Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2007/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2007/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.11.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
entrambi residenti in [...]
Antonelli Padre Giovanni n. 276, rappresentati e difesi dall'Avv. dall'avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via delle Pappe n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024, Pt_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Pistoia (PT) in data 24.05.1998, precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 20.09.2000), studente e non Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che il loro rapporto affettivo andava progressivamente deteriorandosi fino a rendere la convivenza impossibile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. IG.ri e la IG.ra vivranno Parte_1 Parte_2 separati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro, il tutto nell'interesse del figlio maggiorenne;
2. Il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne, Per_1 studente universitario ed attualmente impegnato nel Servizio civile fino al Maggio 2025, rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in
Pistoia e sopra meglio descritta unitamente alla madre.
3. Il padre ha già lasciato, con il consenso della moglie, la casa coniugale da giugno 2024. Ovviamente vista l'età del figlio i tempi di permanenza, frequentazione, periodi di vacanza e visite con i genitori (ferma restando la residenza con la madre) saranno liberamente concordati e stabiliti tra le parti nel pieno rispetto degli impegni lavorativi.
4. Il IG. si impegna a versare in favore del figlio l'importo Pt_1 mensile di euro 200/00 (duecento/00) fino alla sua indipendenza economica (somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli
Indici Istat) e a collaborare con la dal punto di Parte_2
2 vista economico se ci fossero spese straordinarie alle quali far fronte per il figlio (mediche, specialistiche, etc..)
5. Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra il 25% Pt_1 Pt_2 delle bollette relative ai consumi della casa coniugale oltre a farle usufruire dei propri buoni pasto che ammontano mensilmente a circa 50/60 euro.
6. Poiché sulla casa coniugale (immobile cointestato tra le parti) grava un mutuo di 650 euro mensili con la banca Controparte_1
(numero Conto corrente 3375 – IBAN: IT
82Q030691383400000003375), le parti concordano di lasciare aperto detto conto corrente cointestato di appoggio del mutuo sul quale verranno versati il 50% degli importi necessari per il pagamento del mutuo medesimo. Su detto conto saranno altresì accreditate da parte dei coniugi tutte le somme relative al pagamento della vettura Fiat 500 tg FV764LX in uso al figlio (140 rata mensile, assicurazione, revisione…)
7. Relativamente alla casa coniugale il sig. da atto che lo Pt_1 stesso ha in corso trattative relative alla vendita di un bene immobile che ha in comproprietà in ragione del 40%. Lo stesso si impegna, una volta venduto detto bene, a versare la somme necessarie a quell'epoca sul conto meglio specificato al punto 5) per l'estinzione del mutuo acceso sulla casa coniugale. Una volta estinto il mutuo le parti decideranno se intestare il bene al figlio riservandosi l'usufrutto o se alienare il bene. Una volta estinto il mutuo il sig. non sarà più obbligato a versare in favore della Pt_1 sig.ra l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro Pt_2
200/00 mensili
8. Le spese della presente procedura saranno a carico in ragione del 50% tra le parti.
9. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio
e rinnovazione del passaporto personale;
10. I ricorrenti chiedono, altresì, ed acconsentono, all'annotazione del decreto di omologazione a margine dell'atto di matrimonio.
11. Ogni altra questione economica tra le parti è stata risolta prima
e fuori del deposito del presente ricorso.
3 12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_2
(PT) il 06.01.1966, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 24.05.1998, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
4 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
49, P. 2, S. A, anno 1998);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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