Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei NOi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 601/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SAVOLDI LUISELLA
E
) rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CONTINI ERMINIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti conclusioni.
1. Pronunzia sullo status: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Collio (Bs), in data 17.03.2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collio (Bs), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2. Ai fini della definizione della crisi coniugale:
a) La RA si obbliga a trasferire al NO , che si CP_1 Parte_1 obbliga ad accettare, il terreno-bosco sito in Nuvolera e così identificato catastalmente: foglio 6 mappale 81, senza alcun corrispettivo, entro un (1) mese dal
. Parte_1 b) La RA rinuncia dell'usufrutto sulla casa coniugale sita in CP_1
Mozambano
(Mn), via Davini n. 24, così censita al NCEU del Comune di Monzambano: foglio 20 particella 369 subalterno 10 e 2, nonché all'usufrutto sull'appezzamento di terreno così censito: foglio 20 particella 370 (ora, in seguito a frazionamento, NCT particella 454 foglio 20) e dell'immobile adibito a studio così censito al NCEU del Comune di Monzambano: NCT foglio 20, particella 369 subalterno 9, con conseguente cancellazione da parte della stessa della trascrizione del verbale di separazione del 12.04.2023, ai numeri 1597/1196, presso l'Agenzia del Territorio di Castiglione delle Stiviere da effettuarsi entro un (1) mese dal deposito della sentenza di divorzio, con spese a carico della moglie. c) La casa coniugale, ad oggi in uso alla RA , verrà da questa liberata entro CP_1 quindici (15) giorni dal deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
d) Il NO , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e Parte_1
a titolo di liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, verserà alla RA la somma complessiva di € 270.000,00 con le seguenti CP_1 modalità: d.1) quanto ad € 50.000,00 (cinquantamilaeuro), alla data del deposito del presente ricorso con bonifico bancario alle coordinate note alle parti, di cui sarà fornita contabile o assegno circolare non trasferibile intestato alla SI.ra ; CP_1 d.2) quanto ad € 100.000,00 (centomilaeuro), con bonifico bancario alle coordinate note alle parti, di cui sarà fornita contabile, entro un (1) mese dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
d.3) quanto ad € 120.000,00 (centoventimilaeuro), in due rate di pari importo, la prima entro un (1) anno dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e, quanto alla seconda, entro due (2) anni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
d.4) a garanzia della dazione delle somme di cui al punto d.3), le parti concordano la trascrizione dell'emananda sentenza e la costituzione di ipoteca volontaria per l'importo di € 120.000,00 sull'immobile di proprietà del NO Pt_1 sito in Mozambano (MN), alla via Davini n. 24, catastalmente
[...] identificato al NCEU del Comune di Monzambano (Mn) foglio 20 particella
369 sub 10. Le spese notarili, di rogito e ogni successiva occorrenda, nessuna esclusa che si rendano necessarie per il perfezionamento della trascrizione dell'emananda sentenza e la costituzione di ipoteca volontaria per l'importo di
€ 120.000,00 sull'immobile di proprietà del NO di cui al presente Pt_1 punto d.4), saranno a carico delle parti in ragione della metà; contestualmente alla costituzione dell'ipoteca e alla ricezione da parte della SI.ra CP_1 della somma di cui al punto d.2), la medesima presenterà la cancellazione della nota di trascrizione della omologa di separazione e provvederà a trasferire il terreno di cui al punto 2.a) al NO A tale riguardo, si precisa che Pt_1 le spese notarili e successive occorrende per la cancellazione della nota di trascrizione della omologa di separazione, saranno a esclusivo carico della RA . Quanto, invece, alle spese notarili relative al trasferimento del CP_1 terreno-bosco di cui al punto a) del presente ricorso, esse saranno integralmente a carico del NO Parte_1
d.5) si precisa che gli atti notarili aventi ad oggetto: 1) cancellazione della nota di trascrizione della omologa di separazione;
2) trasferimento del terreno-bosco in
2 Nuvolera;
3) trascrizione dell'emananda sentenza;
4) la costituzione di ipoteca volontaria per l'importo di € 120.000,00 sull'immobile di proprietà del NO verranno stipulati tutti in via contestuale avanti lo stesso notaio rogante Pt_1 nel termine di un mese (1) dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio;
d.6) in relazione agli accordi tutti previsti al punto d), le parti concordano l'immediata restituzione al NO della somma di cui al punto d.1) Pt_1 (€.50.000,00) nel caso in cui la RA ometta il deposito delle CP_1 conclusioni congiunte e/o note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. o, nel caso venga disposta la comparizione personale delle parti all'udienza presidenziale ex art. 473 bis.21, ometta di presenziarvi. e) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o al vincolo matrimoniale.
f) La RA a fronte di quanto previsto al punto d), rinuncia sin dal CP_1 deposito del ricorso congiunto, alla corresponsione dell'assegno mantenimento dell'importo di € 500,00. g) I coniugi dichiarano di non prevedere alcun assegno periodico o di mantenimento in favore dei figli in quanto economicamente autosufficienti. h) Si precisa che gli accordi di cui ai punti a), b), d) ed e) costituiscono elementi essenziali e condizioni indispensabili che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo divorzile. Per il trasferimento della proprietà di cui al punto a), al punto b) e per la costituzione di ipoteca volontaria di cui al punto d.4), i coniugi richiederanno l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte
Costituzionale 154 del 10 Maggio 1999 e n. 202/2003, come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49 in data 16 Marzo 2000, nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data 16 Luglio 1999. i) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente ricorso, le parti dichiarano di aver regolato i loro rapporti economici per il presente e il futuro discendenti, o comunque, collegate al rapporto matrimoniale.
j) Le spese legali della presente procedura si intendono tra le parti compensate con contestuale rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art. 13 LP. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla
3 legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
[...]
il 17/03/2001 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie B del Parte_2 registro dei relativi atti dell'anno 2001;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLLIO VALTROMPIA (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 22.05.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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