Versione
22 novembre 1978
22 novembre 1978
Art. 3.
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessita', dichiarate tali dalle competenti autorita' regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovra' essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessita', dichiarate tali dalle competenti autorita' regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovra' essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/1987, n. 433Provvedimento: N. 433 SENTENZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, promossi con i ricorsi dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Bolzano e Trento e del Presidente …Leggi di più...
- rapporti stato regioni (e province)·
- non fondatezza della questione.·
- associazioni di produttori agricoli·
- non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.·
- materia·
- agricoltura·
- associazioni agricole·
- sent. 433/87 l. regioni in genere·
- condizioni di legittimita'.·
- sent. 433/87 m. regioni in genere·
- efficiacia erga omnes·
- costituzione e funzionamento·
- associazioni dei produttori agricoli·
- competenza legislativa primaria·
- composizione