Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 569
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere poiché il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela dall'ente impositore.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    Il giudice ha ritenuto che, in presenza di usufrutto, l'obbligo di pagamento dell'IMU spetti esclusivamente all'usufruttuario, come previsto dall'art. 1008 c.c. e dall'art. 1, comma 743, della legge 160/2019. Ha inoltre precisato che il ricorrente non può considerarsi coobbligato non avendo accettato l'eredità della madre.

  • Altro
    Condanna per lite temeraria

    La richiesta di condanna per lite temeraria non è stata esplicitamente accolta o rigettata nella parte dispositiva, ma il giudice ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 569
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 569
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo