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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona DE giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.14416/2023 DE ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: nata a [...] il Controparte_1
30/10/1992 e residente in [...]644/181, Jardim ST, San Paolo
(Stato di San Paolo DE Brasile) (C.F.: ); C.F._1 nato a [...] il Parte_1
23/08/1994 e residente in [...]305, Vila Mariana, San Paolo (Stato di San
Paolo DE Brasile) (C.F.: ). C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Montagner ( e domiciliati presso il C.F._3 suo Studio sito in Via Trionfale, 21 – 00195 Roma, giusta DEega in atti,
Ricorrenti
Contro
, in persona DE Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace con
l'intervento DE Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi DEl'art.281 duodecies cpc, riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni DEle parti: come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione in fatto ed in diritto DEle ragioni DEla decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta DE cittadino italiano Parte_2
(o ) nato in data [...] nel comune di Lusia (RO), unito in matrimonio in
[...] Parte_2 data 13/05/1894 a San Bellino (RO) con , successivamente emigrato in Brasile Persona_1
Contr senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.n.3 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità DEle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_2 ordinanza ai sensi DEl'art.127 ter c.p.c. DE 12.11.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 7.8.2024 tornavano gli atti dall'ufficio DE PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale DE Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, DE decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 DEla cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 DE presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DEla presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza DE Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita DEl'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato: dal matrimonio DEl'avo nasceva (o (o ) in data 23.12.1896 Per_2 Persona_3 Pt_2 Parte_2
a AN ST (Stato di San Paolo), la quale contraeva matrimonio in data 24.6.1922 a San Paolo pagina 2 di 5 (Stato di San Paolo) con il cittadino straniero perdendo per la Persona_4 normativa DEl'epoca la cittadinanza italiana poiché la discendenza al tempo era prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 DEla l. n. 555/1912 stabiliva la perdita DEla cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Dalla loro unione nasceva in data 5.1.1937 a San Paolo (Stato di San Persona_5
Paolo), padre di nata in data [...] a [...] Persona_6
Paolo), madre dei ricorrenti.
Il riconoscimento DEla cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 DEla citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso DEla trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto DEle pronunce DEla Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto DEla cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e DEle Sezioni Unite DEla Cassazione n.
4466 DE 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce quindi il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
pagina 3 di 5 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione.
Per effetto DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di (o Per_2 Persona_3
PREVIATO (o Previatto) e ciò anche in considerazione DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma terzo, DEla legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 DEla Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto DE matrimonio, dei diritti DE cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità DEla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DEla L. n. 151 DE 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DEla titolare DEla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DEla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DEla parità dei sessi e DEl'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione a lui DElo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione.
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura DEla procedura consente la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nata a [...] il Controparte_1
30/10/1992 e residente in [...]644/181, Jardim ST, San Paolo
(Stato di San Paolo DE Brasile) (C.F.: ); C.F._1 nato a [...] il Parte_1
23/08/1994 e residente in [...]305, Vila Mariana, San Paolo (Stato di San
Paolo DE Brasile) (C.F.: ). C.F._4 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Parte_2
(o ) nato in data [...] nel comune di Lusia (RO).
[...] Parte_2
Ordina al e per esso all'ufficiale DElo Stato civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo Stato civile nella cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 12 novembre 2025
Sentenza resa ai sensi DEl'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona DE giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.14416/2023 DE ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: nata a [...] il Controparte_1
30/10/1992 e residente in [...]644/181, Jardim ST, San Paolo
(Stato di San Paolo DE Brasile) (C.F.: ); C.F._1 nato a [...] il Parte_1
23/08/1994 e residente in [...]305, Vila Mariana, San Paolo (Stato di San
Paolo DE Brasile) (C.F.: ). C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Montagner ( e domiciliati presso il C.F._3 suo Studio sito in Via Trionfale, 21 – 00195 Roma, giusta DEega in atti,
Ricorrenti
Contro
, in persona DE Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace con
l'intervento DE Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi DEl'art.281 duodecies cpc, riconoscimento DEla cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni DEle parti: come da verbale di udienza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione in fatto ed in diritto DEle ragioni DEla decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta DE cittadino italiano Parte_2
(o ) nato in data [...] nel comune di Lusia (RO), unito in matrimonio in
[...] Parte_2 data 13/05/1894 a San Bellino (RO) con , successivamente emigrato in Brasile Persona_1
Contr senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.n.3 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità DEle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_2 ordinanza ai sensi DEl'art.127 ter c.p.c. DE 12.11.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 7.8.2024 tornavano gli atti dall'ufficio DE PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale DE Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, DE decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 DEla cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 DE presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DEla presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza DE Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita DEl'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato: dal matrimonio DEl'avo nasceva (o (o ) in data 23.12.1896 Per_2 Persona_3 Pt_2 Parte_2
a AN ST (Stato di San Paolo), la quale contraeva matrimonio in data 24.6.1922 a San Paolo pagina 2 di 5 (Stato di San Paolo) con il cittadino straniero perdendo per la Persona_4 normativa DEl'epoca la cittadinanza italiana poiché la discendenza al tempo era prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 DEla l. n. 555/1912 stabiliva la perdita DEla cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Dalla loro unione nasceva in data 5.1.1937 a San Paolo (Stato di San Persona_5
Paolo), padre di nata in data [...] a [...] Persona_6
Paolo), madre dei ricorrenti.
Il riconoscimento DEla cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 DEla citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso DEla trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto DEle pronunce DEla Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto DEla cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e DEle Sezioni Unite DEla Cassazione n.
4466 DE 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce quindi il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
pagina 3 di 5 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione.
Per effetto DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di (o Per_2 Persona_3
PREVIATO (o Previatto) e ciò anche in considerazione DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma terzo, DEla legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 DEla Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto DE matrimonio, dei diritti DE cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità DEla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi DEla L. n. 151 DE 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà DEla titolare DEla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, DEla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio DEla parità dei sessi e DEl'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione a lui DElo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione.
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura DEla procedura consente la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nata a [...] il Controparte_1
30/10/1992 e residente in [...]644/181, Jardim ST, San Paolo
(Stato di San Paolo DE Brasile) (C.F.: ); C.F._1 nato a [...] il Parte_1
23/08/1994 e residente in [...]305, Vila Mariana, San Paolo (Stato di San
Paolo DE Brasile) (C.F.: ). C.F._4 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Parte_2
(o ) nato in data [...] nel comune di Lusia (RO).
[...] Parte_2
Ordina al e per esso all'ufficiale DElo Stato civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo Stato civile nella cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 12 novembre 2025
Sentenza resa ai sensi DEl'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5