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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1574/2025 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA ZE presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via Lavagnini n 41
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ( , rappresentata e difesa per procura in atti dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Marta Cicchilitti e Daniele Bocci ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo telematico alle PEC e Email_1 Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore: “In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 171, n. 1, cpc, e, nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto notificato il
09.01.2025, con il quale la sig.ra ha intimato al sig. il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 130.118,69. Con vittoria di spese legali”
Per la convenuta:
pagina 1 di 9 “che la S.V Voglia, in virtù di quanto accertato e dichiarato nel surrichiamato provvedimento n. 6639 del 20.06.2025 reso nel sub procedimento (R.G. N. 1574 /2025 – 1) per l'effetto CONDANNARE il sig.
a corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 proprio e dei figli e il pagamento della somma complessiva di € 46.198,02 Persona_1 Per_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottener la declaratoria di nullità e/o annullamento di un atto di Controparte_1 precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Deduceva nel merito l'attore la non debenza delle somme intimate dall'ex coniuge CP_1 con atto di precetto notificato in data 9 gennaio 2025 per l'importo di euro 130.118,69 a titolo
[...] di assegno di mantenimento per i figli e e a titolo di assegno di mantenimento Persona_1 Per_2 per la stessa in forza dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale di Firenze il 10 CP_1 dicembre 2014, nell'ambito del procedimento al n. RG 9940/2014 e della successiva sentenza di separazione n. 3105/2019 del 23 ottobre 2019.
Deduceva in particolare 1) l'assenza di titolo esecutivo quanto all'importo precettato di Pt_1 euro 70.500,00 relativo al periodo da febbraio 2021 a dicembre 2024, considerato che la sentenza di divorzio n. 10/2025 del Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio, presentata in data 12 febbraio CP_1
2021; 2) l'assenza di titolo esecutivo anche per le somme intimate e asseritamente dovute a per CP_1 il mantenimento del figlio , dato che quest'ultimo dal maggio 2019 viveva stabilmente Persona_1 con il padre;
3) che, in ogni caso, le somme pretese oltre il quinquennio non erano dovute per decorrenza dei termini prescrizionali;
4) l'assenza di un credito di euro 24.000,00 a favore di CP_1 per il periodo da ottobre 2018 e gennaio 2021, riconosciuto alla ex coniuge per trovare una nuova sistemazione abitativa dato che la stessa, nel periodo interessato, si era trasferita a Roma in un appartamento di sua proprietà; 5) che, inoltr,e la somma residua pari ad euro 30.000,00 non era dovuta, dato che l'attore, unitamente al figlio vantava in compensazione un credito Persona_1 corrispondente nei confronti di a titolo di risarcimento danni in forza di sentenza n. 7080/2023 CP_1 resa dalla II sezione penale del Tribunale di Firenze.
Alla luce dei motivi sopra indicati, concludeva per l'annullamento dell'atto di Parte_1 precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivi ricorrendo i gravi motivi previsti ex art. 615 c.p.c. pagina 2 di 9 Si costitutiva in giudizio deducendo che, in merito alla contestata assenza di Controparte_1 titolo esecutivo per le spese di mantenimento relativamente al periodo da febbraio 2021 a dicembre
2024, la sentenza a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio era intervenuta dopo la notifica dell'atto di precetto che quindi, all'epoca della spedizione, era sorretto da un valido titolo esecutivo;
in conseguenza della citata sentenza, prendeva atto della cessazione CP_1 dell'obbligo da parte dell'ex coniuge di corrispondere, per il periodo in questione, le somme dovute a titolo di assegno di separazione.
Deduceva in ogni caso la convenuta che l'attore risultava ancora debitore dell'importo di euro
18.000,00 quali somme dovute a nella finestra temporale ricompresa tra il rilascio della casa CP_1 coniugale, ovvero febbraio 2020, e l'iscrizione a ruolo del giudizio di divorzio, intervenuta in data 5 febbraio 2021; che inoltre, come specificato nell'atto di precetto, le erano dovuti ulteriori euro
11.807,47 per il periodo compreso tra ottobre 2018 a gennaio 2020 a titolo di mantenimento sia per la medesima che per i figli minori e che nei confronti di tale importo non poteva eccepirsi alcuna prescrizione data la ricorrenza di atti interruttivi;
che, considerata la natura dell'assegno di separazione, risultava del tutto inconferente l'eccepita non debenza di tali somme in considerazione del fatto che si era trasferita in una abitazione di sua proprietà; che le deduzioni di controparte in relazione CP_1 all'assenza di un titolo esecutivo per le somme richieste a titolo di mantenimento dei figli Persona_1
e erano prive di fondamento, come evidenziato dalla documentazione prodotta e che l'attore Per_2 era tenuto a corrispondere in favore della figlia oltre alle somme così come quantificate Per_2 nell'atto di precetto, anche l'ulteriore importo di euro 1.000,00 per il mantenimento dovuto e non corrisposto per il mese di gennaio 2025; che la pretesa compensazione con le somme dovute dalla convenuta all'attore in forza di sentenza penale di condanna, peraltro ancora non definitiva, era illegittima stante la natura alimentare dell'assegno di mantenimento.
concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, per l'insussistenza dei gravi CP_1 motivi addotti da a fondamento dell'istanza di sospensione e per la conferma dell'atto di precetto Pt_1 per la minor somma dovuta in seguito all'intervenuta sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 20 giugno 2025 il Tribunale, acclarata la non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra febbraio 2021 e dicembre 2024 in seguito a quanto disposto dalla sentenza di divorzio n. 10/2025 pubblicata il 02 febbraio 2025 dal Tribunale di Roma, accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo per gli importi eccedenti la somma di euro
46.198,02.
pagina 3 di 9 Rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, all'esito dell'udienza del 5 novembre
2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione a precetto notificato da Controparte_1 all'ex coniuge in data 9 gennaio 2025 ed avente ad oggetto i seguenti importi: - € CP_2
11.807,47 per il periodo intercorrente tra ottobre 2018 e gennaio 2020 a titolo di mantenimento per moglie e figli;
- € 45.700,00 per il periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2021 a titolo di mantenimento per moglie e figli;
- € 22.800,00 per l'anno 2022 a titolo di mantenimento per moglie e figlio;
- € 22.800,00 per l'anno 2023 a titolo di mantenimento per moglie e figlio Persona_1
; - € 22.800,00 per l'anno 2024 a titolo di mantenimento per moglie e figlio;
Persona_1 Persona_1 per un totale di euro 125.907,47, oltre a rivalutazione ISTAT e spese di precetto.
Tali somme sono state intimate in forza di titoli giudiziali costituiti dal provvedimento
Presidenziale reso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento al n. RG 9940/2014 in data 10 dicembre 2014 e dalla successiva sentenza n. 3105/2019 sempre del Tribunale di Firenze con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi attribuendo a a carico dell'odierno attore, CP_1 un contributo per il mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili ed euro 400,00 mensili ciascuno per il mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
Ciò posto in merito alle contestazioni sollevate da , si osserva quanto segue: Parte_1
1.Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della moglie da febbraio 2021 a dicembre 2024
Con un primo motivo di contestazione, l'attore ha rilevato la totale assenza di titolo esecutivo per le somme dovute a titolo di mantenimento della moglie durante il periodo compreso tra febbraio
2021 e dicembre 2024, in conseguenza della pronuncia di sentenza di divorzio n. 10/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 2 febbraio 2025 che, con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da e modificato l'importo CP_1 dell'assegno di mantenimento dei figli.
Parte convenuta ha precisato che la precitata sentenza di divorzio è stata pubblicata dopo la notifica dell'atto di precetto che quindi, al momento della spedizione, era supportato da un valido titolo esecutivo.
pagina 4 di 9 Già con prima memoria ex art. 171 ter, comma 1 c.p.c., la difesa di parte convenuta ha in ogni caso riconosciuto la non debenza delle somme contestate sul punto dall'attore e ricalcolato le somme precettate alla luce di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma.
Per quanto sopra, la contestazione risulta quindi meritevole di accoglimento con defalcazione dall'importo precettato delle somme non dovute da parte opponente.
2. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della moglie da ottobre 2019 al gennaio 2021
Sul punto l'attore eccepisce la non debenza delle somme stabilite a favore di disposte CP_1 dal Tribunale di Firenze in sede di separazione per il periodo compreso tra ottobre 2019, data di pubblicazione della sentenza di separazione, sino al mese di febbraio 2021, quando è stato introdotto il giudizio di divorzio, e corrispondenti al valore dei canoni medi mensili riferiti ad una abitazione idonea ad ospitare madre e figli;
deduce infatti che tali importi erano stati disposti come conseguenza Pt_1 dell'assegnazione della casa familiare al marito, tenuto conto della “necessità della di reperire, CP_1 verosimilmente in affitto, una nuova e adeguata sistemazione abitativa”, mentre in realtà dopo CP_1 la separazione, si era trasferita a Roma assieme alla figlia in una casa di proprietà, non Per_2 dovendo quindi sostenere alcun spesa per l'affitto.
Tuttavia, come già rilevato da questo Tribunale con provvedimento del 20 giugno 2025, si precisa che l'assegno definito in sede di separazione non tiene conto unicamente della necessità per di reperire un nuovo alloggio, ma prende in considerazione ulteriori elementi volti a garantire CP_1 il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nelle opposizioni a precetto, dove possono essere dedotte solo questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, la relativa contestazione va in ogni caso considerata inammissibile: la pretesa variazione dell'assegno di mantenimento sulla scorta di fatti sopravvenuti, infatti, avrebbe dovuto essere fatta valere con domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali stabilite dalla sentenza di separazione e non, per l'appunto, in sede di opposizione alla esecuzione, anche non iniziata.
3. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento del figlio Persona_3
sostiene la non debenza delle somme richieste in precetto a titolo di mantenimento
[...] del figlio , poiché questi, dal mese di maggio 2019, vive stabilmente presso il padre, senza Persona_1 avere nessuna frequentazione con la madre.
Tale circostanza, a detta di parte attrice, non risulterebbe contestata da che in sede di CP_1 giudizio divorzile avrebbe espressamente rinunciato a ricevere il contributo per il mantenimento di pagina 5 di 9 e, pertanto, non sussisterebbe alcun motivo per chiedere l'assegno per il mantenimento di Persona_1
dal mese di maggio 2019 al mese di dicembre 2024, per un totale di 68 mensilità. Persona_1
Anche tale contestazione risulta infondata;
va infatti ribadito che con l'opposizione al precetto notificato per crediti derivanti dall'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di un figlio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo che fonda il precetto e non anche fatti sopravvenuti (cfr. Cass 27602 del 2020 secondo cui “Con l'opposizione a precetto per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio, non possono essere dedotti fatti sopravvenuti, da farsi valere solo con l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”).
Con tale pacifico principio, al quale si intende dare continuità, la Suprema Corte ha sottolineato che il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (in tal senso ex multis
Cass. 17689 del 2019).
Da quanto sopra enunciato, consegue la debenza delle somme indicate nell'atto di precetto opposto relative agli assegni di mantenimento per il figlio dovuti fino all'emissione della Persona_1 sentenza di divorzio, ovvero sino 13 dicembre 2024.
Consegue altresì il rigetto delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, data la loro irrilevanza ai fini della decisione come già indicato da questo Ufficio con provvedimento del 14 giugno 2025.
4.Sulla prescrizione delle somme maturate ante quinquennio
Tale eccezione è risultata priva di fondamento dato che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta (all. documenti n. 9, 10 e 11), può evincersi che a partire dal 2018 sono intercorsi diversi atti interruttivi, costituiti da intimazioni di pagamento ritualmente notificate dall'odierna convenuta, tali da escludere la pretesa maturazione dei termini prescrizionali.
5. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della figlia Per_2
L'attore sostiene di aver dimostrato documentalmente (all. doc n. 12 l'avvenuto Pt_1 pagamento degli importi dovuti per il mantenimento della figlia tramite 14 assegni circolari Per_2 pagina 6 di 9 del valore di euro 400,00 ciascuno (per un totale di euro 5.200,00) consegnati allora legale della ex moglie avv. Ornella Greganti corrisposti nel periodo 2020/2021.
In realtà, dall'atto di precetto e dall'ulteriore documentazione prodotta in corso di giudizio dalla difesa della convenuta all. doc. n. 12 si evince che gli importi sopra indicati dall'attore non CP_1 sono stati calcolati nell'atto di precetto bensì detratti dal totale delle somme dovute per il mantenimento dei figli, residuando per l'ulteriore importo di euro 7.200,00 (pag. 5 atto di precetto). Per_2
Quanto alla pretesa illegittimità della richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento di per il mese di gennaio 2025, va ribadito che la domanda è estranea all'atto di precetto e, in Per_2 ogni caso, risulta non riproposta dalla convenuta in sede conclusionale e deve quindi ritenersi rinunciata.
6. Sulla domanda di compensazione del credito
Alla luce della sentenza del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità della convenuta per il delitto di cui all'art. 572 c.p., condannando a risarcire le parti civili costituite, tra cui l'ex coniuge e i figli, al pagamento di una CP_1 provvisionale di euro 10.000 a favore di e di euro 20.000 a favore di ciascun figlio, l'attore ha Pt_1 chiesto disporsi la compensazione con le somme intimate con l'atto di precetto opposto.
Sul punto, va precisato che per ciò che attiene a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'ex coniuge, la Suprema Corte "ha escluso che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex ari. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione", poiché non trova applicazione, in difetto di un ''credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma” (Cass. n. 9686 del 2020 e, in questo senso, anche
Cass. n. 38980 del 2021).
Si legge infatti nella citata pronuncia della Suprema Corte che "il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova
pagina 7 di 9 la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996. n. 6519. Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5) (così Cass.
9686/2020).
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso in esame, va ritenuta legittima la compensazione del controcredito fatto valere dall'attore nei confronti della convenuta per l'importo di euro 10.000,00; diversamente deve concludersi per quanto riguarda l'importo di euro 20.000,00 da corrispondere al figlio , avendo l'assegno di mantenimento per i figli natura alimentare e Persona_1 quindi insuscettibile di compensazione.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, pertanto, le somme intimate da con CP_1
l'atto di precetto opposto, vanno riconosciute quanto ai seguenti importi:
- € 11.807,47 a titolo di assegno di mantenimento per moglie e figli per il periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2020;
- € 18.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie per il periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021;
- € 25.600,00 a titolo di assegno di mantenimento spettante ai figli da febbraio 2020 a dicembre
2024; - € 790,55 a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT sulle somme dovute ai figli;
per un totale di euro 56.198,02 dal quale devono essere detratti euro 10.000,00 dovuti dalla convenuta all'attore a titolo di compensazione, rideterminando così l'importo complessivo dovuto da a complessivi euro 46.198,02. Parte_1
Quanto alla richiesta di condanna di alle spese ex art. 96 c.p.c. sollevata dalla convenuta Pt_1 con memoria conclusionale, la domanda non può trovare accoglimento dato che può essere proposta al più tardi in sede di precisazione delle conclusioni.
Il precetto permane valido, pertanto, nei limiti del minore importo accertato, non essendo dato pronunciare, come richiesto da parte attrice, la nullità del precetto per l'intero.
Quanto alle spese, va rilevato che la opposizione è stata accolta in minima parte per ragioni giuridiche, essendo rimasta confermata la spettanza della più parte delle somme precettate ed essendo venuto meno il titolo per un importo maggioritario in ragione di una pronuncia giudiziale intervenuta dopo la notifica del precetto e prontamente recepita dall'opposta.
Appare pertanto equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta a ruolo al n. RG 1574/2025:
- in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da in data 9 gennaio 2025, accerta e dichiara che il precetto non è valido per Controparte_1 importi superiori ad euro 46.198,02;
- respinge nel resto la opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA ZE presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via Lavagnini n 41
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ( , rappresentata e difesa per procura in atti dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Marta Cicchilitti e Daniele Bocci ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo telematico alle PEC e Email_1 Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore: “In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 171, n. 1, cpc, e, nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto notificato il
09.01.2025, con il quale la sig.ra ha intimato al sig. il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 130.118,69. Con vittoria di spese legali”
Per la convenuta:
pagina 1 di 9 “che la S.V Voglia, in virtù di quanto accertato e dichiarato nel surrichiamato provvedimento n. 6639 del 20.06.2025 reso nel sub procedimento (R.G. N. 1574 /2025 – 1) per l'effetto CONDANNARE il sig.
a corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 proprio e dei figli e il pagamento della somma complessiva di € 46.198,02 Persona_1 Per_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottener la declaratoria di nullità e/o annullamento di un atto di Controparte_1 precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Deduceva nel merito l'attore la non debenza delle somme intimate dall'ex coniuge CP_1 con atto di precetto notificato in data 9 gennaio 2025 per l'importo di euro 130.118,69 a titolo
[...] di assegno di mantenimento per i figli e e a titolo di assegno di mantenimento Persona_1 Per_2 per la stessa in forza dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale di Firenze il 10 CP_1 dicembre 2014, nell'ambito del procedimento al n. RG 9940/2014 e della successiva sentenza di separazione n. 3105/2019 del 23 ottobre 2019.
Deduceva in particolare 1) l'assenza di titolo esecutivo quanto all'importo precettato di Pt_1 euro 70.500,00 relativo al periodo da febbraio 2021 a dicembre 2024, considerato che la sentenza di divorzio n. 10/2025 del Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio, presentata in data 12 febbraio CP_1
2021; 2) l'assenza di titolo esecutivo anche per le somme intimate e asseritamente dovute a per CP_1 il mantenimento del figlio , dato che quest'ultimo dal maggio 2019 viveva stabilmente Persona_1 con il padre;
3) che, in ogni caso, le somme pretese oltre il quinquennio non erano dovute per decorrenza dei termini prescrizionali;
4) l'assenza di un credito di euro 24.000,00 a favore di CP_1 per il periodo da ottobre 2018 e gennaio 2021, riconosciuto alla ex coniuge per trovare una nuova sistemazione abitativa dato che la stessa, nel periodo interessato, si era trasferita a Roma in un appartamento di sua proprietà; 5) che, inoltr,e la somma residua pari ad euro 30.000,00 non era dovuta, dato che l'attore, unitamente al figlio vantava in compensazione un credito Persona_1 corrispondente nei confronti di a titolo di risarcimento danni in forza di sentenza n. 7080/2023 CP_1 resa dalla II sezione penale del Tribunale di Firenze.
Alla luce dei motivi sopra indicati, concludeva per l'annullamento dell'atto di Parte_1 precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivi ricorrendo i gravi motivi previsti ex art. 615 c.p.c. pagina 2 di 9 Si costitutiva in giudizio deducendo che, in merito alla contestata assenza di Controparte_1 titolo esecutivo per le spese di mantenimento relativamente al periodo da febbraio 2021 a dicembre
2024, la sentenza a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio era intervenuta dopo la notifica dell'atto di precetto che quindi, all'epoca della spedizione, era sorretto da un valido titolo esecutivo;
in conseguenza della citata sentenza, prendeva atto della cessazione CP_1 dell'obbligo da parte dell'ex coniuge di corrispondere, per il periodo in questione, le somme dovute a titolo di assegno di separazione.
Deduceva in ogni caso la convenuta che l'attore risultava ancora debitore dell'importo di euro
18.000,00 quali somme dovute a nella finestra temporale ricompresa tra il rilascio della casa CP_1 coniugale, ovvero febbraio 2020, e l'iscrizione a ruolo del giudizio di divorzio, intervenuta in data 5 febbraio 2021; che inoltre, come specificato nell'atto di precetto, le erano dovuti ulteriori euro
11.807,47 per il periodo compreso tra ottobre 2018 a gennaio 2020 a titolo di mantenimento sia per la medesima che per i figli minori e che nei confronti di tale importo non poteva eccepirsi alcuna prescrizione data la ricorrenza di atti interruttivi;
che, considerata la natura dell'assegno di separazione, risultava del tutto inconferente l'eccepita non debenza di tali somme in considerazione del fatto che si era trasferita in una abitazione di sua proprietà; che le deduzioni di controparte in relazione CP_1 all'assenza di un titolo esecutivo per le somme richieste a titolo di mantenimento dei figli Persona_1
e erano prive di fondamento, come evidenziato dalla documentazione prodotta e che l'attore Per_2 era tenuto a corrispondere in favore della figlia oltre alle somme così come quantificate Per_2 nell'atto di precetto, anche l'ulteriore importo di euro 1.000,00 per il mantenimento dovuto e non corrisposto per il mese di gennaio 2025; che la pretesa compensazione con le somme dovute dalla convenuta all'attore in forza di sentenza penale di condanna, peraltro ancora non definitiva, era illegittima stante la natura alimentare dell'assegno di mantenimento.
concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, per l'insussistenza dei gravi CP_1 motivi addotti da a fondamento dell'istanza di sospensione e per la conferma dell'atto di precetto Pt_1 per la minor somma dovuta in seguito all'intervenuta sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 20 giugno 2025 il Tribunale, acclarata la non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra febbraio 2021 e dicembre 2024 in seguito a quanto disposto dalla sentenza di divorzio n. 10/2025 pubblicata il 02 febbraio 2025 dal Tribunale di Roma, accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo per gli importi eccedenti la somma di euro
46.198,02.
pagina 3 di 9 Rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, all'esito dell'udienza del 5 novembre
2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione a precetto notificato da Controparte_1 all'ex coniuge in data 9 gennaio 2025 ed avente ad oggetto i seguenti importi: - € CP_2
11.807,47 per il periodo intercorrente tra ottobre 2018 e gennaio 2020 a titolo di mantenimento per moglie e figli;
- € 45.700,00 per il periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2021 a titolo di mantenimento per moglie e figli;
- € 22.800,00 per l'anno 2022 a titolo di mantenimento per moglie e figlio;
- € 22.800,00 per l'anno 2023 a titolo di mantenimento per moglie e figlio Persona_1
; - € 22.800,00 per l'anno 2024 a titolo di mantenimento per moglie e figlio;
Persona_1 Persona_1 per un totale di euro 125.907,47, oltre a rivalutazione ISTAT e spese di precetto.
Tali somme sono state intimate in forza di titoli giudiziali costituiti dal provvedimento
Presidenziale reso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento al n. RG 9940/2014 in data 10 dicembre 2014 e dalla successiva sentenza n. 3105/2019 sempre del Tribunale di Firenze con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi attribuendo a a carico dell'odierno attore, CP_1 un contributo per il mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili ed euro 400,00 mensili ciascuno per il mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
Ciò posto in merito alle contestazioni sollevate da , si osserva quanto segue: Parte_1
1.Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della moglie da febbraio 2021 a dicembre 2024
Con un primo motivo di contestazione, l'attore ha rilevato la totale assenza di titolo esecutivo per le somme dovute a titolo di mantenimento della moglie durante il periodo compreso tra febbraio
2021 e dicembre 2024, in conseguenza della pronuncia di sentenza di divorzio n. 10/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 2 febbraio 2025 che, con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da e modificato l'importo CP_1 dell'assegno di mantenimento dei figli.
Parte convenuta ha precisato che la precitata sentenza di divorzio è stata pubblicata dopo la notifica dell'atto di precetto che quindi, al momento della spedizione, era supportato da un valido titolo esecutivo.
pagina 4 di 9 Già con prima memoria ex art. 171 ter, comma 1 c.p.c., la difesa di parte convenuta ha in ogni caso riconosciuto la non debenza delle somme contestate sul punto dall'attore e ricalcolato le somme precettate alla luce di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma.
Per quanto sopra, la contestazione risulta quindi meritevole di accoglimento con defalcazione dall'importo precettato delle somme non dovute da parte opponente.
2. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della moglie da ottobre 2019 al gennaio 2021
Sul punto l'attore eccepisce la non debenza delle somme stabilite a favore di disposte CP_1 dal Tribunale di Firenze in sede di separazione per il periodo compreso tra ottobre 2019, data di pubblicazione della sentenza di separazione, sino al mese di febbraio 2021, quando è stato introdotto il giudizio di divorzio, e corrispondenti al valore dei canoni medi mensili riferiti ad una abitazione idonea ad ospitare madre e figli;
deduce infatti che tali importi erano stati disposti come conseguenza Pt_1 dell'assegnazione della casa familiare al marito, tenuto conto della “necessità della di reperire, CP_1 verosimilmente in affitto, una nuova e adeguata sistemazione abitativa”, mentre in realtà dopo CP_1 la separazione, si era trasferita a Roma assieme alla figlia in una casa di proprietà, non Per_2 dovendo quindi sostenere alcun spesa per l'affitto.
Tuttavia, come già rilevato da questo Tribunale con provvedimento del 20 giugno 2025, si precisa che l'assegno definito in sede di separazione non tiene conto unicamente della necessità per di reperire un nuovo alloggio, ma prende in considerazione ulteriori elementi volti a garantire CP_1 il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nelle opposizioni a precetto, dove possono essere dedotte solo questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, la relativa contestazione va in ogni caso considerata inammissibile: la pretesa variazione dell'assegno di mantenimento sulla scorta di fatti sopravvenuti, infatti, avrebbe dovuto essere fatta valere con domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali stabilite dalla sentenza di separazione e non, per l'appunto, in sede di opposizione alla esecuzione, anche non iniziata.
3. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento del figlio Persona_3
sostiene la non debenza delle somme richieste in precetto a titolo di mantenimento
[...] del figlio , poiché questi, dal mese di maggio 2019, vive stabilmente presso il padre, senza Persona_1 avere nessuna frequentazione con la madre.
Tale circostanza, a detta di parte attrice, non risulterebbe contestata da che in sede di CP_1 giudizio divorzile avrebbe espressamente rinunciato a ricevere il contributo per il mantenimento di pagina 5 di 9 e, pertanto, non sussisterebbe alcun motivo per chiedere l'assegno per il mantenimento di Persona_1
dal mese di maggio 2019 al mese di dicembre 2024, per un totale di 68 mensilità. Persona_1
Anche tale contestazione risulta infondata;
va infatti ribadito che con l'opposizione al precetto notificato per crediti derivanti dall'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di un figlio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo che fonda il precetto e non anche fatti sopravvenuti (cfr. Cass 27602 del 2020 secondo cui “Con l'opposizione a precetto per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio, non possono essere dedotti fatti sopravvenuti, da farsi valere solo con l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”).
Con tale pacifico principio, al quale si intende dare continuità, la Suprema Corte ha sottolineato che il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (in tal senso ex multis
Cass. 17689 del 2019).
Da quanto sopra enunciato, consegue la debenza delle somme indicate nell'atto di precetto opposto relative agli assegni di mantenimento per il figlio dovuti fino all'emissione della Persona_1 sentenza di divorzio, ovvero sino 13 dicembre 2024.
Consegue altresì il rigetto delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, data la loro irrilevanza ai fini della decisione come già indicato da questo Ufficio con provvedimento del 14 giugno 2025.
4.Sulla prescrizione delle somme maturate ante quinquennio
Tale eccezione è risultata priva di fondamento dato che, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta (all. documenti n. 9, 10 e 11), può evincersi che a partire dal 2018 sono intercorsi diversi atti interruttivi, costituiti da intimazioni di pagamento ritualmente notificate dall'odierna convenuta, tali da escludere la pretesa maturazione dei termini prescrizionali.
5. Sulle somme richieste a titolo di mantenimento della figlia Per_2
L'attore sostiene di aver dimostrato documentalmente (all. doc n. 12 l'avvenuto Pt_1 pagamento degli importi dovuti per il mantenimento della figlia tramite 14 assegni circolari Per_2 pagina 6 di 9 del valore di euro 400,00 ciascuno (per un totale di euro 5.200,00) consegnati allora legale della ex moglie avv. Ornella Greganti corrisposti nel periodo 2020/2021.
In realtà, dall'atto di precetto e dall'ulteriore documentazione prodotta in corso di giudizio dalla difesa della convenuta all. doc. n. 12 si evince che gli importi sopra indicati dall'attore non CP_1 sono stati calcolati nell'atto di precetto bensì detratti dal totale delle somme dovute per il mantenimento dei figli, residuando per l'ulteriore importo di euro 7.200,00 (pag. 5 atto di precetto). Per_2
Quanto alla pretesa illegittimità della richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento di per il mese di gennaio 2025, va ribadito che la domanda è estranea all'atto di precetto e, in Per_2 ogni caso, risulta non riproposta dalla convenuta in sede conclusionale e deve quindi ritenersi rinunciata.
6. Sulla domanda di compensazione del credito
Alla luce della sentenza del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità della convenuta per il delitto di cui all'art. 572 c.p., condannando a risarcire le parti civili costituite, tra cui l'ex coniuge e i figli, al pagamento di una CP_1 provvisionale di euro 10.000 a favore di e di euro 20.000 a favore di ciascun figlio, l'attore ha Pt_1 chiesto disporsi la compensazione con le somme intimate con l'atto di precetto opposto.
Sul punto, va precisato che per ciò che attiene a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'ex coniuge, la Suprema Corte "ha escluso che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex ari. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione", poiché non trova applicazione, in difetto di un ''credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma” (Cass. n. 9686 del 2020 e, in questo senso, anche
Cass. n. 38980 del 2021).
Si legge infatti nella citata pronuncia della Suprema Corte che "il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova
pagina 7 di 9 la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996. n. 6519. Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5) (così Cass.
9686/2020).
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso in esame, va ritenuta legittima la compensazione del controcredito fatto valere dall'attore nei confronti della convenuta per l'importo di euro 10.000,00; diversamente deve concludersi per quanto riguarda l'importo di euro 20.000,00 da corrispondere al figlio , avendo l'assegno di mantenimento per i figli natura alimentare e Persona_1 quindi insuscettibile di compensazione.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, pertanto, le somme intimate da con CP_1
l'atto di precetto opposto, vanno riconosciute quanto ai seguenti importi:
- € 11.807,47 a titolo di assegno di mantenimento per moglie e figli per il periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2020;
- € 18.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie per il periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021;
- € 25.600,00 a titolo di assegno di mantenimento spettante ai figli da febbraio 2020 a dicembre
2024; - € 790,55 a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT sulle somme dovute ai figli;
per un totale di euro 56.198,02 dal quale devono essere detratti euro 10.000,00 dovuti dalla convenuta all'attore a titolo di compensazione, rideterminando così l'importo complessivo dovuto da a complessivi euro 46.198,02. Parte_1
Quanto alla richiesta di condanna di alle spese ex art. 96 c.p.c. sollevata dalla convenuta Pt_1 con memoria conclusionale, la domanda non può trovare accoglimento dato che può essere proposta al più tardi in sede di precisazione delle conclusioni.
Il precetto permane valido, pertanto, nei limiti del minore importo accertato, non essendo dato pronunciare, come richiesto da parte attrice, la nullità del precetto per l'intero.
Quanto alle spese, va rilevato che la opposizione è stata accolta in minima parte per ragioni giuridiche, essendo rimasta confermata la spettanza della più parte delle somme precettate ed essendo venuto meno il titolo per un importo maggioritario in ragione di una pronuncia giudiziale intervenuta dopo la notifica del precetto e prontamente recepita dall'opposta.
Appare pertanto equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta a ruolo al n. RG 1574/2025:
- in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato da in data 9 gennaio 2025, accerta e dichiara che il precetto non è valido per Controparte_1 importi superiori ad euro 46.198,02;
- respinge nel resto la opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
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