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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato Cosenza, Via Milelli n. 19, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Francesco Lista che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, Via Brigata Avellino n. 52, presso lo studio dell'avv. Massimo Galasso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o
comunque inefficace la intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione n. 034 2021
1 di addebito n. 334 2012 0000704935000; avviso di addebito n. 334 2012 0003669615000; avviso di
addebito n. 334 2013 0000197155000; avviso di addebito n. 334 2013 0002 314727000; avviso di
addebito n. 334 2014 0000 355339000; avviso di addebito n. 334 2014 0002 106264000; avviso di
addebito n. 334 2014 0004 486559000 per sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa
creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali IVS di cui agli avvisi di addebito sopra
indicati ed insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione, di CP_1
preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento della relativa
pretesa contributiva. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione ex art. 93
cpc…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa con accessori di legge e con
vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito,
mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva di e, comunque, il rigetto dell'opposizione così come proposta Controparte_2
nei propri confronti, in quanto infondata, in fatto e in diritto. Con ogni consequenziale statuizione
e con favore di spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219001121350000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000, 33420140002106264000 e 33420140004486559000, afferenti a crediti
CP_
2 La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. L'azione è ammissibile, atteso che parte ricorrente fa valere la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito e, dunque, una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
3. Ciò posto, occorre rilevare che la causa è stata rinviata una prima volta per la discussione al 22.9.2023, con successivo rinvio all'11.10.2024 e sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note scritte depositate il 10.10.2024 ha depositato Controparte_2
ulteriore documentazione, sicché si è disposto rinvio al 28.2.2025 per permettere ogni valutazione sulla documentazione indicata.
La parte ricorrente, in merito, ha affermato che il deposito documentale era tardivo e,
dunque, inammissibile e, in subordine, ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione medesima, formulando le seguenti conclusioni: “… - In via principale,
3 nella eccezione di tardività della produzione documentale ulteriore di e, conseguentemente, CP_3
nell'accoglimento del ricorso introduttivo attesa la maturata prescrizione del presunto diritto
dell'ente convenuto di esigere le somme indicate per il decorso del termine prescrizionale
quinquennale successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, senza il compimento di atti
CP_ interruttivi tanto dell'Agente della riscossione quanto dell - In via meramente gradata e salvo
gravame, nella inverosimile ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile la ex adversa produzione
documentale, seppure tardivamente prodotta, accertare l'intervenuta maturata prescrizione
successiva alla notifica degli avvisi di addebito opposti, senza il compimento di atti interruttivi
CP_ tanto dell'Agente della riscossione quanto dell' eccezion fatta per il solo avviso di addebito
33420140004486559000 (€ 2.455,74) notificato il 31.12.2014. Con vittoria di spese e competenze,
con distrazione …”, sicché deve dirsi che ha svolto ogni difesa in ordine a tale produzione documentale.
Ebbene, la documentazione allegata da deve Controparte_2
ammettersi, anche richiamandosi il principio per cui: “L'eccezione di interruzione della
prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato
sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché
sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle
controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di
cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento
della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in
considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può
rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo
limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. Sez. Lav. 14755/2018), non ricorrendo peraltro motivi per ulteriore deposito di note difensive da parte del ricorrente che, per
4 quanto detto, ha mosso ogni argomentazione, contestazione e difesa avverso la documentazione indicata.
4. Debbono tuttavia evidenziarsi ulteriori elementi di incertezza nelle argomentazioni di
. Controparte_2
Nella memoria difensiva, la parte ricorrente deposita l'intimazione di pagamento n.
03420159020978677000, che contiene gli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000 e, tuttavia, la parte non deposita documentazione afferente alla notifica di tale intimazione di pagamento, documentando invece la notifica (in data 22.6.2015) di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500001663000 che, tuttavia, non produce in atti, sicché non può
stabilirsi la correlazione con gli specifici crediti oggetto di giudizio.
Su tali premesse, per gli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto di tali avvisi di addebito sono estinti per
5 intervenuta prescrizione, atteso che, per quanto detto, non risultano atti interruttivi della prescrizione nel termine quinquennale decorrente dalla notifica avvenuta tra il 2012 ed il
19.9.2014, dovendosi anche evidenziare che gli ulteriori atti interruttivi affermati da sarebbero non decisivi poiché fuori dal periodo di Controparte_2
decorrenza del termine di prescrizione.
CP_ In merito, si aggiunge da ultimo, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp.
att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
5. ha dato dimostrazione della comunicazione della Controparte_2
“Notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973” (indicata già nella memoria di costituzione) in data 30.12.2019.
A tale atto deve attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che
[...]
comunica l'esistenza di un rapporto di credito/debito tra le Controparte_2
parti, con invito alla parte alla accettazione della proposta di compensazione e con avviso che, in mancanza di comunicazione entro 60 giorni, sarebbe ripresa l'azione esecutiva,
sicché deve dirsi concretata la manifestazione di inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto (cfr. tra le tante Cass. 15140/2021).
L'efficacia interruttiva della prescrizione di tale atto, tuttavia, deve ritenersi relativa unicamente all'avviso di addebito n. 33420140004486559000 (notificato il 31.12.2014),
6 mentre, per gli altri avvisi di addebito, è successiva al termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica degli stessi.
Per l'avviso di addebito n. 33420140004486559000, dunque, la domanda deve rigettarsi,
atteso che la prescrizione non è decorsa.
6. Conclusivamente, la domanda deve accogliersi per gli avvisi di addebito nn.
33420120000704935000, 33420120003669615000, 33420130000197155000,
33420130002314727000, 33420140000355339000 e 33420140002106264000 e deve rigettarsi per l'avviso di addebito n. 33420140004486559000.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90011213 50/000, notificata in data 10-03-2022 relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato Cosenza, Via Milelli n. 19, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Francesco Lista che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, Via Brigata Avellino n. 52, presso lo studio dell'avv. Massimo Galasso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o
comunque inefficace la intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione n. 034 2021
1 di addebito n. 334 2012 0000704935000; avviso di addebito n. 334 2012 0003669615000; avviso di
addebito n. 334 2013 0000197155000; avviso di addebito n. 334 2013 0002 314727000; avviso di
addebito n. 334 2014 0000 355339000; avviso di addebito n. 334 2014 0002 106264000; avviso di
addebito n. 334 2014 0004 486559000 per sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa
creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali IVS di cui agli avvisi di addebito sopra
indicati ed insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione, di CP_1
preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento della relativa
pretesa contributiva. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione ex art. 93
cpc…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa con accessori di legge e con
vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito,
mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva di e, comunque, il rigetto dell'opposizione così come proposta Controparte_2
nei propri confronti, in quanto infondata, in fatto e in diritto. Con ogni consequenziale statuizione
e con favore di spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219001121350000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000, 33420140002106264000 e 33420140004486559000, afferenti a crediti
CP_
2 La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. L'azione è ammissibile, atteso che parte ricorrente fa valere la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito e, dunque, una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
3. Ciò posto, occorre rilevare che la causa è stata rinviata una prima volta per la discussione al 22.9.2023, con successivo rinvio all'11.10.2024 e sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note scritte depositate il 10.10.2024 ha depositato Controparte_2
ulteriore documentazione, sicché si è disposto rinvio al 28.2.2025 per permettere ogni valutazione sulla documentazione indicata.
La parte ricorrente, in merito, ha affermato che il deposito documentale era tardivo e,
dunque, inammissibile e, in subordine, ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione medesima, formulando le seguenti conclusioni: “… - In via principale,
3 nella eccezione di tardività della produzione documentale ulteriore di e, conseguentemente, CP_3
nell'accoglimento del ricorso introduttivo attesa la maturata prescrizione del presunto diritto
dell'ente convenuto di esigere le somme indicate per il decorso del termine prescrizionale
quinquennale successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, senza il compimento di atti
CP_ interruttivi tanto dell'Agente della riscossione quanto dell - In via meramente gradata e salvo
gravame, nella inverosimile ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile la ex adversa produzione
documentale, seppure tardivamente prodotta, accertare l'intervenuta maturata prescrizione
successiva alla notifica degli avvisi di addebito opposti, senza il compimento di atti interruttivi
CP_ tanto dell'Agente della riscossione quanto dell' eccezion fatta per il solo avviso di addebito
33420140004486559000 (€ 2.455,74) notificato il 31.12.2014. Con vittoria di spese e competenze,
con distrazione …”, sicché deve dirsi che ha svolto ogni difesa in ordine a tale produzione documentale.
Ebbene, la documentazione allegata da deve Controparte_2
ammettersi, anche richiamandosi il principio per cui: “L'eccezione di interruzione della
prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato
sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché
sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle
controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di
cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento
della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in
considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può
rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo
limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. Sez. Lav. 14755/2018), non ricorrendo peraltro motivi per ulteriore deposito di note difensive da parte del ricorrente che, per
4 quanto detto, ha mosso ogni argomentazione, contestazione e difesa avverso la documentazione indicata.
4. Debbono tuttavia evidenziarsi ulteriori elementi di incertezza nelle argomentazioni di
. Controparte_2
Nella memoria difensiva, la parte ricorrente deposita l'intimazione di pagamento n.
03420159020978677000, che contiene gli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000 e, tuttavia, la parte non deposita documentazione afferente alla notifica di tale intimazione di pagamento, documentando invece la notifica (in data 22.6.2015) di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500001663000 che, tuttavia, non produce in atti, sicché non può
stabilirsi la correlazione con gli specifici crediti oggetto di giudizio.
Su tali premesse, per gli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto di tali avvisi di addebito sono estinti per
5 intervenuta prescrizione, atteso che, per quanto detto, non risultano atti interruttivi della prescrizione nel termine quinquennale decorrente dalla notifica avvenuta tra il 2012 ed il
19.9.2014, dovendosi anche evidenziare che gli ulteriori atti interruttivi affermati da sarebbero non decisivi poiché fuori dal periodo di Controparte_2
decorrenza del termine di prescrizione.
CP_ In merito, si aggiunge da ultimo, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp.
att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
5. ha dato dimostrazione della comunicazione della Controparte_2
“Notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973” (indicata già nella memoria di costituzione) in data 30.12.2019.
A tale atto deve attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che
[...]
comunica l'esistenza di un rapporto di credito/debito tra le Controparte_2
parti, con invito alla parte alla accettazione della proposta di compensazione e con avviso che, in mancanza di comunicazione entro 60 giorni, sarebbe ripresa l'azione esecutiva,
sicché deve dirsi concretata la manifestazione di inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto (cfr. tra le tante Cass. 15140/2021).
L'efficacia interruttiva della prescrizione di tale atto, tuttavia, deve ritenersi relativa unicamente all'avviso di addebito n. 33420140004486559000 (notificato il 31.12.2014),
6 mentre, per gli altri avvisi di addebito, è successiva al termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica degli stessi.
Per l'avviso di addebito n. 33420140004486559000, dunque, la domanda deve rigettarsi,
atteso che la prescrizione non è decorsa.
6. Conclusivamente, la domanda deve accogliersi per gli avvisi di addebito nn.
33420120000704935000, 33420120003669615000, 33420130000197155000,
33420130002314727000, 33420140000355339000 e 33420140002106264000 e deve rigettarsi per l'avviso di addebito n. 33420140004486559000.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420120000704935000,
33420120003669615000, 33420130000197155000, 33420130002314727000,
33420140000355339000 e 33420140002106264000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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90011213 50/000, notificata in data 10-03-2022 relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso