Art. 3.
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessita', dichiarate tali dalle competenti autorita' regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovra' essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessita', dichiarate tali dalle competenti autorita' regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovra' essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.