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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 311/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Daria BORIOSI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in MO (CN) il 26/06/2010, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, Parte
II, Serie A, dell'anno 2010; che dal matrimonio è nata la figlia a IA (CN) il 22/12/2012; Persona_1 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 12/02/2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
[...]
, nato il 09/09/1978 a MO (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 311/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Daria BORIOSI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in MO (CN) il 26/06/2010, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, Parte
II, Serie A, dell'anno 2010; che dal matrimonio è nata la figlia a IA (CN) il 22/12/2012; Persona_1 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 12/02/2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
[...]
, nato il 09/09/1978 a MO (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi