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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7567/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7567/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco RUGGIERO (C.F. ) e dall'Avv. Piergiorgio C.F._2
BRACA (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in Pellezzano (SA), alla via A. Gramsci, n.16-bis appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., dr. , nella qualità di Concessionaria per la riscossione del CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MELE (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via C.F._4
Dante Alighieri n. 16 appellata
C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te Parte_2 P.IVA_2
p.t. appellato - contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 766/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, depositata il 13 marzo 2023 e non notificata
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, si opponeva, in primo grado, ad ingiunzione Parte_1
di pagamento n.10990322100014811, notificatale in data 03.01.2022 dalla Controparte_3
e nella qualità di Concessionaria per la riscossione per il
[...] Controparte_1
di importo pari ad euro 1.762,96, concernente + sanzioni Parte_2
amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Lamentava l'opponente: di non aver ricevuto alcuna notificazione dell'atto prodromico di accertamento;
la illegittimità dell'ingiunzione fiscale per il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo-esecutivo; l'inesigibilità del credito vantato dall'amministrazione finanziaria per l'eccepita prescrizione e decadenza del suddetto diritto;
l'illegittimo calcolo della sanzione e degli interessi.
Con sentenza n. 766/2023, il Giudice di Pace di Salerno, al lume della documentazione versata in atti dalla costituitasi in quel giudizio, respingeva Controparte_4
l'opposizione deducendo la regolarità della notificazione del verbale di accertamento nonché la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sulla sanzione comminata all'attrice.
1.1 Con atto di citazione in appello, notificato alle controparti in data 13.10.2022,
ha proposto il presente gravame domandando la riforma integrale della Parte_1
decisione impugnata, con vittoria di spese di lite del doppio grado. A sostegno dell'impugnazione, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del giusto procedimento, oltre che il travisamento dei fatti ed errata valutazione della prova da parte del giudice di prime cure per i seguenti motivi: errata indicazione in sentenza alla pag. 3 rigo 11 del
“ al posto del quale chiaro indice del Controparte_5 Parte_2
travisamento delle circostanze esposte e dell'errata valutazione delle prove assunte da parte del primo giudice;
errata dichiarazione di legittimità della prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione , mediante le copie cartacee delle ricevute di consegna della pec di notifica, in luogo del file formato eml;
errata considerazione del possesso “storico” della pec già dal 2019, in considerazione della visura INIPEC allegata risalente al 2023; monito del Garante della Privacy in merito alla legittimità della notifica effettuata presso l'indirizzo pec di un professionista;
illegittimità della notifica inviata da indirizzo pec dell'Ente non iscritto nei pubblici registri;
illegittimità della notifica del verbale in formato pdf e non p7m; mancato rispetto della sequenza procedimentale, in considerazione della presunta irregolarità della notifica degli atti presupposti all'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
prescrizione e la decadenza ex art. 1 co. 163 L. 296/06; decadenza del verbale presupposto;
violazione dell'art. 17 del DPR 602/73; illegittimità dell'ingiunzione perché effettuata oltre il 31.12 del terzo anno dall'emissione dell'atto presupposto;
violazione dell'art. 1 co. 153 della L. 244/07; violazione dell'art. 1 co. 544 della L. 228/12; difetto di motivazione per la mancata allegazione degli atti presupposti;
illegittimità della maggiorazione.
1.2 Mentre il ceglieva la contumacia, si è costituita in giudizio con Parte_2
propria comparsa la che ha richiesto di “respingere il Controparte_1
proposto gravame in primis per inammissibilità per violazione del principio di divieto dello ius novoru in relazione ai punti da 2) a 6) delle censure opposte;
in secundis per inammissibilità per genericità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello”, vinte le spese del doppio grado.
2. Questo Tribunale rileva l'intempestività del gravame proposto e conseguente inammissibilità di esso, giacché depositato in cancelleria non nella forma del ricorso ed oltre il termine di decadenza previsto - data la mancata notifica della sentenza gravata, dall'art. 327, comma 1, c.p.c
Invero, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n.
69), l'opposizione avverso la sentenza di primo grado, emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso (cfr. Cass. n. 13736/2018), è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza (ex art. 434, comma 2, cod. proc. civ.), o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., tanto anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assume comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014). Inoltre, la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298).
Risulta peculiare, quindi, in materia, quanto in modo del tutto granitico le Sezioni Unite hanno affermato a pagina 6 della ridetta sentenza 2907/14, che per la sua chiarezza si riporta testualmente: “……l'art. 2 del medesimo decreto legislativo (ndr. 150/2011) infatti dispone al primo comma che <
“delle controversie regolate dal rito del lavoro”) non si applicano salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415 settimo comma, 417, 417 bis, 420 bis, 421 terzo comma, 425, 427, 429 terzo comma, 431 dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438 secondo comma e 439 del codice di procedura civile>>; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del giudice d'appello, all'art. 438 secondo comma contenente il rinvio all'art. 431 in tema di esecutorietà della sentenza e all'art. 439 concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cpc che sotto la rubrica <>, individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del d.lgs. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti”;
l'approdo in punto di massima è necessariamente quello per cui (ibidem, pag. 7 penultimo inciso) “Si può concludere pertanto che l'orientamento di legittimità conduce univocamente a ritenere che la forma dell'appello (per il periodo anteriore al 6/10/2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2011) debba consistere nella citazione”; ovviamente a contrario, la conclusione è che nella vigenza del d.lgs. 150/11, quale la vertenza in oggetto (che è da considerarsi pendente dall'anno 2023), la forma dell'appello delle sentenze rese all'esito di cause con oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa o a ordinanza/ingiunzione sia il ricorso ed esso soltanto, e che con il deposito di esso coincida la costituzione dell'appellante. Inoltre, le uniformi pronunzie Cass. civ. Sez. VI – 2, 17-01-2017, n. 1020 (rv. 642559-01)
– Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 02-11-2015, n. 22390 (rv. 637028) hanno espressamente affermano che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi” (conf., Tribunale Lecce, 13/12/2013).
Ed ancora, più di recente, la Suprema Corte, con ordinanza del 15.7.2024, n. 19470, ha ribadito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011- l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. , sicché l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6-2,Sentenza n. 1020 del 17/01/2017,
Rv. 642559 – 01).
Ciò posto, risulta evidente, nel caso in esame, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da , giacché questa è stata depositata in cancelleria in data 23.10.2023, Parte_1
dunque oltre il termine di decadenza, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., previsto in caso di mancata notifica della sentenza (pacificamente non formalizzata nel caso de quo), la cui pubblicazione è avvenuta in data 13.03.2023; il che non trova neppure deroga nel fatto che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non è stato depositato entro il termine per proporre impugnazione.
In ordine al regime delle spese, il rilievo ex officio della questione risolutiva del presente gravame, giustifica la compensazione di esse tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7567 /2023, promossa da contro Parte_1 [...]
e in persona dei Controparte_1 Parte_2 rispettivi legali rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia del in persona del sindaco p.t.; Parte_2
- respinge l'appello perché inammissibile;
- compensa interamente le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 10.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7567/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco RUGGIERO (C.F. ) e dall'Avv. Piergiorgio C.F._2
BRACA (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in Pellezzano (SA), alla via A. Gramsci, n.16-bis appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., dr. , nella qualità di Concessionaria per la riscossione del CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna MELE (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via C.F._4
Dante Alighieri n. 16 appellata
C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te Parte_2 P.IVA_2
p.t. appellato - contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 766/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, depositata il 13 marzo 2023 e non notificata
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, si opponeva, in primo grado, ad ingiunzione Parte_1
di pagamento n.10990322100014811, notificatale in data 03.01.2022 dalla Controparte_3
e nella qualità di Concessionaria per la riscossione per il
[...] Controparte_1
di importo pari ad euro 1.762,96, concernente + sanzioni Parte_2
amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Lamentava l'opponente: di non aver ricevuto alcuna notificazione dell'atto prodromico di accertamento;
la illegittimità dell'ingiunzione fiscale per il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo-esecutivo; l'inesigibilità del credito vantato dall'amministrazione finanziaria per l'eccepita prescrizione e decadenza del suddetto diritto;
l'illegittimo calcolo della sanzione e degli interessi.
Con sentenza n. 766/2023, il Giudice di Pace di Salerno, al lume della documentazione versata in atti dalla costituitasi in quel giudizio, respingeva Controparte_4
l'opposizione deducendo la regolarità della notificazione del verbale di accertamento nonché la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sulla sanzione comminata all'attrice.
1.1 Con atto di citazione in appello, notificato alle controparti in data 13.10.2022,
ha proposto il presente gravame domandando la riforma integrale della Parte_1
decisione impugnata, con vittoria di spese di lite del doppio grado. A sostegno dell'impugnazione, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del giusto procedimento, oltre che il travisamento dei fatti ed errata valutazione della prova da parte del giudice di prime cure per i seguenti motivi: errata indicazione in sentenza alla pag. 3 rigo 11 del
“ al posto del quale chiaro indice del Controparte_5 Parte_2
travisamento delle circostanze esposte e dell'errata valutazione delle prove assunte da parte del primo giudice;
errata dichiarazione di legittimità della prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione , mediante le copie cartacee delle ricevute di consegna della pec di notifica, in luogo del file formato eml;
errata considerazione del possesso “storico” della pec già dal 2019, in considerazione della visura INIPEC allegata risalente al 2023; monito del Garante della Privacy in merito alla legittimità della notifica effettuata presso l'indirizzo pec di un professionista;
illegittimità della notifica inviata da indirizzo pec dell'Ente non iscritto nei pubblici registri;
illegittimità della notifica del verbale in formato pdf e non p7m; mancato rispetto della sequenza procedimentale, in considerazione della presunta irregolarità della notifica degli atti presupposti all'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
prescrizione e la decadenza ex art. 1 co. 163 L. 296/06; decadenza del verbale presupposto;
violazione dell'art. 17 del DPR 602/73; illegittimità dell'ingiunzione perché effettuata oltre il 31.12 del terzo anno dall'emissione dell'atto presupposto;
violazione dell'art. 1 co. 153 della L. 244/07; violazione dell'art. 1 co. 544 della L. 228/12; difetto di motivazione per la mancata allegazione degli atti presupposti;
illegittimità della maggiorazione.
1.2 Mentre il ceglieva la contumacia, si è costituita in giudizio con Parte_2
propria comparsa la che ha richiesto di “respingere il Controparte_1
proposto gravame in primis per inammissibilità per violazione del principio di divieto dello ius novoru in relazione ai punti da 2) a 6) delle censure opposte;
in secundis per inammissibilità per genericità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello”, vinte le spese del doppio grado.
2. Questo Tribunale rileva l'intempestività del gravame proposto e conseguente inammissibilità di esso, giacché depositato in cancelleria non nella forma del ricorso ed oltre il termine di decadenza previsto - data la mancata notifica della sentenza gravata, dall'art. 327, comma 1, c.p.c
Invero, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n.
69), l'opposizione avverso la sentenza di primo grado, emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso (cfr. Cass. n. 13736/2018), è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza (ex art. 434, comma 2, cod. proc. civ.), o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., tanto anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assume comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014). Inoltre, la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298).
Risulta peculiare, quindi, in materia, quanto in modo del tutto granitico le Sezioni Unite hanno affermato a pagina 6 della ridetta sentenza 2907/14, che per la sua chiarezza si riporta testualmente: “……l'art. 2 del medesimo decreto legislativo (ndr. 150/2011) infatti dispone al primo comma che <
“delle controversie regolate dal rito del lavoro”) non si applicano salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415 settimo comma, 417, 417 bis, 420 bis, 421 terzo comma, 425, 427, 429 terzo comma, 431 dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438 secondo comma e 439 del codice di procedura civile>>; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del giudice d'appello, all'art. 438 secondo comma contenente il rinvio all'art. 431 in tema di esecutorietà della sentenza e all'art. 439 concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cpc che sotto la rubrica <>, individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del d.lgs. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti”;
l'approdo in punto di massima è necessariamente quello per cui (ibidem, pag. 7 penultimo inciso) “Si può concludere pertanto che l'orientamento di legittimità conduce univocamente a ritenere che la forma dell'appello (per il periodo anteriore al 6/10/2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2011) debba consistere nella citazione”; ovviamente a contrario, la conclusione è che nella vigenza del d.lgs. 150/11, quale la vertenza in oggetto (che è da considerarsi pendente dall'anno 2023), la forma dell'appello delle sentenze rese all'esito di cause con oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa o a ordinanza/ingiunzione sia il ricorso ed esso soltanto, e che con il deposito di esso coincida la costituzione dell'appellante. Inoltre, le uniformi pronunzie Cass. civ. Sez. VI – 2, 17-01-2017, n. 1020 (rv. 642559-01)
– Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 02-11-2015, n. 22390 (rv. 637028) hanno espressamente affermano che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi” (conf., Tribunale Lecce, 13/12/2013).
Ed ancora, più di recente, la Suprema Corte, con ordinanza del 15.7.2024, n. 19470, ha ribadito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011- l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. , sicché l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6-2,Sentenza n. 1020 del 17/01/2017,
Rv. 642559 – 01).
Ciò posto, risulta evidente, nel caso in esame, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da , giacché questa è stata depositata in cancelleria in data 23.10.2023, Parte_1
dunque oltre il termine di decadenza, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., previsto in caso di mancata notifica della sentenza (pacificamente non formalizzata nel caso de quo), la cui pubblicazione è avvenuta in data 13.03.2023; il che non trova neppure deroga nel fatto che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non è stato depositato entro il termine per proporre impugnazione.
In ordine al regime delle spese, il rilievo ex officio della questione risolutiva del presente gravame, giustifica la compensazione di esse tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7567 /2023, promossa da contro Parte_1 [...]
e in persona dei Controparte_1 Parte_2 rispettivi legali rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia del in persona del sindaco p.t.; Parte_2
- respinge l'appello perché inammissibile;
- compensa interamente le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 10.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO