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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2566/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Gianluca Parte_1
Caporaso
APPELLANTE
E
, in persona del della Giunta legale rappresentante Controparte_1 CP_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alba Di Lascio
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
13.5.2021 dirigente della e Responsabile GE della Parte_1 Controparte_1
Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle a decorrere dall'8.03.2016, rivendicava le differenze economiche e retributive, anche per indennità di posizione e per retribuzione di risultato, tra quanto corrispostole dalla e quanto, invece, ritenuto spettante, CP_1
in considerazione della dedotta riconducibilità del proprio incarico di Responsabile GE a quello di Direttore GE e non a quello di Dirigente di Staff. In punto di fatto esponeva: di essere dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal
23.07.2004; che all'esito della Deliberazione n. 418 del 16.09.2015, che ne individuava competenze e funzioni, con D.P.G.R n.224 del 06.11.2015 era stata istituita la Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle”, ex art. 36 del
Regolamento Regionale n.12/2011; che l'articolazione di tale Struttura di Missione - legata alla realizzazione di particolari compiti ed istituita per il raggiungimento di specifici risultati e per la realizzazione di specifici programmi tutti finalizzati al superamento della grave infrazione comunitaria - veniva individuata in un Responsabile GE, con funzioni generali di coordinamento e supervisione delle attività di competenza della Struttura, e, inizialmente, in due
UU.OO.DD. (UOD 01 - Area Tecnica e UOD 02 - Area Amministrativa) poste alle dirette dipendenze del citato Responsabile GE;
che con successivo D.P.G.R. n. 246 del 04/12/2015 erano state attribuite ulteriori competenze con l'assegnazione alla predetta Struttura di Missione di altre due UU.OO.DD. (UOD 03 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe e UOD
04 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento) e con D.G.R. n. 813 del 04.12.2018 una quinta UOD “Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della;
che all'esito di procedura per interpello, con D.P.G.R. n. Pt_2
56 del 03.03.2016, era stato conferito alla ricorrente, per la comprovata esperienza in materia ambientale e di rifiuti, nel rispetto delle previsione di cui al D.L.vo n.165/2001, l'incarico dirigenziale di Responsabile GE della citata Struttura di Missione;
che dall'08.03.2016, data di stipula del contratto, e fino alla presentazione del ricorso, tale incarico era sempre stato svolto senza soluzione di continuità; che, pertanto, dal 2016 la dott.ssa aveva svolto complesse Pt_1
attività amministrative dirigenziali – specificate in ricorso – caratterizzate dalla unicità e svolte, inoltre, in una pressoché permanente situazione emergenziale per la gravissima carenza di personale assegnato alla Struttura di Missione;
che la Struttura di Missione in oggetto rappresentava una struttura organizzativa complessa, cui era preposto un Responsabile GE che svolgeva funzioni di coordinamento, di direzione e di controllo delle ben cinque Unità Operative Dirigenziali, con compiti e funzioni di propulsione, coordinamento, controllo nei confronti degli Uffici della
Struttura, garantendo l'attuazione degli indirizzi dell'Ente e della Presidenza (cui era posta in diretta relazione), con peculiare riferimento ai compiti ed ai programmi da realizzarsi e da portare a compimento;
che tali funzioni, dunque, erano manifestamente riconducili a quelle descritte, ex art. 8
Regolamento n. 12/11, per la funzione apicale delle IR GE o degli (ex CP_4 CP_5
art.29); che, tuttavia, il trattamento economico (principale ed accessorio) corrisposto alla dott.ssa era stato impropriamente equiparato a quello in godimento ai Dirigenti con funzioni di Pt_1 Dirigenti di Staff e, quindi, in una misura economica ampiamente inferiore a quello spettante e goduto dai Direttori GE cui l'incarico della ricorrente doveva essere parametrato.
Ciò premesso, concludeva chiedendo, “previa declaratoria di inadempimento datoriale e di nullità, illegittimità, inefficacia, annullabilità e/o, comunque, disapplicazione anche ex art.69 D.L.vo
03.02.1993, n.29 , dei provvedimenti assunti dalla P.A. ed in particolare: a) la D.G.R. n.478 del
2012,la D.G.R.n.418/2015 e il D.P.G.R. n.56/2016 e gli atti di proroga;
b) ove occorra ed in parte qua il regolamento n.12/2001, le delibere istitutive dei fondi destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli anni dal 2016 al 2021 anche in parte qua e/o qualsivoglia atto amministrativo e/o negoziale (anche di conferimento incarico e/o proroghe) e/o presupposto e/o connesso e/o conseguente, lesivo delle posizioni del ricorrente, ovvero nella parte in cui preveda e/o si interpreti nel senso di equiparare e/o far rientrare i compiti di Responsabile
GE della Struttura di Missione in quello di Dirigente di Staff, anche solo rispetto al deteriore trattamento economico, ovvero rilevante ai fini della decisione”, di:
“1) accertare e dichiarare che le funzioni ed i compiti affidati e richiesti alla ricorrente quale
Responsabile GE della Struttura di Missione e/o, in ogni caso, dalla stessa espletati dal
08.03.2016 senza soluzione di continuità ad oggi siano ricompresi e/o, in via gradata, siano equivalenti a quelli affidati e/o riservati dal medesimo datore di lavoro ai Direttori GE e/o ai
Dirigenti degli Uffici Speciali e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare che il trattamento economico, principale ed accessorio dovuto alla ricorrente quale Responsabile GE della
Struttura di Missione sia quello e/o sia quello equivalente al trattamento riservato e/o previsto per il Direttore GE e/o per il Dirigente degli Uffici Speciali, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare che, in ogni caso, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive, sia stipendiali che accessorie (ivi incluse le indennità di posizione e di risultato), come sopra indicate, in via gradata anche a titolo di risarcimento dei danni, nella misura sopra indicata e/o come emersa in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., e/o ritenuta giusta e/o sancita in via equitativa dall'On.le Giudicante, maggiorata come per legge e, con ogni conseguenza di legge”; con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva la che, contestate le avverse deduzioni ed allegazioni, chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda per le ragioni esposte in memoria.
Con sentenza n. 4346/2023 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 25.1.2023, e, Parte_1
censurata la sentenza con plurimi motivi, ne invocava la riforma.
Costituitasi tardivamente, resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto. Controparte_1 All'udienza del 25.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
3. La doglianza di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo non ha fondamento e deve essere respinta, atteso che l'udienza del 9 maggio 2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., disposizione che non prevede la lettura del dispositivo, ma stabilisce che “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”.
4. Nel merito, le varie censure mosse alla pronuncia qui impugnata non sono in grado di scalfire l'articolato percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, che, al contrario, appare logicamente argomentato e condivisibile appieno da questo Collegio.
In punto di diritto è opportuno premettere che il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della
Giunta Regionale della n.12 del 15.12.2011, all'art. 6 disciplina le “Strutture CP_1 amministative” della Giunta regionale, stabilendo che:
“1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
a)… (abrogato);
b) direzioni generali;
c) uffici speciali;
d) strutture di staff;
e) unità operative dirigenziali.
2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo
19, commi 5‐bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e
l'organizzazione interna alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti”. Gli articoli che seguono disciplinano le “IR generali” (art. 8), le singole IR generali (art. 10 e ss., gli “Uffici Speciali” (art. 29), le “Strutture di Staff” (art. 34), le “Unità operative dirigenziali” (art. 35).
Segue, poi, l'articolo 36, rubricato “Strutture di Missione”, che prevede che “Ai sensi dell'articolo
1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ), per lo svolgimento di particolari compiti, per il Controparte_1
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge”.
Il richiamato art. 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, contenente “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ”, stabilisce che “Con decreto Controparte_1 del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione”.
Tanto premesso, va osservato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, avente ad oggetto “CausaC-635/13 Definizione dei provvedimenti utili a conformarsi alla
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/7/2015 Commissione/Italia ( C-297/2008;
EU:C:2010:115) -Istituzione di una Struttura di missione per la Gestione dei Rifiuti Solidi
Imballati)”, la Giunta della ha deliberato, tra l'altro: Controparte_1
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'istituzione, con proprio Decreto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 e dell'art. 36 del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, di una Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle”, con funzioni di coordinamento dei processi finalizzati a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di smaltimento dei rifiuti stoccati in balle e, in particolare, con i compiti analiticamente indicati nella stessa delibera;
- di prevedere “che la Struttura Tecnica sia coordinata da un Responsabile GE, il cui trattamento economico è equiparato a quello di Dirigente di Staff, a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e supervisione delle funzioni di competenza”. Con successivo D.P.G.R. n. 224 del 06.11.2015 (Istituzione della Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”) il Presidente della Giunta
Regionale ha decretato:
“1. di istituire la Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei
RSB” ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul BURC n. 77 del
16/12/2011, con le competenze e le funzioni stabilite con deliberazione. della Giunta regionale n.
418 del 16/09/2015;
2. di stabilire che la Struttura di Missione è coordinata da un dirigente Responsabile GE, cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e supervisione delle attività e di quelle di competenza della Struttura;
3. di istituire all'interno della citata Struttura due UU.OO.DD. poste alle dirette dipendenze del
Responsabile GE della stessa, con le seguenti denominazioni: U.O.D. 01 “Area tecnica” e
U.O.D. 02 “Area amministrativa”;
4. di prevedere che il Responsabile GE sia in possesso di professionalità coerente e adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Struttura di Missione e in particolare dei seguenti requisiti:
· diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale del nuovo ordinamento preferibilmente in materie giuridiche e/o ambientali;
· comprovata e documentata esperienza di lavoro maturata in attività di direzione, consulenza, partecipazione ad organismi, gruppi di lavoro o commissioni svolti in ambiti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
5. di prevedere che alle due poste alle dirette dipendenze del Responsabile GE Parte_3
debbano assicurarsi rispettivamente i seguenti profili professionali:
U.O.D. 01 “Area tecnica”:
· n. 2 ingegneri, di cui uno di profilo dirigenziale esperto in progettazione in campo ambientale;
· n. 1 architetto esperto in campo ambientali;
· n. 1 geometra;
· n.1 esperto in materia ambientale, con specifico riferimento alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
U.O.D. 02 “Area amministrativa”:
· n. 1 unità con profilo dirigenziale, esperto in materia di obbligazioni contrattuali e di procedure di lavori, servizi e forniture;
· n 1 unità amministrativa con competenza in materia contabile e di funding;
· n 1 unità amministrativa;
6. di stabilire che alla Struttura in menzione debbano essere assegnate n° 5 unità di categoria C e
n° 2 unità di categoria B e che la stessa possa avvalersi dell'assistenza tecnico legale di un avvocato, esperto in materia di gare d'appalto, in servizio presso l'Avvocatura regionale individuato dall'Avvocato Capo;
7. di stabilire che, a sensi di quanto disposto al punto 2 della DGR 418 del 16/09/2015, il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff;
8. di incaricare la IR GE per le Risorse Umane dell'attivazione e dello svolgimento dei consequenziali procedimenti di cui ai disciplinari approvati con D.G.R. n. 42 del 14/02/2012 e
D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss.mm.ii, al fine del conferimento degli incarichi di Responsabile
GE della Struttura di Missione e di preposizione alla IR delle UOD 01 e 02 della medesima e di ogni successivo adempimento;
9. di disporre che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, il termine degli incarichi di cui al precedente punto si intende anticipato alla stessa data di cessazione;
10. di disporre che con successivi atti si provvederà all'individuazione e all'assegnazione del personale, su proposta del Responsabile della Struttura di Missione, secondo quanto previsto dalla
DGr n. 418/15;
11. di stabilire che la Struttura debba operare in raccordo con la per Controparte_6
i profili di competenza;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore al ramo, al Capo di Gabinetto e, per competenza, alla IR GE per le Risorse Umane, alla U.O.D. 05 della medesima
IR GE per la prescritta informativa alle OO.SS, ai Capi Dipartimento, ai Direttori
GE ed ai Responsabili degli uffici speciali, nonché alla Segreteria della Giunta Regionale della e all'Unita Operativa “Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazione con il pubblico” per CP_1 la pubblicazione sul BURC”.
La disposizione di “stabilire che, a sensi di quanto disposto al punto 2 della DGR 418 del
16/09/2015, il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff”, oltre che conforme a quanto già stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/9/2015, risulta anche in linea con le previsioni di cui al CCDI 2014, Contratto Decentrato Integrativo per il personale con qualifica dirigenziale, che all'articolo 10, “Criteri generali per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato”, nel determinare i valori delle retribuzioni delle diverse posizioni dirigenziali espressamente prevede il medesimo importo per il Dirigente di Struttura
Staff e per il Dirigente Coordinatore di Struttura di Missione. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 03.03.2016, avente ad oggetto
“Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle. Conferimento incarico dirigenziale”, è stato conferito alla dott.ssa l'incarico di Responsabile GE della Pt_1
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB” , con l'espressa precisione che “il trattamento economico dell'incarico … è equiparato a quello del Dirigente di Staff”.
A fronte di una specifica graduazione dell'incarico da parte della Giunta Regionale, che ha espressamente deliberato “che la Struttura Tecnica sia coordinata da un Responsabile GE, il cui trattamento economico è equiparato a quello di Dirigente di Staff” (cfr. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015), come confermato nel Decreto del Presidente della
Giunta Regionale D.P.G.R. n. 224 del 06.11.2015 di “Istituzione della Struttura Tecnica di
Missione denominata Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, e di una espressa disposizione della contrattazione collettiva che prevede, ai fini della retribuzione di posizione e risultato, il medesimo trattamento economico per il Dirigente di Struttura di Staff e per il Dirigente
Coordinatore di Struttura di Missione, la dott.ssa si duole del trattamento retributivo Pt_1
erogatole, che vorrebbe, invece, parametrato a quello dei Direttori GE, sostenendo che le funzioni e i compiti assegnatile ed espletati siano “ricompresi” in quelli affidati dal medesimo datore di lavoro ai Direttori GE o ai Dirigenti degli Uffici Speciali o, comunque, siano a questi “equivalenti”.
Sul punto occorre, in primo luogo, evidenziare, alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra delineato e dei principi da tempo consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., ordinanza n. 19039/2022), che deve escludersi che il giudice possa sostituirsi alla
Pubblica Amministrazione e qualificare come IR GE la posizione lavorativa della dott.ssa in assenza di atti di macro organizzazione che in tal senso si esprimano e dunque, Pt_1
è da escludere che possano essere superate le previsioni delle Deliberazioni di Giunta Regionale e della contrattazione collettiva, che espressamente, nella graduazione delle funzioni dirigenziali, riconducono la posizione di Responsabile GE della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB a quella di Dirigente di Struttura di Staff e ne disciplinano il relativo trattamento economico.
Escluso, dunque, che il giudice possa sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nelle scelte effettuate in tema di graduazione delle funzioni dirigenziali, è al contempo indubbio che l'operato della stessa, quale datore di lavoro, debba essere rispettoso dei canoni di correttezza e buona fede e che, dunque, entro tali limiti, possa e debba svolgersi il sindacato giurisdizionale.
Tanto precisato, reputa la Corte che la rivendicazione dell'odierna appellante non sia meritevole di accoglimento. Premesso che la diversamente da quanto sostiene l'istante nell'atto di gravame, Controparte_1
ha contestato fin dal primo grado di giudizio la equiparabilità delle funzioni svolte dalla dott.ssa a quelle di Direttore GE, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo Pt_1 grado abbia escluso la riconducibilità dell'incarico affidato alla e delle funzioni da questa Pt_1 svolte all'incarico e alle funzioni di Direttore GE o di Dirigente di Ufficio Speciale.
Secondo la previsione di cui all'art. 8 del Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale della n.12 del 15.12.2011, “
1. Le direzioni generali sono strutture CP_1
organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal
Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione.
2. Il direttore generale, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale. Adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici”.
Quanto agli Uffici Speciali, essi sono definiti, all'articolo 29, del medesimo Regolamento come
“strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.
2. Sono uffici speciali: a) l'avvocatura regionale;
b) l'ufficio per il federalismo;
c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
d) la struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria”.
Gli sono, dunque, espressamente qualificati quali “strutture di livello dirigenziale Controparte_7 generale” e si caratterizzano per essere posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, chiamati a svolgere compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta
Regionale (si pensi ad esempio ai compiti svolti dall'Avvocatura regionale) e, dunque, a supportare interi settori di attività senza alcuna delimitazione, né cronologica né contenutistica.
Per le Strutture di Missione, invece, l'art. 36 del Regolamento prevede che “
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ), per lo svolgimento di particolari Controparte_1 compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta Regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge.”).
A differenza delle IR GE, che “sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale”, e degli Uffici
Speciali, che svolgono compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla
Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale, le Strutture di Missione hanno
“durata temporanea” e sono istituite “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi”.
La Struttura di Missione, come correttamente evidenziato dal Tribunale, rappresenta un'unità organizzativa non stabile e ad hoc, la cui costituzione tende a soddisfare esigenze di “risparmio, trasparenza ed efficienza” a cui mira la normativa regionale con la legge n. 7 del 2010 in vista della specialità ed eccezionalità dei compiti amministrativi assegnati alla stessa. In considerazione di tale ratio, essa si profila, pertanto, quale strumento di potenziamento dell'efficienza amministrativa allorquando sia necessario portare a termine particolari, determinati, specifici compiti ovvero programmi utilizzando una apposita struttura (cioè costituita ad hoc), che possa essere maggiormente qualificata dal punto di vista tecnico ed, ovviamente, dotata di personale numericamente proporzionato al più celere sforzo organizzativo richiesto.
Nel caso di specie, la Struttura di Missione per la Gestione dei Rifiuti Solidi Imballati RSB è stata istituita affinchè la Regione si conformasse alle sentenze della Corte di Giustizia Europea
(che aveva attribuito “particolare gravità … alla mancata risoluzione della problematica relativa alla caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti storici cd. “ecoballe” … il cui accumulo costituisce un pericolo per l'IE e quindi per la salute”; cfr. Deliberazione di Giunta
Reginale n. 418 del 16.9.2015), stante la necessità di porre in essere, a tutela della salute dei cittadini, ogni azione utile al rapido e definitivo smaltimento in sicurezza dei rifiuti solidi stoccati in ecoballe (RSB), attività costituente un “compito particolare” e per il cui svolgimento la Giunta Regionale della ha ritenuto di utilizzare una “apposita Struttura di Missione CP_1 da costituirsi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 e dell'articolo 36 del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011” (cfr.
Deliberazione di Giunta Reginale n. 418 del 16.9.2015). Trattasi, dunque, di struttura a carattere indubbiamente temporaneo, considerate le finalità per cui
è sorta, nonché la tipologia e l'ambito dell'attività demandatale, che già per tale profilo non è comparabile alle IR GE o agli che, invece, costituiscono strutture Controparte_7
amministrative permanenti della Giunta Regionale, chiamate in modo stabile e continuativo e in relazione ad interi ambiti di intervento regionale a dare attuazione alle politiche di intervento regionale o a svolgere compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla e degli enti locali, risultando prive di pregio le argomentazioni dell'odierna appellante, CP_1
incentrate, da un lato, sul protrarsi nel corso del tempo della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (che evidentemente non ha ancora completato il programma affidatole che resta, pur sempre, confinato allo smaltimento delle ecoballe e di natura temporanea) e, dall'altro, sul carattere temporaneo degli incarichi conferiti ai Dirigenti GE (ed invero, un conto è la temporaneità dell'incarico dato al dirigente, un conto è il carattere continuativo della programmazione amministrativa e gestionale affidata alle IR GE e dei compiti di servizio per le altre strutture svolti dagli . Controparte_7
Quanto, poi, al rilievo della circa la possibilità di sopprimere o modificare nel tempo gli Pt_1
CP_ Uffici Speciali e le IR GE, come accaduto proprio alla IR GE
[. IE , che con Regolamento regionale 23 gennaio 2018 n.1 (“Modifiche al CP_9 regolamento regionale 15 dicembre 2011,n.12”) è stata sostituita da due IR GE,
“Difesa del suolo ed Ecosistema” e “ Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”, ognuna delle quali con attribuzione di quota parte delle competenze della Parte_4
e (cfr. deduzioni di cui alla pag. 22 del ricorso in appello), esso non fa
[...]Controparte_9 CP_9
certo venir meno il carattere permanente e continuativo della programmazione amministrativa e gestionale affidata alle IR GE, trattandosi semplicemente di adattare nel corso tempo, mediante modifiche organizzative di carattere strutturale, le ripartizioni delle competenze delle
IR GE (in questo caso estesissime, per quanto riguardava la IR GE per
C IE ) alle esigenze della macchina amministrativa, al fine di assicurarne CP_9
l'efficienza e il buon andamento.
Ribadite la genesi e la natura del tutto differenziate della Struttura di Missione rispetto alle
IR GE e agli Uffici Speciali, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha rilevato che il connotato intrinseco e l'elemento distintivo tra tali strutture è rappresentato, da un lato, dalla espressa “temporaneità” e “contingenza” del progetto o programma assegnato alla
Struttura di Missione in luogo della “continuità” della programmazione amministrativa e gestionale richiesta nel caso della IR GE;
dall'altro dalla minore “latitudine” dei compiti assegnati alla Struttura di Missione, restando essi confinati nell'ambito di una specifica “missione”
e senza assurgere ad una completa coincidenza/corrispondenza con l'interezza di quelli invece connessi alla gestione di una IR GE, come emerge con evidenza dall'art. 8 del
Regolamento, che definisce le direzioni generali quali “strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale”.
In ordine a tale profilo, occorre qui sottolineare l'oggetto delimitato della sfera di intervento della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, affidata alla responsabilità della dott.ssa circoscritto alle attività funzionali allo smaltimento dei soli rifiuti solidi accumulati in Pt_1
Ecoballe.
Trattasi, dunque, di un programma delimitato e circoscritto, in alcun modo paragonabile al vasto ambito di competenza della IR GE per IE e l'Ecosistema, in raccordo con la quale la Struttura di Missione è tenuta ad operare (cfr. Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 224 del 06.11.2015, con il quale è stato stabilito “che la Struttura debba operare in raccordo con la IR per i profili di competenza”). Controparte_6
Ed invero, l'art. 15 del regolamento regionale 15 dicembre 2011 n.12, nella formulazione all'epoca vigente, rubricato appunto “IR GE per l'IE e l'Ecosistema”, così recitava:
“
1. La direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema provvede all'attività istruttoria di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché alla gestione delle aree naturali protette. Cura l'attività istruttoria di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Compie l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di disinquinamento ambientale. Svolge le funzioni relative alla Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione. Provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero”.
E' evidente che lo specifico e delimitato settore di operatività della Struttura di Missione per la
Gestione dei Rifiuti Solidi Balle (RSB) non è in alcun modo comparabile con il vasto ambito di operatività (e connesse responsabilità) della IR GE per l'IE e l'Ecosistema. Ed invero, la IR GE per l'IE e l'Ecosistema non solo si occupa di
“programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e … procedimenti autorizzatori di competenza della , area rispetto alla quale lo CP_1
smaltimento dei rifiuti solidi stoccati in ecoballe non costituisce che un delimitato segmento, ma ricomprende compiti connessi alle risorse naturali e ambientali, alle aree naturali protette, al ciclo integrato delle acque, alla protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali, alle valutazioni di impatto ambientale (VIA) e ambientale strategica (VAS), agli interventi di disinquinamento ambientale, all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention
Control (IPPC), al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto, alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero.
Stando a quanto sostenuto dall'appellante, con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n.1
(“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12”), la IR GE per l'IE e l' è stata sostituita da due distinte IR GE, ovvero “Difesa del CP_9 suolo ed Ecosistema” e “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”, ognuna delle quali con attribuzione di quota parte delle competenze della IR GE per l'IE e l'Ecosistema.
Ebbene, anche a considerare, per il periodo successivo al gennaio 2018, i soli compiti della
IR GE “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali” (“
1. La
IR generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali cura l'attività istruttoria, di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) nonché agli altri procedimenti autorizzatori previsti dal
Codice dell'IE. Svolge le funzioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione”; cfr, art. 21, “IR generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali”, del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12, come modificato dal Regolamento regionale 23 gennaio 2018,
n.1), risulta evidente che la delimitata competenza della Struttura di Missione affidata alla
Responsabilità della istituita per procedere al definitivo smaltimento dei Rifiuti solidi in Pt_1
ecoballe stoccati presso determinati siti, non è comparabile all'ampio ambito di operatività della predetta IR GE, preposta in maniera stabile all'attuazione delle politiche regionali in tema ambientale e chiamata ad occuparsi in modo permanente e continuativo della programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività della gestione integrata dei rifiuti, oltre che del ciclo integrale delle acque, dei relativi procedimenti autorizzatori e delle valutazioni di impatto ambientale, per l'intero territorio regionale e senza alcuna limitazione né temporale, né contenutistica.
Non risulta, pertanto, irragionevole, né contraria ai canoni di correttezza e buona fede, la scelta della Amministrazione di non parametrare alle IR GE il trattamento economico della
Responsabile GE della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle, in considerazione della intrinseca natura e latitudine dei compiti assegnatile.
Quanto agli elementi posti in evidenza dall'odierna appellante a sostegno della identità, a suo dire, delle funzioni della Struttura di Missione rispetto a quelle della IR GE, non appare significativa la circostanza che la Struttura di Missione sia articolata in più Unità Operative
Dirigenziali.
Ed invero, al di là del fatto che le IR GE dirigono e coordinano non solo le U.O.D., ma anche le Strutture di Staff (le quali “svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”), l'essere la Struttura di Missione affidata alla responsabilità della dott.ssa articolata in cinque U.O.D., articolazione funzionale al Pt_1 raggiungimento dell'obiettivo per il quale la struttura è stata istituita, non la rende per ciò solo rapportabile alle IR GE.
Del resto, nella struttura piramidale delineata dall'articolo 6 del regolamento regionale 15 dicembre
2011, n.12 (“Le Strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in: a)... ; b) direzioni generali;
c) uffici speciali;
d) strutture di staff;
e) unità operative dirigenziali”), le unità operative dirigenziali (U.O.P.) comunque si pongono al di sotto delle Strutture di Staff, al cui
Dirigente è stato equiparato il trattamento economico del Responsabile GE della Struttura di
Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle, dott.ssa Pt_1
Quanto alla nomina della Responsabile GE di Struttura proveniente, come per il Direttore
GE, dal Presidente della va osservato che anche i Dirigenti di Staff e di U.O.D. sono CP_1
nominati con decreto del Presidente;
ed invero, l'art. 40, comma 2, del Regolamento stabilisce che
“… gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa ultima”. Quanto ai numeri delle proposte di deliberazione e degli atti adottati dalla Struttura di Missione di cui trattasi, nel suo complesso, nel periodo di riferimento, essi non costituiscono prova di equivalenza rispetto alle funzioni dei Direttori dovendosi rilevare, come osservato in Pt_5
primo grado dalla Regione convenuta, che vi sono anche numerose U.O.D. che pongono in essere un elevato numero di provvedimenti e di atti di impegno e liquidazione di spesa ed aggiungere, quanto alle proposte di deliberazione, che rientra proprio nei compiti assegnati alla struttura di missione in questione la “definizione di proposte operative coerenti con il documento “Possibili filiere di intervento per la valorizzazione dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della regione
…” ( cfr. D.P.G.R. n. 224 del 6.11.2015). CP_1
Quanto alla deduzione secondo la quale la dott.ssa quale Responsabile GE della Pt_1
Struttura di Missione, con atto Prot.2020‐9185/UDCP/GAB/VCG2 del 02/04/2020, ha ricevuto delega dal Presidente della a sottoscrivere, “in nome e per Controparte_1 Persona_1 conto della ”, un Accordo di Programma, delega, a suo dire, conferibile solo Controparte_1
ai Direttori GE e giammai ai Dirigenti di Staff, come già sottolineato dalla convenuta in primo grado non si rinvengono dell'ordinamento regionale limitazioni al riguardo.
Quanto all'esercizio dei poteri di spesa, come rilevato dalla all'atto della sua CP_1
costituzione dinanzi al Tribunale e da questo sottolineato nella sentenza qui impugnata, anche i dirigenti delle Strutture di Staff esercitano poteri di spesa. Ed invero, ai sensi dell'art. 34 del Reg. regionale, “Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”. Siffatta categoria di dirigenti non svolge, pertanto, solo funzioni di supporto tecnico operativo rispetto ad altre strutture, ma può essere anche adibita alla realizzazione di specifici “progetti” e “gestioni di competenza” curandone l'attuazione, esercitando a tale fine tutti i correlati poteri dirigenziali di adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e poteri di gestione di capitoli di spesa.
Sostiene l'odierna appellante che ella, quale Responsabile GE della Struttura di Missione, a differenza dei dirigenti delle U.O.D. e dei dirigente di staff che si limitano ad impegnare la spesa sui capitoli già attivati, può, come i soli Direttori GE, chiedere l'attivazione dei capitoli di spesa.
Tale deduzione, tra l'altro genericamente formulata, tuttavia, non appare dirimente, risultando giustificata la possibilità di richiesta di attivazione dei capitoli di spesa proprio in considerazione della tipologia e della natura, prettamente tecnica, degli obiettivi e dei compiti affidati alla struttura e dell'andamento variabile delle spese da sostenere in considerazione dell'evolversi dell'azione della struttura stessa (definizione di proposte operative, predisposizione studi di fattibilità e/o progetti per adeguamento impianti, attuazione procedure tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi progettati e alla eventuale manutenzione, anche straordinaria, degli impianti realizzati, alle attività tecniche per l'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla-osta utili alla realizzazione degli interventi da realizzare e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle ecoballe;
cfr. D.P.G.R. n. 224 del 6.1.2015).
Del tutto ininfluente appare, poi, la circostanza, riportata in sede di gravame, che la dott.ssa in talune missive a lei dirette (tra l'altro di epoca successiva alla proposizione del ricorso Pt_1
ex art. 414 c.p.c.) sia indicata quale “Direttore GE” o che in taluni atti (anche questi successivi al ricorso) ella stessa si sia qualificata quale “Direttore GE”.
Quanto all'affermazione della odierna appellante secondo la quale l'equivalenza tra le funzioni di
Responsabile GE delle Strutture di Missione e Direttore GE sarebbe stata già riconosciuta dalla Giunta Regionale che, con la Delibera n. 367 del 08.08.2014 di istituzione di altra
Struttura di Missione denominata “Programmazione e gestione delle risorse idriche”, articolata solo in due unità operative dirigenziali, ha previsto per il Dirigente di tale struttura lo stesso trattamento economico previsto per il Direttore GE, occorre evidenziare che, diversamente dalla struttura coordinata dalla dott.ssa nel caso della Struttura di Missione Pt_1
“Programmazione e gestione delle risorse idriche” è stato lo stesso legislatore regionale, all'art. 1, comma 92 e ss., della L.R. n.16 del 07.08.2014, a prevedere l'istituzione della struttura in questione e a stabilire, evidentemente in considerazione del ruolo e dell'ampia portata dei compiti assegnati alla istituenda Struttura di Missione, come indicati ai commi 92 e 93, che a questa dovesse essere “preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente equivalente al Direttore
GE dell'amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi dell'art.19,commi 5 bis e 6 del decreto legislativo30 marzo 2001,n.165 con decreto del Presidente della G.R., previa delibera di
Giunta” (cfr. art. 1, comma 94).
Ed invero, al comma 92 dell'art. 1, il legislatore regionale ha disposto che “Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare
l'attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della ai sensi dell'articolo CP_1
36 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della una Struttura di Missione con il compito istituzionale di coordinamento dei piani CP_1
strategici regionali finalizzati all'utilizzazione dei fondi regionali, nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino”. Al successivo comma 93, ha, poi, previsto che “La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra
l'amministrazione regionale e le autorità di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 del regolamento
12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza e sostenibilità, in particolare provvede:
a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per
l'adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l'uso efficiente delle risorse;
b) …
c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell'interesse pubblico;
d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a carico dei concessionari;
e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i
soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali;
f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso
a tecniche di risoluzione alternativa delle dispute;
g) all'accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo CP_1 integrato delle acque”.
Sicchè, deve escludersi una generale equivalenza, come vorrebbe l'odierna appellante, tra le funzioni dei Responsabili GE delle Strutture di Missione e quelle dei Direttori GE.
In assenza di specifiche previsioni legislative (come, invece, nel caso della Struttura di Missione
“Programmazione e gestione delle risorse idriche”, ove lo stesso legislatore ha stabilito, evidentemente in considerazione del ruolo e della ampia portata dei compiti assegnati alla istituenda Struttura di Missione, che a questa dovesse essere “preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente equivalente al Direttore GE dell'amministrazione regionale”), nel caso che qui ci occupa non risulta irragionevole, ma anzi giustificata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la scelta dell'amministrazione di non parametrare alle IR GE il trattamento economico del Responsabile GE della Struttura di Missione affidata all'odierna appellante, tenuto conto della intrinseca natura e della circoscritta estensione dei compiti, sia pur rilevanti, assegnati alla predetta Struttura di Missione.
Quanto, infine, al rilievo, formulato dall'appellante nelle note non autorizzate depositate telematicamente in data 11.3.2025 e reiterato nel corso della discussione orale, secondo il quale, a decorrere dall'1.1.2024, dopo la cessazione del rapporto lavorativo della dott.ssa al Pt_1
dirigente assegnato alla Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle sarebbe stata riconosciuta la retribuzione spettante al Direttore GE per gli incarichi ad interim, osserva la Corte che dalla documentazione offerta dalla e in particolare da Pt_1
quella depositata telematicamente in data 26.1.2024 emerge solo che con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 807 del 29.12.2023 è stato assegnato “al dott. , matr. 20389, Parte_6
l'incarico di Responsabile ad interim della "Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015" (cod. mecc. 70.05.00), attualmente vacante, nelle more della conclusione della relativa procedura di interpello, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le relative ragioni organizzative” (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 29.12.2023). Da detta delibera nulla si rileva quanto al trattamento economico riconosciuto al Responsabile ad interim.
Piuttosto, emerge chiaramente che viene conferito ad interim un incarico di Responsabile e non certo di Direttore GE.
Va, inoltre, evidenziato che da altra documentazione, depositata sempre dall'appellante in
26.1.2024, si rileva che il predetto dott. , cui, va ribadito, è stato conferito solo Parte_6
ad interim l'incarico di Responsabile rimasto vacante dopo la cessazione del rapporto di lavoro della dott.ssa occupa il ruolo di Dirigente dell'intera “IR GE Ciclo integrato Pt_1 delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali“, con le competenze di cui agli artt. 8
(“IR generali”) e 21 (“IR generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”) del Regolamento n. 12/2011, sicchè gli compete, quale Direttore
GE della IR GE Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, il relativo trattamento economico.
Va, infine, ribadito che non risultano violati i principi di correttezza e buona fede e neppure quello di tutela del legittimo affidamento, attesa la non comparabilità del ruolo dell'odierna appellante a quello dei Direttori GE e dei Dirigenti degli Uffici Speciali e considerato, altresì, che sia nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, sia nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 224 del 06.11.2015 si è espressamente stabilito che “il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff”, circostanza questa riportata anche all'art. 6, “Trattamento economico”, del contratto individuale di attribuzione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato sottoscritto pure dalla stessa dott.ssa Pt_1
5. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
La qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti inducono, tuttavia, a disporre la parziale compensazione, in ragione di un mezzo, delle spese di lite del grado, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (determinato secondo l'importo rivendicato dalla ricorrente), delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 25.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2566/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Gianluca Parte_1
Caporaso
APPELLANTE
E
, in persona del della Giunta legale rappresentante Controparte_1 CP_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alba Di Lascio
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
13.5.2021 dirigente della e Responsabile GE della Parte_1 Controparte_1
Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle a decorrere dall'8.03.2016, rivendicava le differenze economiche e retributive, anche per indennità di posizione e per retribuzione di risultato, tra quanto corrispostole dalla e quanto, invece, ritenuto spettante, CP_1
in considerazione della dedotta riconducibilità del proprio incarico di Responsabile GE a quello di Direttore GE e non a quello di Dirigente di Staff. In punto di fatto esponeva: di essere dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal
23.07.2004; che all'esito della Deliberazione n. 418 del 16.09.2015, che ne individuava competenze e funzioni, con D.P.G.R n.224 del 06.11.2015 era stata istituita la Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle”, ex art. 36 del
Regolamento Regionale n.12/2011; che l'articolazione di tale Struttura di Missione - legata alla realizzazione di particolari compiti ed istituita per il raggiungimento di specifici risultati e per la realizzazione di specifici programmi tutti finalizzati al superamento della grave infrazione comunitaria - veniva individuata in un Responsabile GE, con funzioni generali di coordinamento e supervisione delle attività di competenza della Struttura, e, inizialmente, in due
UU.OO.DD. (UOD 01 - Area Tecnica e UOD 02 - Area Amministrativa) poste alle dirette dipendenze del citato Responsabile GE;
che con successivo D.P.G.R. n. 246 del 04/12/2015 erano state attribuite ulteriori competenze con l'assegnazione alla predetta Struttura di Missione di altre due UU.OO.DD. (UOD 03 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe e UOD
04 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento) e con D.G.R. n. 813 del 04.12.2018 una quinta UOD “Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della;
che all'esito di procedura per interpello, con D.P.G.R. n. Pt_2
56 del 03.03.2016, era stato conferito alla ricorrente, per la comprovata esperienza in materia ambientale e di rifiuti, nel rispetto delle previsione di cui al D.L.vo n.165/2001, l'incarico dirigenziale di Responsabile GE della citata Struttura di Missione;
che dall'08.03.2016, data di stipula del contratto, e fino alla presentazione del ricorso, tale incarico era sempre stato svolto senza soluzione di continuità; che, pertanto, dal 2016 la dott.ssa aveva svolto complesse Pt_1
attività amministrative dirigenziali – specificate in ricorso – caratterizzate dalla unicità e svolte, inoltre, in una pressoché permanente situazione emergenziale per la gravissima carenza di personale assegnato alla Struttura di Missione;
che la Struttura di Missione in oggetto rappresentava una struttura organizzativa complessa, cui era preposto un Responsabile GE che svolgeva funzioni di coordinamento, di direzione e di controllo delle ben cinque Unità Operative Dirigenziali, con compiti e funzioni di propulsione, coordinamento, controllo nei confronti degli Uffici della
Struttura, garantendo l'attuazione degli indirizzi dell'Ente e della Presidenza (cui era posta in diretta relazione), con peculiare riferimento ai compiti ed ai programmi da realizzarsi e da portare a compimento;
che tali funzioni, dunque, erano manifestamente riconducili a quelle descritte, ex art. 8
Regolamento n. 12/11, per la funzione apicale delle IR GE o degli (ex CP_4 CP_5
art.29); che, tuttavia, il trattamento economico (principale ed accessorio) corrisposto alla dott.ssa era stato impropriamente equiparato a quello in godimento ai Dirigenti con funzioni di Pt_1 Dirigenti di Staff e, quindi, in una misura economica ampiamente inferiore a quello spettante e goduto dai Direttori GE cui l'incarico della ricorrente doveva essere parametrato.
Ciò premesso, concludeva chiedendo, “previa declaratoria di inadempimento datoriale e di nullità, illegittimità, inefficacia, annullabilità e/o, comunque, disapplicazione anche ex art.69 D.L.vo
03.02.1993, n.29 , dei provvedimenti assunti dalla P.A. ed in particolare: a) la D.G.R. n.478 del
2012,la D.G.R.n.418/2015 e il D.P.G.R. n.56/2016 e gli atti di proroga;
b) ove occorra ed in parte qua il regolamento n.12/2001, le delibere istitutive dei fondi destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli anni dal 2016 al 2021 anche in parte qua e/o qualsivoglia atto amministrativo e/o negoziale (anche di conferimento incarico e/o proroghe) e/o presupposto e/o connesso e/o conseguente, lesivo delle posizioni del ricorrente, ovvero nella parte in cui preveda e/o si interpreti nel senso di equiparare e/o far rientrare i compiti di Responsabile
GE della Struttura di Missione in quello di Dirigente di Staff, anche solo rispetto al deteriore trattamento economico, ovvero rilevante ai fini della decisione”, di:
“1) accertare e dichiarare che le funzioni ed i compiti affidati e richiesti alla ricorrente quale
Responsabile GE della Struttura di Missione e/o, in ogni caso, dalla stessa espletati dal
08.03.2016 senza soluzione di continuità ad oggi siano ricompresi e/o, in via gradata, siano equivalenti a quelli affidati e/o riservati dal medesimo datore di lavoro ai Direttori GE e/o ai
Dirigenti degli Uffici Speciali e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare che il trattamento economico, principale ed accessorio dovuto alla ricorrente quale Responsabile GE della
Struttura di Missione sia quello e/o sia quello equivalente al trattamento riservato e/o previsto per il Direttore GE e/o per il Dirigente degli Uffici Speciali, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare che, in ogni caso, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive, sia stipendiali che accessorie (ivi incluse le indennità di posizione e di risultato), come sopra indicate, in via gradata anche a titolo di risarcimento dei danni, nella misura sopra indicata e/o come emersa in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., e/o ritenuta giusta e/o sancita in via equitativa dall'On.le Giudicante, maggiorata come per legge e, con ogni conseguenza di legge”; con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva la che, contestate le avverse deduzioni ed allegazioni, chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda per le ragioni esposte in memoria.
Con sentenza n. 4346/2023 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 25.1.2023, e, Parte_1
censurata la sentenza con plurimi motivi, ne invocava la riforma.
Costituitasi tardivamente, resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto. Controparte_1 All'udienza del 25.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
3. La doglianza di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo non ha fondamento e deve essere respinta, atteso che l'udienza del 9 maggio 2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., disposizione che non prevede la lettura del dispositivo, ma stabilisce che “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”.
4. Nel merito, le varie censure mosse alla pronuncia qui impugnata non sono in grado di scalfire l'articolato percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, che, al contrario, appare logicamente argomentato e condivisibile appieno da questo Collegio.
In punto di diritto è opportuno premettere che il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della
Giunta Regionale della n.12 del 15.12.2011, all'art. 6 disciplina le “Strutture CP_1 amministative” della Giunta regionale, stabilendo che:
“1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
a)… (abrogato);
b) direzioni generali;
c) uffici speciali;
d) strutture di staff;
e) unità operative dirigenziali.
2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo
19, commi 5‐bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e
l'organizzazione interna alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti”. Gli articoli che seguono disciplinano le “IR generali” (art. 8), le singole IR generali (art. 10 e ss., gli “Uffici Speciali” (art. 29), le “Strutture di Staff” (art. 34), le “Unità operative dirigenziali” (art. 35).
Segue, poi, l'articolo 36, rubricato “Strutture di Missione”, che prevede che “Ai sensi dell'articolo
1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ), per lo svolgimento di particolari compiti, per il Controparte_1
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge”.
Il richiamato art. 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, contenente “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ”, stabilisce che “Con decreto Controparte_1 del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione”.
Tanto premesso, va osservato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, avente ad oggetto “CausaC-635/13 Definizione dei provvedimenti utili a conformarsi alla
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/7/2015 Commissione/Italia ( C-297/2008;
EU:C:2010:115) -Istituzione di una Struttura di missione per la Gestione dei Rifiuti Solidi
Imballati)”, la Giunta della ha deliberato, tra l'altro: Controparte_1
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'istituzione, con proprio Decreto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 e dell'art. 36 del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, di una Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle”, con funzioni di coordinamento dei processi finalizzati a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di smaltimento dei rifiuti stoccati in balle e, in particolare, con i compiti analiticamente indicati nella stessa delibera;
- di prevedere “che la Struttura Tecnica sia coordinata da un Responsabile GE, il cui trattamento economico è equiparato a quello di Dirigente di Staff, a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e supervisione delle funzioni di competenza”. Con successivo D.P.G.R. n. 224 del 06.11.2015 (Istituzione della Struttura Tecnica di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”) il Presidente della Giunta
Regionale ha decretato:
“1. di istituire la Struttura di Missione denominata “Struttura di Missione per lo smaltimento dei
RSB” ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, pubblicato sul BURC n. 77 del
16/12/2011, con le competenze e le funzioni stabilite con deliberazione. della Giunta regionale n.
418 del 16/09/2015;
2. di stabilire che la Struttura di Missione è coordinata da un dirigente Responsabile GE, cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e supervisione delle attività e di quelle di competenza della Struttura;
3. di istituire all'interno della citata Struttura due UU.OO.DD. poste alle dirette dipendenze del
Responsabile GE della stessa, con le seguenti denominazioni: U.O.D. 01 “Area tecnica” e
U.O.D. 02 “Area amministrativa”;
4. di prevedere che il Responsabile GE sia in possesso di professionalità coerente e adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Struttura di Missione e in particolare dei seguenti requisiti:
· diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale del nuovo ordinamento preferibilmente in materie giuridiche e/o ambientali;
· comprovata e documentata esperienza di lavoro maturata in attività di direzione, consulenza, partecipazione ad organismi, gruppi di lavoro o commissioni svolti in ambiti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
5. di prevedere che alle due poste alle dirette dipendenze del Responsabile GE Parte_3
debbano assicurarsi rispettivamente i seguenti profili professionali:
U.O.D. 01 “Area tecnica”:
· n. 2 ingegneri, di cui uno di profilo dirigenziale esperto in progettazione in campo ambientale;
· n. 1 architetto esperto in campo ambientali;
· n. 1 geometra;
· n.1 esperto in materia ambientale, con specifico riferimento alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
U.O.D. 02 “Area amministrativa”:
· n. 1 unità con profilo dirigenziale, esperto in materia di obbligazioni contrattuali e di procedure di lavori, servizi e forniture;
· n 1 unità amministrativa con competenza in materia contabile e di funding;
· n 1 unità amministrativa;
6. di stabilire che alla Struttura in menzione debbano essere assegnate n° 5 unità di categoria C e
n° 2 unità di categoria B e che la stessa possa avvalersi dell'assistenza tecnico legale di un avvocato, esperto in materia di gare d'appalto, in servizio presso l'Avvocatura regionale individuato dall'Avvocato Capo;
7. di stabilire che, a sensi di quanto disposto al punto 2 della DGR 418 del 16/09/2015, il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff;
8. di incaricare la IR GE per le Risorse Umane dell'attivazione e dello svolgimento dei consequenziali procedimenti di cui ai disciplinari approvati con D.G.R. n. 42 del 14/02/2012 e
D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss.mm.ii, al fine del conferimento degli incarichi di Responsabile
GE della Struttura di Missione e di preposizione alla IR delle UOD 01 e 02 della medesima e di ogni successivo adempimento;
9. di disporre che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, il termine degli incarichi di cui al precedente punto si intende anticipato alla stessa data di cessazione;
10. di disporre che con successivi atti si provvederà all'individuazione e all'assegnazione del personale, su proposta del Responsabile della Struttura di Missione, secondo quanto previsto dalla
DGr n. 418/15;
11. di stabilire che la Struttura debba operare in raccordo con la per Controparte_6
i profili di competenza;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore al ramo, al Capo di Gabinetto e, per competenza, alla IR GE per le Risorse Umane, alla U.O.D. 05 della medesima
IR GE per la prescritta informativa alle OO.SS, ai Capi Dipartimento, ai Direttori
GE ed ai Responsabili degli uffici speciali, nonché alla Segreteria della Giunta Regionale della e all'Unita Operativa “Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazione con il pubblico” per CP_1 la pubblicazione sul BURC”.
La disposizione di “stabilire che, a sensi di quanto disposto al punto 2 della DGR 418 del
16/09/2015, il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff”, oltre che conforme a quanto già stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/9/2015, risulta anche in linea con le previsioni di cui al CCDI 2014, Contratto Decentrato Integrativo per il personale con qualifica dirigenziale, che all'articolo 10, “Criteri generali per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato”, nel determinare i valori delle retribuzioni delle diverse posizioni dirigenziali espressamente prevede il medesimo importo per il Dirigente di Struttura
Staff e per il Dirigente Coordinatore di Struttura di Missione. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 03.03.2016, avente ad oggetto
“Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle. Conferimento incarico dirigenziale”, è stato conferito alla dott.ssa l'incarico di Responsabile GE della Pt_1
“Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB” , con l'espressa precisione che “il trattamento economico dell'incarico … è equiparato a quello del Dirigente di Staff”.
A fronte di una specifica graduazione dell'incarico da parte della Giunta Regionale, che ha espressamente deliberato “che la Struttura Tecnica sia coordinata da un Responsabile GE, il cui trattamento economico è equiparato a quello di Dirigente di Staff” (cfr. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015), come confermato nel Decreto del Presidente della
Giunta Regionale D.P.G.R. n. 224 del 06.11.2015 di “Istituzione della Struttura Tecnica di
Missione denominata Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB”, e di una espressa disposizione della contrattazione collettiva che prevede, ai fini della retribuzione di posizione e risultato, il medesimo trattamento economico per il Dirigente di Struttura di Staff e per il Dirigente
Coordinatore di Struttura di Missione, la dott.ssa si duole del trattamento retributivo Pt_1
erogatole, che vorrebbe, invece, parametrato a quello dei Direttori GE, sostenendo che le funzioni e i compiti assegnatile ed espletati siano “ricompresi” in quelli affidati dal medesimo datore di lavoro ai Direttori GE o ai Dirigenti degli Uffici Speciali o, comunque, siano a questi “equivalenti”.
Sul punto occorre, in primo luogo, evidenziare, alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra delineato e dei principi da tempo consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass., ordinanza n. 19039/2022), che deve escludersi che il giudice possa sostituirsi alla
Pubblica Amministrazione e qualificare come IR GE la posizione lavorativa della dott.ssa in assenza di atti di macro organizzazione che in tal senso si esprimano e dunque, Pt_1
è da escludere che possano essere superate le previsioni delle Deliberazioni di Giunta Regionale e della contrattazione collettiva, che espressamente, nella graduazione delle funzioni dirigenziali, riconducono la posizione di Responsabile GE della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB a quella di Dirigente di Struttura di Staff e ne disciplinano il relativo trattamento economico.
Escluso, dunque, che il giudice possa sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nelle scelte effettuate in tema di graduazione delle funzioni dirigenziali, è al contempo indubbio che l'operato della stessa, quale datore di lavoro, debba essere rispettoso dei canoni di correttezza e buona fede e che, dunque, entro tali limiti, possa e debba svolgersi il sindacato giurisdizionale.
Tanto precisato, reputa la Corte che la rivendicazione dell'odierna appellante non sia meritevole di accoglimento. Premesso che la diversamente da quanto sostiene l'istante nell'atto di gravame, Controparte_1
ha contestato fin dal primo grado di giudizio la equiparabilità delle funzioni svolte dalla dott.ssa a quelle di Direttore GE, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo Pt_1 grado abbia escluso la riconducibilità dell'incarico affidato alla e delle funzioni da questa Pt_1 svolte all'incarico e alle funzioni di Direttore GE o di Dirigente di Ufficio Speciale.
Secondo la previsione di cui all'art. 8 del Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale della n.12 del 15.12.2011, “
1. Le direzioni generali sono strutture CP_1
organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal
Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione.
2. Il direttore generale, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale. Adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici”.
Quanto agli Uffici Speciali, essi sono definiti, all'articolo 29, del medesimo Regolamento come
“strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.
2. Sono uffici speciali: a) l'avvocatura regionale;
b) l'ufficio per il federalismo;
c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
d) la struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria”.
Gli sono, dunque, espressamente qualificati quali “strutture di livello dirigenziale Controparte_7 generale” e si caratterizzano per essere posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, chiamati a svolgere compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta
Regionale (si pensi ad esempio ai compiti svolti dall'Avvocatura regionale) e, dunque, a supportare interi settori di attività senza alcuna delimitazione, né cronologica né contenutistica.
Per le Strutture di Missione, invece, l'art. 36 del Regolamento prevede che “
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in ), per lo svolgimento di particolari Controparte_1 compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta Regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo, salva la possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge.”).
A differenza delle IR GE, che “sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale”, e degli Uffici
Speciali, che svolgono compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla
Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale, le Strutture di Missione hanno
“durata temporanea” e sono istituite “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi”.
La Struttura di Missione, come correttamente evidenziato dal Tribunale, rappresenta un'unità organizzativa non stabile e ad hoc, la cui costituzione tende a soddisfare esigenze di “risparmio, trasparenza ed efficienza” a cui mira la normativa regionale con la legge n. 7 del 2010 in vista della specialità ed eccezionalità dei compiti amministrativi assegnati alla stessa. In considerazione di tale ratio, essa si profila, pertanto, quale strumento di potenziamento dell'efficienza amministrativa allorquando sia necessario portare a termine particolari, determinati, specifici compiti ovvero programmi utilizzando una apposita struttura (cioè costituita ad hoc), che possa essere maggiormente qualificata dal punto di vista tecnico ed, ovviamente, dotata di personale numericamente proporzionato al più celere sforzo organizzativo richiesto.
Nel caso di specie, la Struttura di Missione per la Gestione dei Rifiuti Solidi Imballati RSB è stata istituita affinchè la Regione si conformasse alle sentenze della Corte di Giustizia Europea
(che aveva attribuito “particolare gravità … alla mancata risoluzione della problematica relativa alla caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti storici cd. “ecoballe” … il cui accumulo costituisce un pericolo per l'IE e quindi per la salute”; cfr. Deliberazione di Giunta
Reginale n. 418 del 16.9.2015), stante la necessità di porre in essere, a tutela della salute dei cittadini, ogni azione utile al rapido e definitivo smaltimento in sicurezza dei rifiuti solidi stoccati in ecoballe (RSB), attività costituente un “compito particolare” e per il cui svolgimento la Giunta Regionale della ha ritenuto di utilizzare una “apposita Struttura di Missione CP_1 da costituirsi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 e dell'articolo 36 del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011” (cfr.
Deliberazione di Giunta Reginale n. 418 del 16.9.2015). Trattasi, dunque, di struttura a carattere indubbiamente temporaneo, considerate le finalità per cui
è sorta, nonché la tipologia e l'ambito dell'attività demandatale, che già per tale profilo non è comparabile alle IR GE o agli che, invece, costituiscono strutture Controparte_7
amministrative permanenti della Giunta Regionale, chiamate in modo stabile e continuativo e in relazione ad interi ambiti di intervento regionale a dare attuazione alle politiche di intervento regionale o a svolgere compiti di servizio per tutte le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla e degli enti locali, risultando prive di pregio le argomentazioni dell'odierna appellante, CP_1
incentrate, da un lato, sul protrarsi nel corso del tempo della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (che evidentemente non ha ancora completato il programma affidatole che resta, pur sempre, confinato allo smaltimento delle ecoballe e di natura temporanea) e, dall'altro, sul carattere temporaneo degli incarichi conferiti ai Dirigenti GE (ed invero, un conto è la temporaneità dell'incarico dato al dirigente, un conto è il carattere continuativo della programmazione amministrativa e gestionale affidata alle IR GE e dei compiti di servizio per le altre strutture svolti dagli . Controparte_7
Quanto, poi, al rilievo della circa la possibilità di sopprimere o modificare nel tempo gli Pt_1
CP_ Uffici Speciali e le IR GE, come accaduto proprio alla IR GE
[. IE , che con Regolamento regionale 23 gennaio 2018 n.1 (“Modifiche al CP_9 regolamento regionale 15 dicembre 2011,n.12”) è stata sostituita da due IR GE,
“Difesa del suolo ed Ecosistema” e “ Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”, ognuna delle quali con attribuzione di quota parte delle competenze della Parte_4
e (cfr. deduzioni di cui alla pag. 22 del ricorso in appello), esso non fa
[...]Controparte_9 CP_9
certo venir meno il carattere permanente e continuativo della programmazione amministrativa e gestionale affidata alle IR GE, trattandosi semplicemente di adattare nel corso tempo, mediante modifiche organizzative di carattere strutturale, le ripartizioni delle competenze delle
IR GE (in questo caso estesissime, per quanto riguardava la IR GE per
C IE ) alle esigenze della macchina amministrativa, al fine di assicurarne CP_9
l'efficienza e il buon andamento.
Ribadite la genesi e la natura del tutto differenziate della Struttura di Missione rispetto alle
IR GE e agli Uffici Speciali, osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha rilevato che il connotato intrinseco e l'elemento distintivo tra tali strutture è rappresentato, da un lato, dalla espressa “temporaneità” e “contingenza” del progetto o programma assegnato alla
Struttura di Missione in luogo della “continuità” della programmazione amministrativa e gestionale richiesta nel caso della IR GE;
dall'altro dalla minore “latitudine” dei compiti assegnati alla Struttura di Missione, restando essi confinati nell'ambito di una specifica “missione”
e senza assurgere ad una completa coincidenza/corrispondenza con l'interezza di quelli invece connessi alla gestione di una IR GE, come emerge con evidenza dall'art. 8 del
Regolamento, che definisce le direzioni generali quali “strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale”.
In ordine a tale profilo, occorre qui sottolineare l'oggetto delimitato della sfera di intervento della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, affidata alla responsabilità della dott.ssa circoscritto alle attività funzionali allo smaltimento dei soli rifiuti solidi accumulati in Pt_1
Ecoballe.
Trattasi, dunque, di un programma delimitato e circoscritto, in alcun modo paragonabile al vasto ambito di competenza della IR GE per IE e l'Ecosistema, in raccordo con la quale la Struttura di Missione è tenuta ad operare (cfr. Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 224 del 06.11.2015, con il quale è stato stabilito “che la Struttura debba operare in raccordo con la IR per i profili di competenza”). Controparte_6
Ed invero, l'art. 15 del regolamento regionale 15 dicembre 2011 n.12, nella formulazione all'epoca vigente, rubricato appunto “IR GE per l'IE e l'Ecosistema”, così recitava:
“
1. La direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema provvede all'attività istruttoria di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché alla gestione delle aree naturali protette. Cura l'attività istruttoria di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Compie l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di disinquinamento ambientale. Svolge le funzioni relative alla Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione. Provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero”.
E' evidente che lo specifico e delimitato settore di operatività della Struttura di Missione per la
Gestione dei Rifiuti Solidi Balle (RSB) non è in alcun modo comparabile con il vasto ambito di operatività (e connesse responsabilità) della IR GE per l'IE e l'Ecosistema. Ed invero, la IR GE per l'IE e l'Ecosistema non solo si occupa di
“programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e … procedimenti autorizzatori di competenza della , area rispetto alla quale lo CP_1
smaltimento dei rifiuti solidi stoccati in ecoballe non costituisce che un delimitato segmento, ma ricomprende compiti connessi alle risorse naturali e ambientali, alle aree naturali protette, al ciclo integrato delle acque, alla protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali, alle valutazioni di impatto ambientale (VIA) e ambientale strategica (VAS), agli interventi di disinquinamento ambientale, all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention
Control (IPPC), al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto, alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero.
Stando a quanto sostenuto dall'appellante, con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n.1
(“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12”), la IR GE per l'IE e l' è stata sostituita da due distinte IR GE, ovvero “Difesa del CP_9 suolo ed Ecosistema” e “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”, ognuna delle quali con attribuzione di quota parte delle competenze della IR GE per l'IE e l'Ecosistema.
Ebbene, anche a considerare, per il periodo successivo al gennaio 2018, i soli compiti della
IR GE “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali” (“
1. La
IR generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali cura l'attività istruttoria, di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) nonché agli altri procedimenti autorizzatori previsti dal
Codice dell'IE. Svolge le funzioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione”; cfr, art. 21, “IR generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali”, del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12, come modificato dal Regolamento regionale 23 gennaio 2018,
n.1), risulta evidente che la delimitata competenza della Struttura di Missione affidata alla
Responsabilità della istituita per procedere al definitivo smaltimento dei Rifiuti solidi in Pt_1
ecoballe stoccati presso determinati siti, non è comparabile all'ampio ambito di operatività della predetta IR GE, preposta in maniera stabile all'attuazione delle politiche regionali in tema ambientale e chiamata ad occuparsi in modo permanente e continuativo della programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività della gestione integrata dei rifiuti, oltre che del ciclo integrale delle acque, dei relativi procedimenti autorizzatori e delle valutazioni di impatto ambientale, per l'intero territorio regionale e senza alcuna limitazione né temporale, né contenutistica.
Non risulta, pertanto, irragionevole, né contraria ai canoni di correttezza e buona fede, la scelta della Amministrazione di non parametrare alle IR GE il trattamento economico della
Responsabile GE della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle, in considerazione della intrinseca natura e latitudine dei compiti assegnatile.
Quanto agli elementi posti in evidenza dall'odierna appellante a sostegno della identità, a suo dire, delle funzioni della Struttura di Missione rispetto a quelle della IR GE, non appare significativa la circostanza che la Struttura di Missione sia articolata in più Unità Operative
Dirigenziali.
Ed invero, al di là del fatto che le IR GE dirigono e coordinano non solo le U.O.D., ma anche le Strutture di Staff (le quali “svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”), l'essere la Struttura di Missione affidata alla responsabilità della dott.ssa articolata in cinque U.O.D., articolazione funzionale al Pt_1 raggiungimento dell'obiettivo per il quale la struttura è stata istituita, non la rende per ciò solo rapportabile alle IR GE.
Del resto, nella struttura piramidale delineata dall'articolo 6 del regolamento regionale 15 dicembre
2011, n.12 (“Le Strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in: a)... ; b) direzioni generali;
c) uffici speciali;
d) strutture di staff;
e) unità operative dirigenziali”), le unità operative dirigenziali (U.O.P.) comunque si pongono al di sotto delle Strutture di Staff, al cui
Dirigente è stato equiparato il trattamento economico del Responsabile GE della Struttura di
Missione per lo smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle, dott.ssa Pt_1
Quanto alla nomina della Responsabile GE di Struttura proveniente, come per il Direttore
GE, dal Presidente della va osservato che anche i Dirigenti di Staff e di U.O.D. sono CP_1
nominati con decreto del Presidente;
ed invero, l'art. 40, comma 2, del Regolamento stabilisce che
“… gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa ultima”. Quanto ai numeri delle proposte di deliberazione e degli atti adottati dalla Struttura di Missione di cui trattasi, nel suo complesso, nel periodo di riferimento, essi non costituiscono prova di equivalenza rispetto alle funzioni dei Direttori dovendosi rilevare, come osservato in Pt_5
primo grado dalla Regione convenuta, che vi sono anche numerose U.O.D. che pongono in essere un elevato numero di provvedimenti e di atti di impegno e liquidazione di spesa ed aggiungere, quanto alle proposte di deliberazione, che rientra proprio nei compiti assegnati alla struttura di missione in questione la “definizione di proposte operative coerenti con il documento “Possibili filiere di intervento per la valorizzazione dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della regione
…” ( cfr. D.P.G.R. n. 224 del 6.11.2015). CP_1
Quanto alla deduzione secondo la quale la dott.ssa quale Responsabile GE della Pt_1
Struttura di Missione, con atto Prot.2020‐9185/UDCP/GAB/VCG2 del 02/04/2020, ha ricevuto delega dal Presidente della a sottoscrivere, “in nome e per Controparte_1 Persona_1 conto della ”, un Accordo di Programma, delega, a suo dire, conferibile solo Controparte_1
ai Direttori GE e giammai ai Dirigenti di Staff, come già sottolineato dalla convenuta in primo grado non si rinvengono dell'ordinamento regionale limitazioni al riguardo.
Quanto all'esercizio dei poteri di spesa, come rilevato dalla all'atto della sua CP_1
costituzione dinanzi al Tribunale e da questo sottolineato nella sentenza qui impugnata, anche i dirigenti delle Strutture di Staff esercitano poteri di spesa. Ed invero, ai sensi dell'art. 34 del Reg. regionale, “Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale, curando, altresì l'attuazione dei progetti e delle gestioni di competenza ovvero a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”. Siffatta categoria di dirigenti non svolge, pertanto, solo funzioni di supporto tecnico operativo rispetto ad altre strutture, ma può essere anche adibita alla realizzazione di specifici “progetti” e “gestioni di competenza” curandone l'attuazione, esercitando a tale fine tutti i correlati poteri dirigenziali di adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e poteri di gestione di capitoli di spesa.
Sostiene l'odierna appellante che ella, quale Responsabile GE della Struttura di Missione, a differenza dei dirigenti delle U.O.D. e dei dirigente di staff che si limitano ad impegnare la spesa sui capitoli già attivati, può, come i soli Direttori GE, chiedere l'attivazione dei capitoli di spesa.
Tale deduzione, tra l'altro genericamente formulata, tuttavia, non appare dirimente, risultando giustificata la possibilità di richiesta di attivazione dei capitoli di spesa proprio in considerazione della tipologia e della natura, prettamente tecnica, degli obiettivi e dei compiti affidati alla struttura e dell'andamento variabile delle spese da sostenere in considerazione dell'evolversi dell'azione della struttura stessa (definizione di proposte operative, predisposizione studi di fattibilità e/o progetti per adeguamento impianti, attuazione procedure tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi progettati e alla eventuale manutenzione, anche straordinaria, degli impianti realizzati, alle attività tecniche per l'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla-osta utili alla realizzazione degli interventi da realizzare e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle ecoballe;
cfr. D.P.G.R. n. 224 del 6.1.2015).
Del tutto ininfluente appare, poi, la circostanza, riportata in sede di gravame, che la dott.ssa in talune missive a lei dirette (tra l'altro di epoca successiva alla proposizione del ricorso Pt_1
ex art. 414 c.p.c.) sia indicata quale “Direttore GE” o che in taluni atti (anche questi successivi al ricorso) ella stessa si sia qualificata quale “Direttore GE”.
Quanto all'affermazione della odierna appellante secondo la quale l'equivalenza tra le funzioni di
Responsabile GE delle Strutture di Missione e Direttore GE sarebbe stata già riconosciuta dalla Giunta Regionale che, con la Delibera n. 367 del 08.08.2014 di istituzione di altra
Struttura di Missione denominata “Programmazione e gestione delle risorse idriche”, articolata solo in due unità operative dirigenziali, ha previsto per il Dirigente di tale struttura lo stesso trattamento economico previsto per il Direttore GE, occorre evidenziare che, diversamente dalla struttura coordinata dalla dott.ssa nel caso della Struttura di Missione Pt_1
“Programmazione e gestione delle risorse idriche” è stato lo stesso legislatore regionale, all'art. 1, comma 92 e ss., della L.R. n.16 del 07.08.2014, a prevedere l'istituzione della struttura in questione e a stabilire, evidentemente in considerazione del ruolo e dell'ampia portata dei compiti assegnati alla istituenda Struttura di Missione, come indicati ai commi 92 e 93, che a questa dovesse essere “preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente equivalente al Direttore
GE dell'amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi dell'art.19,commi 5 bis e 6 del decreto legislativo30 marzo 2001,n.165 con decreto del Presidente della G.R., previa delibera di
Giunta” (cfr. art. 1, comma 94).
Ed invero, al comma 92 dell'art. 1, il legislatore regionale ha disposto che “Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare
l'attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della ai sensi dell'articolo CP_1
36 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della una Struttura di Missione con il compito istituzionale di coordinamento dei piani CP_1
strategici regionali finalizzati all'utilizzazione dei fondi regionali, nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino”. Al successivo comma 93, ha, poi, previsto che “La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra
l'amministrazione regionale e le autorità di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 del regolamento
12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza e sostenibilità, in particolare provvede:
a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per
l'adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l'uso efficiente delle risorse;
b) …
c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell'interesse pubblico;
d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a carico dei concessionari;
e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i
soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali;
f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso
a tecniche di risoluzione alternativa delle dispute;
g) all'accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo CP_1 integrato delle acque”.
Sicchè, deve escludersi una generale equivalenza, come vorrebbe l'odierna appellante, tra le funzioni dei Responsabili GE delle Strutture di Missione e quelle dei Direttori GE.
In assenza di specifiche previsioni legislative (come, invece, nel caso della Struttura di Missione
“Programmazione e gestione delle risorse idriche”, ove lo stesso legislatore ha stabilito, evidentemente in considerazione del ruolo e della ampia portata dei compiti assegnati alla istituenda Struttura di Missione, che a questa dovesse essere “preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente equivalente al Direttore GE dell'amministrazione regionale”), nel caso che qui ci occupa non risulta irragionevole, ma anzi giustificata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la scelta dell'amministrazione di non parametrare alle IR GE il trattamento economico del Responsabile GE della Struttura di Missione affidata all'odierna appellante, tenuto conto della intrinseca natura e della circoscritta estensione dei compiti, sia pur rilevanti, assegnati alla predetta Struttura di Missione.
Quanto, infine, al rilievo, formulato dall'appellante nelle note non autorizzate depositate telematicamente in data 11.3.2025 e reiterato nel corso della discussione orale, secondo il quale, a decorrere dall'1.1.2024, dopo la cessazione del rapporto lavorativo della dott.ssa al Pt_1
dirigente assegnato alla Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle sarebbe stata riconosciuta la retribuzione spettante al Direttore GE per gli incarichi ad interim, osserva la Corte che dalla documentazione offerta dalla e in particolare da Pt_1
quella depositata telematicamente in data 26.1.2024 emerge solo che con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 807 del 29.12.2023 è stato assegnato “al dott. , matr. 20389, Parte_6
l'incarico di Responsabile ad interim della "Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015" (cod. mecc. 70.05.00), attualmente vacante, nelle more della conclusione della relativa procedura di interpello, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le relative ragioni organizzative” (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 29.12.2023). Da detta delibera nulla si rileva quanto al trattamento economico riconosciuto al Responsabile ad interim.
Piuttosto, emerge chiaramente che viene conferito ad interim un incarico di Responsabile e non certo di Direttore GE.
Va, inoltre, evidenziato che da altra documentazione, depositata sempre dall'appellante in
26.1.2024, si rileva che il predetto dott. , cui, va ribadito, è stato conferito solo Parte_6
ad interim l'incarico di Responsabile rimasto vacante dopo la cessazione del rapporto di lavoro della dott.ssa occupa il ruolo di Dirigente dell'intera “IR GE Ciclo integrato Pt_1 delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali“, con le competenze di cui agli artt. 8
(“IR generali”) e 21 (“IR generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali”) del Regolamento n. 12/2011, sicchè gli compete, quale Direttore
GE della IR GE Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, il relativo trattamento economico.
Va, infine, ribadito che non risultano violati i principi di correttezza e buona fede e neppure quello di tutela del legittimo affidamento, attesa la non comparabilità del ruolo dell'odierna appellante a quello dei Direttori GE e dei Dirigenti degli Uffici Speciali e considerato, altresì, che sia nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, sia nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 224 del 06.11.2015 si è espressamente stabilito che “il trattamento economico del Responsabile GE è equiparato a quello in godimento ai dirigenti di ruolo con funzione di Dirigente di Staff”, circostanza questa riportata anche all'art. 6, “Trattamento economico”, del contratto individuale di attribuzione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato sottoscritto pure dalla stessa dott.ssa Pt_1
5. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
La qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti inducono, tuttavia, a disporre la parziale compensazione, in ragione di un mezzo, delle spese di lite del grado, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (determinato secondo l'importo rivendicato dalla ricorrente), delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa per un mezzo le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 25.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone