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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4094/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6505/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 10912/2017, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.2.2025, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
) n.q. di eredi di (nata a [...] il [...] C.F._5 Persona_1
ed ivi deceduta il 26.05.2013), rappresentati e difesi dall'avvocato Mircko Marchione
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._6
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa - giusta delibera di conferimento incarico n. 21 del
13.01.2021 - dall'avvocato Gaetano Scuotto (C.F.: ) in virtù di C.F._7
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
1 Conclusioni: per gli appellanti: “… Nel caso in cui si ritenesse non ammissibile le istanze istruttorie nonché CTU come richiesto, conclude come da atto di appello, per l'accoglimento dello stesso, con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite del doppio grado del giudizio, con l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”; per l'appellata: “…conclude come in atti riportandosi integralmente a tutte le difese, eccezioni e richieste formulate in atti nonché a tutta la documentazione depositata, insistendo nell'eccezione di nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello con conseguenziale integrale rigetto dello stesso e conferma della sentenza del I° grado n. 6505 del 09/10/2020. … chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 30.03.2017 , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
n.q. di eredi di convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Persona_1
il esponendo che: il Controparte_2
02/03/2013, alle ore 11 circa, veniva trasportata presso il P.O. “ Persona_1 [...]
” a causa di una trombosi al femore superiore destro ove, a seguito di CP_2
esami strumentali (Tac ed Eco addome) veniva diagnosticata la rottura splenica della milza;
l'08/03/2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di Persona_1
asportazione della milza;
nei giorni successivi l'intervento veniva riscontrata una raccolta di pus che i sanitari affermavano che si sarebbe riassorbita autonomamente;
il 15/03/2013 veniva dimessa con diagnosi: “ACO arto inferiore Persona_1
destro. Rottura splenica. Cardiopatia ischemica. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito” e in data 20/03/2013 era sottoposta a controllo post - operatorio con esito positivo;
dopo qualche giorno dal controllo medico, iniziò ad Persona_1
accusare forti dolori all'addome, tanto che tra la notte del 29 e il 30/03/2013, dopo
2 aver effettuato lo “stick di controllo della glicemia” che riscontrava valori alterati, la stessa fu trasportata d'urgenza presso il P.O. “Cardarelli” di con diagnosi: CP_1
“chetoacidosi diabetica” con ricovero in Medicina d'Urgenza per poi essere trasferita al reparto di Diabetologia dove veniva monitorata e sottoposta a terapia insulinica e dimessa in data 15/04/2013; il 20/04/2013, col persistere dei dolori all'addome, veniva convocato il medico curante dott. il quale, a seguito di visita Per_2
domiciliare, prescriveva esami strumentali (RX torace + Ecografia addome completo) dalla lettura dei quali veniva riscontrata la presenza di ipodiafania in sede basale sinistra compatibile con pleurite e “...esiti recente intervento di splenectomia con disomogeneità dei tessuti per piccola falda fluida, da rivalutare nel tempo (15 gg.)”, Cont pertanto veniva consigliato il ricovero presso il P.O. “ ” ove la CP_2
paziente era stata sottoposta ad intervento di splenectomia;
il 29/04/2013 Persona_1
a seguito di febbre alta, veniva ricoverata presso il Reparto di Divisione di
[...]
Medicina del P.O. ” ove veniva confermata quale diagnosi Controparte_2
iniziale “pleurite sinistra” e sottoposta a terapie insuliniche e ad accertamenti di routine;
il 02/05/2013 la paziente si presentava “... torpida nelle risposte, a tratti anche confusa, PA 115/70” con iniziali segni di scompenso cardiocircolatorio tanto che il giorno seguente, alle ore 8:00, veniva eseguita Tac cerebrale in urgenza angio - tac dell'addome che evidenziava “raccolta purulenta in sovraepatica e sottomesolica”; durante la mattinata del 03/05/2013 la paziente mostrava condizioni fisiche e psichiche sempre più compromesse e il chirurgo, alle 12:45 circa, diagnosticava un
“addome acuto peritonitico di natura perforativa” e poneva indicazione all'intervento chirurgico, sl'intervento in cartella clinica viene così descritto: “... rilaparotomia ... lisi di aderenze viscero - parietali e viscero - viscerali ... all'apertura del peritoneo si apprezzano circa due litri di pus franco in tutti i recessi peritoneali. Il grave quadro peritonitico è sostenuto da una raccolta asessuale a carico del lobo epatico sinistro e della loggia sottoepatica ... negativa la ricerca di lesioni viscerali perforative anche di somministrazione di blu di metilene mediante NG ... asportazione del pus e dei tessuti
... accurata toilette del cavo peritoneale con soluzione fisiologica ...”; dopo
3 l'intervento rimaneva in ricovero presso il Reparto di Rianimazione Persona_1
del P.O. “ ” ma, a causa del grave shock settico che aveva oramai Controparte_2
compromesso la funzionalità di tutti gli organi, non si riprendeva più con inefficacia dei principali sistemi funzionali sino a giungere al decesso del 26/05/2013 alle ore
4:10; per tutti i ritardi e le anomalie riscontrate durante le pratiche mediche, esso istante unitamente , in qualità di figli di Parte_2 Parte_3 Persona_1
provvedevano in data 03/05/2013 a sporgere querela nei confronti dei sanitari
[...]
dell'Ospedale “ ” per aver determinato con il loro comportamento Controparte_2
professionale un aggravamento delle condizioni di salute di a Persona_1
seguito delle denunce sporte veniva iscritto procedimento penale R.G. n. 20891/13 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e eseguito accertamento tecnico non ripetibile (autopsia) per accertare le cause del decesso di Persona_1
[...]
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo ai sanitari intervenuti e alla struttura ospedaliera “ ” di gli Controparte_2 CP_1
attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Riconoscere
e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera ” per Controparte_2
i fatti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare la stessa in p.l.r.p.t., in relazione al comportamento colposo o doloso dei Sanitari di cui si è avvalso, ai sensi dell'art. 2043 e/o 1228 cod. civ., a risarcire il danno parentale nonché patrimoniale e/o non patrimoniale, in favore degli odierni attori per il decesso della fu sig.ra determinato dalla tardiva diagnosi e dal trattamento sanitario Persona_1
applicato, nella misura seguente:
(coniuge convivente) .... € 272.745,00; Parte_1
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_5
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_2
(figlio convivente) ............... € 272.745,00; Parte_3
(figlio convivente) .............. € 272.745,00 Parte_4
4 oltre rivalutazione e interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale dal fatto al soddisfo, trattandosi di somme qualificabili quali debito di valore […] e/o della diversa somma determinata da eventuale CTU medico legale;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva , che contestava e chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., in seguito al deposito delle relative memorie, il
Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, sicché all'esito dell'udienza del
18.06.2020, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“• rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta CP_1
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
• condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa, se dovute, e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 9.10.2020 e notificata il 14.10.2020, con citazione notificata in data 13.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
interponevano appello - iscritto a ruolo il 23.11.2020 - per i motivi Parte_5
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere l'appello nonché le istanze probatorie di parte attrice e ammettere le prove (prova testimoniale e interrogatorio formale) così come richieste ed articolate in primo grado come da memorie istruttorie depositate ex art. 183 VI cpc, ammettere la CTU medico legale come richiesto in primo grado sui seguenti quesiti: “Accerti il CTU le cause del decesso nonché del “timing” seguito per la diagnosi e il ricovero con valutazione dell'eventuale “indice di probabilità” del diverso esito dell'operazione;
5 “Accerti il CTU se nel caso di specie la chiarezza della sintomatologia in fase di diagnosi doveva dettare un immediato ricovero, evitando di pervenire ad un intervento, nell'occorso, eseguito oltre la tempistica ottimale, con la conseguenza per la sig.ra di essere esclusa da quella “elevata probabilità”; Persona_1
“Accerti il CTU se la paziente fu ricoverata per una pleurite acuta e che i sintomi orientavano per una patologia toracica”; “Accerti il CTU se vi erano dei sintomi che mal si adattavano a tale diagnosi (marcata leucocitosi neutrofila, elevazione degli enzimi epatici [GOT e LDH], iniziale deficit di per fusione coronarica, compromissione dello stato di coscienza);
“Accerti il CTU se il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia se ha inciso sull'exitus, ha determinato un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza”; Cont
“Accerti il CTU se il comportamento dei Sanitari dell'Ospedale CP_2
” di ha avuto un ruolo “concausale” nel determinismo dell'exitus della
[...] CP_1
sig.ra , pertanto da considerarsi una “morte iatrogena” meritevole Persona_1
di risarcimento”; “Accerti il CTU se il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia ha inciso sull'exitus determinando un ulteriore calo di chances di sopravvivenza”;
“Accerti il CTU se anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono allo shock”, nonché le prove così come richieste ed articolate nelle proprie memorie ex art. 183 VI cpc;
2) riconosca e dichiari la responsabilità della struttura ospedaliera CP_2
” / AS NA per i fatti indicati in premessa dell'atto di citazione e, per
[...] CP_1
l'effetto, condanni la stessa in p.l.r.p.t., in relazione al comportamento colposo o doloso dei Sanitari di cui si è avvalso, ai sensi dell'art. 2043 e/o 1228 cod. civ., a risarcire il danno parentale nonché patrimoniale e/o non patrimoniale, in favore degli odierni attori per il decesso della fu sig.ra determinato dalla Persona_1
tardiva diagnosi e dal trattamento sanitario applicato, nella misura seguente:
6 (coniuge convivente) .... € 272.745,00; Parte_1
(figlio non convivente) … € 263.340,00; Parte_5
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_2
(figlio convivente) ............... € 272.745,00; Parte_3
(figlio convivente) .............. € 272.745,00 Parte_4
e/o “danno non patrimoniale da perdita parentale”
[…] oltre rivalutazione e interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale dal fatto al soddisfo, trattandosi di somme qualificabili quali debito di valore […] e/o della diversa somma determinata da eventuale CTU medico legale;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. condannare parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio di I e II grado”.
Si costituiva che contestava il gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata d'ufficio per la prima udienza di comparizione all'11.06.2021, veniva in tale sede rinviata al 20.01.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
La Corte concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni ed in pari data, rilevate le note depositate, riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
<< … 2.1) Sui danni subiti da . Persona_1
Al fine di comprendere gli addebiti mossi alla convenuta struttura sanitaria, va preliminarmente richiamata la ctp depositata dagli attori in occasione della costituzione in giudizio, a firma del dottor e recante la data del 04 Persona_3
luglio 2015.
7 Le censure si appuntano, in tale atto (cfr. pagg. 6 e 7), unicamente sulle cure prestate alla paziente a partire dal ricovero del 29 aprile 2013. Il consulente, in particolare, imputa ai sanitari che ebbero in cura la signora l'omessa valorizzazione, Per_1
ai fini diagnostici, dei dati emergenti (marcata leucocitosi neutrofila, elevazione degli enzimi epatici, iniziale deficit di perfusione coronarica, compromissione dello stato di coscienza, rilevabile sin dal 2 maggio 2013 alle ore 19 e 15), da cui sarebbe derivato un ritardo nell'approccio chirurgico, posto in essere solo in data 3 maggio
2013 ed a distanza di oltre 4 ore dall'accertamento di una pressione pari a 80/50 e di uno stato confusionale.
Il consulente assume che detto intervento “poteva essere effettuato in termini certamente più brevi. Ora in linea generale si può anche condividere l'assunto dei
CT del PM che trattavasi di sintomatologia gravata da una mortalità assai elevata
(anche del 50%), ma il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia ha naturalmente inciso sull'exitus determinando un ulteriore calo delle chance di sopravvivenza. È chiaro che anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock.
Ritengo quindi che il comportamento dei sanitari dell'Ospedale Controparte_2
di abbiano avuto un ruolo “concausale” nel determinismo dell'exitus della CP_1
, o quantomeno che abbia ridotto in misura significativa le sue Persona_1
chance di sopravvivenza, per cui si verte certamente in una “morte iatrogena” meritevole di risarcimento”.
Occorre segnalare che in atto di citazione gli attori, oltre a richiamare la ctp depositata, segnalano un'ulteriore censura, inerente a un presunto ritardo intercorso tra la fase diagnostica (esami ambulatoriali del 23 aprile 2013) ed il conseguente ricovero, avvenuto solo dopo 6 gg. (29 aprile 2013), sicché sarebbe stato violato quel
“timing” ottimale “che ha influito sulla probabilità di un diverso esito dell'intervento chirurgico”.
8 Orbene appare evidente come tale censura, non possa, neppure astrattamente, essere riferibile all non comprendendosi sotto quale profilo detto Controparte_1
ritardo sia riferibile ai sanitari della menzionata struttura ospedaliera, i quali presero in carico la paziente a partire dal 29 aprile 2013, data del ricovero.
È parimenti evidente, alla luce delle poste risarcitorie azionate e della relativa quantificazione, che gli attori intendano imputare ai sanitari della convenuta struttura sanitari il prodursi dell'evento morte, mentre non risulta essere stata ritualmente proposta, difettando l'allegazione dei relativi elementi costitutivi, una domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni correlati alla cd. “perdita di chances di sopravvivenza”. A tal riguardo è sufficiente richiamare i principi affermati anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28993 dell'11 novembre 2019 per riconoscere come l'attività di allegazione presente negli atti difensivi degli attori non sia idonea a supportare, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, una domanda risarcitoria di tal natura.
Occorre a tal punto passare ad analizzare gli argomenti difensivi addotti dalla convenuta.
L' , in occasione della costituzione in giudizio, si concentra sulle Controparte_1
lacune deduttive e probatorie imputabili agli attori;
in particolare ha cura di evidenziare che “gli stessi istanti confermano che, i CCTTUU nominati dalla
Procura della Repubblica nel procedimento penale RGN 20891/13 instauratosi a seguito di loro denuncia - querela, hanno già escluso la riconducibilità del decesso della all'assistenza sanitaria ricevuta. Né tale conclusione può essere Per_1
messa in discussione, come pretende controparte, dalle differenze tra il processo penale e quello civile in tema di onere della prova in quanto, i suddetti ausiliari, non hanno espresso un giudizio di natura giuridica, ma una valutazione tecnica di carattere medico - scientifico e di oggettiva ed assoluta valenza. Infine, non può non rilevarsi come anche il CTP di parte di attrice ricolleghi il decesso della paziente alla sua gravissima e preesistente condizione clinica, riservando alle pretese (ma non provate né specificate) omissioni dei sanitari, rilevanza solo in termini di perdita di
9 chances di sopravvivenza. In definitiva non vi è alcun nesso di causalità tra il decesso della Sig.ra e l'assistenza sanitaria ricevuta sicché la domanda si Per_1
palesa inammissibile ed infondata”.
Ciò detto, occorre passare ad analizzare i contenuti degli atti del procedimento penale acquisiti in corso di causa e, in primo luogo, le conclusioni raggiunte dai consulenti della Procura della Repubblica incaricati dell'esame autoptico e dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la paziente.
In particolare, appare opportuno richiamare unicamente gli accertamenti compiuti avuto riguardo alla fase dell'iter terapeutico in cui si collocano gli addebiti mossi dagli atti (cure prestate dopo il ricovero del 29 aprile 2013.
La configurabilità di una responsabilità per presunti ritardi diagnostici viene analizzata dai consulenti nelle pagine 106 e ss. della perizia, ove si indagano le ragioni del ritardo con cui si provvide ad eseguire la TC addome (in data 3 maggio
2013).
I consulenti paiono escludere profili di responsabilità sul punto valorizzando il quadro clinico “negativo” nonché la circostanza che il ricovero avveniva sulla base di una diagnosi di pleurite che era sostenuta da specifico esame radiologico del 23 aprile 2014, confermata dalla sintomatologia e dalla Rx tocave eseguita in data 29 aprile 2014 all'atto del ricovero “tutto fa propendere per una problematica di tipo toracico e non addominale”.
Inoltre, i consulenti evidenziano che il miglioramento del quadro clinico conseguente alla terapia impostata (apiressia, riduzione della sintomatologia algica alla spalla, riduzione fin quasi alla normalizzazione dei globuli bianchi- vedi primo emocromo del 3.5.13, espressione comunque di una situazione in miglioramento già nei giorni precedenti) “sembrerebbe confortare questo orientamento diagnostico, per cui in maniera comprensibile i Sanitari che ebbero in cura la signora non Per_1
ritennero opportuno estendere gli esami di imaging anche al distretto addominale
(tra l'altro la stessa ecografia addominale del 23.4.13 non metteva in evidenza nulla
10 di particolare se non una piccola falda fluida per cui veniva richiesto controllo a 15 giorni;
va considerato che il ricovero è del 29.4.13 e l'intervento del 3.5.13 vale a dire 6 e 10 giorni dopo quell'ecografica, quindi ben prima della scadenza dei 15 giorni). Del resto, vi era una sintomatologia cui corrispondeva un'alterazione patologica chiaramente identificata in grado di giustificarla. Perché quindi cercare altrove un'altra causa? Del resto nel diario clinico riferimenti alle condizioni cliniche dell'addome erano presenti solo in data 29.4.13 e descrivono un quadro di addome “tranquillo”, e in data 3.5.13 dove descrivono, invece, la comparsa di un quadro di addome acuto lasciando quindi intendere che in questo arco temporale
(dal 29/4 al 3/5) le condizioni addominali erano rimaste immodificate rispetto al
29.4.13, quindi quelle di un addome trattabile e non dolente, e che il quadro di addome acuto sia insorto improvvisamente, come del resto è compatibile con una rottura di ascesso epatico. Pertanto, alla luce dell'analisi degli elementi appena descritti non si riscontrano elementi di censura tecnica sui comportamenti dei
Sanitari che ebbero in cura la paziente e non sono ravvisabili specifiche responsabilità per un eventuale ritardo diagnostico”.
Orbene a fronte di un quadro deduttivo ed argomentativo così puntuale e dettagliato nel rappresentare l'assenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari della convenuta, avuto particolare riguardo ad un ritardo diagnostico e conseguente ritardo nell'approccio terapeutico conseguente al ricovero del 29 aprile 2013, gli attori erano onerati di sviluppare adeguatamente sul piano deduttivo la non condivisibilità di tali conclusioni, supportando tali conclusioni con puntuali riferimenti agli elementi, emergenti dalla vicenda clinica, che avrebbero potuto e dovuto indirizzare precocemente i sanitari ad approfondimenti diagnostici all'addome.
Tale onere non appare soddisfatto, limitandosi gli attori, a mezzo della richiamata ctp, a genericamente assumere l'esistenza di indici rivelatori della patologia addominale;
trattasi, tuttavia, di riferimenti assolutamente privi di specificità e di collocazione temporale;
il tutto, peraltro, in assenza di qualsivoglia impianto
11 argomentativo volto a configurare non solo l'inadempimento ma anche la sua decisiva incidenza causale rispetto al decesso;
lo stesso ctp appare transitare, con una certa ambiguità e contraddittorietà, dal piano della concausalità al piano della mera perdita di chanches di sopravvivenza.
Tali carenze deduttive hanno determinato la mancata ammissione della ctu medico legale pure invocata, atteso che tale mezzo di valutazione della prova non appare utilizzabile per perseguire finalità meramente esplorative ovvero per sopperire a dette carenze.
In ragione di quanto sopra la domanda risarcitoria proposta dagli attori va rigettata.
Le spese di lite tra gli attori e la convenuta seguono la Controparte_1
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda>>.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, adducendo che i fatti riportati nella gravata sentenza non trovano alcun riscontro nella ricostruzione fornita dal c.t.p.; in particolare, parte appellante sostiene che il Tribunale ha provveduto a un'erronea individuazione del periodo in cui si sono verificati i comportamenti oggetto di contestazione, avendo fatto riferimento a una doglianza relativa al periodo precedente il ricovero del 29/04/13, posto che le denunciate responsabilità sono tutte relative al ritardo diagnostico tra il
02/05/13 ed il 03/05/13 (circa 18 ore e 4 ore); sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non proposta la domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni correlati alla cd perdita di chances di sopravvivenza per mancanza di allegazione dei relativi elementi costitutivi;
adduce che in citazione al punto 18) si parla espressamente di richiesta di perdita di chance nei termini seguenti: Ai fini civilistici, il Consulente medico - legale di parte, dott. sulla scorta dell'esame degli atti Persona_3
relativi al decesso della sig.ra , concludeva per un ritardo nella Persona_1
diagnosi e nel trattamento della patologia che ha inciso sull'exitus, determinando un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza. Il comportamento dei Sanitari
12 dell ” di ha avuto un ruolo “concausale” nel Controparte_3 CP_1
determinismo dell'exitus della sig.ra , pertanto da considerarsi una Persona_1
“morte iatrogena” meritevole di risarcimento (cfr. relazione medico - legale di parte), nonché al Punto 21) “Gli attori hanno diritto al risarcimento delle somme così determinate secondo lo sviluppo di calcolo delle Tabelle anno 2014 del Tribunale di
Roma: (coniuge convivente) .... € 272.745,00; (figlio Parte_1 Parte_5
non convivente) … € 263.340,00; (figlio non convivente) ... € Parte_2
263.340,00; (figlio convivente) ... € 272.745,00; (figlio Parte_3 Parte_4
convivente) ... € 272.745,00”; che nella memoria ex art. 183 1 termine c.p.c. si chiedeva anche “danno non patrimoniale da perdita parentale”; che anche nelle conclusioni richiedevano il danno parentale, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale;
sostiene che contrariamente a quanto si legge nella gravata sentenza, negli atti difensivi esiste idonea allegazione atta a supportare, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, una domanda risarcitoria di perdita di chance;
sostiene che le conclusioni della CTP risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenuta soltanto possibile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo;
tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza;
che essi appellanti, avvalendosi del c.t.p., individuano l'illecito da chance perduta indicando in atti la condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati), l'evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa).
13 Inoltre parte appellante lamenta la mancata valutazione di elementi, emergenti dalla vicenda clinica, che avrebbe potuto e dovuto indirizzare precocemente i sanitari ad approfondimenti diagnostici dell'addome, ovvero, di indici rivelatori della patologia addominale;
evidenzia che secondo il CTP, lo stato in cui versava e Per_1
diagnosticato dai medici dell'Ospedale (“… torpida nelle Controparte_2
risposte, a tratti anche confusa) doveva far subito pensare alla rottura dell'ascesso e dunque a uno scompenso multiorgano (fegato e rene) che l'ha portata poi al decesso, siccome lo scompenso del cuore non avrebbe reso la “torpida nelle Per_1
risposte e confusa;
secondo il CTP, accertato lo scompenso multiorganico si sarebbe dovuto subito (e non dopo 18 ore) procedere all'esecuzione di accertamenti (tra cui una TAC addome) che avrebbero portato alla diagnosi più precocemente, mentre si procedeva solo il giorno successivo a fare un'angio - tac dell'addome e nonostante venisse accertata la situazione ormai compromessa si attendevano altre 4 ore per effettuare l'intervento chirurgico;
ancora, secondo il CTP, poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock;
per converso, il Tribunale afferma che la rottura dell'ascesso epatico è avvenuta improvvisamente ed in assenza di segni premonitori.
Infine, parte appellante a sostegno del proposto gravame, richiama le seguenti deduzioni del C.T.P.: “ho esaminato le motivazioni della sentenza del Giudice Amura nel caso in oggetto, valutazioni che non appaiono assolutamente rispondenti alla fattispecie. Innanzitutto, non si capisce l'assunto del Giudice laddove a pagina 5 della sua sentenza egli riporta una lamentala riguardo al periodo precedente il ricovero del 29/04/13 che non ho assolutamente segnalato nella mia relazione. Il
Giudice, nelle motivazioni alla sentenza, non solo “sposa” completamente la tesi Contr difensiva dell , ma fa riferimento alla circostanza che, a suo giudizio, la rottura dell'ascesso epatico sia avvenuta improvvisamente ed in assenza di segni premonitori.In realtà non è proprio così; già in data 02/05/13, alle ore 19,30, quindi
14 circa 18 ore prima dell'intervento chirurgico, la paziente si presentava “…torpida nelle risposte, a tratti anche confusa, PA 115/70; la stessa presentava anche iniziali segni di scompenso cardiocircolatorio (viene descritta come “confusa, polipnoica, emodinamica instabile, cianosi delle estremità”) per cui era già evidenti i segni dello scompenso multiorgano che l'ha portata poi al decesso. Appare evidente che la rottura dell'ascesso non è avvenuta immediatamente prima dell'intervento, come sembra emergere dalla lettura della sentenza, ma addirittura 18 ore prima. In altre parole, già 18 ore prima c'erano i presupposti per indagare maggiormente la situazione con l'esecuzione di accertamenti (tra cui una TAC addome) che avrebbero portato alla diagnosi più precocemente. Per di più, al controllo del 03/05/15 alle ore
08,00 (dopo circa 12 ore) l'angio - tac dell'addome evidenziava “raccolta purulenta in sovraepatica e sottomesolica”, ma, nonostante ciò, si attese altre 4 ore prima di procedere all'intervento chirurgico. È chiaro che anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock. Occorre quindi ridurre drasticamente i tempi di esposizione del peritoneo alla noxa patogena e quindi limitare l'assorbimento delle sostanze tossiche. I motivi di appunto riassunti nella mia consulenza rispetto all'operato dei sanitari sono legati esclusivamente al ritardo diagnostico tra il 02/05/13 ed il
03/05/13 (circa 18 ore) laddove il Giudice, nella sua sentenza, si dilunga viceversa sulla buona situazione clinica della tra il 29/04 ed il 02/05/13, periodo Per_1
che non è assolutamente in discussione. Ritengo quindi che vi siano nella sentenza sicuri motivi di appello e ribadisco che il comportamento dei sanitari dell'ospedale di abbiano ridotto in misura significativa le sue chances Controparte_2 CP_1
di sopravvivenza, per cui si verte certamente in una “morte iatrogena” meritevole di risarcimento”.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata ammissione della CTU, al fine di accertare la tesi suffragata dal ctp.
15 § 5.
I motivi sono infondati.
Secondo costante orientamento, non può ritenersi insita, come un minus, nella domanda volta a far valere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla morte del congiunto, quella per perdita di chances, che ha ad oggetto un particolare tipo di danno emergente incidente su un preciso bene giuridico, ovvero, la mera possibilità di sopravvivere (per il de cuius) e la possibilità di proseguire il rapporto parentale
(per i parenti). Non sussiste, dunque, identità di petitum tra la domanda di risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute;
il rapporto parentale), e la domanda risarcitoria da perdita di chance, stante la ontologica diversità del bene tutelato, ovvero, dell'oggetto della lesione (cfr. Cass. n.21245/2012; Cass. n. 25886/2022). Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima (cfr. Cass., 31/01/2024 , n. 2892).
In primo grado, a parte il breve ed equivoco richiamo, in seno all'atto introduttivo, alla deduzione del CTP, secondo cui il ritardo della diagnosi e del trattamento della patologia <… ha inciso sull'exitus, determinando un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza>>, le allegazioni complessive di cui all'atto introduttivo, comprese le relative conclusioni, fanno univoco riferimento al danno subito, inteso quale perdita della vita del de cuius e perdita del rapporto parentale, perdite provocate dalla contestata ritardata diagnosi e ritardato trattamento della patologia. Pure nella memoria ex art. 183 6 co. 1 termine c.p.c. gli appellanti discorrono di danno da perdita parentale conseguente alla morte della de cuius e Persona_1
ribadiscono che il comportamento dei sanitari ha avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'exitus di . Persona_1
Insomma, interpretando la domanda proposta tenendo conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite
16 nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta (cfr. Cass., 27/06/2024 , n.
17787), si ritiene che gli appellanti abbiano ricondotto causalmente agli addebiti, imputati ai sanitari che si occuparono del parente, la morte di quest'ultimo e non già la perdita di chance di sopravvivere dello stesso.
Il presente gravame è, poi, proposto sulla scorta delle deduzioni su trascritte del CTP, le quali, tuttavia, discorrono esclusivamente, quale bene leso, di chance di sopravvivenza ridotte dal comportamento dei sanitari. Posto che, come affermato dal
Tribunale, una domanda risarcitoria da perdita di chance non è stata proposta, è ininfluente la CTU richiesta al fine di accertare la tesi suffragata dal ctp.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e quali eredi Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di con citazione notificata in data 13.11.2020, avverso la sentenza in Persona_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 5.338,00 per CP_4
17 compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4094/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6505/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 10912/2017, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.2.2025, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
) n.q. di eredi di (nata a [...] il [...] C.F._5 Persona_1
ed ivi deceduta il 26.05.2013), rappresentati e difesi dall'avvocato Mircko Marchione
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._6
APPELLANTI
E
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa - giusta delibera di conferimento incarico n. 21 del
13.01.2021 - dall'avvocato Gaetano Scuotto (C.F.: ) in virtù di C.F._7
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
1 Conclusioni: per gli appellanti: “… Nel caso in cui si ritenesse non ammissibile le istanze istruttorie nonché CTU come richiesto, conclude come da atto di appello, per l'accoglimento dello stesso, con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite del doppio grado del giudizio, con l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”; per l'appellata: “…conclude come in atti riportandosi integralmente a tutte le difese, eccezioni e richieste formulate in atti nonché a tutta la documentazione depositata, insistendo nell'eccezione di nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello con conseguenziale integrale rigetto dello stesso e conferma della sentenza del I° grado n. 6505 del 09/10/2020. … chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 30.03.2017 , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
n.q. di eredi di convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Persona_1
il esponendo che: il Controparte_2
02/03/2013, alle ore 11 circa, veniva trasportata presso il P.O. “ Persona_1 [...]
” a causa di una trombosi al femore superiore destro ove, a seguito di CP_2
esami strumentali (Tac ed Eco addome) veniva diagnosticata la rottura splenica della milza;
l'08/03/2013 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di Persona_1
asportazione della milza;
nei giorni successivi l'intervento veniva riscontrata una raccolta di pus che i sanitari affermavano che si sarebbe riassorbita autonomamente;
il 15/03/2013 veniva dimessa con diagnosi: “ACO arto inferiore Persona_1
destro. Rottura splenica. Cardiopatia ischemica. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito” e in data 20/03/2013 era sottoposta a controllo post - operatorio con esito positivo;
dopo qualche giorno dal controllo medico, iniziò ad Persona_1
accusare forti dolori all'addome, tanto che tra la notte del 29 e il 30/03/2013, dopo
2 aver effettuato lo “stick di controllo della glicemia” che riscontrava valori alterati, la stessa fu trasportata d'urgenza presso il P.O. “Cardarelli” di con diagnosi: CP_1
“chetoacidosi diabetica” con ricovero in Medicina d'Urgenza per poi essere trasferita al reparto di Diabetologia dove veniva monitorata e sottoposta a terapia insulinica e dimessa in data 15/04/2013; il 20/04/2013, col persistere dei dolori all'addome, veniva convocato il medico curante dott. il quale, a seguito di visita Per_2
domiciliare, prescriveva esami strumentali (RX torace + Ecografia addome completo) dalla lettura dei quali veniva riscontrata la presenza di ipodiafania in sede basale sinistra compatibile con pleurite e “...esiti recente intervento di splenectomia con disomogeneità dei tessuti per piccola falda fluida, da rivalutare nel tempo (15 gg.)”, Cont pertanto veniva consigliato il ricovero presso il P.O. “ ” ove la CP_2
paziente era stata sottoposta ad intervento di splenectomia;
il 29/04/2013 Persona_1
a seguito di febbre alta, veniva ricoverata presso il Reparto di Divisione di
[...]
Medicina del P.O. ” ove veniva confermata quale diagnosi Controparte_2
iniziale “pleurite sinistra” e sottoposta a terapie insuliniche e ad accertamenti di routine;
il 02/05/2013 la paziente si presentava “... torpida nelle risposte, a tratti anche confusa, PA 115/70” con iniziali segni di scompenso cardiocircolatorio tanto che il giorno seguente, alle ore 8:00, veniva eseguita Tac cerebrale in urgenza angio - tac dell'addome che evidenziava “raccolta purulenta in sovraepatica e sottomesolica”; durante la mattinata del 03/05/2013 la paziente mostrava condizioni fisiche e psichiche sempre più compromesse e il chirurgo, alle 12:45 circa, diagnosticava un
“addome acuto peritonitico di natura perforativa” e poneva indicazione all'intervento chirurgico, sl'intervento in cartella clinica viene così descritto: “... rilaparotomia ... lisi di aderenze viscero - parietali e viscero - viscerali ... all'apertura del peritoneo si apprezzano circa due litri di pus franco in tutti i recessi peritoneali. Il grave quadro peritonitico è sostenuto da una raccolta asessuale a carico del lobo epatico sinistro e della loggia sottoepatica ... negativa la ricerca di lesioni viscerali perforative anche di somministrazione di blu di metilene mediante NG ... asportazione del pus e dei tessuti
... accurata toilette del cavo peritoneale con soluzione fisiologica ...”; dopo
3 l'intervento rimaneva in ricovero presso il Reparto di Rianimazione Persona_1
del P.O. “ ” ma, a causa del grave shock settico che aveva oramai Controparte_2
compromesso la funzionalità di tutti gli organi, non si riprendeva più con inefficacia dei principali sistemi funzionali sino a giungere al decesso del 26/05/2013 alle ore
4:10; per tutti i ritardi e le anomalie riscontrate durante le pratiche mediche, esso istante unitamente , in qualità di figli di Parte_2 Parte_3 Persona_1
provvedevano in data 03/05/2013 a sporgere querela nei confronti dei sanitari
[...]
dell'Ospedale “ ” per aver determinato con il loro comportamento Controparte_2
professionale un aggravamento delle condizioni di salute di a Persona_1
seguito delle denunce sporte veniva iscritto procedimento penale R.G. n. 20891/13 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e eseguito accertamento tecnico non ripetibile (autopsia) per accertare le cause del decesso di Persona_1
[...]
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo ai sanitari intervenuti e alla struttura ospedaliera “ ” di gli Controparte_2 CP_1
attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Riconoscere
e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera ” per Controparte_2
i fatti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare la stessa in p.l.r.p.t., in relazione al comportamento colposo o doloso dei Sanitari di cui si è avvalso, ai sensi dell'art. 2043 e/o 1228 cod. civ., a risarcire il danno parentale nonché patrimoniale e/o non patrimoniale, in favore degli odierni attori per il decesso della fu sig.ra determinato dalla tardiva diagnosi e dal trattamento sanitario Persona_1
applicato, nella misura seguente:
(coniuge convivente) .... € 272.745,00; Parte_1
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_5
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_2
(figlio convivente) ............... € 272.745,00; Parte_3
(figlio convivente) .............. € 272.745,00 Parte_4
4 oltre rivalutazione e interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale dal fatto al soddisfo, trattandosi di somme qualificabili quali debito di valore […] e/o della diversa somma determinata da eventuale CTU medico legale;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva , che contestava e chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., in seguito al deposito delle relative memorie, il
Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, sicché all'esito dell'udienza del
18.06.2020, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“• rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta CP_1
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
• condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa, se dovute, e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 9.10.2020 e notificata il 14.10.2020, con citazione notificata in data 13.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
interponevano appello - iscritto a ruolo il 23.11.2020 - per i motivi Parte_5
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere l'appello nonché le istanze probatorie di parte attrice e ammettere le prove (prova testimoniale e interrogatorio formale) così come richieste ed articolate in primo grado come da memorie istruttorie depositate ex art. 183 VI cpc, ammettere la CTU medico legale come richiesto in primo grado sui seguenti quesiti: “Accerti il CTU le cause del decesso nonché del “timing” seguito per la diagnosi e il ricovero con valutazione dell'eventuale “indice di probabilità” del diverso esito dell'operazione;
5 “Accerti il CTU se nel caso di specie la chiarezza della sintomatologia in fase di diagnosi doveva dettare un immediato ricovero, evitando di pervenire ad un intervento, nell'occorso, eseguito oltre la tempistica ottimale, con la conseguenza per la sig.ra di essere esclusa da quella “elevata probabilità”; Persona_1
“Accerti il CTU se la paziente fu ricoverata per una pleurite acuta e che i sintomi orientavano per una patologia toracica”; “Accerti il CTU se vi erano dei sintomi che mal si adattavano a tale diagnosi (marcata leucocitosi neutrofila, elevazione degli enzimi epatici [GOT e LDH], iniziale deficit di per fusione coronarica, compromissione dello stato di coscienza);
“Accerti il CTU se il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia se ha inciso sull'exitus, ha determinato un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza”; Cont
“Accerti il CTU se il comportamento dei Sanitari dell'Ospedale CP_2
” di ha avuto un ruolo “concausale” nel determinismo dell'exitus della
[...] CP_1
sig.ra , pertanto da considerarsi una “morte iatrogena” meritevole Persona_1
di risarcimento”; “Accerti il CTU se il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia ha inciso sull'exitus determinando un ulteriore calo di chances di sopravvivenza”;
“Accerti il CTU se anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono allo shock”, nonché le prove così come richieste ed articolate nelle proprie memorie ex art. 183 VI cpc;
2) riconosca e dichiari la responsabilità della struttura ospedaliera CP_2
” / AS NA per i fatti indicati in premessa dell'atto di citazione e, per
[...] CP_1
l'effetto, condanni la stessa in p.l.r.p.t., in relazione al comportamento colposo o doloso dei Sanitari di cui si è avvalso, ai sensi dell'art. 2043 e/o 1228 cod. civ., a risarcire il danno parentale nonché patrimoniale e/o non patrimoniale, in favore degli odierni attori per il decesso della fu sig.ra determinato dalla Persona_1
tardiva diagnosi e dal trattamento sanitario applicato, nella misura seguente:
6 (coniuge convivente) .... € 272.745,00; Parte_1
(figlio non convivente) … € 263.340,00; Parte_5
(figlio non convivente) ... € 263.340,00; Parte_2
(figlio convivente) ............... € 272.745,00; Parte_3
(figlio convivente) .............. € 272.745,00 Parte_4
e/o “danno non patrimoniale da perdita parentale”
[…] oltre rivalutazione e interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale dal fatto al soddisfo, trattandosi di somme qualificabili quali debito di valore […] e/o della diversa somma determinata da eventuale CTU medico legale;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. condannare parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio di I e II grado”.
Si costituiva che contestava il gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata d'ufficio per la prima udienza di comparizione all'11.06.2021, veniva in tale sede rinviata al 20.01.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
La Corte concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni ed in pari data, rilevate le note depositate, riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
<< … 2.1) Sui danni subiti da . Persona_1
Al fine di comprendere gli addebiti mossi alla convenuta struttura sanitaria, va preliminarmente richiamata la ctp depositata dagli attori in occasione della costituzione in giudizio, a firma del dottor e recante la data del 04 Persona_3
luglio 2015.
7 Le censure si appuntano, in tale atto (cfr. pagg. 6 e 7), unicamente sulle cure prestate alla paziente a partire dal ricovero del 29 aprile 2013. Il consulente, in particolare, imputa ai sanitari che ebbero in cura la signora l'omessa valorizzazione, Per_1
ai fini diagnostici, dei dati emergenti (marcata leucocitosi neutrofila, elevazione degli enzimi epatici, iniziale deficit di perfusione coronarica, compromissione dello stato di coscienza, rilevabile sin dal 2 maggio 2013 alle ore 19 e 15), da cui sarebbe derivato un ritardo nell'approccio chirurgico, posto in essere solo in data 3 maggio
2013 ed a distanza di oltre 4 ore dall'accertamento di una pressione pari a 80/50 e di uno stato confusionale.
Il consulente assume che detto intervento “poteva essere effettuato in termini certamente più brevi. Ora in linea generale si può anche condividere l'assunto dei
CT del PM che trattavasi di sintomatologia gravata da una mortalità assai elevata
(anche del 50%), ma il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della patologia ha naturalmente inciso sull'exitus determinando un ulteriore calo delle chance di sopravvivenza. È chiaro che anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock.
Ritengo quindi che il comportamento dei sanitari dell'Ospedale Controparte_2
di abbiano avuto un ruolo “concausale” nel determinismo dell'exitus della CP_1
, o quantomeno che abbia ridotto in misura significativa le sue Persona_1
chance di sopravvivenza, per cui si verte certamente in una “morte iatrogena” meritevole di risarcimento”.
Occorre segnalare che in atto di citazione gli attori, oltre a richiamare la ctp depositata, segnalano un'ulteriore censura, inerente a un presunto ritardo intercorso tra la fase diagnostica (esami ambulatoriali del 23 aprile 2013) ed il conseguente ricovero, avvenuto solo dopo 6 gg. (29 aprile 2013), sicché sarebbe stato violato quel
“timing” ottimale “che ha influito sulla probabilità di un diverso esito dell'intervento chirurgico”.
8 Orbene appare evidente come tale censura, non possa, neppure astrattamente, essere riferibile all non comprendendosi sotto quale profilo detto Controparte_1
ritardo sia riferibile ai sanitari della menzionata struttura ospedaliera, i quali presero in carico la paziente a partire dal 29 aprile 2013, data del ricovero.
È parimenti evidente, alla luce delle poste risarcitorie azionate e della relativa quantificazione, che gli attori intendano imputare ai sanitari della convenuta struttura sanitari il prodursi dell'evento morte, mentre non risulta essere stata ritualmente proposta, difettando l'allegazione dei relativi elementi costitutivi, una domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni correlati alla cd. “perdita di chances di sopravvivenza”. A tal riguardo è sufficiente richiamare i principi affermati anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28993 dell'11 novembre 2019 per riconoscere come l'attività di allegazione presente negli atti difensivi degli attori non sia idonea a supportare, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, una domanda risarcitoria di tal natura.
Occorre a tal punto passare ad analizzare gli argomenti difensivi addotti dalla convenuta.
L' , in occasione della costituzione in giudizio, si concentra sulle Controparte_1
lacune deduttive e probatorie imputabili agli attori;
in particolare ha cura di evidenziare che “gli stessi istanti confermano che, i CCTTUU nominati dalla
Procura della Repubblica nel procedimento penale RGN 20891/13 instauratosi a seguito di loro denuncia - querela, hanno già escluso la riconducibilità del decesso della all'assistenza sanitaria ricevuta. Né tale conclusione può essere Per_1
messa in discussione, come pretende controparte, dalle differenze tra il processo penale e quello civile in tema di onere della prova in quanto, i suddetti ausiliari, non hanno espresso un giudizio di natura giuridica, ma una valutazione tecnica di carattere medico - scientifico e di oggettiva ed assoluta valenza. Infine, non può non rilevarsi come anche il CTP di parte di attrice ricolleghi il decesso della paziente alla sua gravissima e preesistente condizione clinica, riservando alle pretese (ma non provate né specificate) omissioni dei sanitari, rilevanza solo in termini di perdita di
9 chances di sopravvivenza. In definitiva non vi è alcun nesso di causalità tra il decesso della Sig.ra e l'assistenza sanitaria ricevuta sicché la domanda si Per_1
palesa inammissibile ed infondata”.
Ciò detto, occorre passare ad analizzare i contenuti degli atti del procedimento penale acquisiti in corso di causa e, in primo luogo, le conclusioni raggiunte dai consulenti della Procura della Repubblica incaricati dell'esame autoptico e dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la paziente.
In particolare, appare opportuno richiamare unicamente gli accertamenti compiuti avuto riguardo alla fase dell'iter terapeutico in cui si collocano gli addebiti mossi dagli atti (cure prestate dopo il ricovero del 29 aprile 2013.
La configurabilità di una responsabilità per presunti ritardi diagnostici viene analizzata dai consulenti nelle pagine 106 e ss. della perizia, ove si indagano le ragioni del ritardo con cui si provvide ad eseguire la TC addome (in data 3 maggio
2013).
I consulenti paiono escludere profili di responsabilità sul punto valorizzando il quadro clinico “negativo” nonché la circostanza che il ricovero avveniva sulla base di una diagnosi di pleurite che era sostenuta da specifico esame radiologico del 23 aprile 2014, confermata dalla sintomatologia e dalla Rx tocave eseguita in data 29 aprile 2014 all'atto del ricovero “tutto fa propendere per una problematica di tipo toracico e non addominale”.
Inoltre, i consulenti evidenziano che il miglioramento del quadro clinico conseguente alla terapia impostata (apiressia, riduzione della sintomatologia algica alla spalla, riduzione fin quasi alla normalizzazione dei globuli bianchi- vedi primo emocromo del 3.5.13, espressione comunque di una situazione in miglioramento già nei giorni precedenti) “sembrerebbe confortare questo orientamento diagnostico, per cui in maniera comprensibile i Sanitari che ebbero in cura la signora non Per_1
ritennero opportuno estendere gli esami di imaging anche al distretto addominale
(tra l'altro la stessa ecografia addominale del 23.4.13 non metteva in evidenza nulla
10 di particolare se non una piccola falda fluida per cui veniva richiesto controllo a 15 giorni;
va considerato che il ricovero è del 29.4.13 e l'intervento del 3.5.13 vale a dire 6 e 10 giorni dopo quell'ecografica, quindi ben prima della scadenza dei 15 giorni). Del resto, vi era una sintomatologia cui corrispondeva un'alterazione patologica chiaramente identificata in grado di giustificarla. Perché quindi cercare altrove un'altra causa? Del resto nel diario clinico riferimenti alle condizioni cliniche dell'addome erano presenti solo in data 29.4.13 e descrivono un quadro di addome “tranquillo”, e in data 3.5.13 dove descrivono, invece, la comparsa di un quadro di addome acuto lasciando quindi intendere che in questo arco temporale
(dal 29/4 al 3/5) le condizioni addominali erano rimaste immodificate rispetto al
29.4.13, quindi quelle di un addome trattabile e non dolente, e che il quadro di addome acuto sia insorto improvvisamente, come del resto è compatibile con una rottura di ascesso epatico. Pertanto, alla luce dell'analisi degli elementi appena descritti non si riscontrano elementi di censura tecnica sui comportamenti dei
Sanitari che ebbero in cura la paziente e non sono ravvisabili specifiche responsabilità per un eventuale ritardo diagnostico”.
Orbene a fronte di un quadro deduttivo ed argomentativo così puntuale e dettagliato nel rappresentare l'assenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari della convenuta, avuto particolare riguardo ad un ritardo diagnostico e conseguente ritardo nell'approccio terapeutico conseguente al ricovero del 29 aprile 2013, gli attori erano onerati di sviluppare adeguatamente sul piano deduttivo la non condivisibilità di tali conclusioni, supportando tali conclusioni con puntuali riferimenti agli elementi, emergenti dalla vicenda clinica, che avrebbero potuto e dovuto indirizzare precocemente i sanitari ad approfondimenti diagnostici all'addome.
Tale onere non appare soddisfatto, limitandosi gli attori, a mezzo della richiamata ctp, a genericamente assumere l'esistenza di indici rivelatori della patologia addominale;
trattasi, tuttavia, di riferimenti assolutamente privi di specificità e di collocazione temporale;
il tutto, peraltro, in assenza di qualsivoglia impianto
11 argomentativo volto a configurare non solo l'inadempimento ma anche la sua decisiva incidenza causale rispetto al decesso;
lo stesso ctp appare transitare, con una certa ambiguità e contraddittorietà, dal piano della concausalità al piano della mera perdita di chanches di sopravvivenza.
Tali carenze deduttive hanno determinato la mancata ammissione della ctu medico legale pure invocata, atteso che tale mezzo di valutazione della prova non appare utilizzabile per perseguire finalità meramente esplorative ovvero per sopperire a dette carenze.
In ragione di quanto sopra la domanda risarcitoria proposta dagli attori va rigettata.
Le spese di lite tra gli attori e la convenuta seguono la Controparte_1
soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda>>.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, adducendo che i fatti riportati nella gravata sentenza non trovano alcun riscontro nella ricostruzione fornita dal c.t.p.; in particolare, parte appellante sostiene che il Tribunale ha provveduto a un'erronea individuazione del periodo in cui si sono verificati i comportamenti oggetto di contestazione, avendo fatto riferimento a una doglianza relativa al periodo precedente il ricovero del 29/04/13, posto che le denunciate responsabilità sono tutte relative al ritardo diagnostico tra il
02/05/13 ed il 03/05/13 (circa 18 ore e 4 ore); sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente non proposta la domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni correlati alla cd perdita di chances di sopravvivenza per mancanza di allegazione dei relativi elementi costitutivi;
adduce che in citazione al punto 18) si parla espressamente di richiesta di perdita di chance nei termini seguenti: Ai fini civilistici, il Consulente medico - legale di parte, dott. sulla scorta dell'esame degli atti Persona_3
relativi al decesso della sig.ra , concludeva per un ritardo nella Persona_1
diagnosi e nel trattamento della patologia che ha inciso sull'exitus, determinando un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza. Il comportamento dei Sanitari
12 dell ” di ha avuto un ruolo “concausale” nel Controparte_3 CP_1
determinismo dell'exitus della sig.ra , pertanto da considerarsi una Persona_1
“morte iatrogena” meritevole di risarcimento (cfr. relazione medico - legale di parte), nonché al Punto 21) “Gli attori hanno diritto al risarcimento delle somme così determinate secondo lo sviluppo di calcolo delle Tabelle anno 2014 del Tribunale di
Roma: (coniuge convivente) .... € 272.745,00; (figlio Parte_1 Parte_5
non convivente) … € 263.340,00; (figlio non convivente) ... € Parte_2
263.340,00; (figlio convivente) ... € 272.745,00; (figlio Parte_3 Parte_4
convivente) ... € 272.745,00”; che nella memoria ex art. 183 1 termine c.p.c. si chiedeva anche “danno non patrimoniale da perdita parentale”; che anche nelle conclusioni richiedevano il danno parentale, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale;
sostiene che contrariamente a quanto si legge nella gravata sentenza, negli atti difensivi esiste idonea allegazione atta a supportare, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, una domanda risarcitoria di perdita di chance;
sostiene che le conclusioni della CTP risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenuta soltanto possibile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo;
tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza;
che essi appellanti, avvalendosi del c.t.p., individuano l'illecito da chance perduta indicando in atti la condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati), l'evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa).
13 Inoltre parte appellante lamenta la mancata valutazione di elementi, emergenti dalla vicenda clinica, che avrebbe potuto e dovuto indirizzare precocemente i sanitari ad approfondimenti diagnostici dell'addome, ovvero, di indici rivelatori della patologia addominale;
evidenzia che secondo il CTP, lo stato in cui versava e Per_1
diagnosticato dai medici dell'Ospedale (“… torpida nelle Controparte_2
risposte, a tratti anche confusa) doveva far subito pensare alla rottura dell'ascesso e dunque a uno scompenso multiorgano (fegato e rene) che l'ha portata poi al decesso, siccome lo scompenso del cuore non avrebbe reso la “torpida nelle Per_1
risposte e confusa;
secondo il CTP, accertato lo scompenso multiorganico si sarebbe dovuto subito (e non dopo 18 ore) procedere all'esecuzione di accertamenti (tra cui una TAC addome) che avrebbero portato alla diagnosi più precocemente, mentre si procedeva solo il giorno successivo a fare un'angio - tac dell'addome e nonostante venisse accertata la situazione ormai compromessa si attendevano altre 4 ore per effettuare l'intervento chirurgico;
ancora, secondo il CTP, poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock;
per converso, il Tribunale afferma che la rottura dell'ascesso epatico è avvenuta improvvisamente ed in assenza di segni premonitori.
Infine, parte appellante a sostegno del proposto gravame, richiama le seguenti deduzioni del C.T.P.: “ho esaminato le motivazioni della sentenza del Giudice Amura nel caso in oggetto, valutazioni che non appaiono assolutamente rispondenti alla fattispecie. Innanzitutto, non si capisce l'assunto del Giudice laddove a pagina 5 della sua sentenza egli riporta una lamentala riguardo al periodo precedente il ricovero del 29/04/13 che non ho assolutamente segnalato nella mia relazione. Il
Giudice, nelle motivazioni alla sentenza, non solo “sposa” completamente la tesi Contr difensiva dell , ma fa riferimento alla circostanza che, a suo giudizio, la rottura dell'ascesso epatico sia avvenuta improvvisamente ed in assenza di segni premonitori.In realtà non è proprio così; già in data 02/05/13, alle ore 19,30, quindi
14 circa 18 ore prima dell'intervento chirurgico, la paziente si presentava “…torpida nelle risposte, a tratti anche confusa, PA 115/70; la stessa presentava anche iniziali segni di scompenso cardiocircolatorio (viene descritta come “confusa, polipnoica, emodinamica instabile, cianosi delle estremità”) per cui era già evidenti i segni dello scompenso multiorgano che l'ha portata poi al decesso. Appare evidente che la rottura dell'ascesso non è avvenuta immediatamente prima dell'intervento, come sembra emergere dalla lettura della sentenza, ma addirittura 18 ore prima. In altre parole, già 18 ore prima c'erano i presupposti per indagare maggiormente la situazione con l'esecuzione di accertamenti (tra cui una TAC addome) che avrebbero portato alla diagnosi più precocemente. Per di più, al controllo del 03/05/15 alle ore
08,00 (dopo circa 12 ore) l'angio - tac dell'addome evidenziava “raccolta purulenta in sovraepatica e sottomesolica”, ma, nonostante ciò, si attese altre 4 ore prima di procedere all'intervento chirurgico. È chiaro che anche poche ore possono “fare la differenza” in un processo peritonitico, nel senso di migliorare in maniera significativa la prognosi, laddove l'elevata superficie assorbente del peritoneo consente appunto l'assorbimento di quelle sostanze tossiche che conducono rapidamente allo shock. Occorre quindi ridurre drasticamente i tempi di esposizione del peritoneo alla noxa patogena e quindi limitare l'assorbimento delle sostanze tossiche. I motivi di appunto riassunti nella mia consulenza rispetto all'operato dei sanitari sono legati esclusivamente al ritardo diagnostico tra il 02/05/13 ed il
03/05/13 (circa 18 ore) laddove il Giudice, nella sua sentenza, si dilunga viceversa sulla buona situazione clinica della tra il 29/04 ed il 02/05/13, periodo Per_1
che non è assolutamente in discussione. Ritengo quindi che vi siano nella sentenza sicuri motivi di appello e ribadisco che il comportamento dei sanitari dell'ospedale di abbiano ridotto in misura significativa le sue chances Controparte_2 CP_1
di sopravvivenza, per cui si verte certamente in una “morte iatrogena” meritevole di risarcimento”.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata ammissione della CTU, al fine di accertare la tesi suffragata dal ctp.
15 § 5.
I motivi sono infondati.
Secondo costante orientamento, non può ritenersi insita, come un minus, nella domanda volta a far valere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla morte del congiunto, quella per perdita di chances, che ha ad oggetto un particolare tipo di danno emergente incidente su un preciso bene giuridico, ovvero, la mera possibilità di sopravvivere (per il de cuius) e la possibilità di proseguire il rapporto parentale
(per i parenti). Non sussiste, dunque, identità di petitum tra la domanda di risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute;
il rapporto parentale), e la domanda risarcitoria da perdita di chance, stante la ontologica diversità del bene tutelato, ovvero, dell'oggetto della lesione (cfr. Cass. n.21245/2012; Cass. n. 25886/2022). Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima (cfr. Cass., 31/01/2024 , n. 2892).
In primo grado, a parte il breve ed equivoco richiamo, in seno all'atto introduttivo, alla deduzione del CTP, secondo cui il ritardo della diagnosi e del trattamento della patologia <… ha inciso sull'exitus, determinando un ulteriore calo delle chances di sopravvivenza>>, le allegazioni complessive di cui all'atto introduttivo, comprese le relative conclusioni, fanno univoco riferimento al danno subito, inteso quale perdita della vita del de cuius e perdita del rapporto parentale, perdite provocate dalla contestata ritardata diagnosi e ritardato trattamento della patologia. Pure nella memoria ex art. 183 6 co. 1 termine c.p.c. gli appellanti discorrono di danno da perdita parentale conseguente alla morte della de cuius e Persona_1
ribadiscono che il comportamento dei sanitari ha avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'exitus di . Persona_1
Insomma, interpretando la domanda proposta tenendo conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite
16 nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta (cfr. Cass., 27/06/2024 , n.
17787), si ritiene che gli appellanti abbiano ricondotto causalmente agli addebiti, imputati ai sanitari che si occuparono del parente, la morte di quest'ultimo e non già la perdita di chance di sopravvivere dello stesso.
Il presente gravame è, poi, proposto sulla scorta delle deduzioni su trascritte del CTP, le quali, tuttavia, discorrono esclusivamente, quale bene leso, di chance di sopravvivenza ridotte dal comportamento dei sanitari. Posto che, come affermato dal
Tribunale, una domanda risarcitoria da perdita di chance non è stata proposta, è ininfluente la CTU richiesta al fine di accertare la tesi suffragata dal ctp.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e quali eredi Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di con citazione notificata in data 13.11.2020, avverso la sentenza in Persona_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 5.338,00 per CP_4
17 compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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