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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi pronuncia la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonello Brocchi, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Evangelista, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
chiedendone la condanna per Controparte_2 responsabilità sanitaria in relazione a un errore diagnostico e alla erronea esecuzione di una rachicentesi praticata il 21 aprile 2021 presso la Clinica Neurologica del
Policlinico di Chieti, con conseguente risarcimento dei danni alla Controparte_3 persona.
L'attrice ha premesso che, a seguito di episodi critici insorti tra dicembre 2020
e febbraio 2021 (confusione, tremori ai quattro arti, dispercezioni visive e perdita di coscienza), si sottoponeva a visite neurologiche e ad accertamenti (esame obiettivo,
RM encefalo, EEG), risultati negativi;
nondimeno le veniva indicata una terapia anticonvulsivante e consigliate misure igienico-comportamentali. In occasione di ulteriore controllo del 1° aprile 2021, pur in presenza di miglioramento clinico (un solo episodio il 4 febbraio), le veniva proposto un Day Hospital per eseguire rachicentesi diagnostica ed EMG. Il 21 aprile 2021 veniva quindi eseguito prelievo di
6 cc di liquor;
fin dalla dimissione sopravvenivano cefalea ingravescente, nausea, vomito e astenia, tali da imporre il ricovero urgente, in data 23 aprile 2021, per sospetta sindrome da ipotensione liquorale post-rachicentesi. La paziente veniva sottoposta a esami ematochimici, TC e RM encefalo, e trattata con reidratazione endovenosa, cortisonici, antibiotici in profilassi e analgesici;
le RM del 24 e 30 aprile
2021 documentavano, tra l'altro, aspetto iperemico e globoso dell'adenoipofisi, raccolte fluide non ematiche in sede sottodurale emisferica e retrocerebellare, nonché in sede endocanalare extramidollare tra T1 e L3. Le consulenze escludevano indicazioni chirurgiche;
perdurava un grave deficit statico-deambulatorio che imponeva l'uso del girello, con tre ulteriori episodi critici parziali durante il ricovero.
Dimessa il 15 maggio 2021, con miglioramento della cefalea ma persistente deficit motorio, le veniva prescritta prosecuzione della terapia (Lamotrigina,
Omeprazolo, idratazione), mentre le RM del 19 maggio e del 7 giugno 2021 confermavano sostanzialmente le alterazioni già rilevate.
Nel luglio 2021, il prof. (IRCCS Istituto delle Scienze Persona_1
Neurologiche di Bologna) escludeva la natura comiziale delle crisi e disponeva la progressiva riduzione della Lamotrigina;
la paziente intraprendeva quindi percorso
2 psicoterapico e cure odontoiatriche per bruxismo (applicazione di bite), oltre a fisiokinesiterapia continuativa per il recupero delle abilità motorie.
L'attrice ha prodotto relazione medico-legale del prof. (14 Persona_2 maggio 2022), secondo cui la patologia naturale non fu adeguatamente diagnosticata;
la rachicentesi non era indicata né conforme ai protocolli per l'ipotizzata epilessia e fu seguita da gestione post-esame non corretta (mancata prolungata osservazione e reidratazione nonostante sintomi suggestivi), con profili di responsabilità commissiva e omissiva dei sanitari, postumi permanenti quantificati nel 15% di danno biologico,
e inabilità temporanee pari a 22 giorni assoluti (ricovero), 90 giorni al 75%, 90 giorni al 50% e ulteriori 180 giorni al 25%, oltre necessità di personalizzazione del danno e riconoscimento del danno morale almeno pari al biologico, avuto riguardo alla giovane età e alle sofferenze patite. L'attrice allega altresì spese mediche documentate per € 1.154,24 e spese per consulenza tecnica di parte per € 1.830,00. Contr In diritto, l'attrice imputa alla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c., in ragione del contratto di spedalità (o del contatto sociale), deducendo colpa dei sanitari per negligenza, imprudenza e imperizia nella fase diagnostica e nella scelta/gestione della procedura invasiva, e richiama l'art. 1176 comma 2 c.c. quale parametro di diligenza professionale, escludendo l'operatività dell'art. 2236 c.c. per assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà; in via gradata, invoca la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e richiama, quanto ai profili soggettivi del sanitario dipendente, l'art. 7 della legge n. 24/2017.
Quanto al quantum, richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, anche previa c.t.u. medico- legale, oltre rivalutazione e interessi;
deduce l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in data 11 gennaio 2023. Conclude per l'accertamento della responsabilità dell'Azienda sanitaria per l'omessa/erronea diagnosi e per l'erronea esecuzione della rachicentesi del 21 aprile 2021, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nelle misure analiticamente indicate in atto o nella diversa maggiore/minore ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di lite, di mediazione e di eventuale c.t.u.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituita in giudizio l contestando integralmente le Controparte_2 domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto.
La convenuta ha innanzitutto precisato che l'indicazione ad eseguire la rachicentesi non fu posta in relazione a una diagnosi di epilessia, come sostenuto dall'attrice, bensì al sospetto di encefalite autoimmune, come risultava dalla diagnosi di ammissione del 21 aprile 2021, sicché l'esame era necessario per la ricerca di anticorpi specifici nel siero e nel liquor. Ha quindi rilevato che la paziente era stata adeguatamente informata dei rischi e delle complicanze e aveva sottoscritto valido consenso informato, nel quale era espressamente contemplata la possibilità di cefalea da ipotensione liquorale. Ha inoltre sottolineato che, a seguito del ricovero del 23 aprile 2021, l'attrice era stata trattata con idratazione, terapia antibiotica, cortisonica e analgesica, ed era stata sottoposta a RM encefalo e rachide, che avevano confermato il sospetto diagnostico;
le successive valutazioni neurologiche e neurochirurgiche non Par avevano posto indicazione chirurgica. La del 19 maggio 2021 documentava, secondo la convenuta, la completa risoluzione del quadro di ipotensione liquorale, con esclusione di conseguenze a lungo termine. L' ha quindi contestato che gli CP_2 episodi critici lamentati dall'attrice fossero conseguenza della rachicentesi, trattandosi di disturbi già presenti e causa dei precedenti ricoveri. Contr Quanto ai danni allegati, la ne ha negato la riconducibilità causale alla rachicentesi, rilevando che la paziente era già seguita in psicoterapia da nove mesi prima del ricovero, che il bruxismo rappresenta tipico effetto dello stress e non ha rapporto con l'esame praticato, e che la relazione fisioterapica prodotta evidenziava deficit deambulatori già anteriori alla procedura. Ha disconosciuto e contestato parte della documentazione sanitaria prodotta, ritenendola priva di data certa o comunque inidonea a provare il nesso eziologico. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle spese mediche prodotte perché riferite ad accertamenti antecedenti o estranei ai fatti di causa, nonché l'impossibilità di personalizzare il danno in assenza di prova di conseguenze peculiari ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
4 Sul piano giuridico, la convenuta ha richiamato il consolidato orientamento in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, secondo cui incombe sul paziente l'onere di provare il nesso causale tra patologia ed azione od omissione dei sanitari, mentre alla struttura spetta dimostrare che l'inadempimento non vi è stato Contr
o che non ha avuto efficacia causale. Nel caso in esame, la sostiene che l'attività dei sanitari fu conforme alla lex artis, che gli effetti collaterali lamentati rientrano tra quelli prevedibili e temporanei della rachicentesi, che la sintomatologia era già in gran parte preesistente e che la completa risoluzione del quadro era documentata a pochi giorni di distanza.
Per tali ragioni, ha concluso per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, chiedendo, in via istruttoria, l'eventuale espletamento di consulenza tecnica medico-legale, nonché la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, la vicenda Contr attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta per i danni lamentati da dai quali deriverebbe il diritto al risarcimento. Parte_1
Prima di esaminare il contenuto della vicenda, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, il vivace dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha condotto il legislatore a intervenire in modo esplicito sulla responsabilità delle strutture sanitarie, con la legge n. 24/2017 (nota come Legge Gelli-Bianco). L'art. 7 comma 1 ha qualificato espressamente come contrattuale la responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
Nel tempo, si sono consolidati diversi orientamenti giurisprudenziali circa la ripartizione dell'onere probatorio, dando luogo a una significativa evoluzione interpretativa che ha portato all'elaborazione della teoria del duplice ciclo causale.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18392/2017, "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
5 l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza".
Tale principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, come chiarito anche dalla sentenza n. 26700/2018, la quale ha precisato che "emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o
l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)".
La c.d. “causa incognita” grava dunque sull'attore in relazione all'evento dannoso e sul convenuto per quanto concerne la possibilità di adempiere. Ne consegue che, ove al termine dell'istruttoria permanga incertezza circa la causa del danno o dell'inadempimento, le conseguenze negative in punto di ripartizione dell'onere probatorio ricadranno, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale concernente la possibilità di adempiere assume rilevanza solo una volta dimostrato il nesso di causalità tra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo qualora il danneggiato dimostri che l'aggravamento della situazione patologica
è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, sorge per la struttura sanitaria l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a essa non imputabile.
Quanto all'accertamento del nesso causale, esso deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16123/2010, "il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta
6 causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili".
In ambito civile, dunque, il criterio applicabile è quello della preponderanza dell'evidenza, o del “più probabile che non”, a differenza di quanto avviene nel processo penale, dove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ne consegue che, essendo il sanitario tenuto a esercitare la propria attività secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere - in assenza di fattori alternativi - che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso concreto.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
La paziente, nata nel 1987, dopo uno sviluppo regolare e senza particolari pregresse patologie di rilievo, salvo una tiroidite di Hashimoto in follow-up e un intervento di plastica per ernia ombelicale a 23 anni, a partire dai 33-34 anni ha cominciato a manifestare episodi di sospetta natura critica, consistenti in sensazioni di confusione, tremori diffusi agli arti, possibili alterazioni visive e perdita di coscienza. Nel marzo 2021 si rivolse alla clinica neurologica dell'Università di Chieti, dove, a fronte di un esame obiettivo sostanzialmente negativo e di esami strumentali
(RM encefalo ed EEG) senza particolari anomalie, le venne prescritta una terapia farmacologica e comportamentale.
Il 1° aprile 2021, nel corso di una visita di controllo, la paziente riferì un peggioramento del quadro, con episodi critici ricorrenti, difficoltà di sonno e disturbi cognitivi, sicché i sanitari proposero un ricovero in day hospital per eseguire una rachicentesi. In data 21 aprile 2021 l'attrice venne ricoverata presso la clinica neurologica dell'Ospedale di Chieti con diagnosi di epilessia da possibile encefalite
7 autoimmune. Dopo acquisizione di consenso informato, venne eseguita la rachicentesi con prelievo di liquor e successiva reidratazione endovenosa, e la paziente fu dimessa in giornata. Due giorni dopo, il 23 aprile 2021, a seguito della comparsa di cefalea, nausea, vomito, astenia e deficit statico-deambulatorio, la fece nuovamente Parte_1 accesso in clinica neurologica e fu ricoverata d'urgenza con diagnosi di sindrome da ipotensione liquorale post-rachicentesi. Durante il ricovero, proseguito fino al 15 maggio 2021, furono praticati esami strumentali (tra cui RM encefalo e rachide) che evidenziarono raccolte fluide e segni di ipotensione liquorale, e venne instaurata terapia antibiotica, corticosteroidea, analgesica ed antiepilettica, con progressivo miglioramento clinico fino alla dimissione.
Persistendo tuttavia alcuni disturbi, la paziente si rivolse al prof. Per_1 dell'Università di Bologna, il quale escluse la natura epilettica degli episodi, qualificandoli come crisi di conversione su base psicogena, correlate a stress psicologico. Seguirono quindi un percorso di psicoterapia e cure odontoiatriche per bruxismo, con applicazione di bite, nonché trattamenti fisioterapici.
Attualmente l'attrice riferisce instabilità emotiva, ansia, astenia, deficit di memoria, difficoltà relazionali e condizionamenti sul piano esistenziale e lavorativo, pur in assenza di deficit neurologici obiettivi rilevabili all'esame clinico, che documenta deambulazione regolare, nervi cranici indenni, assenza di deficit di forza e normale coordinazione motoria.
Tanto osservato in ordine alla storia clinica che ha interessato la sig.ra Parte_1
l'attrice addebita ai sanitari della convenuta una pluralità di condotte colpose, sia nella fase diagnostica che in quella di esecuzione e gestione della procedura invasiva. La ha infatti dedotto che, a fronte di episodi clinici di natura critica verificatisi Parte_1 tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, i medici non avrebbero saputo inquadrare correttamente la patologia, limitandosi a ipotizzare una forma epilettica senza che gli accertamenti strumentali (risonanza magnetica ed elettroencefalogramma) avessero fornito riscontri in tal senso. In tale contesto, secondo l'attrice, la scelta di disporre ed eseguire una rachicentesi diagnostica il 21 aprile 2021 si sarebbe posta in contrasto
8 con i protocolli e priva di adeguata indicazione clinica, risultando pertanto non giustificata.
Inoltre, viene contestata la stessa esecuzione dell'esame, ritenuta non conforme alle regole di diligenza e prudenza, poiché seguita immediatamente dalla comparsa di una grave sindrome da ipotensione liquorale, con cefalea ingravescente, nausea, vomito, deficit statico e deambulatorio. L'attrice ha lamentato che, a fronte dei sintomi sopravvenuti fin dalle prime ore dopo la dimissione, i sanitari non avrebbero disposto un'adeguata osservazione post-procedurale, né attivato tempestivamente misure di prevenzione e trattamento - in particolare idratazione prolungata e monitoraggio clinico - atte a contenere e circoscrivere le complicanze.
Un ulteriore profilo critico è stato individuato nella gestione successiva al ricovero del 23 aprile 2021: l'attrice sostiene che la condotta terapeutica sia stata improntata a scarsa accuratezza, avendo i sanitari adottato interventi generici e non mirati, con conseguente protrazione della sintomatologia e aggravamento del deficit motorio. Lamenta, inoltre, che la persistenza di sintomi neurologici e di nuovi episodi critici durante la degenza non sia stata adeguatamente correlata alla precedente procedura invasiva, con ulteriore ritardo nell'individuazione delle corrette linee di trattamento.
In definitiva, la prospettazione attorea individua le responsabilità della struttura sanitaria in tre ordini di condotte: l'erronea impostazione diagnostica, che avrebbe condotto a disporre un esame non indicato;
la negligenza e imperizia nell'esecuzione della rachicentesi;
e, infine, l'inadeguatezza della gestione clinico-terapeutica immediatamente successiva alla comparsa della sindrome da ipotensione liquorale.
Secondo l'attrice, tali condotte avrebbero determinato i postumi permanenti e le gravi limitazioni funzionali che ancora oggi condizionano la sua vita personale e lavorativa.
Nel corso dell'istruttoria è stata svolta CTU, nella quale i consulenti hanno esaminato il caso clinico della sig.ra con particolare attenzione alla gestione Parte_1 medica nei vari momenti critici. Di seguito si riportano i punti chiave della loro analisi.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, svolta in forma collegiale con specialista medico-legale e neurologo, emergono elementi convergenti nel senso dell'assenza di
9 profili critici nella condotta sanitaria. In primo luogo, l'indicazione alla rachicentesi del 21 aprile 2021 non fu posta in relazione a una pretesa epilessia, bensì al fondato sospetto di encefalite autoimmune, maturato alla luce della sintomatologia riferita
(episodi focali sensitivi con disturbi del linguaggio, andamento subacuto dei disturbi, disturbi del sonno e del comportamento) e del quadro obiettivo privo di riscontri specifici agli esami di primo livello. In tale contesto, la puntura lombare è stata ritenuta indagine appropriata e conforme alle buone pratiche e alle raccomandazioni scientifiche, poiché la diagnosi di encefalite autoimmune richiede la ricerca di autoanticorpi specifici nel liquor, ben potendo risultare normale sia l'EEG sia la RM encefalo, anche quando eseguita con contrasto. La procedura fu preceduta da acquisizione di consenso informato, nel quale era esplicitata la possibile insorgenza di cefalea da ipotensione liquorale;
l'esecuzione avvenne senza complicanze immediate, con prelievo di 6 ml di liquor, quantità coerente con gli intervalli di riferimento per indagini di routine, e fu seguita da reidratazione endovenosa e consegna di istruzioni post-procedurali (decubito supino nelle 24 ore successive).
La sindrome da ipotensione liquorale insorta nelle 48 ore successive all'esame
è stata inquadrata dai consulenti come complicanza tipica e statisticamente possibile della rachicentesi, non indice di per sé di imperizia tecnica. La gestione successiva è stata ritenuta appropriata e tempestiva: la paziente fu ricoverata d'urgenza il 23 aprile, sottoposta a esami ematochimici e di imaging (con riscontro di raccolte fluide coerenti con il quadro ipotensivo), trattata con idratazione, terapia corticosteroidea, antibiotica e analgesica, e monitorata fino alla dimissione del 15 maggio, con progressivo miglioramento clinico;
la documentazione radiologica di controllo ha evidenziato la risoluzione del quadro ipotensivo nel breve volgere di tempo, senza indicazione neurochirurgica.
All'attualità l'esame obiettivo neurologico è risultato nella norma: deambulazione regolare, nervi cranici indenni, assenza di deficit di forza focali, riflessi osteo-tendinei normoevocabili e simmetrici, coordinazione e sensibilità conservate. I disturbi soggettivi riferiti (instabilità emotiva, ansia, astenia, lamentati deficit di memoria, bruxismo) sono stati considerati di natura psicogena/funzionale e
10 comunque già presenti in anamnesi, non riconducibili causalmente in via medico- legale alla puntura lombare.
In coerenza con tali rilievi, i consulenti hanno affermato che la diagnosi perseguita fu corretta, le scelte diagnostico-terapeutiche tempestive e adeguate,
l'attività sanitaria routinaria e svolta secondo linee guida e buone pratiche accreditate, il consenso informato correttamente acquisito;
non residuano postumi permanenti attribuibili all'evento, né danno biologico;
l'unica inabilità è quella temporanea coincidente con il periodo di ricovero per la complicanza, poi risolta.
Alla luce di questa ricostruzione peritale, gli ausiliari non ravvisano profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dei sanitari, né un nesso causale tra l'atto sanitario e postumi permanenti;
la complicanza occorsa rientra tra i rischi tipici della procedura regolarmente eseguita e fu gestita secondo corretti protocolli, con esito favorevole e senza reliquati oggettivabili.
Le conclusioni della consulenza tecnica sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'attrice, la quale ha sostenuto che i consulenti avrebbero recepito acriticamente le tesi della struttura convenuta, fondando il sospetto di encefalite autoimmune su dati non documentati e non emergenti dalla cartella clinica, trascurando invece le linee guida della Lega Italiana contro l'Epilessia, che avrebbero orientato verso la natura psicogena delle crisi. È stato inoltre censurato il richiamo a dati anamnestici ritenuti privi di riscontro (quali marcia jacksoniana e automatismi oro-buccali), la bibliografia indicata come parziale e sbilanciata, e più in generale la mancanza di una motivazione autonoma e rigorosa in ordine alla scelta diagnostica, ritenuta arbitraria e non giustificata.
I consulenti hanno replicato puntualmente a tali osservazioni, chiarendo che le linee guida LICE erano state correttamente rispettate nella fase iniziale, mediante raccolta dell'anamnesi, esecuzione di EEG e RM encefalo, e che la successiva indicazione alla rachicentesi non derivava da un inquadramento epilettico, bensì dal sospetto differenziale di encefalite autoimmune. Hanno ribadito che il profilo della paziente - giovane adulta, sesso femminile, tiroidite autoimmune pregressa, disturbi comportamentali e crisi - corrispondeva a quello tipico dell'encefalite autoimmune
11 anti-NMDA, e che la puntura lombare rappresentava lo strumento indispensabile per la ricerca degli anticorpi specifici nel liquor, senza la quale non sarebbe stato possibile confermare o escludere la patologia. Hanno altresì sottolineato che, ove non trattata, tale encefalite può determinare gravi e irreversibili compromissioni neurologiche, sicché l'indicazione all'esame non era arbitraria ma clinicamente fondata e doverosa.
Alla luce di tali chiarimenti, le risposte dei consulenti possono ritenersi soddisfacenti. Esse risultano infatti fondate su dati clinici documentati, conformi alle raccomandazioni scientifiche, e sostenute da argomentazioni logiche e coerenti. Le osservazioni critiche di parte attrice, pur articolate, non intaccano l'impianto complessivo della consulenza, che resta solido e attendibile. Deve quindi concludersi che gli ausiliari hanno fornito valutazioni chiare, lineari e condivisibili, idonee a supportare la decisione in ordine all'insussistenza di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nel comportamento dei sanitari.
Va osservato, per completezza, che i dubbi sollevati dall'attrice sull'imparzialità di uno dei consulenti d'ufficio risultano comunque tardivi, poiché formulati soltanto dopo il deposito della relazione peritale, mentre avrebbero dovuto essere prospettati immediatamente all'atto della nomina o, al più tardi, nel corso delle operazioni peritali.
Sulla base delle considerazioni che precedono, e in particolare alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute pienamente attendibili, la domanda proposta deve essere rigettata, non risultando provata la sussistenza di condotte colpose in capo alla struttura sanitaria né un nesso causale tra l'attività dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
Tenuto conto della particolare complessità della vicenda oggetto del giudizio, che ha richiesto un'articolata istruttoria medico-legale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente carattere multidisciplinare, nonché considerata la delicatezza delle valutazioni cliniche coinvolte e la oggettiva difficoltà nel ricostruire l'evoluzione del quadro della paziente, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
12
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese della CTU.
Chieti, 20 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi pronuncia la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonello Brocchi, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Evangelista, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
chiedendone la condanna per Controparte_2 responsabilità sanitaria in relazione a un errore diagnostico e alla erronea esecuzione di una rachicentesi praticata il 21 aprile 2021 presso la Clinica Neurologica del
Policlinico di Chieti, con conseguente risarcimento dei danni alla Controparte_3 persona.
L'attrice ha premesso che, a seguito di episodi critici insorti tra dicembre 2020
e febbraio 2021 (confusione, tremori ai quattro arti, dispercezioni visive e perdita di coscienza), si sottoponeva a visite neurologiche e ad accertamenti (esame obiettivo,
RM encefalo, EEG), risultati negativi;
nondimeno le veniva indicata una terapia anticonvulsivante e consigliate misure igienico-comportamentali. In occasione di ulteriore controllo del 1° aprile 2021, pur in presenza di miglioramento clinico (un solo episodio il 4 febbraio), le veniva proposto un Day Hospital per eseguire rachicentesi diagnostica ed EMG. Il 21 aprile 2021 veniva quindi eseguito prelievo di
6 cc di liquor;
fin dalla dimissione sopravvenivano cefalea ingravescente, nausea, vomito e astenia, tali da imporre il ricovero urgente, in data 23 aprile 2021, per sospetta sindrome da ipotensione liquorale post-rachicentesi. La paziente veniva sottoposta a esami ematochimici, TC e RM encefalo, e trattata con reidratazione endovenosa, cortisonici, antibiotici in profilassi e analgesici;
le RM del 24 e 30 aprile
2021 documentavano, tra l'altro, aspetto iperemico e globoso dell'adenoipofisi, raccolte fluide non ematiche in sede sottodurale emisferica e retrocerebellare, nonché in sede endocanalare extramidollare tra T1 e L3. Le consulenze escludevano indicazioni chirurgiche;
perdurava un grave deficit statico-deambulatorio che imponeva l'uso del girello, con tre ulteriori episodi critici parziali durante il ricovero.
Dimessa il 15 maggio 2021, con miglioramento della cefalea ma persistente deficit motorio, le veniva prescritta prosecuzione della terapia (Lamotrigina,
Omeprazolo, idratazione), mentre le RM del 19 maggio e del 7 giugno 2021 confermavano sostanzialmente le alterazioni già rilevate.
Nel luglio 2021, il prof. (IRCCS Istituto delle Scienze Persona_1
Neurologiche di Bologna) escludeva la natura comiziale delle crisi e disponeva la progressiva riduzione della Lamotrigina;
la paziente intraprendeva quindi percorso
2 psicoterapico e cure odontoiatriche per bruxismo (applicazione di bite), oltre a fisiokinesiterapia continuativa per il recupero delle abilità motorie.
L'attrice ha prodotto relazione medico-legale del prof. (14 Persona_2 maggio 2022), secondo cui la patologia naturale non fu adeguatamente diagnosticata;
la rachicentesi non era indicata né conforme ai protocolli per l'ipotizzata epilessia e fu seguita da gestione post-esame non corretta (mancata prolungata osservazione e reidratazione nonostante sintomi suggestivi), con profili di responsabilità commissiva e omissiva dei sanitari, postumi permanenti quantificati nel 15% di danno biologico,
e inabilità temporanee pari a 22 giorni assoluti (ricovero), 90 giorni al 75%, 90 giorni al 50% e ulteriori 180 giorni al 25%, oltre necessità di personalizzazione del danno e riconoscimento del danno morale almeno pari al biologico, avuto riguardo alla giovane età e alle sofferenze patite. L'attrice allega altresì spese mediche documentate per € 1.154,24 e spese per consulenza tecnica di parte per € 1.830,00. Contr In diritto, l'attrice imputa alla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c., in ragione del contratto di spedalità (o del contatto sociale), deducendo colpa dei sanitari per negligenza, imprudenza e imperizia nella fase diagnostica e nella scelta/gestione della procedura invasiva, e richiama l'art. 1176 comma 2 c.c. quale parametro di diligenza professionale, escludendo l'operatività dell'art. 2236 c.c. per assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà; in via gradata, invoca la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e richiama, quanto ai profili soggettivi del sanitario dipendente, l'art. 7 della legge n. 24/2017.
Quanto al quantum, richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, anche previa c.t.u. medico- legale, oltre rivalutazione e interessi;
deduce l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in data 11 gennaio 2023. Conclude per l'accertamento della responsabilità dell'Azienda sanitaria per l'omessa/erronea diagnosi e per l'erronea esecuzione della rachicentesi del 21 aprile 2021, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nelle misure analiticamente indicate in atto o nella diversa maggiore/minore ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di lite, di mediazione e di eventuale c.t.u.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituita in giudizio l contestando integralmente le Controparte_2 domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto.
La convenuta ha innanzitutto precisato che l'indicazione ad eseguire la rachicentesi non fu posta in relazione a una diagnosi di epilessia, come sostenuto dall'attrice, bensì al sospetto di encefalite autoimmune, come risultava dalla diagnosi di ammissione del 21 aprile 2021, sicché l'esame era necessario per la ricerca di anticorpi specifici nel siero e nel liquor. Ha quindi rilevato che la paziente era stata adeguatamente informata dei rischi e delle complicanze e aveva sottoscritto valido consenso informato, nel quale era espressamente contemplata la possibilità di cefalea da ipotensione liquorale. Ha inoltre sottolineato che, a seguito del ricovero del 23 aprile 2021, l'attrice era stata trattata con idratazione, terapia antibiotica, cortisonica e analgesica, ed era stata sottoposta a RM encefalo e rachide, che avevano confermato il sospetto diagnostico;
le successive valutazioni neurologiche e neurochirurgiche non Par avevano posto indicazione chirurgica. La del 19 maggio 2021 documentava, secondo la convenuta, la completa risoluzione del quadro di ipotensione liquorale, con esclusione di conseguenze a lungo termine. L' ha quindi contestato che gli CP_2 episodi critici lamentati dall'attrice fossero conseguenza della rachicentesi, trattandosi di disturbi già presenti e causa dei precedenti ricoveri. Contr Quanto ai danni allegati, la ne ha negato la riconducibilità causale alla rachicentesi, rilevando che la paziente era già seguita in psicoterapia da nove mesi prima del ricovero, che il bruxismo rappresenta tipico effetto dello stress e non ha rapporto con l'esame praticato, e che la relazione fisioterapica prodotta evidenziava deficit deambulatori già anteriori alla procedura. Ha disconosciuto e contestato parte della documentazione sanitaria prodotta, ritenendola priva di data certa o comunque inidonea a provare il nesso eziologico. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle spese mediche prodotte perché riferite ad accertamenti antecedenti o estranei ai fatti di causa, nonché l'impossibilità di personalizzare il danno in assenza di prova di conseguenze peculiari ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
4 Sul piano giuridico, la convenuta ha richiamato il consolidato orientamento in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, secondo cui incombe sul paziente l'onere di provare il nesso causale tra patologia ed azione od omissione dei sanitari, mentre alla struttura spetta dimostrare che l'inadempimento non vi è stato Contr
o che non ha avuto efficacia causale. Nel caso in esame, la sostiene che l'attività dei sanitari fu conforme alla lex artis, che gli effetti collaterali lamentati rientrano tra quelli prevedibili e temporanei della rachicentesi, che la sintomatologia era già in gran parte preesistente e che la completa risoluzione del quadro era documentata a pochi giorni di distanza.
Per tali ragioni, ha concluso per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, chiedendo, in via istruttoria, l'eventuale espletamento di consulenza tecnica medico-legale, nonché la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, la vicenda Contr attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta per i danni lamentati da dai quali deriverebbe il diritto al risarcimento. Parte_1
Prima di esaminare il contenuto della vicenda, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, il vivace dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha condotto il legislatore a intervenire in modo esplicito sulla responsabilità delle strutture sanitarie, con la legge n. 24/2017 (nota come Legge Gelli-Bianco). L'art. 7 comma 1 ha qualificato espressamente come contrattuale la responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
Nel tempo, si sono consolidati diversi orientamenti giurisprudenziali circa la ripartizione dell'onere probatorio, dando luogo a una significativa evoluzione interpretativa che ha portato all'elaborazione della teoria del duplice ciclo causale.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18392/2017, "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
5 l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza".
Tale principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, come chiarito anche dalla sentenza n. 26700/2018, la quale ha precisato che "emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o
l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)".
La c.d. “causa incognita” grava dunque sull'attore in relazione all'evento dannoso e sul convenuto per quanto concerne la possibilità di adempiere. Ne consegue che, ove al termine dell'istruttoria permanga incertezza circa la causa del danno o dell'inadempimento, le conseguenze negative in punto di ripartizione dell'onere probatorio ricadranno, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale concernente la possibilità di adempiere assume rilevanza solo una volta dimostrato il nesso di causalità tra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo qualora il danneggiato dimostri che l'aggravamento della situazione patologica
è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, sorge per la struttura sanitaria l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a essa non imputabile.
Quanto all'accertamento del nesso causale, esso deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16123/2010, "il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta
6 causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili".
In ambito civile, dunque, il criterio applicabile è quello della preponderanza dell'evidenza, o del “più probabile che non”, a differenza di quanto avviene nel processo penale, dove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ne consegue che, essendo il sanitario tenuto a esercitare la propria attività secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere - in assenza di fattori alternativi - che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso concreto.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
La paziente, nata nel 1987, dopo uno sviluppo regolare e senza particolari pregresse patologie di rilievo, salvo una tiroidite di Hashimoto in follow-up e un intervento di plastica per ernia ombelicale a 23 anni, a partire dai 33-34 anni ha cominciato a manifestare episodi di sospetta natura critica, consistenti in sensazioni di confusione, tremori diffusi agli arti, possibili alterazioni visive e perdita di coscienza. Nel marzo 2021 si rivolse alla clinica neurologica dell'Università di Chieti, dove, a fronte di un esame obiettivo sostanzialmente negativo e di esami strumentali
(RM encefalo ed EEG) senza particolari anomalie, le venne prescritta una terapia farmacologica e comportamentale.
Il 1° aprile 2021, nel corso di una visita di controllo, la paziente riferì un peggioramento del quadro, con episodi critici ricorrenti, difficoltà di sonno e disturbi cognitivi, sicché i sanitari proposero un ricovero in day hospital per eseguire una rachicentesi. In data 21 aprile 2021 l'attrice venne ricoverata presso la clinica neurologica dell'Ospedale di Chieti con diagnosi di epilessia da possibile encefalite
7 autoimmune. Dopo acquisizione di consenso informato, venne eseguita la rachicentesi con prelievo di liquor e successiva reidratazione endovenosa, e la paziente fu dimessa in giornata. Due giorni dopo, il 23 aprile 2021, a seguito della comparsa di cefalea, nausea, vomito, astenia e deficit statico-deambulatorio, la fece nuovamente Parte_1 accesso in clinica neurologica e fu ricoverata d'urgenza con diagnosi di sindrome da ipotensione liquorale post-rachicentesi. Durante il ricovero, proseguito fino al 15 maggio 2021, furono praticati esami strumentali (tra cui RM encefalo e rachide) che evidenziarono raccolte fluide e segni di ipotensione liquorale, e venne instaurata terapia antibiotica, corticosteroidea, analgesica ed antiepilettica, con progressivo miglioramento clinico fino alla dimissione.
Persistendo tuttavia alcuni disturbi, la paziente si rivolse al prof. Per_1 dell'Università di Bologna, il quale escluse la natura epilettica degli episodi, qualificandoli come crisi di conversione su base psicogena, correlate a stress psicologico. Seguirono quindi un percorso di psicoterapia e cure odontoiatriche per bruxismo, con applicazione di bite, nonché trattamenti fisioterapici.
Attualmente l'attrice riferisce instabilità emotiva, ansia, astenia, deficit di memoria, difficoltà relazionali e condizionamenti sul piano esistenziale e lavorativo, pur in assenza di deficit neurologici obiettivi rilevabili all'esame clinico, che documenta deambulazione regolare, nervi cranici indenni, assenza di deficit di forza e normale coordinazione motoria.
Tanto osservato in ordine alla storia clinica che ha interessato la sig.ra Parte_1
l'attrice addebita ai sanitari della convenuta una pluralità di condotte colpose, sia nella fase diagnostica che in quella di esecuzione e gestione della procedura invasiva. La ha infatti dedotto che, a fronte di episodi clinici di natura critica verificatisi Parte_1 tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, i medici non avrebbero saputo inquadrare correttamente la patologia, limitandosi a ipotizzare una forma epilettica senza che gli accertamenti strumentali (risonanza magnetica ed elettroencefalogramma) avessero fornito riscontri in tal senso. In tale contesto, secondo l'attrice, la scelta di disporre ed eseguire una rachicentesi diagnostica il 21 aprile 2021 si sarebbe posta in contrasto
8 con i protocolli e priva di adeguata indicazione clinica, risultando pertanto non giustificata.
Inoltre, viene contestata la stessa esecuzione dell'esame, ritenuta non conforme alle regole di diligenza e prudenza, poiché seguita immediatamente dalla comparsa di una grave sindrome da ipotensione liquorale, con cefalea ingravescente, nausea, vomito, deficit statico e deambulatorio. L'attrice ha lamentato che, a fronte dei sintomi sopravvenuti fin dalle prime ore dopo la dimissione, i sanitari non avrebbero disposto un'adeguata osservazione post-procedurale, né attivato tempestivamente misure di prevenzione e trattamento - in particolare idratazione prolungata e monitoraggio clinico - atte a contenere e circoscrivere le complicanze.
Un ulteriore profilo critico è stato individuato nella gestione successiva al ricovero del 23 aprile 2021: l'attrice sostiene che la condotta terapeutica sia stata improntata a scarsa accuratezza, avendo i sanitari adottato interventi generici e non mirati, con conseguente protrazione della sintomatologia e aggravamento del deficit motorio. Lamenta, inoltre, che la persistenza di sintomi neurologici e di nuovi episodi critici durante la degenza non sia stata adeguatamente correlata alla precedente procedura invasiva, con ulteriore ritardo nell'individuazione delle corrette linee di trattamento.
In definitiva, la prospettazione attorea individua le responsabilità della struttura sanitaria in tre ordini di condotte: l'erronea impostazione diagnostica, che avrebbe condotto a disporre un esame non indicato;
la negligenza e imperizia nell'esecuzione della rachicentesi;
e, infine, l'inadeguatezza della gestione clinico-terapeutica immediatamente successiva alla comparsa della sindrome da ipotensione liquorale.
Secondo l'attrice, tali condotte avrebbero determinato i postumi permanenti e le gravi limitazioni funzionali che ancora oggi condizionano la sua vita personale e lavorativa.
Nel corso dell'istruttoria è stata svolta CTU, nella quale i consulenti hanno esaminato il caso clinico della sig.ra con particolare attenzione alla gestione Parte_1 medica nei vari momenti critici. Di seguito si riportano i punti chiave della loro analisi.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, svolta in forma collegiale con specialista medico-legale e neurologo, emergono elementi convergenti nel senso dell'assenza di
9 profili critici nella condotta sanitaria. In primo luogo, l'indicazione alla rachicentesi del 21 aprile 2021 non fu posta in relazione a una pretesa epilessia, bensì al fondato sospetto di encefalite autoimmune, maturato alla luce della sintomatologia riferita
(episodi focali sensitivi con disturbi del linguaggio, andamento subacuto dei disturbi, disturbi del sonno e del comportamento) e del quadro obiettivo privo di riscontri specifici agli esami di primo livello. In tale contesto, la puntura lombare è stata ritenuta indagine appropriata e conforme alle buone pratiche e alle raccomandazioni scientifiche, poiché la diagnosi di encefalite autoimmune richiede la ricerca di autoanticorpi specifici nel liquor, ben potendo risultare normale sia l'EEG sia la RM encefalo, anche quando eseguita con contrasto. La procedura fu preceduta da acquisizione di consenso informato, nel quale era esplicitata la possibile insorgenza di cefalea da ipotensione liquorale;
l'esecuzione avvenne senza complicanze immediate, con prelievo di 6 ml di liquor, quantità coerente con gli intervalli di riferimento per indagini di routine, e fu seguita da reidratazione endovenosa e consegna di istruzioni post-procedurali (decubito supino nelle 24 ore successive).
La sindrome da ipotensione liquorale insorta nelle 48 ore successive all'esame
è stata inquadrata dai consulenti come complicanza tipica e statisticamente possibile della rachicentesi, non indice di per sé di imperizia tecnica. La gestione successiva è stata ritenuta appropriata e tempestiva: la paziente fu ricoverata d'urgenza il 23 aprile, sottoposta a esami ematochimici e di imaging (con riscontro di raccolte fluide coerenti con il quadro ipotensivo), trattata con idratazione, terapia corticosteroidea, antibiotica e analgesica, e monitorata fino alla dimissione del 15 maggio, con progressivo miglioramento clinico;
la documentazione radiologica di controllo ha evidenziato la risoluzione del quadro ipotensivo nel breve volgere di tempo, senza indicazione neurochirurgica.
All'attualità l'esame obiettivo neurologico è risultato nella norma: deambulazione regolare, nervi cranici indenni, assenza di deficit di forza focali, riflessi osteo-tendinei normoevocabili e simmetrici, coordinazione e sensibilità conservate. I disturbi soggettivi riferiti (instabilità emotiva, ansia, astenia, lamentati deficit di memoria, bruxismo) sono stati considerati di natura psicogena/funzionale e
10 comunque già presenti in anamnesi, non riconducibili causalmente in via medico- legale alla puntura lombare.
In coerenza con tali rilievi, i consulenti hanno affermato che la diagnosi perseguita fu corretta, le scelte diagnostico-terapeutiche tempestive e adeguate,
l'attività sanitaria routinaria e svolta secondo linee guida e buone pratiche accreditate, il consenso informato correttamente acquisito;
non residuano postumi permanenti attribuibili all'evento, né danno biologico;
l'unica inabilità è quella temporanea coincidente con il periodo di ricovero per la complicanza, poi risolta.
Alla luce di questa ricostruzione peritale, gli ausiliari non ravvisano profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dei sanitari, né un nesso causale tra l'atto sanitario e postumi permanenti;
la complicanza occorsa rientra tra i rischi tipici della procedura regolarmente eseguita e fu gestita secondo corretti protocolli, con esito favorevole e senza reliquati oggettivabili.
Le conclusioni della consulenza tecnica sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'attrice, la quale ha sostenuto che i consulenti avrebbero recepito acriticamente le tesi della struttura convenuta, fondando il sospetto di encefalite autoimmune su dati non documentati e non emergenti dalla cartella clinica, trascurando invece le linee guida della Lega Italiana contro l'Epilessia, che avrebbero orientato verso la natura psicogena delle crisi. È stato inoltre censurato il richiamo a dati anamnestici ritenuti privi di riscontro (quali marcia jacksoniana e automatismi oro-buccali), la bibliografia indicata come parziale e sbilanciata, e più in generale la mancanza di una motivazione autonoma e rigorosa in ordine alla scelta diagnostica, ritenuta arbitraria e non giustificata.
I consulenti hanno replicato puntualmente a tali osservazioni, chiarendo che le linee guida LICE erano state correttamente rispettate nella fase iniziale, mediante raccolta dell'anamnesi, esecuzione di EEG e RM encefalo, e che la successiva indicazione alla rachicentesi non derivava da un inquadramento epilettico, bensì dal sospetto differenziale di encefalite autoimmune. Hanno ribadito che il profilo della paziente - giovane adulta, sesso femminile, tiroidite autoimmune pregressa, disturbi comportamentali e crisi - corrispondeva a quello tipico dell'encefalite autoimmune
11 anti-NMDA, e che la puntura lombare rappresentava lo strumento indispensabile per la ricerca degli anticorpi specifici nel liquor, senza la quale non sarebbe stato possibile confermare o escludere la patologia. Hanno altresì sottolineato che, ove non trattata, tale encefalite può determinare gravi e irreversibili compromissioni neurologiche, sicché l'indicazione all'esame non era arbitraria ma clinicamente fondata e doverosa.
Alla luce di tali chiarimenti, le risposte dei consulenti possono ritenersi soddisfacenti. Esse risultano infatti fondate su dati clinici documentati, conformi alle raccomandazioni scientifiche, e sostenute da argomentazioni logiche e coerenti. Le osservazioni critiche di parte attrice, pur articolate, non intaccano l'impianto complessivo della consulenza, che resta solido e attendibile. Deve quindi concludersi che gli ausiliari hanno fornito valutazioni chiare, lineari e condivisibili, idonee a supportare la decisione in ordine all'insussistenza di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nel comportamento dei sanitari.
Va osservato, per completezza, che i dubbi sollevati dall'attrice sull'imparzialità di uno dei consulenti d'ufficio risultano comunque tardivi, poiché formulati soltanto dopo il deposito della relazione peritale, mentre avrebbero dovuto essere prospettati immediatamente all'atto della nomina o, al più tardi, nel corso delle operazioni peritali.
Sulla base delle considerazioni che precedono, e in particolare alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute pienamente attendibili, la domanda proposta deve essere rigettata, non risultando provata la sussistenza di condotte colpose in capo alla struttura sanitaria né un nesso causale tra l'attività dei sanitari e l'evento dannoso lamentato.
Tenuto conto della particolare complessità della vicenda oggetto del giudizio, che ha richiesto un'articolata istruttoria medico-legale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente carattere multidisciplinare, nonché considerata la delicatezza delle valutazioni cliniche coinvolte e la oggettiva difficoltà nel ricostruire l'evoluzione del quadro della paziente, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
12
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese della CTU.
Chieti, 20 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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