Articolo 21 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 novembre 1960
Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960