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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4270/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grazzanise - Piazza Municipio 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53168 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n° 53168 notificato il 27.09.2025 con il quale, il Comune di Grazzanise chiedeva il pagamento dell'IMU 2020 per un importo di €.
767,00, chiama in causa il Comune di Grazzanise.
Il Comune di Grazzanise si è costituito, fa presente che ha già annullato in autotutela gli effetti del provvedimento impugnato provvedendo alla cancellazione anagrafica con provvedimento di discarico. Il provvedimento di sgravio e discarico è stato comunicato a mezzo pec all'avvocato del ricorrente, chiede che venga dichiarata la cessata la materia del contendere.
Il ricorrente lamenta il difetto di legittimazione passiva, chiede la condanna dell'Ente creditore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al credito riportato nell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento di IMU anno 2020, il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto relativamente ai beni oggetto della predetta imposta, come si evince dall'atto di donazione e visure catastali allegate, vi era un diritto di usufrutto in favore della sig.ra Nominativo_1, madre dell'istante, il cui decesso avveniva in data 06/11/2021. Orbene, in presenza di usufrutto la normativa è chiara e selettiva, infatti, prevede che il pagamento di imposte come
IMU e TASI spettino all'usufruttuario. In particolare, a norma dell'art. 1008 c.c. l'usufruttuario "è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito". Ancor più chiaro è l'art. 1, comma 743, della legge 160/2019, che, ai fini IMU stabilisce che "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi" per poi aggiungere che "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso". È chiaro, pertanto, che sia la norma generale che quella specifica all'IMU attribuiscono al solo usufruttuario l'obbligo del pagamento dell'IMU, escludendo ogni forma di solidarietà. Inoltre, al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio relativamente alla qualità di coobbligato del sig. Ricorrente_1, si precisa che lo stesso non può assolutamente considerarsi come tale in quanto non ha mai provveduto ad accettare l'eredità della defunta madre Nominativo_1.
Il resistente Comune di Grazzanise ha già annullato in autotutela gli effetti del provvedimento impugnato nei confronti del ricorrente, provvedendo con discarico del 30/12/2025. Il provvedimento di sgravio e discarico
è stato comunicato a mezzo pec all'avvocato dell'odierno ricorrente. Il G.M. dichiara estinto il giudizio per la cessata la materia del contendere in quanto il Provvedimento impugnato ha ad oggetto crediti già annullati in autotutela dal Comune di Grazzanise.
P.Q.M.
Il GM dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere, condanna il comune di Grazzanise al pagamento delle spese di giudizio per € 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore anticipatario del ricorrente.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4270/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grazzanise - Piazza Municipio 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53168 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n° 53168 notificato il 27.09.2025 con il quale, il Comune di Grazzanise chiedeva il pagamento dell'IMU 2020 per un importo di €.
767,00, chiama in causa il Comune di Grazzanise.
Il Comune di Grazzanise si è costituito, fa presente che ha già annullato in autotutela gli effetti del provvedimento impugnato provvedendo alla cancellazione anagrafica con provvedimento di discarico. Il provvedimento di sgravio e discarico è stato comunicato a mezzo pec all'avvocato del ricorrente, chiede che venga dichiarata la cessata la materia del contendere.
Il ricorrente lamenta il difetto di legittimazione passiva, chiede la condanna dell'Ente creditore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al credito riportato nell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento di IMU anno 2020, il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto relativamente ai beni oggetto della predetta imposta, come si evince dall'atto di donazione e visure catastali allegate, vi era un diritto di usufrutto in favore della sig.ra Nominativo_1, madre dell'istante, il cui decesso avveniva in data 06/11/2021. Orbene, in presenza di usufrutto la normativa è chiara e selettiva, infatti, prevede che il pagamento di imposte come
IMU e TASI spettino all'usufruttuario. In particolare, a norma dell'art. 1008 c.c. l'usufruttuario "è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito". Ancor più chiaro è l'art. 1, comma 743, della legge 160/2019, che, ai fini IMU stabilisce che "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi" per poi aggiungere che "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso". È chiaro, pertanto, che sia la norma generale che quella specifica all'IMU attribuiscono al solo usufruttuario l'obbligo del pagamento dell'IMU, escludendo ogni forma di solidarietà. Inoltre, al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio relativamente alla qualità di coobbligato del sig. Ricorrente_1, si precisa che lo stesso non può assolutamente considerarsi come tale in quanto non ha mai provveduto ad accettare l'eredità della defunta madre Nominativo_1.
Il resistente Comune di Grazzanise ha già annullato in autotutela gli effetti del provvedimento impugnato nei confronti del ricorrente, provvedendo con discarico del 30/12/2025. Il provvedimento di sgravio e discarico
è stato comunicato a mezzo pec all'avvocato dell'odierno ricorrente. Il G.M. dichiara estinto il giudizio per la cessata la materia del contendere in quanto il Provvedimento impugnato ha ad oggetto crediti già annullati in autotutela dal Comune di Grazzanise.
P.Q.M.
Il GM dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere, condanna il comune di Grazzanise al pagamento delle spese di giudizio per € 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore anticipatario del ricorrente.