte i cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire evidenziando che gli
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enti convenuti avevano svolto difese volte a sostenere la sussistenza dei debiti in contestazione;
b) Con il secondo, collegato al primo, sostiene l'ammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche laddove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dei titoli esecutivi;
c) Con il terzo contesta la valutazione di tardività delle deduzioni svolte nelle note scritte autorizzate sostenendo che era stato possibile effettuare il disconoscimento solo dopo aver preso visione della documentazione depositata dalle controparti e che era stato richiesto termine per poter controdedurre alle difese degli enti con apposite note esplicative;
d) Con il quarto contesta la valutazione del giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Contesta, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
e) Con il quinto motivo, connesso al precedente, ripropone le deduzioni già svolte in primo grado (nelle note autorizzate) in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
f) Con il sesto ribadisce l'irritualità della notifica delle cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
g) Con il settimo contesta la ritualità della notifica dell'avviso dell' n. 11376201600000123, asseritamente perfezionata CP_3
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per compiuta giacenza, in ragione della carenza di prova delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
h) Con l'ottavo e il nono motivo contesta la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec in quanto il titolo esecutivo sarebbe privo di attestazione di conformità all'originale, non sarebbe stato allegato estratto , il file sarebbe privo di Pt_2
firma digitale e la notifica sarebbe stata effettuata da indirizzo non risultante dai pubblici registri.
i) Con il decimo motivo contesta che il piano di rateazione concesso dal concessionario della riscossione possa implicare un'effettiva conoscenza del debito e delle cartelle sottese.
j) Con l'undicesimo ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle cartelle indicate a pag. 27 e
28 del ricorso in appello.
k) Con il dodicesimo censura la sentenza per non essersi pronunciata in merito all'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per Controparte_1
essersi costituita con un avvocato del libero foro.
l) Con il tredicesimo sostiene che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
Si sono costituiti in giudizio , e CP_3 CP_2 Controparte_1
sostenendo l'infondatezza dell'appello e ribadendo la
[...]
carenza di interesse ad agire del ricorrente, tenuto conto della dimostrata ritualità della notifica dei titoli esecutivi.
Dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025 in cui si è dato atto dell'intervenuto sgravio di alcuni dei titoli esecutivi in contestazione. La causa è stata quindi calendarizzata all'udienza del 30.10.2025 secondo le
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modalità di trattazione previste dall'art. 127ter c.p.c. e le parti hanno depositato le note autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il dodicesimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di Controparte_1
con avvocato del libero foro. Sul punto si rileva che nella
[...]
specie si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale (in primo grado)
e, pertanto, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' di cui al d.l. Controparte_1
n. 34/2019 che, all'art.
4-novies, stabilisce che “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per Controparte_6
la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. Si richiama poi il recente arresto della Cassazione a
Sezioni Unite n. 30008 del 2019 secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di
[...]
propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come
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riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Il motivo d'appello, pertanto, è infondato.
2 – In relazione al primo motivo d'appello, concernente l'interesse ad agire (e al secondo – connesso – in cui, sul presupposto della sussistenza dell'interesse ad agire, si ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), va richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del
D.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
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diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Al riguardo la Suprema Corte nel suo massimo consesso (Cass. S.U.
n. 26283/2022), ha statuito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, hanno ribadito che: -
“La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73,
Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e
206 del d.lgs. n.285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di
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sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette
(cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”; - “è inammissibile
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; - “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, … c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze” di chi “impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, “impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. Disposizione, invero, ritenuta anche conforme alla legge fondamentale dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 190/2023).
2.1 – Nel caso di specie, l'interesse ad agire in relazione ad un'opposizione all'esecuzione pre-esecutiva (ex art. 615, co.1, c.p.c.)
– tale dovendosi qualificare l'azione nella parte in cui viene fatta valere la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla data di notifica dei titoli (undicesimo motivo d'appello) – può ritenersi sussistente esclusivamente con riferimento alle cartelle/avvisi di addebito rispetto ai quali ha Controparte_1
provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.
11320169000805078000 (in data 10.02.2016), il preavviso di iscrizione ipotecaria e la comunicazione di iscrizione ipotecaria
(rispettivamente in data 17.02.2016 e 7.10.2016). Tali atti, infatti, vanno considerati atti prodromici all'esecuzione che rendono manifesta l'intenzione dell'Agenzia di procedere in tal senso.
Il riferimento va, dunque, alle cartelle: 11320040006772672,
11320060003760246, (11320050033048900), (11320050007532528),
(11320040027062141), (11320060027526703), 11320070000024760,
11320070023743000, 41320140001253840, 41320140002888923
(oggetto dell'intimazione di pagamento) e 11320090000023615,
(11320110001029892), 11320110031081735, 41320120000528777,
41320120002435984, 11320130000021519 (oggetto di iscrizione ipotecaria). Vanno, tuttavia, espunte dall'esame quelle indicate tra parentesi, in quanto già oggetto di annullamento e di pronuncia di cessazione della materia del contendere, nonché quelle sottolineate atteso che le stesse sono state medio tempore oggetto di sgravio ex lege (d.l. n. 41/2021 e d.l. n. 119/18, come documentato da ). La CP_3
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puntuale individuazione delle cartelle sgravate, non già oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere nella sentenza impugnata, si ricava dalla documentazione da ultimo depositata da relativa agli estratti di ruolo Controparte_1
azzerati. Anche con riferimento a queste cartelle va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli unici due titoli esecutivi residui, in relazione ai quali sussisteva l'interesse ad agire, sono le cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000.
3 - Rispetto a tali cartelle ha Controparte_1
affermato, nella nota del 30.06.2025, che sarebbero comprese in una domanda di rottamazione del 28.06.2023 (e che il contribuente sarebbe in linea con i pagamenti) ma non ha fornito prova di tale circostanza. L' , di contro, aveva affermato in memoria di CP_3
costituzione che i crediti oggetto di tali cartelle sarebbero stati sgravati. Analizzando gli estratti di ruolo da ultimo dimessi da CP_8
si ricava che i ruoli specificamente riferiti ai crediti previdenziali di cui alle citate cartelle (che si riferiscono anche a crediti dell'amministrazione finanziaria) risultano azzerati, a conferma della prospettazione dell' (mentre non sono azzerati quelli – estranei al CP_3
giudizio – riferiti a crediti fiscali). Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere anche con riferimento ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000.
4 - Per i titoli non contemplati dall'intimazione di pagamento, dal preavviso di iscrizione ipotecaria e dall'avviso di iscrizione ipotecaria
(i più recenti) non era maturata la prescrizione alla data di deposito del ricorso in primo grado e, in ogni caso, per tali titoli sussisteva la carenza dell'interesse ad agire sulla base dell'estratto ruolo alla luce
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della giurisprudenza di legittimità sopra citata, come affermato dal giudice di prime cure. Preso comunque atto, che medio tempore è intervenuto lo sgravio delle cartelle n.11320150009477052 e n.11320150017503760 (ex L. 197/2022 commi 222-226, come affermato dalla difesa nelle note di trattazione scritta), per le CP_2
quali difettava ab origine l'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione alle stesse.
4.1 – Gli unici titoli esecutivi – oggetto di causa – per cui non è intervenuto lo sgravio (cfr. estratti di ruolo depositati da sono CP_8
gli avvisi di addebito n. 41320150000111539 e n.
41320160000113744, rispetto ai quali tutte le doglianze attoree sono infondate e rispetto ai quali difettava l'interesse ad agire ab origine.
4.1.1 – Si tratta di due avvisi di addebito notificati a mezzo pec.
Risultano, conseguentemente, inconferenti tutte le deduzioni contenute nei motivi di appello che presuppongono la notifica a mezzo raccomandata cartacea e che si rivolgono alla contestazione della sentenza laddove ha ritenuto provata, in ragione della documentazione dimessa dagli enti convenuti, della ritualità della notifica dei titoli a mezzo posta (motivi dal terzo al settimo).
4.1.2 – Quanto alle notifiche a mezzo pec, oggetto dell'ottavo e del nono motivo d'appello, si deve rilevare che “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. sez. V, n. 30922 del 03/12/2024). Sotto altro profilo, anch'esso dedotto nel motivo d'appello, non può accogliersi la doglianza circa un'asserita inesistenza o nullità delle
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notifiche perché provenienti da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del D.P.R.
n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, gli indirizzi utilizzati per le notifiche contestate nel caso di specie, contenevano al loro interno un dominio certamente e agevolmente riferibile agli Enti notificatori e, naturalmente, al messaggio di posta elettronica afferente alle notificazioni di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza degli atti e sulla loro riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiama Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello
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telematico presente in tale registro” (Cass. sez. V, n. 18684 del
03/07/2023). Nel caso di specie alcun pregiudizio è stato allegato e provato dall'appellante che si limita a far valere questo profilo formale.
Inoltre, parte appellante, nel verbale di prima udienza dinanzi al
Tribunale non ha contestato specificamente di aver ricevuto le pec di cui aveva prodotto le ricevute di consegna e neppure ha CP_3
contestato che le stesse contenessero in allegato gli avvisi di addebito in parola (anzi, nelle successive note autorizzate ha affermato che tali pec contenessero gli allegati in formato .pdf al fine di sostenere – infondatamente, per quanto sopra visto – che dovessero essere muniti di firma digitale, con formato .p7m).
4.1.3 – Risultano inconferenti rispetto a questi due avvisi di addebito il decimo e l'undicesimo motivo d'appello (il decimo contesta l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di rateazione, precedente la notifica dei due avvisi in questione;
l'undicesimo riguarda l'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti oggetto di diversi titoli esecutivi).
Il dodicesimo motivo è già stato esaminato in precedenza.
Il tredicesimo è infondato atteso che, in ragione della regolarità della notifica dei titoli esecutivi, il merito della pretesa non è più censurabile attesa la mancata opposizione di merito nel termine di quaranta giorni dalla data di notifica degli stessi.
5 – Per le ragioni esposte, in conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle (ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione nella sentenza di primo grado) nn.
11320040006772672, 11320070000024760, 41320140001253840,
41320140002888923 11320090000023615, 11320110031081735,
41320120000528777, 41320120002435984, 11320130000021519,
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11320150009477052, 11320150017503760, e ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n. 11320070023743000.
Per il resto (cioè, in relazione ai residui avvisi di addebito n.
41320150000111539 e n. 41320160000113744) l'appello va respinto.
9 – Atteso l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dello sgravio ex lege di quasi tutti i crediti qui in contestazione, si ritiene sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Si richiama sul punto anche Cass. n. 5954/2025 laddove, prendendo atto che, nella fattispecie ivi analizzata, l'annullamento del ruolo era stato necessitato dall'intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti, ha ritenuto che “Tale situazione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione alle cartelle e avvisi di addebito nn. 11320040006772672, 11320070000024760,
41320140001253840, 41320140002888923 11320090000023615,
11320110031081735, 41320120000528777, 41320120002435984,
11320130000021519, 11320150009477052, 11320150017503760, e ai crediti previdenziali di cui alle cartelle n. 11320060003760246 e n.
11320070023743000;
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− rigetta per il resto l'appello;
− compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA LU AL
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