CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Cimini Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5101/2019 pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dagli Avv. ti Gianfilippo Elti di Rodeano e Giampaolo Fantozzi
[...]
per delega in atti
appellanti
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Luconi in forza di procura in atti appellata
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Massimo Luconi giusta procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12899/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 15 giugno 2019. CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame riformare la sentenza n, 12899/2019 emessa dal Tribunale di Roma e notificata il 19 giugno 2019 e per l'effetto revocare
e dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché la pretesa creditoria della banca è erronea, infondata e priva di giustificazioni probatorie, con vittoria di spese onorari ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis: In via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. In via principale: - rigettare l'appello spiegato e confermare integralmente la sentenza n. 12899/2019 depositata in data 18/06/2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 990/2014. In via istruttoria: - rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto esplorativa e inammissibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per l'intervenuta: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis: Rigettare l'appello spiegato e confermare integralmente la sentenza n. 12899/2019 depositata in data 18/06/2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3990/2014. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno impugnato la sentenza n. 12899/2019 emessa dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Roma in data 15 giugno 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di per il pagamento CP_3
della somma di euro 1.516.115,16 in forza delle fideiussioni omnibus prestate in favore della società dichiarata fallita. Controparte_4
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado in ragione dei seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame hanno addotto la nullità degli atti di fideiussione dagli stessi sottoscritti per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990.
Premettendo la proponibilità dell'eccezione anche in grado d'appello, trattandosi di una nullità rilevabile d'ufficio, hanno evidenziato come i testi delle fideiussioni omnibus dagli stessi sottoscritte contenessero clausole conformi a quelle di cui al modello ABI di cui era stata accertata a monte la nullità in quanto frutto di intese anticoncorrenziali ed in particolare quella di cui all'art. 8 del modello ABI, contenuta appunto anche nei contratti a valle, in forza della quale era stata prevista la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., ciò che aveva consentito all'istituto di credito di agire nei confronti dei fideiussori nonostante l'inerzia mantenuta nei confronti della debitrice principale, con conseguente perdita del diritto di regresso nei confronti della stessa, poi dichiarata fallita.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione dagli stessi formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., con la quale avevano lamentato come la banca avesse scientemente aggravato la posizione debitoria della con nuove concessioni di credito, progressivamente elevate, Controparte_4
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società, sicché i fideiussori avrebbero dovuto ritenersi liberati non avendo autorizzato la nuova erogazione del credito.
Con il terzo motivo d'appello i signori anno lamentato l'erroneità della pronuncia di Pt_2
primo grado, nella parte in cui era stato ritenuto assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito facente capo alla banca.
In proposito hanno addotto come erroneamente il primo Giudice avesse ritenuto che facessero prova nei loro confronti i due fogli riferiti al conto corrente n 1190, uno dei quali privo di intestazione e firma, che erano stati disconosciuti e di cui non erano stati prodotti gli originali, in violazione della previsione di cui all'art. 117 TUB;
hanno in ogni caso evidenziato come da tali documenti non fosse possibile evincere i parametri di calcolo per la determinazione della commissione di massimo scoperto.
Sotto altro profilo hanno lamentato l'inidoneità, a costituire prova del credito, dei documenti contrattuali relativi ai rapporti anticipi n. 40467408,75 e n. 21827504,79, il primo dei quali recava solo il saldo iniziale senza indicazione delle modalità di calcolo degli interessi debitori e della loro capitalizzazione trimestrale, tanto da rendere impossibile l'analisi e la comprensione dei parametri applicati e la loro legittimità.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno infine addotto l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con la quale era stato ritenuto irrituale il disconoscimento dagli stessi effettuato in quanto generico, posto che tale conseguenza era derivata dall'insufficienza delle avverse produzioni documentali, rispetto alle quali non era dato formulare rilievi specifici. Su tali presupposti gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo espletamento della c.t.u. richiesta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3
degli artt. 342 e 38 bis c.p.c. nonché in ogni caso la sua infondatezza.
L'appellata, dopo aver evidenziato il passaggio in giudicato delle statuizioni rese dal Tribunale in ordine alla validità delle clausole in tema di interessi, commissioni di massimo scoperto e anatocismo, in difetto di censure da parte degli appellanti, ha eccepito:
-l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del primo motivo d'appello, stante l'allegazione e produzione solo in secondo grado delle circostanze sottese all'eccezione - pur rilevabile d'ufficio- di nullità delle fideiussioni (riferibile in ogni caso alla sola clausola censurata e non all'intero negozio di fideiussione);
-l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, non essendo in precedenza mai stata contestata la violazione della disposizione di cui all'art. 1956 c.c.;
-l'infondatezza degli ultimi due motivi di gravame, posto che come correttamente riconosciuto dal primo Giudice le produzioni documentali offerte dall'istituto di credito erano esaustive, mentre l'avverso disconoscimento era del tutto generico oltre che in ogni caso superato dall'avvenuta produzione degli originali nell'ambito del parallelo giudizio intercorso tra le parti, in epoca anteriore al disconoscimento di conformità svolto nell'ambito del secondo giudizio. Contr Su tali presupposti ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 22.11.2021 è intervenuta volontariamente in giudizio
[...]
divenuta nelle more titolare del credito per effetto di scissione parziale di un ramo CP_2
costituito da crediti e rapporti contrattuali già facenti capo a la quale ha concluso in CP_3
senso conforme a CP_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo d'appello è stata come detto addotta la nullità delle fideiussioni per conformità delle relative clausole, ed in particolare di quella che prevedeva la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c., al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia perché frutto di intese anticoncorrenziali;
le fideiussioni prestate dai signori sarebbero per l'effetto Pt_2
nulle, con conseguente inesistenza dei titoli sottesi alla pretese creditorie vantate dall'istituto di credito ingiungente.
Il motivo deve essere disatteso.
“Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”
; in questi termini si è espressa la Suprema Corte (con l'ordinanza in data 17.7.2023, n. 20713) proprio in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, con una pronuncia con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo.
La S.C., con la richiamata pronuncia, ha in dettaglio rilevato: “È opportuno ricordare… che le Sezioni
Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242… In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto
(«quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l'allegazione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto… , davanti alla Corte d'appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto- il modello
ABI, allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato”.
In assenza di simili allegazioni e produzioni documentali da parte degli odierni appellati nel giudizio di primo grado, nel cui ambito i signori non avevano neppure ventilato la Pt_2
possibile nullità dei negozi di fideiussione per le ragioni in oggetto né avevano prodotto il modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, l'eccezione è inammissibile.
Con il secondo motivo di appello i signori hanno come detto censurato la sentenza Pt_2
impugnata lamentando l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine all'eccezione dagli stessi asseritamente proposta in primo grado ai sensi dell'art. 1956 c.c., con la quale sarebbe stata lamentata la concessione di credito, senza speciale autorizzazione da parte dei fideiussori, nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale da parte dell'istituto di credito.
Anche tale eccezione è inammissibile.
Premesso che in questo caso non si versa in ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio, non si può che prendere atto del fatto che gli odierni appellanti non avessero affatto formulato una simile eccezione nel corso del giudizio di primo grado, di modo che il corrispondente rilievo non è ammissibile in questa sede in ragione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e, specularmente, non
è all'evidenza prospettabile il lamentato vizio di omessa pronuncia. Il terzo ed in quarto motivo di gravame, suscettibili di essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, debbono infine essere rigettati.
Preliminarmente occorre rilevare come siano oramai incontrovertibili, in quanto non impugnate dagli appellanti, le statuizioni rese dal primo Giudice con le quali è stata ritenuta la piena validità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e agli interessi convenzionali applicabili al rapporto ed è stato ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi.
Non si può che prendere atto del fatto che i signori on abbiano svolto alcuna critica Pt_2
avverso le compiute argomentazioni in proposito svolte dal primo Giudice, di modo che ogni considerazione su tali questioni è in questa sede preclusa dal giudicato formatosi sul punto.
Venendo dunque alla disamina del terzo motivo, appare utile richiamare le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla prova del credito e al disconoscimento della documentazione prodotta dall'ingiungente, del seguente tenore: “Difetto di prova del credito. Parte opponente deduce
l'insufficienza ai fini della prova del credito dell'estratto conto ex art. 50 D. L.vo 385/93 allegato al ricorso monitorio. L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T. U. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 , Sez. 1, Sentenza n.
6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per
l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Nel caso in esame la banca opposta ha prodotta copia del contratto ed estratti contro relativi all'intera durata del rapporto, i quali fanno prova anche nei confronti dei fideiussori (Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010). Disconoscimento della documentazione Gli opponenti hanno disconosciuto quasi tutta la documentazione in copia prodotta dalla Banca in sede monitoria
(in particolare i documenti nn. 1, 3, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati al ricorso monitorio), lamentando che la
Banca “non ha provveduto al deposito degli originali” (cfr. conclusionale, pag. 1). Come è noto, il disconoscimento di un documento non richiede formule sacramentali ma esige in ogni caso una dichiarazione specifica ed univoca
(Cass. 14/03/2006, n. 5461; Cass. 06/02/2006, n. 2468; Cass. 21/01/2004, n. 935) ed in caso di contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., è quindi onere della parte indicare specificamente quali documenti disconosce nonché esporre le ragioni poste a fondamento di detta contestazione. Dunque, il disconoscimento deve in ogni caso “essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 22/04/2010, n. 9526). Invece, nel caso di specie gli opponenti: (i) pur menzionando i documenti che intendono disconoscere, non deducono i motivi posti
a fondamento di tale disconoscimento;
(ii) non indicano sotto quali aspetti le copie divergerebbero dagli originali;
(iii) non allegano prove a fondamento di tale contestazione. Sicchè il disconoscimento così come effettuato deve ritenersi inammissibile. In definitiva le contestazioni non trovano riscontro nella documentazione contrattuale o sono del tutto generiche. Mentre la banca ha prodotto, oltre al contratto, gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, parte attrice non ha prodotto conteggi di parte e si è limitata a richiedere una CTU che nel quadro istruttorio delineato avrebbe carattere meramente esplorativo. Al riguardo si ricorda che spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000)”.
Tali considerazioni, assolutamente esaustive e pienamente condivise da questa Corte, non sono superate dalle censure formulate da parte appellante, censure che, se non addirittura inammissibili per difetto di specificità, sono infondate.
Con riguardo al contratto di conto corrente n. 1190 si rileva come la documentazione prodotta Contr in atti rechi l'indicazione del numero del conto corrente acceso presso la menzione del nominativo della società correntista, l'indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e, infine, la sottoscrizione della correntista.
Tale documento soddisfa dunque il requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB e, unitamente agli estratti conto dell'intero rapporto prodotti dall'ingiungente, consente di ritenere compiutamente accertata l'esistenza ed entità del credito azionato in via monitoria.
Ribadita l'assenza di impugnazione dei capi di pronuncia relativi alla valida pattuizione degli interessi passivi e della capitalizzazione trimestrale, prevista con pari periodicità nel contratto in oggetto, debbono essere disattese le censure svolte dagli appellanti in ordine alla pretesa indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
Anche sotto questo profilo appare dirimente il richiamo alle considerazioni svolte dal Tribunale, che si è in questi termini espresso: “Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Parte opponente contesta gli addebiti relativi a tale voce deducendo che non sia stata pattuita o che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto ritiene il giudicante che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consenta alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali.
Sul requisito della determinatezza e/o determinabilità della commissione di massimo scoperto, la Giurisprudenza si
è così espressa: “La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza
o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità” (Tribunale di Napoli, Sentenza del 15.10.2014,
Giudice dott. Massimiliano Sacchi). Nel caso di specie, è sufficientemente determinata e quindi priva di vizi la clausola pattizia disciplinante la c.d. commissione di massimo scoperto, dal momento che essa indica la misura del tasso (pari allo 0,5000%), la periodicità di conteggio (TRIMESTRALE), la base di calcolo (che, come emerge dal contratto varia a seconda se avviene lo sconfinamento, dove in questo ultimo caso raggiunge l'1,0000%) (cfr doc. 1 fascicolo monitorio - All. 11 fascicolo di costituzione della Banca)”.
Tali puntuali argomentazioni consentono di escludere il rilievo di indeterminatezza della clausola ribadito in questa sede in maniera apodittica, non essendo stato allegato, da parte degli appellanti, per quali ragioni la commissione di massimo scoperto, di cui come detto era stata prevista l'entità, la base di calcolo e la periodicità, dovrebbe ritenersi genericamente pattuita.
Il motivo in oggetto, dunque, deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondato, non contenendo alcuna effettiva censura rispetto al ragionamento sotteso alla decisione del primo
Giudice.
Con riguardo poi ai conti anticipi, che costituivano conti accessori destinati ad essere riversati su quello di conto corrente (le cui condizioni erano dunque ad essi applicabili), sono stati prodotti in atti i relativi contratti, gli estratti conto integrali dei rapporti e le distinte, dalle quali possono desumersi le poste che hanno condotto alla determinazione dei saldi finali passivi poi azionati in via monitoria (si rimanda sul punto, per semplicità, alle analitiche deduzioni di cui Contr alle pp. 21 e 22 della comparsa di risposta di .
Anche in questo caso, nell'atto d'appello non si rinviene alcuna (specifica) censura sui saldi finali certificati dagli estratti ex art. 50 TUB prodotti in atti, né sulla conformità degli estratti conto periodici alle scritture contabili della banca, con quanto ne consegue in ordine all'efficacia probatoria dei suddetti estratti nei confronti dei fideiussori (in argomento, tra le altre, cfr., Cass., ord., 10.5.2024, n. 12818).
Alla luce delle considerazioni che precedono le produzioni documentali offerte dall'attrice in senso sostanziale debbono ritenersi complete, con conseguente necessità di rigetto del terzo motivo di gravame.
Analoga sorte ha il quarto motivo d'appello.
In primo luogo si osserva come il disconoscimento di conformità all'originale, come correttamente evidenziato dall'appellata, sia stato formulato, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori ell'anno 2014, in epoca successiva a quella in Pt_2
Contr cui nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito introdotto dai fideiussori e di cui era stata chiesta la riunione, aveva già prodotto gli originali dei suddetti documenti, produzione in esito alla quale i fideiussori non avevano più dato seguito al disconoscimento, così dimostrando di ritenere superata la censura (si rimanda al doc. 10 del fascicolo di primo Contr grado di parte .
Per quanto necessario non si può che ribadire come, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sull'argomento, il disconoscimento di conformità della copia all'originale debba avere i caratteri della specificità e della determinatezza e per l'effetto debba essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale (in argomento, tra le molte, Cass., 7.10.2024, n. 26200, Cass., 8.7.2024, n. 18491).
Tali caratteristiche non sono possedute dal disconoscimento effettuato dagli odierni appellanti, che si sono limitati a contestare, tout court, la difformità dall'originale di alcuni tra i vari documenti prodotti dalla controparte, senza alcuna ulteriore specificazione.
La pronuncia di inammissibilità di un simile disconoscimento emessa dal Tribunale deve dunque essere in questa sede confermata. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell'appellata e dell'intervenuta, seguono la soccombenza degli appellanti.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e dell'intervenuta, che liquida in complessivi euro 24.000,00, in solido ex latere creditoris ai sensi dell'art. 97 c.p.c., oltre spese generali ed accessori come per legge;
• dichiara gli appellanti tenuti al versamento di un'ulteriore somma pari a quella del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Cimini Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5101/2019 pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi dagli Avv. ti Gianfilippo Elti di Rodeano e Giampaolo Fantozzi
[...]
per delega in atti
appellanti
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Luconi in forza di procura in atti appellata
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Massimo Luconi giusta procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12899/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 15 giugno 2019. CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame riformare la sentenza n, 12899/2019 emessa dal Tribunale di Roma e notificata il 19 giugno 2019 e per l'effetto revocare
e dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché la pretesa creditoria della banca è erronea, infondata e priva di giustificazioni probatorie, con vittoria di spese onorari ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis: In via preliminare: - dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. In via principale: - rigettare l'appello spiegato e confermare integralmente la sentenza n. 12899/2019 depositata in data 18/06/2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 990/2014. In via istruttoria: - rigettare l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto esplorativa e inammissibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per l'intervenuta: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis: Rigettare l'appello spiegato e confermare integralmente la sentenza n. 12899/2019 depositata in data 18/06/2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3990/2014. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno impugnato la sentenza n. 12899/2019 emessa dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Roma in data 15 giugno 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di per il pagamento CP_3
della somma di euro 1.516.115,16 in forza delle fideiussioni omnibus prestate in favore della società dichiarata fallita. Controparte_4
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado in ragione dei seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame hanno addotto la nullità degli atti di fideiussione dagli stessi sottoscritti per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990.
Premettendo la proponibilità dell'eccezione anche in grado d'appello, trattandosi di una nullità rilevabile d'ufficio, hanno evidenziato come i testi delle fideiussioni omnibus dagli stessi sottoscritte contenessero clausole conformi a quelle di cui al modello ABI di cui era stata accertata a monte la nullità in quanto frutto di intese anticoncorrenziali ed in particolare quella di cui all'art. 8 del modello ABI, contenuta appunto anche nei contratti a valle, in forza della quale era stata prevista la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., ciò che aveva consentito all'istituto di credito di agire nei confronti dei fideiussori nonostante l'inerzia mantenuta nei confronti della debitrice principale, con conseguente perdita del diritto di regresso nei confronti della stessa, poi dichiarata fallita.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione dagli stessi formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., con la quale avevano lamentato come la banca avesse scientemente aggravato la posizione debitoria della con nuove concessioni di credito, progressivamente elevate, Controparte_4
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della società, sicché i fideiussori avrebbero dovuto ritenersi liberati non avendo autorizzato la nuova erogazione del credito.
Con il terzo motivo d'appello i signori anno lamentato l'erroneità della pronuncia di Pt_2
primo grado, nella parte in cui era stato ritenuto assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito facente capo alla banca.
In proposito hanno addotto come erroneamente il primo Giudice avesse ritenuto che facessero prova nei loro confronti i due fogli riferiti al conto corrente n 1190, uno dei quali privo di intestazione e firma, che erano stati disconosciuti e di cui non erano stati prodotti gli originali, in violazione della previsione di cui all'art. 117 TUB;
hanno in ogni caso evidenziato come da tali documenti non fosse possibile evincere i parametri di calcolo per la determinazione della commissione di massimo scoperto.
Sotto altro profilo hanno lamentato l'inidoneità, a costituire prova del credito, dei documenti contrattuali relativi ai rapporti anticipi n. 40467408,75 e n. 21827504,79, il primo dei quali recava solo il saldo iniziale senza indicazione delle modalità di calcolo degli interessi debitori e della loro capitalizzazione trimestrale, tanto da rendere impossibile l'analisi e la comprensione dei parametri applicati e la loro legittimità.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno infine addotto l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con la quale era stato ritenuto irrituale il disconoscimento dagli stessi effettuato in quanto generico, posto che tale conseguenza era derivata dall'insufficienza delle avverse produzioni documentali, rispetto alle quali non era dato formulare rilievi specifici. Su tali presupposti gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo espletamento della c.t.u. richiesta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3
degli artt. 342 e 38 bis c.p.c. nonché in ogni caso la sua infondatezza.
L'appellata, dopo aver evidenziato il passaggio in giudicato delle statuizioni rese dal Tribunale in ordine alla validità delle clausole in tema di interessi, commissioni di massimo scoperto e anatocismo, in difetto di censure da parte degli appellanti, ha eccepito:
-l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del primo motivo d'appello, stante l'allegazione e produzione solo in secondo grado delle circostanze sottese all'eccezione - pur rilevabile d'ufficio- di nullità delle fideiussioni (riferibile in ogni caso alla sola clausola censurata e non all'intero negozio di fideiussione);
-l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, non essendo in precedenza mai stata contestata la violazione della disposizione di cui all'art. 1956 c.c.;
-l'infondatezza degli ultimi due motivi di gravame, posto che come correttamente riconosciuto dal primo Giudice le produzioni documentali offerte dall'istituto di credito erano esaustive, mentre l'avverso disconoscimento era del tutto generico oltre che in ogni caso superato dall'avvenuta produzione degli originali nell'ambito del parallelo giudizio intercorso tra le parti, in epoca anteriore al disconoscimento di conformità svolto nell'ambito del secondo giudizio. Contr Su tali presupposti ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 22.11.2021 è intervenuta volontariamente in giudizio
[...]
divenuta nelle more titolare del credito per effetto di scissione parziale di un ramo CP_2
costituito da crediti e rapporti contrattuali già facenti capo a la quale ha concluso in CP_3
senso conforme a CP_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo d'appello è stata come detto addotta la nullità delle fideiussioni per conformità delle relative clausole, ed in particolare di quella che prevedeva la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c., al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia perché frutto di intese anticoncorrenziali;
le fideiussioni prestate dai signori sarebbero per l'effetto Pt_2
nulle, con conseguente inesistenza dei titoli sottesi alla pretese creditorie vantate dall'istituto di credito ingiungente.
Il motivo deve essere disatteso.
“Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”
; in questi termini si è espressa la Suprema Corte (con l'ordinanza in data 17.7.2023, n. 20713) proprio in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, con una pronuncia con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo.
La S.C., con la richiamata pronuncia, ha in dettaglio rilevato: “È opportuno ricordare… che le Sezioni
Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242… In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto
(«quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l'allegazione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto… , davanti alla Corte d'appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto- il modello
ABI, allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato”.
In assenza di simili allegazioni e produzioni documentali da parte degli odierni appellati nel giudizio di primo grado, nel cui ambito i signori non avevano neppure ventilato la Pt_2
possibile nullità dei negozi di fideiussione per le ragioni in oggetto né avevano prodotto il modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, l'eccezione è inammissibile.
Con il secondo motivo di appello i signori hanno come detto censurato la sentenza Pt_2
impugnata lamentando l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine all'eccezione dagli stessi asseritamente proposta in primo grado ai sensi dell'art. 1956 c.c., con la quale sarebbe stata lamentata la concessione di credito, senza speciale autorizzazione da parte dei fideiussori, nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale da parte dell'istituto di credito.
Anche tale eccezione è inammissibile.
Premesso che in questo caso non si versa in ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio, non si può che prendere atto del fatto che gli odierni appellanti non avessero affatto formulato una simile eccezione nel corso del giudizio di primo grado, di modo che il corrispondente rilievo non è ammissibile in questa sede in ragione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e, specularmente, non
è all'evidenza prospettabile il lamentato vizio di omessa pronuncia. Il terzo ed in quarto motivo di gravame, suscettibili di essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, debbono infine essere rigettati.
Preliminarmente occorre rilevare come siano oramai incontrovertibili, in quanto non impugnate dagli appellanti, le statuizioni rese dal primo Giudice con le quali è stata ritenuta la piena validità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e agli interessi convenzionali applicabili al rapporto ed è stato ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi.
Non si può che prendere atto del fatto che i signori on abbiano svolto alcuna critica Pt_2
avverso le compiute argomentazioni in proposito svolte dal primo Giudice, di modo che ogni considerazione su tali questioni è in questa sede preclusa dal giudicato formatosi sul punto.
Venendo dunque alla disamina del terzo motivo, appare utile richiamare le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla prova del credito e al disconoscimento della documentazione prodotta dall'ingiungente, del seguente tenore: “Difetto di prova del credito. Parte opponente deduce
l'insufficienza ai fini della prova del credito dell'estratto conto ex art. 50 D. L.vo 385/93 allegato al ricorso monitorio. L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T. U. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 , Sez. 1, Sentenza n.
6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per
l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. Nel caso in esame la banca opposta ha prodotta copia del contratto ed estratti contro relativi all'intera durata del rapporto, i quali fanno prova anche nei confronti dei fideiussori (Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010). Disconoscimento della documentazione Gli opponenti hanno disconosciuto quasi tutta la documentazione in copia prodotta dalla Banca in sede monitoria
(in particolare i documenti nn. 1, 3, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati al ricorso monitorio), lamentando che la
Banca “non ha provveduto al deposito degli originali” (cfr. conclusionale, pag. 1). Come è noto, il disconoscimento di un documento non richiede formule sacramentali ma esige in ogni caso una dichiarazione specifica ed univoca
(Cass. 14/03/2006, n. 5461; Cass. 06/02/2006, n. 2468; Cass. 21/01/2004, n. 935) ed in caso di contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., è quindi onere della parte indicare specificamente quali documenti disconosce nonché esporre le ragioni poste a fondamento di detta contestazione. Dunque, il disconoscimento deve in ogni caso “essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 22/04/2010, n. 9526). Invece, nel caso di specie gli opponenti: (i) pur menzionando i documenti che intendono disconoscere, non deducono i motivi posti
a fondamento di tale disconoscimento;
(ii) non indicano sotto quali aspetti le copie divergerebbero dagli originali;
(iii) non allegano prove a fondamento di tale contestazione. Sicchè il disconoscimento così come effettuato deve ritenersi inammissibile. In definitiva le contestazioni non trovano riscontro nella documentazione contrattuale o sono del tutto generiche. Mentre la banca ha prodotto, oltre al contratto, gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, parte attrice non ha prodotto conteggi di parte e si è limitata a richiedere una CTU che nel quadro istruttorio delineato avrebbe carattere meramente esplorativo. Al riguardo si ricorda che spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000)”.
Tali considerazioni, assolutamente esaustive e pienamente condivise da questa Corte, non sono superate dalle censure formulate da parte appellante, censure che, se non addirittura inammissibili per difetto di specificità, sono infondate.
Con riguardo al contratto di conto corrente n. 1190 si rileva come la documentazione prodotta Contr in atti rechi l'indicazione del numero del conto corrente acceso presso la menzione del nominativo della società correntista, l'indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e, infine, la sottoscrizione della correntista.
Tale documento soddisfa dunque il requisito di forma scritta di cui all'art. 117 TUB e, unitamente agli estratti conto dell'intero rapporto prodotti dall'ingiungente, consente di ritenere compiutamente accertata l'esistenza ed entità del credito azionato in via monitoria.
Ribadita l'assenza di impugnazione dei capi di pronuncia relativi alla valida pattuizione degli interessi passivi e della capitalizzazione trimestrale, prevista con pari periodicità nel contratto in oggetto, debbono essere disattese le censure svolte dagli appellanti in ordine alla pretesa indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
Anche sotto questo profilo appare dirimente il richiamo alle considerazioni svolte dal Tribunale, che si è in questi termini espresso: “Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Parte opponente contesta gli addebiti relativi a tale voce deducendo che non sia stata pattuita o che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto ritiene il giudicante che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consenta alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali.
Sul requisito della determinatezza e/o determinabilità della commissione di massimo scoperto, la Giurisprudenza si
è così espressa: “La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza
o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità” (Tribunale di Napoli, Sentenza del 15.10.2014,
Giudice dott. Massimiliano Sacchi). Nel caso di specie, è sufficientemente determinata e quindi priva di vizi la clausola pattizia disciplinante la c.d. commissione di massimo scoperto, dal momento che essa indica la misura del tasso (pari allo 0,5000%), la periodicità di conteggio (TRIMESTRALE), la base di calcolo (che, come emerge dal contratto varia a seconda se avviene lo sconfinamento, dove in questo ultimo caso raggiunge l'1,0000%) (cfr doc. 1 fascicolo monitorio - All. 11 fascicolo di costituzione della Banca)”.
Tali puntuali argomentazioni consentono di escludere il rilievo di indeterminatezza della clausola ribadito in questa sede in maniera apodittica, non essendo stato allegato, da parte degli appellanti, per quali ragioni la commissione di massimo scoperto, di cui come detto era stata prevista l'entità, la base di calcolo e la periodicità, dovrebbe ritenersi genericamente pattuita.
Il motivo in oggetto, dunque, deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondato, non contenendo alcuna effettiva censura rispetto al ragionamento sotteso alla decisione del primo
Giudice.
Con riguardo poi ai conti anticipi, che costituivano conti accessori destinati ad essere riversati su quello di conto corrente (le cui condizioni erano dunque ad essi applicabili), sono stati prodotti in atti i relativi contratti, gli estratti conto integrali dei rapporti e le distinte, dalle quali possono desumersi le poste che hanno condotto alla determinazione dei saldi finali passivi poi azionati in via monitoria (si rimanda sul punto, per semplicità, alle analitiche deduzioni di cui Contr alle pp. 21 e 22 della comparsa di risposta di .
Anche in questo caso, nell'atto d'appello non si rinviene alcuna (specifica) censura sui saldi finali certificati dagli estratti ex art. 50 TUB prodotti in atti, né sulla conformità degli estratti conto periodici alle scritture contabili della banca, con quanto ne consegue in ordine all'efficacia probatoria dei suddetti estratti nei confronti dei fideiussori (in argomento, tra le altre, cfr., Cass., ord., 10.5.2024, n. 12818).
Alla luce delle considerazioni che precedono le produzioni documentali offerte dall'attrice in senso sostanziale debbono ritenersi complete, con conseguente necessità di rigetto del terzo motivo di gravame.
Analoga sorte ha il quarto motivo d'appello.
In primo luogo si osserva come il disconoscimento di conformità all'originale, come correttamente evidenziato dall'appellata, sia stato formulato, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori ell'anno 2014, in epoca successiva a quella in Pt_2
Contr cui nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito introdotto dai fideiussori e di cui era stata chiesta la riunione, aveva già prodotto gli originali dei suddetti documenti, produzione in esito alla quale i fideiussori non avevano più dato seguito al disconoscimento, così dimostrando di ritenere superata la censura (si rimanda al doc. 10 del fascicolo di primo Contr grado di parte .
Per quanto necessario non si può che ribadire come, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sull'argomento, il disconoscimento di conformità della copia all'originale debba avere i caratteri della specificità e della determinatezza e per l'effetto debba essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale (in argomento, tra le molte, Cass., 7.10.2024, n. 26200, Cass., 8.7.2024, n. 18491).
Tali caratteristiche non sono possedute dal disconoscimento effettuato dagli odierni appellanti, che si sono limitati a contestare, tout court, la difformità dall'originale di alcuni tra i vari documenti prodotti dalla controparte, senza alcuna ulteriore specificazione.
La pronuncia di inammissibilità di un simile disconoscimento emessa dal Tribunale deve dunque essere in questa sede confermata. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell'appellata e dell'intervenuta, seguono la soccombenza degli appellanti.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e dell'intervenuta, che liquida in complessivi euro 24.000,00, in solido ex latere creditoris ai sensi dell'art. 97 c.p.c., oltre spese generali ed accessori come per legge;
• dichiara gli appellanti tenuti al versamento di un'ulteriore somma pari a quella del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto