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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15262 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice RT IN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.20614, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Parte_1
OL RO e AO RA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Milano, in corso Italia n.13;
parte attrice
contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Anziano, Dario Bottura e
EP NT ed elettivamente domiciliato presso l Controparte_2 dell'Istituto sita a Roma, in Via Cesare Beccaria 29; parte convenuta
Oggetto: richiesta di pagamento da parte del cessionario attore, per crediti maturati dall'originario cedente quale corrispettivo per la fornitura di merci/prestazione di servizi effettuata in favore dell CP_3
FATTO
Parte attrice premetteva di essere di essere stata cessionaria dei crediti maturati quale corrispettivo della fornitura di merci/prestazione di servizi effettuata a favore dell' dalle seguenti società cedenti: CP_3 Controparte_4 [...]
RA CP_5 Controparte_6 CP_6 CP_7
C 2
[...]
MA Consortile, Controparte_9 CP_10
Sace
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13
Controparte_14 CP_15 Controparte_4
Sempre parte attrice specificava che le erano stati ceduti i Controparte_16 seguenti crediti:
a) €1.241.402,80 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale (doc.3 quale 40 pagine di tabulati con numeri scritti con formato piccolo);
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5 del D.Lgs.
n.231/2002 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d) €76.840,00 ai sensi dell'art.6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.3;
e) €715.927,93 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell' della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a CP_3 quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a), portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4;
f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5, D.lgs.
n.231/02 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) €30.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di CP_
€40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e).
La narrava di aver acquistato, nello svolgimento Parte_1 della propria attività d'impresa bancaria attiva nel settore del factoring, da numerosi fornitori dell' i crediti dai medesimi vantati nei confronti di CP_3 quest'ultimo, rendendosene cessionaria in forza degli atti prodotti al doc.6, regolarmente notificati alla parte debitrice. Con riferimento a tali atti, parte attrice
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evidenziava quanto segue: alcuni di essi avevano ad oggetto crediti già sorti in CP_ capo alla società fornitrice nei confronti dell' convenuto (e, dunque, portati da fatture già emesse nei confronti del debitore); altri, invece, riguardavano crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l' entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione. CP_3
Sempre parte attrice aggiungeva che l'Ente convenuto, dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento, non aveva sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali gli stessi avevano tratto origine. La Banca attrice, in via subordinata e sussidiaria, avanzava domanda di condanna al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare dei crediti ceduti a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041
c.c., stante la fruizione da parte dell'Ente delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate.
La aggiungeva che, per effetto degli atti di cessione Parte_1 di cui è causa, si era resa cessionaria anche degli interessi di mora già maturati per espressa pattuizione derogativa ai sensi dell'art.1263, III comma c.c., così come di quelli non ancora scaduti quali accessori del credito.
Parte attrice rilevava, inoltre, che gli interessi di mora che - alla data di notifica dell'atto di citazione risultavano scaduti da almeno sei mesi - per effetto dall'art.1283 c.c., avevano prodotto a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt.2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02.
La attrice affermava poi di avere diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di Pt_1 risarcimento del danno, un importo forfettario di €40,00 per ciascuna delle 1921 fatture rimaste impagate per un totale di €76.840,00, in virtù di quanto previsto all'art.6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. lgs. n.192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE per come interpretata dalla COissione Europea.
Sempre parte attrice rilevava di essere cessionaria, altresì, dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'Ente convenuto avevano maturato per il ritardato pagamento di alcune Note Debito Interessi non contestate dall' (elencate CP_3 nel doc.4 del fascicolo di parte attrice). Tali note erano accompagnate da fogli
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riepilogativi i quali indicavano il numero di giorni di ritardo e il tasso di interesse di mora applicato. chiedeva, inoltre, gli interessi di Parte_1 mora portati dalle predette note di debito che risultavano scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02.
In conclusione, parte attrice chiedeva:
I) In via principale, di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell' per i seguenti importi: a) €1.241.402,80 in linea CP_3 capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.5, D. Lgs.
n.231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5 del D.lgs. n.231/2002 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d) €76.840,00 ai sensi dell'art.6, comma
2, D. Lgs. n.231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; e) €715.927,93 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell' della sorte capitale di crediti ulteriori CP_3 rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a), portati dalle fatture
(cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.4; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5, D.lgs.
n. 231/02, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e) scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g) €30.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n.231/2002 in ragione di €40,00 per ciascuna delle fatture il cui CP_ ritardato pagamento da parte dell convenuto aveva generato gli interessi di cui alla precedente lettera e);
II) in via subordinata, accertare e dichiarare che la stessa era creditrice nei confronti dell' delle diverse somme a titolo di: a) sorte CP_3 capitale;
b) interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c)
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interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero ex art.6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a); f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g) costi di recupero ex art.6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
III) In via ulteriormente subordinata, di condannare l' al CP_3 pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.
Si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_1 contestando quanto affermato da parte attrice osservava che Parte_1 non aveva specificato gli estremi dei titoli contrattuali sottesi agli atti di cessione e, con riguardo ai crediti ceduti dalla Sace FCT, non aveva indicato ed prodotto gli atti contrattuali generatori dei crediti oggetto della duplice cessione (prima in favore della cessionaria Sace FCT, attiva nel settore del factoring e, poi, ceduti a Cont
.
Parte convenuta precisava che la pretesa di pagamento in esame costituiva parte della più ampia azione di riscossione avanzata nei propri confronti da
[...]
attraverso sei separati atti di citazione, notificati a mezzo posta Parte_1 nell'intervallo marzo-maggio 2020, iscritti al ruolo generale del Tribunale di
Roma con i numeri R.G. 21443/2020, R.G. 25915/2020, R.G. 25935/2020, R.G.
25626/2020, R.G. 61935/2020, tutti relativi alla cessione di contratti di somministrazione e forniture delle medesime società cedenti per un valore complessivo di circa €12.618.518,90, oltre interessi moratori, anatocistici e spese di recupero.
L'Ente convenuto eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in relazione ad alcune posizioni creditorie azionate in quanto, in applicazione dei criteri di collegamento disciplinati dal codice di rito, la competenza a conoscere dei diritti di obbligazione nascenti dai contratti posti alla base delle cessioni azionate poteva essere facoltativamente ravvisata nel luogo dove era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art.20 c.p.c.) in alternativa al
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foro principale fissato dall'art.19 c.p.c., in forza del quale la competenza era radicata nel circondario ove era ubicata la autonoma (sotto il profilo amministrativo-contabile) struttura amministrativa dell'Ente. A tale riguardo, parte convenuta rilevava la riferibilità di alcuni crediti ceduti alle prestazioni di somministrazione eseguite in favore di sedi provinciali autonomamente CP_3 dotate di personalità giuridica ubicate nel territorio della Regione Lazio. In particolare, appartenevano alla competenza delle autonome strutture amministrative: i) della i crediti azionati in forza di cessione Parte_2 [...]
ii) della i crediti azionati in forza di cessione CP_4 Parte_3 [...]
iii) della i crediti azionati in forza delle cessioni CP_4 Parte_4 [...]
, RA CO, IFI Italia;
iv) della i CP_4 CP_10 Parte_5 crediti azionati in forza di cessione Ifi Italia;
v) della , i crediti azionati Pt_6 in virtù delle cessioni vi) della , i crediti azionati in forza CP_4 Parte_7 delle cessioni e RA CO. CP_4
Sempre parte convenuta osservava che nel caso di specie le obbligazioni di pagamento oggetto dei contratti di somministrazione in esame - sorte nel territorio ricadente nelle competenze delle Sedi amministrative di cui sopra - in CP_3 quanto pecuniarie dovrebbero essere eseguite presso il domicilio dei creditori qualora ritenute portable; diversamente, presso il domicilio del debitore rappresentato dalle Direzioni amministrative sopra elencate in quanto articolazioni territoriali dell' dotate di autonoma titolarità di diritti e obbligazioni, di CP_3 rappresentanza legale e autonoma capacità finanziaria nei limiti dello stanziamento di bilancio (art.1182 cod. civ.). A tale riguardo, l'Ente convenuto osservava che i contratti di somministrazione di energia sottoscritti con CP_4 individuavano il Foro competente per le controversie inerenti i rapporti di somministrazione facendo rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile e dunque agli artt.19 e 20 c.p.c.; analogamente, il contratto tra e la CP_5
Lazio conteneva la previsione della clausola arbitrale in forza Parte_8 della quale “per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano” (art. 20).
Parte convenuta eccepiva, inoltre, la violazione del divieto di frazionamento del Cont credito in sede processuale nonché di abuso del processo per avere azionato
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con sei separate azioni giudiziali crediti nascenti dai medesimi rapporti di somministrazione/fornitura, già acquisiti alla propria sfera giuridica e non ragionevolmente tutelabili in tempi differenti, in quanto: i) trattasi di crediti maturati negli anni 2013-2014 e nell'intervallo 2016 - marzo 2019 (per quanto concerne la presente citazione i crediti risalgono al 2018); ii) la necessità di una tutela in tempi differenti era obliterata dalla proposizione contestuale (nel medesimo periodo 19 marzo -13 maggio 2020) di cinque delle sei domande giudiziali (l'ultima datata 4 novembre 2020). Pertanto, l' proponeva istanza CP_3 di riunione ex art.274 c.p.c. stante l'identità delle parti nei sei giudizi predetti.
Sempre l'Ente convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e osservava che, nella propria veste di ente pubblico, poteva operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato ma era tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate in tema di scelta del contraente e di forma del contratto dal
Codice dei contratti pubblici, pena la nullità del relativo contratto ai sensi dell'art.1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa. Da tale presupposto derivava, secondo l' , la necessità di dover dimostrare l'esistenza dei contratti CP_3 generatori dei crediti ceduti unicamente con la loro produzione in giudizio, in difetto della quale gli stessi non potevano ritenersi provati.
Inoltre, parte convenuta eccepiva l'estinzione per integrale pagamento della maggior parte del credito azionato. In particolare, con riguardo alla cessione dei crediti rilevava che tutti i crediti azionati erano stati integralmente CP_15
Cont soddisfatti e allegava i mandati di pagamento eseguiti in favore di nel 2018.
Avuto riguardo poi alle fatture emesse da RA CP_4 CP_5
CO negli anni 2015-2019, parte convenuta affermava che i relativi importi erano stati versati allegando i pertinenti mandati di pagamento.
Con riferimento alle fatture pervenute in formato elettronico, l' contestava CP_3 la rilevanza ai fini probatori dell'allegazione documentale di parte attrice e affermava l'estinzione per operata compensazione di numerosi dei crediti oggetto di cessione.
In secondo luogo, parte convenuta riportava le principali eccezioni sollevate alle società cedenti fornitrici dei servizi idrici ed energetici che avevano impedito, parzialmente, la liquidazione dei corrispettivi maturati determinando la sospensione e/o il rifiuto del documento contabile:
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i) mancata indicazione nelle fatture elettroniche inviate del sito di fornitura di riferimento, elemento necessario per la corretta imputazione contabile dell'importo fatturato da ripartire fra le rispettive strutture competenti al CP_3 pagamento, ciascuna rappresentante un autonomo centro di costo diverso dalla
Direzione generale;
tale mancanza aveva impedito la verifica tecnica finalizzata all'emanazione delle necessarie note di “regolare esecuzione” indispensabili per poter procedere al pagamento delle fatture;
(ii) mancata ricezione delle fatture cartacee, acquisizione finalizzata a verificare la corrispondenza degli importi in esse addebitati con i consumi rilevati;
(iii) erronea compilazione delle fatture elettroniche inviate per omessa indicazione del CIG e di altri elementi informativi essenziali;
(iv) sospensione delle fatture per mancata trasmissione di quelle quietanzate dei subappaltatori ( e MA RZ); (v) rifiuto di CP_10 liquidazione dei corrispettivi per non debenza a seguito di comunicazione di disdetta della fornitura e/o invito alla voltura dell'utenza.
L'Ente convenuto riportava l'art.91, comma 1 del Regolamento di Contabilità dell' approvato con deliberazione n.172 del 18 maggio 2005 secondo cui: CP_3
“le fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere corredate dall'autorizzazione alla spesa e dall'attestazione di regolare esecuzione anche mediante annotazione sulle fatture medesime” ed il successivo art.134, comma
VIII il quale disponeva che “In caso di forniture e servizi di importo superiore a
20.000 Euro, e di non particolare complessità, il collaudo si intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità delle fatture, con il quale si intende attestata la regolarità delle forniture e dei servizi in conformità ai relativi contratti e progetti approvati”. Sempre parte convenuta sottolineava che la mancata attestazione di regolarità equivaleva a “non accettazione” e, dunque, al rifiuto della fattura inviata impedendone la liquidazione. Inoltre, l' CP_3 osservava che l'esigenza che la fattura elettronica contenesse tutti gli elementi informativi necessari per il rilascio della ricevuta di consegna, essenziale per la verifica di regolarità e successiva accettazione, era espressa nell'art.2, comma 4 del Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 secondo cui: “La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con
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solerzia all'accettazione o al riconoscimento della fattura (così come indicato dall'art. 1988 codice civile)”. Ne conseguiva, secondo parte convenuta, che le fatture elettroniche rifiutate per le motivazioni rese note espressamente al
Fornitore, in quanto irregolari, non potevano essere considerate - per il solo fatto di essere state collocate sulla piattaforma informatica – accettate e, pertanto, poiché non costituenti valido titolo creditorio non potevano costituire oggetto di valida cessione. Parte convenuta aggiungeva che la più ricorrente causale di sospensione del pagamento era da imputarsi alla erronea compilazione delle fatture elettroniche che aveva impedito le verifiche di conformità e la susseguente liquidazione dei relativi importi. In particolare, l' specificava che CP_3
l'automatico rifiuto del documento contabile collocato sulla piattaforma elettronica era dovuto alla carenza di CIG: in relazione a tale evenienza l' CP_1 aveva invitato il Fornitore al reinvio alle Sedi competenti con il giusto
Riferimento Amm.ne, corrispondente al centro di costo che aveva in gestione i siti di fornitura relativi, oltre al relativo CIG. Sempre parte convenuta narrava che, nonostante la copiosa corrispondenza, le fatture complete degli elementi richiesti non erano state mai ritrasmesse telematicamente all' e che non appariva CP_3
Cont dimostrato che le medesime fossero state oggetto di cessione alla nel loro stato originario.
Infine, l'Ente convenuto eccepiva la propria carenza di titolarità passiva in quanto numerosi documenti inclusi nell'elenco di fatture azionato riguardavano utenze relative ad immobili a reddito dell'Istituto affidati in gestione alla Romeo Gestioni
S.p.A. e, pertanto, di spettanza o del Gestore o delle Amministrazioni condominiali costituite post dismissione immobiliare.
Con riguardo ad alcune ipotesi, parte convenuta eccepiva, altresì, l'inesistenza e/o inattualità del rapporto contrattuale fonte dei crediti ceduti per essere stato disdettato o di fatto imputato a soggetti terzi. Avuto riguardo alle somme richieste a titolo di interessi di mora maturati per ritardato pagamento da parte dell' CP_1 delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti diversi da quelli oggetto della Cont sorte capitale, l' rilevava l'ascrivibilità alle società cedenti (e a in CP_3 prosieguo) delle causali dei registrati ritardi.
In conclusione, parte convenuta chiedeva: I) in via principale, di dichiarare l'incompetenza ratione loci in relazione ai crediti sorti e da eseguirsi presso le
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autonome sedi strumentali dell'Istituto in favore dei Fori di pertinenza;
II) di disporre la riunione al presente giudizio delle cause connesse per la trattazione congiunta ex art.274 c.p.c.; III) di rigettare tutte le domande avanzate dalla società
perché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di Parte_1 prova;
IV) di condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 5.7.2021 in trattazione scritta, parte attrice depositava note scritte con le quali contestava le eccezioni sollevate dall' nella comparsa di CP_3 risposta e, in particolare affermava: I) l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale stante la mancata compiuta indicazione dei fori asseritamente competenti e l'assenza di norme organizzative dell' CP_3 che attribuiscano alle direzioni regionali personalità giuridica;
II) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per frazionamento del credito in quanto trattasi di crediti distinti vantati da più fornitori e in tempi diversi, non di un unico credito frazionato;
III) l'inammissibilità dell'istanza di riunione ex art.274 c.p.c. posto che il Presidente della II sezione civile del Tribunale di Roma
l'aveva rigettata in data 19 febbraio 2021.
Anche parte convenuta depositava note di trattazione scritta nelle quali rinunciava all'istanza di riunione, mantenendo fermo il rilievo di frazionamento del credito ai fini della liquidazione delle spese giudiziali;
insisteva per la pregiudiziale declaratoria processuale, anche eventualmente unita al merito, e chiedeva i termini ex art.183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine di gg. 30 per deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6° c.p.c., termine di ulteriori gg. 30 per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma e, infine, di ulteriori gg. 20 per la sola eventuale indicazione di prova contraria e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 15.2.2022, in seguito differita al 31.5.2022.
Con la memoria ex art.183, comma 6, n.1, parte attrice contestava: I) l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inammissibile e infondata;
II) l'eccezione di frazionamento indebito del credito e abuso del processo in quanto infondata;
III)
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto per le fatture afferenti ad utenze relative ad immobili a reddito dell in quanto la CP_1 circostanza per la quale l aveva affidato la gestione dei propri immobili CP_3
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ad una società esterna (Romeo Gestioni S.p.A.) non implicava il venir meno della titolarità passiva dell'obbligazione in capo al medesimo;
IV) l'eccezione relativa all'inesistenza e/o inattualità del rapporto contrattuale dei crediti ceduti per essere stato disdettato o di fatto imputato a soggetti terzi, affermando che l' non CP_3 avesse il potere di recedere unilateralmente dal contratto.
Sempre parte attrice precisava che il credito ed (a sua CP_5 CP_9 volta cessionaria di derivava dalla somministrazione di gas ed CP_5 energia elettrica in vari immobili dell'Istituto siti sull'intero territorio nazionale e aveva prodotto gli ordini diretti d'acquisto n. 519005 e n. 1111462, con i quali l aveva aderito rispettivamente alle convenzioni IP “Energia CP_3
Elettrica 10”, Lotto 3 Puglia, Basilicata, , , Sardegna e Pt_3 Pt_4 Pt_7
“Gas Naturale 6”, Lotto 6 Puglia, Basilicata. Pt_3
specificava, altresì, che RA CO aveva fornito energia Parte_1 elettrica in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia e produceva le relative comunicazioni di attivazione. Avuto riguardo al credito di parte CP_4 attrice affermava che lo stesso derivava dalla somministrazione di energia elettrica all' sia in regime di mercato libero che di maggior tutela. CP_1
Cont Parte attrice rilevava, inoltre, che ed avevano fornito energia CP_6 elettrica in vari immobili dell'Istituto siti sull'intero territorio nazionale e che, in data 1° febbraio 2010, era stata stipulata una convenzione fra IP e MA
Consortile per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni”, Lotto 2. Sempre parte attrice rilevava che l' rientrando CP_3 tra i soggetti che potevano usufruire della suddetta Convenzione, aveva inviato la
“Richiesta Preliminare di Fornitura” la quale aveva condotto, successivamente, alla predisposizione del “Piano Dettagliato degli Interventi” con cui erano state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dal quale erano scaturiti i crediti azionati (docc. 23-25 del fascicolo di parte attrice).
La Banca attrice affermava, altresì, che il credito era derivato: I) in CP_10 parte, dai servizi resi all in seguito alla sua adesione alla convenzione CP_3 stipulata in data 14 dicembre 2012 tra IP e in qualità di CP_10 mandataria del RTI costituito con MA società per i servizi integrati (RZ
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per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti CP_19 prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni, Lotto 1); II) in altra parte, dai servizi resi all' in seguito CP_3 alla sua adesione – tramite l'ordine d'acquisto n. 702816 – alla convenzione
IP “Facility Management Uffici 3”.
Parte attrice rilevava, infine, l'infondatezza delle eccezioni relative all'irregolare compilazione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio nonché dell'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento.
Con memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., l' ad integrazione del CP_3 proprio onere probatorio – anche con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva - depositava, in copia informatica, i mandati di pagamento relativi agli immobili somministrati;
produceva le fatture Parte_1 azionate, insieme con la cessione da ad e le proroghe dei CP_5 CP_9 contratti con . CP_10
Parte convenuta, con memoria ex art.183, comma 6, n. 3 c.p.c., impugnava e contestava le fatture prodotte da parte attrice per l'inidoneità della prova documentale offerta. Parte attrice rilevava l'inosservanza degli adempimenti disposti dagli art.74 ed 87 disp. att. c.p.c. da parte dell' nella seconda CP_3 memoria istruttoria chiedendo l'assoluta inutilizzabilità dei documenti prodotti.
All'udienza del 31.05.2022, il Giudice, dato atto delle richieste delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022.
All'udienza del 22.11.2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 26.04.2023, il Giudice disponeva la rimessione del processo sul ruolo nominando il CTU, Dott. (Albo ODCEC Roma), al fine di accertare la Per_1 quantificazione precisa del credito e/o la sua sussistenza.
All'udienza del 29.01.2024, il Giudice osservava che la consulenza risultava incompleta – non indicando nel dettaglio quali crediti fossero supportati da contratto - e rinviava per l'audizione del CTU all'udienza del 5.2.24. In tale ultima data, il Giudice invitava il CTU a fornire chiarimenti che rendessero maggiormente preciso l'oggetto del decidere fornendo i criteri di indagine da
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impiegare per individuare i crediti certi e supportati da tutte le evidenze di legge.
In particolare, il giudice forniva a titolo esemplificativo i seguenti criteri: contratto con forma scritta, regolarità della fatturazione;
prescrizione, legittimazione passiva. Il Giudice assegnava al CTU un termine di 40 giorni e di successivi 15 giorni alle parti per le relative repliche, rinviando all'udienza del 13.5.24 in forma scritta.
Nella CTU depositata in data 15/03/2024, il CTU concludeva che il credito di nei confronti di ammontava ad euro966.040,08, comprensivi CP_20 CP_3 di interessi moratori. Tale importo saliva ad euro1.042.000,74 se si aggiungevano gli interessi anatocistici, ad euro1.043.640.74 se si computava il credito ex art.6
D.Lgs 231/2002 e, infine, ad euro 1.999.737,97 se si consideravano anche gli interessi e gli accessori per le note di debito.
Le parti depositavano note scritte per l'udienza del 13.05.2024: parte attrice, preso atto dell'elaborato peritale definitivo, insisteva affinché venissero recepite le osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico. In subordine, la Pt_1 domandava i termini per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art.281 sexies c.p.c.; parte convenuta chiedeva la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice rinviava per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta al 21.5.2024. All'udienza del
21.05.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata, rilevava che dalla CTU era CP_3
Cont emerso come i crediti , d RA CP_4 CP_5 CP_6
CO fossero sforniti di titolo contrattuale;
con riguardo ai crediti di
, MA RZ e , il CTU aveva Controparte_9 CP_10 verificato soltanto per alcuni fra i crediti azionati la sussistenza di prova documentale, escludendo per il resto il riferimento contrattuale. Sempre parte convenuta osservava che il computo delle poste, a giudizio del CTU, coperte da titolo contrattuale e riferite ad , MA RZ e Controparte_9
ascendeva (tenendo conto dei singoli importi indicati in elenco nella CP_10 consulenza) ad €502.665,41 e che l'importo relativo ai crediti non muniti di documento contabile ammontava ad €65.084,64. Pertanto, secondo l'Ente
13 14
convenuto, l'importo finale dei crediti muniti di prova documentale (titolo contrattuale e documento contabile) doveva essere rideterminato in complessivi
€437.580,77 (€502.665,41 - €65.084,64). Parte convenuta chiedeva il riesame delle conclusioni formulate dal CTU che - in base ai conteggi eseguiti sulla scorta dei parametri numerici indicati nelle tabelle – avrebbe condotto, secondo l' ad un risultato contabile differente, in relazione al quale avrebbero CP_3 dovuto computarsi gli oneri accessori richiesti.
Inoltre, parte convenuta osservava che nella CTU non erano state considerate le prove estintive di taluni crediti, confutati documentalmente mediante versamento in atti del rifiuto alla cessione SACE e dei pagamenti relativi a RA CO ed
Avuto riguardo agli interessi moratori ed anatocistici, l' CP_15 CP_3 eccepiva la mancanza di prova del fatto genetico dell'obbligazione relativa al pagamento di interessi nonché dell'indicazione del credito principale che ne aveva generato la decorrenza.
Parte convenuta ribadiva, altresì, le deduzioni afferenti alla propria carenza di legittimazione passiva per difetto di titolarità degli immobili somministrati. In particolare, documentava le cessazioni di utenza relative a: 1) largo dell'Olgiata, il cui immobile risultava alienato già in data 26 ottobre 2006 e costituita l'Amministrazione condominiale;
2) via Agostino Magliani, le cui utenze afferivano ad immobili mai stati di proprietà dell' 3) disdetta dell'utenza CP_3 di via Petra n. 9 del 26 settembre 2007; 4) disdetta di Campo Farnia n. 35 del 7 novembre 2008; 5) disdetta di via Cordova n. 36 del 1° marzo 2007; 6) disdetta di numerose utenze di Acea Ato2, Enel Energia ed RA CO del 1° CP_4 settembre 2007; 7) disdetta di via Tintoretto n. 97 del 2 ottobre 2008.
depositava, in data 22.7.2024, la comparsa conclusionale Parte_1 nella quale osservava che il pagamento di euro 1.903,88 eseguito da non CP_3 poteva ritenersi liberatorio, essendo presumibilmente (data l'assenza di quietanza sul mandato) avvenuto il 18 gennaio 2018, in data successiva alla notifica della cessione del 2017, in favore della cedente;
analogamente, per i crediti
[...] rispetto a cui il CTU aveva escluso la debenza dell'importo di CP_4
€24.984,15.
Con riguardo alla cedente parte attrice contestava l'esclusione ad CP_4 opera del CTU dell'importo di €8.202,16 per difetto di legittimazione passiva
14 15
della controparte. Relativamente alla cedente MA Consortile, la attrice Pt_1 osservava che il CTU aveva detratto l'importo di €10.032,85, già sottratto dalla medesima dal complessivo importo dovuto. Inoltre, parte attrice affermava la debenza del credito pari ad €48.537,67 in quanto le fatture erano state CP_10 ricevute dall' tramite SDI come da piattaforma del MEF. Infine, la CP_3 Pt_1 riteneva dovute anche le Note Debito Interessi azionate, oltre che i relativi costi di recupero, non oggetto di quesito della CTU. Parte attrice si riportava, infine, alle affermazioni del 13 marzo 2024.
In data 2/12/2024, il Giudice pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in quanto l'importo indicato dal CTU non risultava defalcato di tutti i crediti non supportati dalla prova della certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, data l'impossibilità di decidere razionalmente e riesaminare le conclusioni formulate nella più recente CTU, il Giudice revocava il precedente CTU, disponeva la rimessione della causa sul ruolo e nomina il CTU, Dott. S.P.
A tale scopo, il Giudice formulava il seguente quesito: “visti e analizzati gli atti di causa, in uno con i risultati parziali cui è giunto il precedente CTU, rediga una chiara tabella esplicativa nella quale inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili corredati come segue: 1) prova del regolare contratto, in cui una parte sia
l 2) assenza di prova dell'avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i CP_3 crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 6 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014; 4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all con decurtazione CP_3 delle utenze dismesse. In buona sostanza il CTU nominato redigerà tabella nella quale inserire solo i crediti muniti di prova certa della loro soggettiva imputazione all con valido titolo contrattuale e regolare fattura emessa CP_3 senza prova di effettuato pagamento (non inficiati da alcuna irregolarità formale
e/o sostanziale)”.
In data 16/12/2024, il Giudice rinviava all'udienza del 17.6.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza era poi rinviata, in accoglimento dell'istanza di proroga del termine per il deposito della CTU, al
30.6.2025.
In data 10/06/2025, il CTU depositava la consulenza tecnica.
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All'udienza del 30/06/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trae origine dalla cessione nei confronti di
[...] di crediti maturati quale corrispettivo della fornitura di Parte_1 merci/prestazione di servizi effettuata a favore dell da parte delle seguenti CP_3 società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
MA CP_6 Controparte_21 Controparte_9
Consortile, Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] CP_22 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_4 Controparte_16
Parte attrice ha chiesto l'accertamento del diritto di credito azionato e la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di Controparte_23
€2.064.850,73 di cui 1.957.330,73 a titolo di sorta capitale ed €107.520,00 a titolo di interessi moratori e interessi anatocistici maturati su crediti diversi dalla sorte capitale, oltre ad ulteriori somme vantate a titolo di interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale e costi di recupero.
Al fine di dirimere la presente controversia, è propedeuticamente necessario accertare il preciso ammontare del credito azionato da Parte_1 sulla base dei seguenti criteri (specificati anche nel decreto di nomina del
[...]
CTU del 2/12/2024): 1) prova del regolare contratto in cui è parte l' 2) CP_3 assenza di prova dell'avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 6 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014; 4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all' con decurtazione delle utenze dismesse. Tali CP_3 elementi devono essere accertati cumulativamente al fine di liquidare unicamente i crediti muniti di prova certa della loro soggettiva imputazione all' , con CP_3 valido titolo contrattuale e regolare fattura.
Come risulta dall'elaborato peritale depositato in data 10/06/2025, le parti (e i loro
CTP) hanno concordato sull'intestazione delle fatture all' , sull'emissione di CP_3
16 17
fatture elettroniche a far data dal 6.06.2014 nonché sulla corretta indicazione dei relativi pagamenti.
Giova riportare interi brani della seconda CTU (pag.14) partendo proprio dallo specifico quesito.
“Il C.t.u. quantifichi l'esatta portata del credito ceduto a Parte_1
anche rispondendo alle osservazioni formulate da parte convenuta nella
[...] comparsa conclusionale. Inoltre, il C.t.u. visti ed analizzati gli atti di causa, in uno con i risultati parziali cui è giunto il precedente C.t.u., rediga una chiara tabella esplicativa nella quale inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili, corredati come segue:
1)prova del regolare contratto, in cui una parte sia l' CP_3
2) assenza di prova di avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 06 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014;
4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all' con decurtazione CP_3 delle utenze dismesse.
In buona sostanza il C.t.u. nominato redigerà una tabella nella quale inserire solo
i crediti muniti di prova certa, della loro soggettiva imputazione all' con CP_3 valido titolo contrattuale e regolare fattura emessa, senza prova di effettuato pagamento (non inficiati da alcuna irregolarità formale e/o sostanziale)”.
Il CTU ha selezionato i crediti dotati della documentazione a supporto (pag.21) scrivendo: “In conclusione, il C.t.u. non potendo esprimere un giudizio sulla validità giuridica sulla documentazione in atti, riferita o meno a dei probanti contratti da cui hanno poi avuto origine le fatture in contestazione, richiama ancora una volta, due distinte tabelle (sintetiche) riprese dalle DUE tabelle dettagliate, sopra già richiamate, denominate rispettivamente TAB 01FIN_PAPI
(all. 9) e TAB 01FIN_PAPI CONTRATTI (all. 11) a cui si rimanda, CP_24 riferite al monte fatture debitorio da parte dell' diviso per fornitore dei CP_3 servizi al tempo erogati.
In pratica qui di seguito:
a) nella prima sintetica tabella si tiene conto della documentazione, oggetto di valutazione del magistrato come in precedenza chiarito ed indicato, come
17 18
comprovante la corretta emissione delle fatture, come sostenuto dalla CP_25
;
[...]
b) nell'altra, al contrario, si tiene conto solo dei classici e canonici contratti effettivamente sottoscritti tra le parti in causa, escludendo quindi le fatture non espressamente rientranti in questa casistica, come sostenuto dall' CP_3
Appare evidente che questo giudice deve riconoscere il credito solo in presenza di regolare contratto, altrimenti si andrebbero ad imputare ad dei costi non CP_3 supportati dal regolare impegno di spesa.
La tabella delle obbligazioni provate da regolare contratto - con suddivisione per fornitore ceduto del debito - è la seguente: CP_3
MANITAL CONSORTILE 16.546,97
481.439,05 CP_10
0,00 CP_4
0,00 CP_5
12.189,57 Controparte_26
Contr
,00
0,00 CP_6
21.981,23 Pt_9
Totale dovuto solo con contratti 532.156,82.
Questo è l'unico debito riconoscibile in questa sede.
Avuto riguardo, anzitutto, ai pagamenti effettuati dall' successivamente alla CP_3 data della cessione si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art.1264 del Codice civile la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Ne discende che il pagamento effettuato successivamente non libera il debitore che rimane obbligato nei confronti del cessionario. Pertanto, non si può che aderire alle conclusioni avanzate sul punto dal CTU il quale - dopo aver accertato le avvenute cessioni di ciascun credito presente nella tabella riepilogativa - ha ritenuto non efficaci i mandati di Cont pagamento aventi una data successiva alla cessione del credito alla mentre ha riconosciuto come estintivi quelli emessi precedentemente.
Certamente , anche in forza dei risultati acquisiti con la consulenza, potrà CP_3 richiedere – se ritenuto – la restituzione dell'indebito pagamento soggettivo.
18 19
Il credito cui sopra è caratterizzato dalla presenza della documentazione di riferimento per come accertato dal CTU. A tal proposito occorre svolgere alcune considerazioni circa la forma prescritta per i contratti conclusi dalla P.A. A tale riguardo, si richiama il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui i predetti contratti richiedono la forma scritta ad substantiam e sono insuscettibili di sanatoria anche tramite atti di convalida e ratifica successiva (cfr.
Cass. n.22537/2007; n. 5263/2015). Ai fini dell'onere della prova del diritto fatto valere in giudizio si afferma, inoltre, che: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr.
Cass. n. 25999/2018).
In conformità a quanto richiesto da questo Giudice in sede di formulazione dei quesiti, il CTU ha predisposto due tabelle: la prima, comprensiva anche di documentazione non contrattuale quali ordini e accordi di fornitura, accettazione di richieste di fornitura o comunicazioni di attivazione servizio, peraltro limitati sia dal punto di vista temporale che territoriale (TAB 01FIN_PAPI, all. 9 della ctu); la seconda, avente ad oggetto i crediti risultanti da contratti effettivamente sottoscritti dall' e prodotti in giudizio, escludendo le fatture non CP_3 espressamente rientranti in tale fattispecie (TAB 01FIN_PAPI SOLO CON
CONTRATTI, all. 11 della ctu). Tale metodica consente di escludere crediti non imputabili giuridicamente ad . CP_3
Come anticipato, questo Giudice si riporta ai risultati riportati nella seconda tabella del predetto elaborato peritale in quanto supportati dalla (più volte invocata) prova della sussistenza di regolari contratti sottoscritti dall' con le CP_3 società fornitrici. Ne discende che il credito dovuto a è liquidato in CP_25
19 20
euro 532.156,82, come accertato dal CTU nella tabella di cui all'allegato n.11 della consulenza tecnica depositata in atti.
La presenza documentale e, quindi, la riconducibilità dei contratti agli specifici pagamenti consente di rigettare la subordinata domanda per arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c. Infatti, se non ci sono i documenti contrattuali non si può ricondurre l'obbligazione ad un arricchimento senza causa la cui prestazione, in rerum natura, non è certa.
Circa gli interessi legali si osserva quanto segue.
La domanda avanzata dalla parte attrice, inizialmente, nel suo atto di citazione era pari a quasi al triplo di quanto in questa sede accertato.
Parte convenuta non ha ragionevolmente potuto pagare tempestivamente anche per responsabilità della cessionaria, la quale ha effettuato una richiesta di pagamento inserendo documentazione anche non esattamente pertinente, in quantità abnorme, del tutto priva del necessario supporto contrattuale o già liquidata creando, in questo modo, una complessità di lettura degli atti non superabile al lettore: circostanza questa che ha comportato la lunga durata del presente processo. Lo studio dei documenti ha richiesto ben due CTU per la loro esatta ricostruzione e composizione;
appare ragionevolmente impossibile che l' potesse ex ante unilateralmente individuare l'esatto debito non pagato. CP_3
Tale comportamento del creditore può costituire una condotta che impedisce la liquidazione degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale in quanto essa non appare una valida messa in mora attesa, come detto, la sua sostanziale ardua intelligibilità. Affinché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, “idonea” a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. nn. 15714/2018; 24054/2015;
17123/2015; 24656/2010; 3371/2010; 2481/2007; 10270/2006, richiamate da
Cass., n. 18631/2021). Basterà rileggere l'allegato doc.3 (40 pagine di tabulati con numeri scritti con formato piccolo) per comprendere la evidenza del mancato pagamento: il singolo credito era difficilmente individuabile.
20 21
Pertanto, la mora del debitore non può individuarsi alla data del mancato pagamento o alla notifica dell'atto di citazione bensì nella data della presente sentenza, unica data certa a partire dalla quale la parte convenuta vede CP_3 individuato e liquidato esattamente il proprio debito, per il quale dovrà pagare gli interessi legali fino alla data del soddisfo.
Le spese delle CTU, trattandosi di reciproca soccombenza, sono poste a carico al
50 % e in solido tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di lite sono compensate sussistendo un considerevole abbattimento della somma in concreto accertata e liquidata, rispetto alla primigenia richiesta della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di CP_3 di euro532.156,82, oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data della presente sentenza;
b) pone le spese delle due CTU a carico di entrambe le parti, in solido e al
50%;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
RT IN
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice RT IN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.20614, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Parte_1
OL RO e AO RA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Milano, in corso Italia n.13;
parte attrice
contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Anziano, Dario Bottura e
EP NT ed elettivamente domiciliato presso l Controparte_2 dell'Istituto sita a Roma, in Via Cesare Beccaria 29; parte convenuta
Oggetto: richiesta di pagamento da parte del cessionario attore, per crediti maturati dall'originario cedente quale corrispettivo per la fornitura di merci/prestazione di servizi effettuata in favore dell CP_3
FATTO
Parte attrice premetteva di essere di essere stata cessionaria dei crediti maturati quale corrispettivo della fornitura di merci/prestazione di servizi effettuata a favore dell' dalle seguenti società cedenti: CP_3 Controparte_4 [...]
RA CP_5 Controparte_6 CP_6 CP_7
C 2
[...]
MA Consortile, Controparte_9 CP_10
Sace
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13
Controparte_14 CP_15 Controparte_4
Sempre parte attrice specificava che le erano stati ceduti i Controparte_16 seguenti crediti:
a) €1.241.402,80 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale (doc.3 quale 40 pagine di tabulati con numeri scritti con formato piccolo);
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5 del D.Lgs.
n.231/2002 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d) €76.840,00 ai sensi dell'art.6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.3;
e) €715.927,93 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell' della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a CP_3 quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a), portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4;
f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5, D.lgs.
n.231/02 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) €30.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di CP_
€40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e).
La narrava di aver acquistato, nello svolgimento Parte_1 della propria attività d'impresa bancaria attiva nel settore del factoring, da numerosi fornitori dell' i crediti dai medesimi vantati nei confronti di CP_3 quest'ultimo, rendendosene cessionaria in forza degli atti prodotti al doc.6, regolarmente notificati alla parte debitrice. Con riferimento a tali atti, parte attrice
2 3
evidenziava quanto segue: alcuni di essi avevano ad oggetto crediti già sorti in CP_ capo alla società fornitrice nei confronti dell' convenuto (e, dunque, portati da fatture già emesse nei confronti del debitore); altri, invece, riguardavano crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l' entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione. CP_3
Sempre parte attrice aggiungeva che l'Ente convenuto, dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento, non aveva sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali gli stessi avevano tratto origine. La Banca attrice, in via subordinata e sussidiaria, avanzava domanda di condanna al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare dei crediti ceduti a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041
c.c., stante la fruizione da parte dell'Ente delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento erano state emesse le fatture azionate.
La aggiungeva che, per effetto degli atti di cessione Parte_1 di cui è causa, si era resa cessionaria anche degli interessi di mora già maturati per espressa pattuizione derogativa ai sensi dell'art.1263, III comma c.c., così come di quelli non ancora scaduti quali accessori del credito.
Parte attrice rilevava, inoltre, che gli interessi di mora che - alla data di notifica dell'atto di citazione risultavano scaduti da almeno sei mesi - per effetto dall'art.1283 c.c., avevano prodotto a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt.2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02.
La attrice affermava poi di avere diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di Pt_1 risarcimento del danno, un importo forfettario di €40,00 per ciascuna delle 1921 fatture rimaste impagate per un totale di €76.840,00, in virtù di quanto previsto all'art.6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. lgs. n.192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE per come interpretata dalla COissione Europea.
Sempre parte attrice rilevava di essere cessionaria, altresì, dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'Ente convenuto avevano maturato per il ritardato pagamento di alcune Note Debito Interessi non contestate dall' (elencate CP_3 nel doc.4 del fascicolo di parte attrice). Tali note erano accompagnate da fogli
3 4
riepilogativi i quali indicavano il numero di giorni di ritardo e il tasso di interesse di mora applicato. chiedeva, inoltre, gli interessi di Parte_1 mora portati dalle predette note di debito che risultavano scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02.
In conclusione, parte attrice chiedeva:
I) In via principale, di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell' per i seguenti importi: a) €1.241.402,80 in linea CP_3 capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.5, D. Lgs.
n.231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5 del D.lgs. n.231/2002 in forza del rinvio di cui all'art.1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d) €76.840,00 ai sensi dell'art.6, comma
2, D. Lgs. n.231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; e) €715.927,93 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell' della sorte capitale di crediti ulteriori CP_3 rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a), portati dalle fatture
(cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.4; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art.5, D.lgs.
n. 231/02, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e) scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g) €30.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n.231/2002 in ragione di €40,00 per ciascuna delle fatture il cui CP_ ritardato pagamento da parte dell convenuto aveva generato gli interessi di cui alla precedente lettera e);
II) in via subordinata, accertare e dichiarare che la stessa era creditrice nei confronti dell' delle diverse somme a titolo di: a) sorte CP_3 capitale;
b) interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c)
4 5
interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero ex art.6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a); f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g) costi di recupero ex art.6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
III) In via ulteriormente subordinata, di condannare l' al CP_3 pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.
Si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_1 contestando quanto affermato da parte attrice osservava che Parte_1 non aveva specificato gli estremi dei titoli contrattuali sottesi agli atti di cessione e, con riguardo ai crediti ceduti dalla Sace FCT, non aveva indicato ed prodotto gli atti contrattuali generatori dei crediti oggetto della duplice cessione (prima in favore della cessionaria Sace FCT, attiva nel settore del factoring e, poi, ceduti a Cont
.
Parte convenuta precisava che la pretesa di pagamento in esame costituiva parte della più ampia azione di riscossione avanzata nei propri confronti da
[...]
attraverso sei separati atti di citazione, notificati a mezzo posta Parte_1 nell'intervallo marzo-maggio 2020, iscritti al ruolo generale del Tribunale di
Roma con i numeri R.G. 21443/2020, R.G. 25915/2020, R.G. 25935/2020, R.G.
25626/2020, R.G. 61935/2020, tutti relativi alla cessione di contratti di somministrazione e forniture delle medesime società cedenti per un valore complessivo di circa €12.618.518,90, oltre interessi moratori, anatocistici e spese di recupero.
L'Ente convenuto eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in relazione ad alcune posizioni creditorie azionate in quanto, in applicazione dei criteri di collegamento disciplinati dal codice di rito, la competenza a conoscere dei diritti di obbligazione nascenti dai contratti posti alla base delle cessioni azionate poteva essere facoltativamente ravvisata nel luogo dove era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art.20 c.p.c.) in alternativa al
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foro principale fissato dall'art.19 c.p.c., in forza del quale la competenza era radicata nel circondario ove era ubicata la autonoma (sotto il profilo amministrativo-contabile) struttura amministrativa dell'Ente. A tale riguardo, parte convenuta rilevava la riferibilità di alcuni crediti ceduti alle prestazioni di somministrazione eseguite in favore di sedi provinciali autonomamente CP_3 dotate di personalità giuridica ubicate nel territorio della Regione Lazio. In particolare, appartenevano alla competenza delle autonome strutture amministrative: i) della i crediti azionati in forza di cessione Parte_2 [...]
ii) della i crediti azionati in forza di cessione CP_4 Parte_3 [...]
iii) della i crediti azionati in forza delle cessioni CP_4 Parte_4 [...]
, RA CO, IFI Italia;
iv) della i CP_4 CP_10 Parte_5 crediti azionati in forza di cessione Ifi Italia;
v) della , i crediti azionati Pt_6 in virtù delle cessioni vi) della , i crediti azionati in forza CP_4 Parte_7 delle cessioni e RA CO. CP_4
Sempre parte convenuta osservava che nel caso di specie le obbligazioni di pagamento oggetto dei contratti di somministrazione in esame - sorte nel territorio ricadente nelle competenze delle Sedi amministrative di cui sopra - in CP_3 quanto pecuniarie dovrebbero essere eseguite presso il domicilio dei creditori qualora ritenute portable; diversamente, presso il domicilio del debitore rappresentato dalle Direzioni amministrative sopra elencate in quanto articolazioni territoriali dell' dotate di autonoma titolarità di diritti e obbligazioni, di CP_3 rappresentanza legale e autonoma capacità finanziaria nei limiti dello stanziamento di bilancio (art.1182 cod. civ.). A tale riguardo, l'Ente convenuto osservava che i contratti di somministrazione di energia sottoscritti con CP_4 individuavano il Foro competente per le controversie inerenti i rapporti di somministrazione facendo rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile e dunque agli artt.19 e 20 c.p.c.; analogamente, il contratto tra e la CP_5
Lazio conteneva la previsione della clausola arbitrale in forza Parte_8 della quale “per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano” (art. 20).
Parte convenuta eccepiva, inoltre, la violazione del divieto di frazionamento del Cont credito in sede processuale nonché di abuso del processo per avere azionato
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con sei separate azioni giudiziali crediti nascenti dai medesimi rapporti di somministrazione/fornitura, già acquisiti alla propria sfera giuridica e non ragionevolmente tutelabili in tempi differenti, in quanto: i) trattasi di crediti maturati negli anni 2013-2014 e nell'intervallo 2016 - marzo 2019 (per quanto concerne la presente citazione i crediti risalgono al 2018); ii) la necessità di una tutela in tempi differenti era obliterata dalla proposizione contestuale (nel medesimo periodo 19 marzo -13 maggio 2020) di cinque delle sei domande giudiziali (l'ultima datata 4 novembre 2020). Pertanto, l' proponeva istanza CP_3 di riunione ex art.274 c.p.c. stante l'identità delle parti nei sei giudizi predetti.
Sempre l'Ente convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e osservava che, nella propria veste di ente pubblico, poteva operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato ma era tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate in tema di scelta del contraente e di forma del contratto dal
Codice dei contratti pubblici, pena la nullità del relativo contratto ai sensi dell'art.1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa. Da tale presupposto derivava, secondo l' , la necessità di dover dimostrare l'esistenza dei contratti CP_3 generatori dei crediti ceduti unicamente con la loro produzione in giudizio, in difetto della quale gli stessi non potevano ritenersi provati.
Inoltre, parte convenuta eccepiva l'estinzione per integrale pagamento della maggior parte del credito azionato. In particolare, con riguardo alla cessione dei crediti rilevava che tutti i crediti azionati erano stati integralmente CP_15
Cont soddisfatti e allegava i mandati di pagamento eseguiti in favore di nel 2018.
Avuto riguardo poi alle fatture emesse da RA CP_4 CP_5
CO negli anni 2015-2019, parte convenuta affermava che i relativi importi erano stati versati allegando i pertinenti mandati di pagamento.
Con riferimento alle fatture pervenute in formato elettronico, l' contestava CP_3 la rilevanza ai fini probatori dell'allegazione documentale di parte attrice e affermava l'estinzione per operata compensazione di numerosi dei crediti oggetto di cessione.
In secondo luogo, parte convenuta riportava le principali eccezioni sollevate alle società cedenti fornitrici dei servizi idrici ed energetici che avevano impedito, parzialmente, la liquidazione dei corrispettivi maturati determinando la sospensione e/o il rifiuto del documento contabile:
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i) mancata indicazione nelle fatture elettroniche inviate del sito di fornitura di riferimento, elemento necessario per la corretta imputazione contabile dell'importo fatturato da ripartire fra le rispettive strutture competenti al CP_3 pagamento, ciascuna rappresentante un autonomo centro di costo diverso dalla
Direzione generale;
tale mancanza aveva impedito la verifica tecnica finalizzata all'emanazione delle necessarie note di “regolare esecuzione” indispensabili per poter procedere al pagamento delle fatture;
(ii) mancata ricezione delle fatture cartacee, acquisizione finalizzata a verificare la corrispondenza degli importi in esse addebitati con i consumi rilevati;
(iii) erronea compilazione delle fatture elettroniche inviate per omessa indicazione del CIG e di altri elementi informativi essenziali;
(iv) sospensione delle fatture per mancata trasmissione di quelle quietanzate dei subappaltatori ( e MA RZ); (v) rifiuto di CP_10 liquidazione dei corrispettivi per non debenza a seguito di comunicazione di disdetta della fornitura e/o invito alla voltura dell'utenza.
L'Ente convenuto riportava l'art.91, comma 1 del Regolamento di Contabilità dell' approvato con deliberazione n.172 del 18 maggio 2005 secondo cui: CP_3
“le fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere corredate dall'autorizzazione alla spesa e dall'attestazione di regolare esecuzione anche mediante annotazione sulle fatture medesime” ed il successivo art.134, comma
VIII il quale disponeva che “In caso di forniture e servizi di importo superiore a
20.000 Euro, e di non particolare complessità, il collaudo si intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità delle fatture, con il quale si intende attestata la regolarità delle forniture e dei servizi in conformità ai relativi contratti e progetti approvati”. Sempre parte convenuta sottolineava che la mancata attestazione di regolarità equivaleva a “non accettazione” e, dunque, al rifiuto della fattura inviata impedendone la liquidazione. Inoltre, l' CP_3 osservava che l'esigenza che la fattura elettronica contenesse tutti gli elementi informativi necessari per il rilascio della ricevuta di consegna, essenziale per la verifica di regolarità e successiva accettazione, era espressa nell'art.2, comma 4 del Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 secondo cui: “La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con
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solerzia all'accettazione o al riconoscimento della fattura (così come indicato dall'art. 1988 codice civile)”. Ne conseguiva, secondo parte convenuta, che le fatture elettroniche rifiutate per le motivazioni rese note espressamente al
Fornitore, in quanto irregolari, non potevano essere considerate - per il solo fatto di essere state collocate sulla piattaforma informatica – accettate e, pertanto, poiché non costituenti valido titolo creditorio non potevano costituire oggetto di valida cessione. Parte convenuta aggiungeva che la più ricorrente causale di sospensione del pagamento era da imputarsi alla erronea compilazione delle fatture elettroniche che aveva impedito le verifiche di conformità e la susseguente liquidazione dei relativi importi. In particolare, l' specificava che CP_3
l'automatico rifiuto del documento contabile collocato sulla piattaforma elettronica era dovuto alla carenza di CIG: in relazione a tale evenienza l' CP_1 aveva invitato il Fornitore al reinvio alle Sedi competenti con il giusto
Riferimento Amm.ne, corrispondente al centro di costo che aveva in gestione i siti di fornitura relativi, oltre al relativo CIG. Sempre parte convenuta narrava che, nonostante la copiosa corrispondenza, le fatture complete degli elementi richiesti non erano state mai ritrasmesse telematicamente all' e che non appariva CP_3
Cont dimostrato che le medesime fossero state oggetto di cessione alla nel loro stato originario.
Infine, l'Ente convenuto eccepiva la propria carenza di titolarità passiva in quanto numerosi documenti inclusi nell'elenco di fatture azionato riguardavano utenze relative ad immobili a reddito dell'Istituto affidati in gestione alla Romeo Gestioni
S.p.A. e, pertanto, di spettanza o del Gestore o delle Amministrazioni condominiali costituite post dismissione immobiliare.
Con riguardo ad alcune ipotesi, parte convenuta eccepiva, altresì, l'inesistenza e/o inattualità del rapporto contrattuale fonte dei crediti ceduti per essere stato disdettato o di fatto imputato a soggetti terzi. Avuto riguardo alle somme richieste a titolo di interessi di mora maturati per ritardato pagamento da parte dell' CP_1 delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti diversi da quelli oggetto della Cont sorte capitale, l' rilevava l'ascrivibilità alle società cedenti (e a in CP_3 prosieguo) delle causali dei registrati ritardi.
In conclusione, parte convenuta chiedeva: I) in via principale, di dichiarare l'incompetenza ratione loci in relazione ai crediti sorti e da eseguirsi presso le
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autonome sedi strumentali dell'Istituto in favore dei Fori di pertinenza;
II) di disporre la riunione al presente giudizio delle cause connesse per la trattazione congiunta ex art.274 c.p.c.; III) di rigettare tutte le domande avanzate dalla società
perché infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di Parte_1 prova;
IV) di condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 5.7.2021 in trattazione scritta, parte attrice depositava note scritte con le quali contestava le eccezioni sollevate dall' nella comparsa di CP_3 risposta e, in particolare affermava: I) l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale stante la mancata compiuta indicazione dei fori asseritamente competenti e l'assenza di norme organizzative dell' CP_3 che attribuiscano alle direzioni regionali personalità giuridica;
II) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per frazionamento del credito in quanto trattasi di crediti distinti vantati da più fornitori e in tempi diversi, non di un unico credito frazionato;
III) l'inammissibilità dell'istanza di riunione ex art.274 c.p.c. posto che il Presidente della II sezione civile del Tribunale di Roma
l'aveva rigettata in data 19 febbraio 2021.
Anche parte convenuta depositava note di trattazione scritta nelle quali rinunciava all'istanza di riunione, mantenendo fermo il rilievo di frazionamento del credito ai fini della liquidazione delle spese giudiziali;
insisteva per la pregiudiziale declaratoria processuale, anche eventualmente unita al merito, e chiedeva i termini ex art.183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine di gg. 30 per deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6° c.p.c., termine di ulteriori gg. 30 per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma e, infine, di ulteriori gg. 20 per la sola eventuale indicazione di prova contraria e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 15.2.2022, in seguito differita al 31.5.2022.
Con la memoria ex art.183, comma 6, n.1, parte attrice contestava: I) l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inammissibile e infondata;
II) l'eccezione di frazionamento indebito del credito e abuso del processo in quanto infondata;
III)
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto per le fatture afferenti ad utenze relative ad immobili a reddito dell in quanto la CP_1 circostanza per la quale l aveva affidato la gestione dei propri immobili CP_3
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ad una società esterna (Romeo Gestioni S.p.A.) non implicava il venir meno della titolarità passiva dell'obbligazione in capo al medesimo;
IV) l'eccezione relativa all'inesistenza e/o inattualità del rapporto contrattuale dei crediti ceduti per essere stato disdettato o di fatto imputato a soggetti terzi, affermando che l' non CP_3 avesse il potere di recedere unilateralmente dal contratto.
Sempre parte attrice precisava che il credito ed (a sua CP_5 CP_9 volta cessionaria di derivava dalla somministrazione di gas ed CP_5 energia elettrica in vari immobili dell'Istituto siti sull'intero territorio nazionale e aveva prodotto gli ordini diretti d'acquisto n. 519005 e n. 1111462, con i quali l aveva aderito rispettivamente alle convenzioni IP “Energia CP_3
Elettrica 10”, Lotto 3 Puglia, Basilicata, , , Sardegna e Pt_3 Pt_4 Pt_7
“Gas Naturale 6”, Lotto 6 Puglia, Basilicata. Pt_3
specificava, altresì, che RA CO aveva fornito energia Parte_1 elettrica in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia e produceva le relative comunicazioni di attivazione. Avuto riguardo al credito di parte CP_4 attrice affermava che lo stesso derivava dalla somministrazione di energia elettrica all' sia in regime di mercato libero che di maggior tutela. CP_1
Cont Parte attrice rilevava, inoltre, che ed avevano fornito energia CP_6 elettrica in vari immobili dell'Istituto siti sull'intero territorio nazionale e che, in data 1° febbraio 2010, era stata stipulata una convenzione fra IP e MA
Consortile per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni”, Lotto 2. Sempre parte attrice rilevava che l' rientrando CP_3 tra i soggetti che potevano usufruire della suddetta Convenzione, aveva inviato la
“Richiesta Preliminare di Fornitura” la quale aveva condotto, successivamente, alla predisposizione del “Piano Dettagliato degli Interventi” con cui erano state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dal quale erano scaturiti i crediti azionati (docc. 23-25 del fascicolo di parte attrice).
La Banca attrice affermava, altresì, che il credito era derivato: I) in CP_10 parte, dai servizi resi all in seguito alla sua adesione alla convenzione CP_3 stipulata in data 14 dicembre 2012 tra IP e in qualità di CP_10 mandataria del RTI costituito con MA società per i servizi integrati (RZ
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per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti CP_19 prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni, Lotto 1); II) in altra parte, dai servizi resi all' in seguito CP_3 alla sua adesione – tramite l'ordine d'acquisto n. 702816 – alla convenzione
IP “Facility Management Uffici 3”.
Parte attrice rilevava, infine, l'infondatezza delle eccezioni relative all'irregolare compilazione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio nonché dell'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento.
Con memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., l' ad integrazione del CP_3 proprio onere probatorio – anche con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva - depositava, in copia informatica, i mandati di pagamento relativi agli immobili somministrati;
produceva le fatture Parte_1 azionate, insieme con la cessione da ad e le proroghe dei CP_5 CP_9 contratti con . CP_10
Parte convenuta, con memoria ex art.183, comma 6, n. 3 c.p.c., impugnava e contestava le fatture prodotte da parte attrice per l'inidoneità della prova documentale offerta. Parte attrice rilevava l'inosservanza degli adempimenti disposti dagli art.74 ed 87 disp. att. c.p.c. da parte dell' nella seconda CP_3 memoria istruttoria chiedendo l'assoluta inutilizzabilità dei documenti prodotti.
All'udienza del 31.05.2022, il Giudice, dato atto delle richieste delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022.
All'udienza del 22.11.2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 26.04.2023, il Giudice disponeva la rimessione del processo sul ruolo nominando il CTU, Dott. (Albo ODCEC Roma), al fine di accertare la Per_1 quantificazione precisa del credito e/o la sua sussistenza.
All'udienza del 29.01.2024, il Giudice osservava che la consulenza risultava incompleta – non indicando nel dettaglio quali crediti fossero supportati da contratto - e rinviava per l'audizione del CTU all'udienza del 5.2.24. In tale ultima data, il Giudice invitava il CTU a fornire chiarimenti che rendessero maggiormente preciso l'oggetto del decidere fornendo i criteri di indagine da
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impiegare per individuare i crediti certi e supportati da tutte le evidenze di legge.
In particolare, il giudice forniva a titolo esemplificativo i seguenti criteri: contratto con forma scritta, regolarità della fatturazione;
prescrizione, legittimazione passiva. Il Giudice assegnava al CTU un termine di 40 giorni e di successivi 15 giorni alle parti per le relative repliche, rinviando all'udienza del 13.5.24 in forma scritta.
Nella CTU depositata in data 15/03/2024, il CTU concludeva che il credito di nei confronti di ammontava ad euro966.040,08, comprensivi CP_20 CP_3 di interessi moratori. Tale importo saliva ad euro1.042.000,74 se si aggiungevano gli interessi anatocistici, ad euro1.043.640.74 se si computava il credito ex art.6
D.Lgs 231/2002 e, infine, ad euro 1.999.737,97 se si consideravano anche gli interessi e gli accessori per le note di debito.
Le parti depositavano note scritte per l'udienza del 13.05.2024: parte attrice, preso atto dell'elaborato peritale definitivo, insisteva affinché venissero recepite le osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico. In subordine, la Pt_1 domandava i termini per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art.281 sexies c.p.c.; parte convenuta chiedeva la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice rinviava per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta al 21.5.2024. All'udienza del
21.05.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata, rilevava che dalla CTU era CP_3
Cont emerso come i crediti , d RA CP_4 CP_5 CP_6
CO fossero sforniti di titolo contrattuale;
con riguardo ai crediti di
, MA RZ e , il CTU aveva Controparte_9 CP_10 verificato soltanto per alcuni fra i crediti azionati la sussistenza di prova documentale, escludendo per il resto il riferimento contrattuale. Sempre parte convenuta osservava che il computo delle poste, a giudizio del CTU, coperte da titolo contrattuale e riferite ad , MA RZ e Controparte_9
ascendeva (tenendo conto dei singoli importi indicati in elenco nella CP_10 consulenza) ad €502.665,41 e che l'importo relativo ai crediti non muniti di documento contabile ammontava ad €65.084,64. Pertanto, secondo l'Ente
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convenuto, l'importo finale dei crediti muniti di prova documentale (titolo contrattuale e documento contabile) doveva essere rideterminato in complessivi
€437.580,77 (€502.665,41 - €65.084,64). Parte convenuta chiedeva il riesame delle conclusioni formulate dal CTU che - in base ai conteggi eseguiti sulla scorta dei parametri numerici indicati nelle tabelle – avrebbe condotto, secondo l' ad un risultato contabile differente, in relazione al quale avrebbero CP_3 dovuto computarsi gli oneri accessori richiesti.
Inoltre, parte convenuta osservava che nella CTU non erano state considerate le prove estintive di taluni crediti, confutati documentalmente mediante versamento in atti del rifiuto alla cessione SACE e dei pagamenti relativi a RA CO ed
Avuto riguardo agli interessi moratori ed anatocistici, l' CP_15 CP_3 eccepiva la mancanza di prova del fatto genetico dell'obbligazione relativa al pagamento di interessi nonché dell'indicazione del credito principale che ne aveva generato la decorrenza.
Parte convenuta ribadiva, altresì, le deduzioni afferenti alla propria carenza di legittimazione passiva per difetto di titolarità degli immobili somministrati. In particolare, documentava le cessazioni di utenza relative a: 1) largo dell'Olgiata, il cui immobile risultava alienato già in data 26 ottobre 2006 e costituita l'Amministrazione condominiale;
2) via Agostino Magliani, le cui utenze afferivano ad immobili mai stati di proprietà dell' 3) disdetta dell'utenza CP_3 di via Petra n. 9 del 26 settembre 2007; 4) disdetta di Campo Farnia n. 35 del 7 novembre 2008; 5) disdetta di via Cordova n. 36 del 1° marzo 2007; 6) disdetta di numerose utenze di Acea Ato2, Enel Energia ed RA CO del 1° CP_4 settembre 2007; 7) disdetta di via Tintoretto n. 97 del 2 ottobre 2008.
depositava, in data 22.7.2024, la comparsa conclusionale Parte_1 nella quale osservava che il pagamento di euro 1.903,88 eseguito da non CP_3 poteva ritenersi liberatorio, essendo presumibilmente (data l'assenza di quietanza sul mandato) avvenuto il 18 gennaio 2018, in data successiva alla notifica della cessione del 2017, in favore della cedente;
analogamente, per i crediti
[...] rispetto a cui il CTU aveva escluso la debenza dell'importo di CP_4
€24.984,15.
Con riguardo alla cedente parte attrice contestava l'esclusione ad CP_4 opera del CTU dell'importo di €8.202,16 per difetto di legittimazione passiva
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della controparte. Relativamente alla cedente MA Consortile, la attrice Pt_1 osservava che il CTU aveva detratto l'importo di €10.032,85, già sottratto dalla medesima dal complessivo importo dovuto. Inoltre, parte attrice affermava la debenza del credito pari ad €48.537,67 in quanto le fatture erano state CP_10 ricevute dall' tramite SDI come da piattaforma del MEF. Infine, la CP_3 Pt_1 riteneva dovute anche le Note Debito Interessi azionate, oltre che i relativi costi di recupero, non oggetto di quesito della CTU. Parte attrice si riportava, infine, alle affermazioni del 13 marzo 2024.
In data 2/12/2024, il Giudice pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in quanto l'importo indicato dal CTU non risultava defalcato di tutti i crediti non supportati dalla prova della certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, data l'impossibilità di decidere razionalmente e riesaminare le conclusioni formulate nella più recente CTU, il Giudice revocava il precedente CTU, disponeva la rimessione della causa sul ruolo e nomina il CTU, Dott. S.P.
A tale scopo, il Giudice formulava il seguente quesito: “visti e analizzati gli atti di causa, in uno con i risultati parziali cui è giunto il precedente CTU, rediga una chiara tabella esplicativa nella quale inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili corredati come segue: 1) prova del regolare contratto, in cui una parte sia
l 2) assenza di prova dell'avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i CP_3 crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 6 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014; 4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all con decurtazione CP_3 delle utenze dismesse. In buona sostanza il CTU nominato redigerà tabella nella quale inserire solo i crediti muniti di prova certa della loro soggettiva imputazione all con valido titolo contrattuale e regolare fattura emessa CP_3 senza prova di effettuato pagamento (non inficiati da alcuna irregolarità formale
e/o sostanziale)”.
In data 16/12/2024, il Giudice rinviava all'udienza del 17.6.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza era poi rinviata, in accoglimento dell'istanza di proroga del termine per il deposito della CTU, al
30.6.2025.
In data 10/06/2025, il CTU depositava la consulenza tecnica.
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All'udienza del 30/06/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trae origine dalla cessione nei confronti di
[...] di crediti maturati quale corrispettivo della fornitura di Parte_1 merci/prestazione di servizi effettuata a favore dell da parte delle seguenti CP_3 società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
MA CP_6 Controparte_21 Controparte_9
Consortile, Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] CP_22 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_4 Controparte_16
Parte attrice ha chiesto l'accertamento del diritto di credito azionato e la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di Controparte_23
€2.064.850,73 di cui 1.957.330,73 a titolo di sorta capitale ed €107.520,00 a titolo di interessi moratori e interessi anatocistici maturati su crediti diversi dalla sorte capitale, oltre ad ulteriori somme vantate a titolo di interessi moratori ed anatocistici sulla sorte capitale e costi di recupero.
Al fine di dirimere la presente controversia, è propedeuticamente necessario accertare il preciso ammontare del credito azionato da Parte_1 sulla base dei seguenti criteri (specificati anche nel decreto di nomina del
[...]
CTU del 2/12/2024): 1) prova del regolare contratto in cui è parte l' 2) CP_3 assenza di prova dell'avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 6 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014; 4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all' con decurtazione delle utenze dismesse. Tali CP_3 elementi devono essere accertati cumulativamente al fine di liquidare unicamente i crediti muniti di prova certa della loro soggettiva imputazione all' , con CP_3 valido titolo contrattuale e regolare fattura.
Come risulta dall'elaborato peritale depositato in data 10/06/2025, le parti (e i loro
CTP) hanno concordato sull'intestazione delle fatture all' , sull'emissione di CP_3
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fatture elettroniche a far data dal 6.06.2014 nonché sulla corretta indicazione dei relativi pagamenti.
Giova riportare interi brani della seconda CTU (pag.14) partendo proprio dallo specifico quesito.
“Il C.t.u. quantifichi l'esatta portata del credito ceduto a Parte_1
anche rispondendo alle osservazioni formulate da parte convenuta nella
[...] comparsa conclusionale. Inoltre, il C.t.u. visti ed analizzati gli atti di causa, in uno con i risultati parziali cui è giunto il precedente C.t.u., rediga una chiara tabella esplicativa nella quale inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili, corredati come segue:
1)prova del regolare contratto, in cui una parte sia l' CP_3
2) assenza di prova di avvenuto pagamento;
3) eliminazione di tutti i crediti non supportati da fatture elettroniche emesse dopo il 06 giugno 2014, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.52 del 21 marzo 2014;
4) intestazione dell'originaria fattura e dell'utenza all' con decurtazione CP_3 delle utenze dismesse.
In buona sostanza il C.t.u. nominato redigerà una tabella nella quale inserire solo
i crediti muniti di prova certa, della loro soggettiva imputazione all' con CP_3 valido titolo contrattuale e regolare fattura emessa, senza prova di effettuato pagamento (non inficiati da alcuna irregolarità formale e/o sostanziale)”.
Il CTU ha selezionato i crediti dotati della documentazione a supporto (pag.21) scrivendo: “In conclusione, il C.t.u. non potendo esprimere un giudizio sulla validità giuridica sulla documentazione in atti, riferita o meno a dei probanti contratti da cui hanno poi avuto origine le fatture in contestazione, richiama ancora una volta, due distinte tabelle (sintetiche) riprese dalle DUE tabelle dettagliate, sopra già richiamate, denominate rispettivamente TAB 01FIN_PAPI
(all. 9) e TAB 01FIN_PAPI CONTRATTI (all. 11) a cui si rimanda, CP_24 riferite al monte fatture debitorio da parte dell' diviso per fornitore dei CP_3 servizi al tempo erogati.
In pratica qui di seguito:
a) nella prima sintetica tabella si tiene conto della documentazione, oggetto di valutazione del magistrato come in precedenza chiarito ed indicato, come
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comprovante la corretta emissione delle fatture, come sostenuto dalla CP_25
;
[...]
b) nell'altra, al contrario, si tiene conto solo dei classici e canonici contratti effettivamente sottoscritti tra le parti in causa, escludendo quindi le fatture non espressamente rientranti in questa casistica, come sostenuto dall' CP_3
Appare evidente che questo giudice deve riconoscere il credito solo in presenza di regolare contratto, altrimenti si andrebbero ad imputare ad dei costi non CP_3 supportati dal regolare impegno di spesa.
La tabella delle obbligazioni provate da regolare contratto - con suddivisione per fornitore ceduto del debito - è la seguente: CP_3
MANITAL CONSORTILE 16.546,97
481.439,05 CP_10
0,00 CP_4
0,00 CP_5
12.189,57 Controparte_26
Contr
,00
0,00 CP_6
21.981,23 Pt_9
Totale dovuto solo con contratti 532.156,82.
Questo è l'unico debito riconoscibile in questa sede.
Avuto riguardo, anzitutto, ai pagamenti effettuati dall' successivamente alla CP_3 data della cessione si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art.1264 del Codice civile la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Ne discende che il pagamento effettuato successivamente non libera il debitore che rimane obbligato nei confronti del cessionario. Pertanto, non si può che aderire alle conclusioni avanzate sul punto dal CTU il quale - dopo aver accertato le avvenute cessioni di ciascun credito presente nella tabella riepilogativa - ha ritenuto non efficaci i mandati di Cont pagamento aventi una data successiva alla cessione del credito alla mentre ha riconosciuto come estintivi quelli emessi precedentemente.
Certamente , anche in forza dei risultati acquisiti con la consulenza, potrà CP_3 richiedere – se ritenuto – la restituzione dell'indebito pagamento soggettivo.
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Il credito cui sopra è caratterizzato dalla presenza della documentazione di riferimento per come accertato dal CTU. A tal proposito occorre svolgere alcune considerazioni circa la forma prescritta per i contratti conclusi dalla P.A. A tale riguardo, si richiama il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui i predetti contratti richiedono la forma scritta ad substantiam e sono insuscettibili di sanatoria anche tramite atti di convalida e ratifica successiva (cfr.
Cass. n.22537/2007; n. 5263/2015). Ai fini dell'onere della prova del diritto fatto valere in giudizio si afferma, inoltre, che: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”(cfr.
Cass. n. 25999/2018).
In conformità a quanto richiesto da questo Giudice in sede di formulazione dei quesiti, il CTU ha predisposto due tabelle: la prima, comprensiva anche di documentazione non contrattuale quali ordini e accordi di fornitura, accettazione di richieste di fornitura o comunicazioni di attivazione servizio, peraltro limitati sia dal punto di vista temporale che territoriale (TAB 01FIN_PAPI, all. 9 della ctu); la seconda, avente ad oggetto i crediti risultanti da contratti effettivamente sottoscritti dall' e prodotti in giudizio, escludendo le fatture non CP_3 espressamente rientranti in tale fattispecie (TAB 01FIN_PAPI SOLO CON
CONTRATTI, all. 11 della ctu). Tale metodica consente di escludere crediti non imputabili giuridicamente ad . CP_3
Come anticipato, questo Giudice si riporta ai risultati riportati nella seconda tabella del predetto elaborato peritale in quanto supportati dalla (più volte invocata) prova della sussistenza di regolari contratti sottoscritti dall' con le CP_3 società fornitrici. Ne discende che il credito dovuto a è liquidato in CP_25
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euro 532.156,82, come accertato dal CTU nella tabella di cui all'allegato n.11 della consulenza tecnica depositata in atti.
La presenza documentale e, quindi, la riconducibilità dei contratti agli specifici pagamenti consente di rigettare la subordinata domanda per arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c. Infatti, se non ci sono i documenti contrattuali non si può ricondurre l'obbligazione ad un arricchimento senza causa la cui prestazione, in rerum natura, non è certa.
Circa gli interessi legali si osserva quanto segue.
La domanda avanzata dalla parte attrice, inizialmente, nel suo atto di citazione era pari a quasi al triplo di quanto in questa sede accertato.
Parte convenuta non ha ragionevolmente potuto pagare tempestivamente anche per responsabilità della cessionaria, la quale ha effettuato una richiesta di pagamento inserendo documentazione anche non esattamente pertinente, in quantità abnorme, del tutto priva del necessario supporto contrattuale o già liquidata creando, in questo modo, una complessità di lettura degli atti non superabile al lettore: circostanza questa che ha comportato la lunga durata del presente processo. Lo studio dei documenti ha richiesto ben due CTU per la loro esatta ricostruzione e composizione;
appare ragionevolmente impossibile che l' potesse ex ante unilateralmente individuare l'esatto debito non pagato. CP_3
Tale comportamento del creditore può costituire una condotta che impedisce la liquidazione degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale in quanto essa non appare una valida messa in mora attesa, come detto, la sua sostanziale ardua intelligibilità. Affinché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, “idonea” a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. nn. 15714/2018; 24054/2015;
17123/2015; 24656/2010; 3371/2010; 2481/2007; 10270/2006, richiamate da
Cass., n. 18631/2021). Basterà rileggere l'allegato doc.3 (40 pagine di tabulati con numeri scritti con formato piccolo) per comprendere la evidenza del mancato pagamento: il singolo credito era difficilmente individuabile.
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Pertanto, la mora del debitore non può individuarsi alla data del mancato pagamento o alla notifica dell'atto di citazione bensì nella data della presente sentenza, unica data certa a partire dalla quale la parte convenuta vede CP_3 individuato e liquidato esattamente il proprio debito, per il quale dovrà pagare gli interessi legali fino alla data del soddisfo.
Le spese delle CTU, trattandosi di reciproca soccombenza, sono poste a carico al
50 % e in solido tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di lite sono compensate sussistendo un considerevole abbattimento della somma in concreto accertata e liquidata, rispetto alla primigenia richiesta della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di CP_3 di euro532.156,82, oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data della presente sentenza;
b) pone le spese delle due CTU a carico di entrambe le parti, in solido e al
50%;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
RT IN
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