Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11697/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico Civile Andrea Del Nevo ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. tra le parti:
Avv. Controparte_1 Controparte_2
e
Contumace Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1769/24 del Giudice di Pace di Genova Controparte_1 pubblicata il 31/10/24, che ha rigettato la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3774/23, emesso a favore della società per un importo pari ad Controparte_3
8.309,94 Euro, oltre interessi di mora. La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, restando pertanto contumace. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo è fondato sul rapporto di somministrazione di energia elettrica, relativo al periodo dal 1/2/22 al 31/3/22, intercorrente tra le parti, ma contestato dall'odierno appellante. Il ricorrente ha proposto appello, articolando un unico motivo di impugnazione, che si procede ad esaminare. Egli lamenta la violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., nonché una non corretta applicazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 116 c.p.c. In particolare, secondo l'impostazione del ricorrente, tale Giudice avrebbe rigettato la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo, nonostante la pretesa creditoria di fosse sfornita di prova e avrebbe errato nel valutare, secondo Controparte_3 prudente apprezzamento, il doc. 7 del fascicolo di controparte. Si è, dunque, sottoposto a disamina il materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio di primo grado, in quanto, secondo le Sezioni Unite, è potere-dovere del Giudice d'appello effettuare una nuova valutazione di tale materiale (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835). Ebbene, alla luce dei documenti contenuti nel fascicolo della società, il motivo di appello proposto dal non può essere accolto, poiché, contrariamente a quanto CP_1 da esso sostenuto, il credito vantato da risulta sufficientemente Controparte_3 provato. Emerge innanzitutto che l'appellante non ha mai contestato (né nel corso del processo di primo grado, né nel successivo atto di appello) di aver ricevuto, nei locali riferibili alla propria Azienda , una fornitura di energia elettrica nel periodo Pt_1 intercorrente tra l'1/2/22 e il 31/3/22. Vi è, dunque, una non contestazione con
Giudice di primo grado abbia errato nel valutare il doc. 7 del fascicolo di controparte (dal quale emerge che nel periodo predetto la fornitura di energia nella regione Puglia fosse affidata proprio ad , non trattandosi né di un atto pubblico, Controparte_3 né di un regolamento ARERA e nemmeno di una scrittura privata. Sotto il primo profilo occorre, innanzitutto, ricordare che la giurisprudenza suole pacificamente affermare che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso concludersi anche per fatti concludenti, tra i quali rientra anche l'effettiva utilizzazione in concreto dell'energia elettrica fornita (si veda S.U. n. 4715/1996). Ne consegue che non appare dirimente la circostanza che nessun contratto sia mai stato formalmente concluso tra le parti. Ciò che rileva, piuttosto, è che vi sia stata una concreta fornitura di energia elettrica da una parte a favore dell'altra. E che una concreta fornitura di energia elettrica sia stata effettuata a favore del CP_1 nel periodo che qui interessa è, come detto, circostanza nemmeno contestata da parte del medesimo.
Si tratta, dunque, solo di stabilire se tale fornitura sia stata effettuata in suo favore da parte di oppure da altro soggetto erogatore. Controparte_3
A sostegno della prima conclusione militano, innanzitutto, le fatture prodotte da parte della società nel corso del giudizio di primo grado, le quali risultano (emesse dalla società medesima e) intestate proprio all'odierno appellante. Nel medesimo senso, depone, altresì, la circostanza che, per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha predisposto il “Servizio a Tutele Graduali”. Più precisamente, per evitare che dopo la soppressione del mercato tutelato le piccole imprese in bassa tensione potessero subire un'interruzione nella somministrazione di energia elettrica, poiché prive di un contratto di libero mercato, sono stati individuati una serie di erogatori che continuassero a fornire a tali imprese energia elettrica senza soluzione di continuità. L'erogatore del servizio “Tutele Graduali” nell'ambito della Regione Puglia, per il periodo intercorrente tra il 1/7/21 e il 20/6/24, risulta proprio . Controparte_3
Il documento prodotto in primo grado dalla società (e che secondo l'appellante dovrebbe essere considerato privo di valore probatorio) è chiaro in tal senso e, al tempo stesso, risulta da chiunque liberamente reperibile sul sito ARERA, non trattandosi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, di documento unilateralmente formato (“autoprodotto”) ad opera di controparte. Non vi è, dunque, motivo per ritenere che l'indicazione in esso contenuta non corrisponda al vero e che la somministrazione di energia elettrica per la Regione Puglia, fosse, in realtà, affidata ad un soggetto differente. In tale contesto, appare dunque fisiologico che abbia iniziato a Controparte_3 somministrare energia elettrica all'odierno appellante, senza soluzione di continuità, pur senza far sottoscrivere al un formale contratto, limitandosi ad avvertire lo CP_1 stesso sia dell'intervenuto mutamento in ordine al soggetto erogatore della fornitura, sia della possibilità di recedere in qualunque momento dal Servizio Tutele Graduali, sottoscrivendo un contratto sul libero Mercato. Secondo la documentazione prodotta dalla società nel corso del giudizio di primo grado, risulta che tali informazioni siano state comunicate con missiva del 30/11/21 al
, mentre quest'ultimo, dal canto suo, non risulta averne mai contestato la CP_1 ricezione. Per tutti i motivi sopra esposti, il credito vantato da nei confronti Controparte_3 del deve ritenersi sufficientemente provato e, per l'effetto, l'appello deve CP_1 essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite della fase di appello, stante la contumacia di CP_3
[...]
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115/02.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello, confermando interamente la sentenza impugnata. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio. CONDANNA a versare all'Erario 355,50 euro ex art. 13, comma 1- Controparte_1 quater, del Dpr n. 115/02. Genova, 3/3/25
Il Giudice Andrea Del Nevo
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio Giulia Ruotolo.