TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad intimazione di pagamento. TRIBUNALE DI PERUGIA Notifica e prescrizione.
Sospensione termini
Sezione Lavoro emergenza Covid.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
946/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - nei confronti di
(avv. Nicolò Arnaldo Bruno) CP_2
- terza chiamata in causa - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 10 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2718/09/2023 ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, l' proponendo CP_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 08020239007334320000 dell'importo complessivo di euro 8.089,46, notificata in data 02/09/2023 e facente riferimento ai presupposti avviso di addebito n. 38020160002618637000 per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione previdenziale ART/COM risalenti al 2015 (asseritamente notificato in data 23/02/2018 e pari al complessivo importo di euro 2.190,97 comprensivo di somme aggiuntive), e avviso di addebito n. 38020170002339115000 per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale risalenti al 2016 (asseritamente notificato in data 22/01/2018 e pari al complessivo importo di euro 2.898,49 comprensivo di somme aggiuntive), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
Pag. 1 di 8 In via cautelare:
- Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento n.
08020239007334320000 oggetto del presente giudizio, ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito:
-Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia della intimazione di pagamento gravata e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale.
-In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate dagli avvisi di addebito sopra richiamati quali atti presupposti dell'azione di riscossione intrapresa e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ordinando la proporzionale riduzione della intimazione di pagamento.
In via subordinata
-Accertare come dovute le sole eventuali minor somme che risultassero non prescritte.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha, anzitutto, sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica dei presupposti avvisi di addebito, vizio procedurale comportante la nullità della successiva intimazione di pagamento impugnata.
Con un secondo motivo di opposizione, in ogni caso, anche ipotizzando che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento fossero stati regolarmente notificati nelle date riportate nell'intimazione di pagamento impugnato, la ricorrente ha eccepito ai sensi dell'art. 3, comma
9, della legge n. 335/95 l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e delle somme aggiuntive, condividendo queste ultime con il primo la medesima natura giuridica.
In data 24/04/2024 si è costituito in giudizio l' il quale, decritto l'attuale sistema sotteso CP_1
alla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi e della successiva loro messa in esecuzione, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
in quanto titolare dell'azione esecutiva e, dunque, litisconsorte necessario attesa la
[...] eccepita nullità dell'atto di intimazione di pagamento, attività di competenza di allo CP_2
stesso tempo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni del ricorrente attinenti al diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Pag. 2 di 8 Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'eccepita inesistenza della notifica dei due avvisi di addebito, sostenendo di avere provveduto, presso la residenza del ricorrente, a notificare sia l'avviso di addebito n. 38020160002618637000 a mani proprie tramite il messo comunale in data 23/02/2018, sia l'avviso di addebito n. 38020170002339115000 a mezzo raccomanda a.r. in data 22/01/2018, ricevuto da persona delegata, con conseguente incontrovertibilità del complessivo credito poi ingiunto.
Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione del credito dovuto alla gestione previdenziale
ART/COM, integrante un'opposizione all'esecuzione, ha evidenziato che detta obbligazione deve essere assolta con il pagamento di n. 4 rate annuali, con scadenza temporale al 16 maggio
(prima rata relativa al trimestre gennaio-marzo), 20 agosto (seconda rata relativa al trimestre aprile-giugno); 16 novembre (terza rata relativa al trimestre luglio-settembre) 16 febbraio dell'anno successivo (quarta rata relativa al trimestre ottobre-dicembre).
Ha rilevato che la ricorrente, una volta ricevuta la notifica degli avvisi di addebito, aveva provveduto al pagamento parziale di quanto dovuto in data 02/12/2019, 28/02/2020,
06/08/2021, 04/10/2021 e 09/05/2022, operando in tal modo una ricognizione del credito di cui
è causa.
Ha poi richiamato la normativa emergenziale emessa in occasione della pandemia da covid, con cui erano stati sospesi i termini di prescrizione per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020, per complessivi 129 giorni ed il successivo periodo di sospensione di 182 giorni dal 31/12/2020 al
39/06/2021 disposto con il Decreto Milleproroghe n. 183/2020.
Ha richiamato, infine, la speciale disciplina di settore, prevista dal primo comma dell'art. 68 del suddetto decreto, riguardante i crediti già affidati per il recupero ad con cui erano CP_2 stati “… sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”.
Il richiamato art.12, D.lgs. n. 159/2015 stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
Pag. 3 di 8 relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsi per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
A detta di tali previsioni integrerebbero non già una sospensione in senso proprio, ma un CP_1
vero e proprio differimento del termine di prescrizione di crediti.
Ha infine chiesto di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese di lite nel caso in cui fosse accertata la prescrizione del credito per fatti non imputabili all'attività di competenza dell'Istituto.
Ha comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva anche con riferimento alle somme relative agli aggi esattoriali oggetto di intimazione di pagamento.
Su tali premesse, l' ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, previa integrazione del contraddittorio con e previa revoca della Controparte_4
sospensione disposta inaudita altera parte in via principale
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine all'opposizione agli atti CP_1
esecutivi, in ogni caso rigettare la domanda sul punto in quanto infondata
- dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione al ruolo ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n.
46/99;
- rigettare in quanto infondata l'opposizione all'esecuzione;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in punto di aggi esattoriali. CP_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare
l'intervenuta prescrizione del credito per fatti successivi alla notifica del titolo esecutivo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della reciprocità della soccombenza con riferimento a tutti i capi di domanda svolta dalla ricorrente ovvero porre unicamente a capo di le spese di lite in favore di parte attrice”. CP_5
Con ordinanza resa in occasione dell'udienza di prima comparizione del 06/05/2024, è stata disposta la chiamata in giudizio dell' la quale, costituitasi in Controparte_6
giudizio in data 26/07/2024, ribadita l'avvenuta valida notifica da parte di dei due avvisi CP_1
Pag. 4 di 8 di addebito e rimarcato il valore ricognitivo (ed interruttivo della prescrizione) dei pagamenti parzialmente eseguiti dall'opponente in data 2/12/19, 28/02/20, 6/08/21, 04/10/21, 09/05/22, a seguito dell'istanza per la definizione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n.
145/18 (cd “saldo e stralcio”) presentata in data 09/01/2019 (circostanza che lascerebbe presumere l'avvenuta notifica dei titoli), beneficio da cui poi era decaduta per omesso il pagamento delle restanti rate, ha precisato che l'intimazione di pagamento opposta recherebbe solo la differenza tra quanto accertato e portato dai due avvisi di addebito e quanto poi successivamente versato.
L' ha pertanto contestato sia l'eccezione sulla omessa notifica dei presupposti avvisi di CP_2 addebito, sia l'eccezione di prescrizione, non avendo la ricorrente tenuto conto delle varie sospensioni, per una durata complessiva di 311 giorni (129 + 182), delle cartelle esattoriali a causa dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia covid, con la conseguenza che per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 38020170002339115000 notificato il 22/01/2018 la prescrizione sarebbe spirata il 29/11/23, mentre per i crediti portati nell'avviso di addebito n.
38020160002618637000 notificato il 23/02/2018 sarebbero spirati il 31/12/23, a fronte della tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento, eseguita in data 02/09/2023.
Sulla base di tali premesse, l' ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 04/11/2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, per la sua definizione ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., previa assegnazione a parte ricorrente termine fino al 20 gennaio 2025 di un termine per il deposito di note difensive conclusionali ed assegnazione di un ulteriore termine fino al 30 gennaio 2025 a parte resistente e alla terza chiamata in causa per il deposito di note difensive.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, al fine di qualificazione della domanda in oggetto, va osservato che dagli atti di causa emerge incontestabilmente l'avvenuta e regolare notifica dei due avvisi di addebito poi richiamati nell'atto di intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente.
Infatti, oltre a quanto risultante dalle relate di notifica, avente legale valore certificativo di quanto ivi attestato dall'agente notificatore, la stessa l'istanza per la definizione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/18 (cd. “saldo e stralcio”) presentata dalla
Pag. 5 di 8 ricorrente in data 09/01/2019 lascia necessariamente presumere che la medesima fosse venuta a conoscenza del credito portato dai due avvisi di addebito.
Va pertanto esclusa (e, comunque, dovrebbe essere dichiarata inammissibile per incontrovertibilità del credito derivante dall'omessa opposizione avverso i suddetti avvisi di addebito entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge) la configurabilità nel caso di specie del rimedio posto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, trattandosi di un'azione intrapresa avverso l'intimazione di pagamento n. 08020239007334320000 notificata alla ricorrente dall' in data 02/09/2023 e non avverso i presupposti avvisi di addebito, essendo CP_2
questi ultimi stati regolarmente notificati e non opposti.
Né può ritenersi che la domanda sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29, comma secondo, del succitato decreto legislativo, atteso che la ricorrente si è limitata in ricorso a contestare l'avvenuta notifica dei titoli senza nulla eccepire sulla validità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e, una volta che la notifica degli avvisi di addebito è risultata esistente, le è inibita la possibilità di contestarne successivamente eventuali vizi formali.
Ne deriva la qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. proposta oltre il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento e di cui la ricorrente aveva sostenuto, senza fondamento, la mancata notificazione;
pertanto con la presente opposizione all'esecuzione la ricorrente ha inteso far valere l'effetto estintivo derivante dal decorso del termine quinquennale di prescrizione, vale a dire un fatto sopravvenuto alla formazione dei due avvisi di addebito.
Circoscritto in tal modo il campo di indagine, il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito brevemente esposte.
È pacifico che il termine di prescrizione dei crediti previdenziali è e resta quinquennale, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 anche dopo l'incontrovertibilità generata dall'omessa proposizione di un'opposizione a ruolo, non applicandosi al caso in esame l'art. 2953 del Codice civile.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397/2016 cui si fa integrale rinvio, i cui principi sono stati poi richiamati e confermati da una lunghissima serie di pronunce conformi, fra i quali si citano, a titolo meramente esemplificativo,
Corte di Cassazione n. 34629/2021; n.10797/2019; n. 9293/2019; n. 31352/2018.
Pag. 6 di 8 Ciò posto, ad esito dell'esame delle complessive emergenze processuali circa le modalità di notificazione dei titoli indicati dall'intimazione di pagamento impugnata, deve escludersi fondatezza alle censure di parte ricorrente.
Invero, circoscritto il perimetro dell'odierno thema decidendum alla verifica di perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva rispetto ai crediti vantati da rimane CP_1
palese che, con riferimento ai due avvisi di addebito n. 38020170002339115000 e n.
38020160002618637000 richiesti per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale dovuti alla gestione previdenziale ART/COM, rispettivamente per l'anno 2015 e per l'anno 2016, ha trovato pieno riscontro la loro avvenuta notifica in data in data 22/01/2018 e 23/02/2018.
Né può dubitarsi della validità delle relate di notifica in atti, in quanto l'avviso di addebito n.
38020160002618637000 risulta notificato a mani proprie a mezzo del messo di notificazione del Comune di BA MB (v. doc. n. 3 e 3.1 allegati alla memoria di costituzione ), CP_1 mentre l'avviso di addebito n. 38020170002339115000 è stato notificato a mezzo di raccomandata A/R e recapitato nelle mani della stessa ricorrente (v. doc. 4 e 4.1 allegati alla memoria di costituzione ), come consentito dal combinato disposto degli artt. 30, comma CP_1
14, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, 18 del d.lgs. 46/1999
e 26 del d.p.r. 602/1973 (cfr, ex multis, Cass., sez. VI-V, 1203/2016).
Inoltre, alla rituale e incontestabile notifica dei suddetti avvisi di addebito, sono seguiti:
- l'istanza per la definizione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018
(cd. “saldo e stralcio”) presentata in data 09/01/2019, dal cui beneficio la ricorrente è poi decaduta per mancato pagamento integrale delle rate (cfr. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione;
CP_2
- la pacifica notifica in data 02/09/2023 dell'intimazione di pagamento n.
08020239007334320000 dell'importo complessivo di euro 8.089,46.
Tutti i suddetti atti hanno indubbio valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che non è maturata alcuna prescrizione del credito contributivo divenuto incontrovertibile per mancata impugnazione ex art. 24 del Decreto degli avvisi di addebito n.
38020160002618637000 e n. 38020170002339115000.
A ciò si aggiunga che, se è pur vero che l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali per decorso del termine quinquennale è sicuramente sollevabile per il periodo successivo alle notifiche degli avvisi di addebito perfezionate nelle date sopra ricordate, la stessa deve ritenersi infondata tenuto conto che il decorso del termine è stato sospeso per 311 giorni per effetto delle
Pag. 7 di 8 disposizioni emergenziali approvate nel corso del periodo pandemico (art. 37, comma 2, del d.l.
18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020, art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020, convertito con modificazioni, nella legge 21/2021), sicché, alla data del 02/09/2023, di ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta, non era sicuramente spirato.
Dunque, risulta valida la notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento e palese il mancato decorso del termine quinquennale di perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva.
Deve essere pertanto confermata piena legittimità e fondatezza della pretesa contributiva di
, come portata dagli avvisi di addebito n. 38020160002618637000 e n. CP_1
38020170002339115000, sulla cui base è stato poi notificata l'intimazione di pagamento impugnato.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014, dell'entità della pretesa contributiva di , degli CP_1
effettivi incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in legge n. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite del presente CP_1
giudizio, che qui si liquidano nell'importo di euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla società terza chiamata in causa Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano nell'importo di
[...]
euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 10 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 8 di 8