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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8556/2021 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antoniazzi, del
Foro di Treviso
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Omoretti Pezzotti, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito:
• Accertato e dichiarato che legittimamente ha sospeso il saldo delle fatture azionate Parte_1 con il decreto opposto;
che il corrispettivo concordato per la fatt. 652/2020 è già stato integralmente corrisposto;
che gli interventi di cui alla fatt. 2753/2020 sono inidonei a permettere il funzionamento del motore e comunque non eseguiti a regola d'arte; dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, nullo e comunque infondato;
• In subordine, previa revoca del decreto opposto ridursi la pretesa avversaria a quanto risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
• Conseguentemente, condannarsi l'Opposta alla restituzione della somma di euro 29.367,44 corrisposta dall'Opponente in ossequio alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Insiste nell'accoglimento delle istanze di cui alla propria memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc, relativamente a quelle non accolte e/o ai capitoli di prova non ammessi, e con rigetto delle istanze avversarie come da propria memoria ex art. 183/6 n. 3 cpc”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente perché infondate e non provate in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2227/2021 emesso dal Tribunale di Brescia. Con rifusione di spese e compensi professionali di causa”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
2 tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2227/2021, dell'importo di € 25.169,15 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento Controparte_1 della fattura n. 2753/2020, relativa alla revisione di un motore, nonché per il mancato parziale pagamento della fattura n. 652/2020, avente a oggetto la vendita di un nuovo motore.
1.1 Nel dettaglio, la società opponente ha dedotto quanto segue:
- nulla è dovuto per la fattura n. 2753/2020, in considerazione del fatto che la revisione non era stata effettuata a regola d'arte, avendo il motore manifestato gravi vizi, tale da renderlo inidoneo all'uso;
- il prezzo del motore concordato con il preventivo n. 10.182 del 19.12.2019 era di €
24.000,00 oltre IVA, somma già versata, con conseguente non debenza dell'ulteriore importo di € 5.000,00 preteso da parte opposta in relazione alla fattura n. 652/2020.
Peraltro, anche tale motore, dopo poche ore, aveva manifestato malfunzionamenti e, infine, si era fuso.
1.2 Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando il contenuto dell'atto di opposizione.
A tal fine, ha replicato nei seguenti termini:
- il prezzo pattuito per la vendita del nuovo motore, di cui alla fattura n. 652/2020, era pari a € 29.000,00 oltre IVA, mentre la prima delle due fatture emesse, riportante uno sconto di € 5.000,00, era frutto di un errore, emendato tramite l'emissione di una seconda fattura dell'importo corretto;
- i vizi relativi al motore oggetto di revisione, di cui alla fattura n. 2753/2020, comunque non provati dall'opponente, erano riconducibili al tipo di olio utilizzato da quest'ultima, mentre le opere commissionate erano state eseguite a regola d'arte.
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 *** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Come anticipato, il ricorso monitorio aveva a oggetto due fatture emesse dalla convenuta opposta: la n. 652/2020 e la n. 2753/2020.
2.1 Fattura n. 652/2020:
ha dedotto che le parti avevano pattuito un prezzo pari a € 24.000,00 oltre IVA, in Parte_1 forza di uno sconto di € 5.000,00 accordatole dalla convenuta, come risultante dal preventivo n.
10.182 del 19.12.2019, il cui originale era stato trattenuto da quest'ultima. Tuttavia, dopo l'emissione di una prima fattura per l'importo corretto di € 24.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 4 fasc. att.), l'opposta aveva emesso una seconda fattura, in sostituzione della precedente, per il diverso importo di € 29.000,00 oltre IVA, non applicando dunque quanto concordato (cfr. doc.
5 fasc. att.). ha replicato che la prima fattura era frutto dell'errore commesso da una propria CP_1 dipendente nella compilazione del documento, poi emendato tramite l'emissione di un secondo documento, dal momento che alcuno sconto era mai stato concesso.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che nel corso dell'attività istruttoria ha trovato conferma la tesi sostenuta dall'opponente.
In particolare, la teste all'epoca dei fatti dipendente di in qualità di Tes_1 CP_1 tecnico commerciale, ha riferito quanto segue: “CAP 12) CAP. 13) confermo che per l'acquisto del motore di cui alla fattura n. 652- 2020 il signor [legale rappresentante dell'opposta; n.d.r.] ed Pt_2 il signor [legale rappresentante dell'opponente; n.d.r.] si erano accordati per uno sconto Pt_1 sul prezzo di 4 mila o 5 mila euro rispetto al prezzo iniziale di listino. Conosco la circostanza perché avevo chiesto al signor l'autorizzazione per lo sconto e lui aveva messo una firma in rosso sul Pt_2 preventivo concordato. Lo sconto lo aveva concesso il signor io avevo solo fatto da tramite con Pt_2 Part Detto preventivo del quale non ricordo il numero, venne redatto in unico originale e trattenuto Cont presso la CAP. 14) CAP. 15) viene esibito il doc. 4 di parte opponente e la teste risponde
“confermo che si tratta della fattura emessa sulla base dello sconto concordato. Conosco questa circostanza poiché all'epoca ero dipendente a tutti gli effetti e la mail aziendale era ancora attiva” CAP. Cont 15) confermo che la inviò una nuova fattura, in sostituzione della precedente, dell'importo di euro Part 29.000,00 oltre IVA, come da doc. 5 che mi viene esibito;
CAP. 16) mi risulta che il sig. di Pt_1 Cont contestò subito a il mancato rispetto dell'accordo sullo sconto. Non ricordo come ho appreso questa circostanza, non posso escludere mi sia stata inviata una email che mi sia stata riferita dall'azienda”
(verbale ud. 3.2.2023).
4 Ritiene il Tribunale che l'attendibilità di contestata da non possa essere Tes_1 CP_1 messa in discussione, considerato che la teste, oltre ad aver riferito i fatti in maniera precisa, puntuale e coerente, non intrattiene più alcun rapporto con la convenuta, essendo cessato il relativo contratto di lavoro (cfr. verbale ud. 3.2.2023: “ho lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 2013 sino al 31 marzo 2020, svolgevo mansioni di tecnico commerciale”). Inoltre, non vi è alcun elemento a supporto di un asserito risentimento della teste nei confronti della convenuta, come invece sostenuto da quest'ultima. Infine, se è vero che ha dichiarato che sin dall'inizio Tes_1 di febbraio 2020 era rimasta a casa per ferie, per poi cessare l'attività lavorativa presso CP_1
l 31.3.2020, è altrettanto vero che all'epoca della redazione del preventivo (vale a dire il
[...]
19.12.2019), a cui essa ha fatto riferimento, era ancora in servizio e che, pur essendo stata emessa la fattura in questione in data 29.2.2020, la teste era a conoscenza della circostanza poiché “all'epoca ero dipendente a tutti gli effetti e la mail aziendale era ancora attiva” (verbale ud.
3.2.2023).
Peraltro, è opportuno precisare che quanto riferito dalla teste , anch'essa dipendente di Tes_2 con mansioni di contabilità e amministrazione, non contraddice le affermazioni CP_1 di La prima, infatti, si è limitata a dichiarare di avere emesso una seconda fattura, in Tes_1 sostituzione della precedente, secondo le indicazioni ricevute dal reparto commerciale, senza nulla riferire in merito all'avvenuta concessione dello sconto, sul quale, anzi, ha precisato di non avere competenza: “confermo che si tratta della fattura n. 652 del 29.02.2020 emessa per la vendita del motore alleggerito con prezzo di € 29.000,00 oltre i.v.a. Gli accordi li fanno i commerciali, noi riceviamo solo i documenti per le fatture da fare. CAP. 2) CAP. 3) confermo che prima avevo erroneamente redatto e trasmesso a un prima fattura n. 652 del 29.02.2020 esponendo Parte_1 un importo inferiore di € 5.000,00 rispetto a quanto concordato Ci è stato comunicato, dai responsabili commerciali che il prezzo indicato era errato e che dovevo modificarlo” (verbale ud. 3.2.2023). Alla luce di tale ultima precisazione deve dunque essere letto il riferimento operato dalla teste all'errore nell'indicazione dell'importo nella prima fattura, vale a dire non perché ex ante scorretto ma poiché ex post così comunicatole dai responsabili, verosimilmente alla luce di un ripensamento.
In conclusione, deve ritenersi che il prezzo concordato del motore fosse di € 24.000,00 oltre
IVA, e, avendo l'opponente già corrisposto tale importo (circostanza pacifica e incontestata), nulla sia dovuto in relazione alla fattura n. 652/2020.
2.2 Fattura n. 2753/2020:
ha eccepito che la revisione del motore non era stata effettuata da controparte a Parte_1 regola d'arte.
5 ha replicato che non è stata fornita idonea prova in ordine a tali asseriti vizi, in CP_1 ogni caso riconducibili alle modalità con cui il motore era stato utilizzato dall'opponente.
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze di parte opponente risulta indispensabile dare conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing.
[...]
nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di Per_1 causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide
(sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V,
6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Ciò premesso, il C.T.U. ha accertato quanto segue:
- “per entrambi i gruppi motore usura e degrado sono di entità superiore a quella normalmente attendibile sicché la contestazione è fondata” (pagg. 19-20 relaz. finale);
- “i vizi e malfunzionamenti lamentati dalla parte opponente sussistono effettivamente, essendosi manifestati nell'avaria di entrambi i gruppi motore” (pag. 20 relaz. finale);
- “delle avarie non risulta possibile determinare la causa tecnica, per i limiti a cui l'attuale indagine è assoggettata per essere condotta a posteriori del verificarsi di ciascuna, meglio illustrati al § 7.2. Neppure è quindi possibile attribuire la responsabilità delle avarie Cont discriminando tra fornitore ed utilizzatore, ovvero a per inidoneità della componentistica del gruppo motore acquistato e della modalità d'intervento su quello revisionato, oppure Part attribuirla ad per inidoneità nella loro alimentazione, manutenzione e/o conduzione” (pag.
20 relaz. finale).
Il C.T.U., dunque, accertata l'effettiva sussistenza delle avarie e dei malfunzionamenti lamentati dall'opponente, non ha potuto stabilirne la causa, ritenendo le opposte tesi formulate dai c.t.p. “tutte astrattamente plausibili e capaci di determinare i guasti e le avarie constatati” (pag. 18 relaz. finale), affermando infine “l'impossibilità di giungere ad una conclusione oggettiva in merito alla eziologia delle avarie, e quindi all'accollo della responsabilità tra i protagonisti della vicenda attuali Parti in causa” (pag. 19 relaz. finale).
Peraltro, non possono esserci dubbi in ordine al fatto che il motore oggetto della fattura n.
2753/2020 sia lo stesso visionato dal C.T.U., in quanto il teste ha confermato quanto Tes_3 dichiarato dal legale di all'udienza del 13.4.2023, vale a dire che lo stesso si Parte_1 trovava presso la '2Pgreco' (cfr. verbale ud. 3.2.2023: “CAP. 31) confermo che il motore venne
6 rimosso dall'impianto perché si era rotto. Ho partecipato anch'io allo smontaggio e si trova in deposito presso la <2Pgreco>”).
A fronte di tali conclusioni, occorre pertanto individuare la regola di riparto dell'onere probatorio operante nel caso in esame.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha precisato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, Rv. 673503 - 01. Cfr. anche Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
28991 del 11/11/2019).
Infatti, è stato chiarito che le norme speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e seguenti c.c., integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (peraltro, eventuali eccezioni di decadenza e/o prescrizione avrebbero dovuto essere sollevate dall'opposta in maniera inequivoca con la comparsa di costituzione - cfr. Cass, civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 2222 del
25/01/2022).
Nel caso in esame, si ritiene che l'opponente si sia limitata a formulare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di paralizzare la pretesa della controparte, non avendo proposto domanda di garanzia per le difformità e i vizi secondo quanto previsto dalla disciplina in tema di appalto.
Pertanto, applicando il principio sopra richiamato, sarebbe stato onere di fornire CP_1 la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione, circostanza non verificatasi, dal momento che il C.T.U. ha accertato l'effettiva sussistenza dei vizi e delle avarie lamentati dall'opponente con riferimento a entrambi i motori.
In conclusione, ritiene il Tribunale che nulla sia dovuto anche con riferimento alla fattura n.
2753/2020.
2.3 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta da deve essere accolta Parte_1
e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato.
Di conseguenza, deve essere condannata a restituire quanto ricevuto a seguito CP_1 del provvedimento ex art. 648 c.p.c. del 4.3.2022 (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
19296 del 3/10/2005, Rv. 584460 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019,
Rv. 656254 - 01; Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023, Rv. 669607 - 01).
7 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione
d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021, Rv. 662956 - 01).
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Parte attrice in opposizione ha diritto altresì al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio consulente alle operazioni peritali. Sul punto, si osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 3.1.2013, n. 84;
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 2021).
Infine, sempre alla luce del principio di soccombenza, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere definitivamente posti a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
8 - accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2227/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1°.6.2021;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a restituire a parte attrice in opposizione gli importi ricevuti a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 4.3.2022, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento e sino al soddisfo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 178,25 per esborsi, oltre € 2.410,72 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della convenuta opposta.
Brescia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8556/2021 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antoniazzi, del
Foro di Treviso
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Omoretti Pezzotti, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito:
• Accertato e dichiarato che legittimamente ha sospeso il saldo delle fatture azionate Parte_1 con il decreto opposto;
che il corrispettivo concordato per la fatt. 652/2020 è già stato integralmente corrisposto;
che gli interventi di cui alla fatt. 2753/2020 sono inidonei a permettere il funzionamento del motore e comunque non eseguiti a regola d'arte; dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente e per l'effetto revocarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, nullo e comunque infondato;
• In subordine, previa revoca del decreto opposto ridursi la pretesa avversaria a quanto risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
• Conseguentemente, condannarsi l'Opposta alla restituzione della somma di euro 29.367,44 corrisposta dall'Opponente in ossequio alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Insiste nell'accoglimento delle istanze di cui alla propria memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc, relativamente a quelle non accolte e/o ai capitoli di prova non ammessi, e con rigetto delle istanze avversarie come da propria memoria ex art. 183/6 n. 3 cpc”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente perché infondate e non provate in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2227/2021 emesso dal Tribunale di Brescia. Con rifusione di spese e compensi professionali di causa”.
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
2 tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2227/2021, dell'importo di € 25.169,15 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento Controparte_1 della fattura n. 2753/2020, relativa alla revisione di un motore, nonché per il mancato parziale pagamento della fattura n. 652/2020, avente a oggetto la vendita di un nuovo motore.
1.1 Nel dettaglio, la società opponente ha dedotto quanto segue:
- nulla è dovuto per la fattura n. 2753/2020, in considerazione del fatto che la revisione non era stata effettuata a regola d'arte, avendo il motore manifestato gravi vizi, tale da renderlo inidoneo all'uso;
- il prezzo del motore concordato con il preventivo n. 10.182 del 19.12.2019 era di €
24.000,00 oltre IVA, somma già versata, con conseguente non debenza dell'ulteriore importo di € 5.000,00 preteso da parte opposta in relazione alla fattura n. 652/2020.
Peraltro, anche tale motore, dopo poche ore, aveva manifestato malfunzionamenti e, infine, si era fuso.
1.2 Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando il contenuto dell'atto di opposizione.
A tal fine, ha replicato nei seguenti termini:
- il prezzo pattuito per la vendita del nuovo motore, di cui alla fattura n. 652/2020, era pari a € 29.000,00 oltre IVA, mentre la prima delle due fatture emesse, riportante uno sconto di € 5.000,00, era frutto di un errore, emendato tramite l'emissione di una seconda fattura dell'importo corretto;
- i vizi relativi al motore oggetto di revisione, di cui alla fattura n. 2753/2020, comunque non provati dall'opponente, erano riconducibili al tipo di olio utilizzato da quest'ultima, mentre le opere commissionate erano state eseguite a regola d'arte.
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 *** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Come anticipato, il ricorso monitorio aveva a oggetto due fatture emesse dalla convenuta opposta: la n. 652/2020 e la n. 2753/2020.
2.1 Fattura n. 652/2020:
ha dedotto che le parti avevano pattuito un prezzo pari a € 24.000,00 oltre IVA, in Parte_1 forza di uno sconto di € 5.000,00 accordatole dalla convenuta, come risultante dal preventivo n.
10.182 del 19.12.2019, il cui originale era stato trattenuto da quest'ultima. Tuttavia, dopo l'emissione di una prima fattura per l'importo corretto di € 24.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 4 fasc. att.), l'opposta aveva emesso una seconda fattura, in sostituzione della precedente, per il diverso importo di € 29.000,00 oltre IVA, non applicando dunque quanto concordato (cfr. doc.
5 fasc. att.). ha replicato che la prima fattura era frutto dell'errore commesso da una propria CP_1 dipendente nella compilazione del documento, poi emendato tramite l'emissione di un secondo documento, dal momento che alcuno sconto era mai stato concesso.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che nel corso dell'attività istruttoria ha trovato conferma la tesi sostenuta dall'opponente.
In particolare, la teste all'epoca dei fatti dipendente di in qualità di Tes_1 CP_1 tecnico commerciale, ha riferito quanto segue: “CAP 12) CAP. 13) confermo che per l'acquisto del motore di cui alla fattura n. 652- 2020 il signor [legale rappresentante dell'opposta; n.d.r.] ed Pt_2 il signor [legale rappresentante dell'opponente; n.d.r.] si erano accordati per uno sconto Pt_1 sul prezzo di 4 mila o 5 mila euro rispetto al prezzo iniziale di listino. Conosco la circostanza perché avevo chiesto al signor l'autorizzazione per lo sconto e lui aveva messo una firma in rosso sul Pt_2 preventivo concordato. Lo sconto lo aveva concesso il signor io avevo solo fatto da tramite con Pt_2 Part Detto preventivo del quale non ricordo il numero, venne redatto in unico originale e trattenuto Cont presso la CAP. 14) CAP. 15) viene esibito il doc. 4 di parte opponente e la teste risponde
“confermo che si tratta della fattura emessa sulla base dello sconto concordato. Conosco questa circostanza poiché all'epoca ero dipendente a tutti gli effetti e la mail aziendale era ancora attiva” CAP. Cont 15) confermo che la inviò una nuova fattura, in sostituzione della precedente, dell'importo di euro Part 29.000,00 oltre IVA, come da doc. 5 che mi viene esibito;
CAP. 16) mi risulta che il sig. di Pt_1 Cont contestò subito a il mancato rispetto dell'accordo sullo sconto. Non ricordo come ho appreso questa circostanza, non posso escludere mi sia stata inviata una email che mi sia stata riferita dall'azienda”
(verbale ud. 3.2.2023).
4 Ritiene il Tribunale che l'attendibilità di contestata da non possa essere Tes_1 CP_1 messa in discussione, considerato che la teste, oltre ad aver riferito i fatti in maniera precisa, puntuale e coerente, non intrattiene più alcun rapporto con la convenuta, essendo cessato il relativo contratto di lavoro (cfr. verbale ud. 3.2.2023: “ho lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 2013 sino al 31 marzo 2020, svolgevo mansioni di tecnico commerciale”). Inoltre, non vi è alcun elemento a supporto di un asserito risentimento della teste nei confronti della convenuta, come invece sostenuto da quest'ultima. Infine, se è vero che ha dichiarato che sin dall'inizio Tes_1 di febbraio 2020 era rimasta a casa per ferie, per poi cessare l'attività lavorativa presso CP_1
l 31.3.2020, è altrettanto vero che all'epoca della redazione del preventivo (vale a dire il
[...]
19.12.2019), a cui essa ha fatto riferimento, era ancora in servizio e che, pur essendo stata emessa la fattura in questione in data 29.2.2020, la teste era a conoscenza della circostanza poiché “all'epoca ero dipendente a tutti gli effetti e la mail aziendale era ancora attiva” (verbale ud.
3.2.2023).
Peraltro, è opportuno precisare che quanto riferito dalla teste , anch'essa dipendente di Tes_2 con mansioni di contabilità e amministrazione, non contraddice le affermazioni CP_1 di La prima, infatti, si è limitata a dichiarare di avere emesso una seconda fattura, in Tes_1 sostituzione della precedente, secondo le indicazioni ricevute dal reparto commerciale, senza nulla riferire in merito all'avvenuta concessione dello sconto, sul quale, anzi, ha precisato di non avere competenza: “confermo che si tratta della fattura n. 652 del 29.02.2020 emessa per la vendita del motore alleggerito con prezzo di € 29.000,00 oltre i.v.a. Gli accordi li fanno i commerciali, noi riceviamo solo i documenti per le fatture da fare. CAP. 2) CAP. 3) confermo che prima avevo erroneamente redatto e trasmesso a un prima fattura n. 652 del 29.02.2020 esponendo Parte_1 un importo inferiore di € 5.000,00 rispetto a quanto concordato Ci è stato comunicato, dai responsabili commerciali che il prezzo indicato era errato e che dovevo modificarlo” (verbale ud. 3.2.2023). Alla luce di tale ultima precisazione deve dunque essere letto il riferimento operato dalla teste all'errore nell'indicazione dell'importo nella prima fattura, vale a dire non perché ex ante scorretto ma poiché ex post così comunicatole dai responsabili, verosimilmente alla luce di un ripensamento.
In conclusione, deve ritenersi che il prezzo concordato del motore fosse di € 24.000,00 oltre
IVA, e, avendo l'opponente già corrisposto tale importo (circostanza pacifica e incontestata), nulla sia dovuto in relazione alla fattura n. 652/2020.
2.2 Fattura n. 2753/2020:
ha eccepito che la revisione del motore non era stata effettuata da controparte a Parte_1 regola d'arte.
5 ha replicato che non è stata fornita idonea prova in ordine a tali asseriti vizi, in CP_1 ogni caso riconducibili alle modalità con cui il motore era stato utilizzato dall'opponente.
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze di parte opponente risulta indispensabile dare conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing.
[...]
nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di Per_1 causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide
(sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V,
6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Ciò premesso, il C.T.U. ha accertato quanto segue:
- “per entrambi i gruppi motore usura e degrado sono di entità superiore a quella normalmente attendibile sicché la contestazione è fondata” (pagg. 19-20 relaz. finale);
- “i vizi e malfunzionamenti lamentati dalla parte opponente sussistono effettivamente, essendosi manifestati nell'avaria di entrambi i gruppi motore” (pag. 20 relaz. finale);
- “delle avarie non risulta possibile determinare la causa tecnica, per i limiti a cui l'attuale indagine è assoggettata per essere condotta a posteriori del verificarsi di ciascuna, meglio illustrati al § 7.2. Neppure è quindi possibile attribuire la responsabilità delle avarie Cont discriminando tra fornitore ed utilizzatore, ovvero a per inidoneità della componentistica del gruppo motore acquistato e della modalità d'intervento su quello revisionato, oppure Part attribuirla ad per inidoneità nella loro alimentazione, manutenzione e/o conduzione” (pag.
20 relaz. finale).
Il C.T.U., dunque, accertata l'effettiva sussistenza delle avarie e dei malfunzionamenti lamentati dall'opponente, non ha potuto stabilirne la causa, ritenendo le opposte tesi formulate dai c.t.p. “tutte astrattamente plausibili e capaci di determinare i guasti e le avarie constatati” (pag. 18 relaz. finale), affermando infine “l'impossibilità di giungere ad una conclusione oggettiva in merito alla eziologia delle avarie, e quindi all'accollo della responsabilità tra i protagonisti della vicenda attuali Parti in causa” (pag. 19 relaz. finale).
Peraltro, non possono esserci dubbi in ordine al fatto che il motore oggetto della fattura n.
2753/2020 sia lo stesso visionato dal C.T.U., in quanto il teste ha confermato quanto Tes_3 dichiarato dal legale di all'udienza del 13.4.2023, vale a dire che lo stesso si Parte_1 trovava presso la '2Pgreco' (cfr. verbale ud. 3.2.2023: “CAP. 31) confermo che il motore venne
6 rimosso dall'impianto perché si era rotto. Ho partecipato anch'io allo smontaggio e si trova in deposito presso la <2Pgreco>”).
A fronte di tali conclusioni, occorre pertanto individuare la regola di riparto dell'onere probatorio operante nel caso in esame.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha precisato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, Rv. 673503 - 01. Cfr. anche Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n.
28991 del 11/11/2019).
Infatti, è stato chiarito che le norme speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e seguenti c.c., integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale (peraltro, eventuali eccezioni di decadenza e/o prescrizione avrebbero dovuto essere sollevate dall'opposta in maniera inequivoca con la comparsa di costituzione - cfr. Cass, civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 2222 del
25/01/2022).
Nel caso in esame, si ritiene che l'opponente si sia limitata a formulare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di paralizzare la pretesa della controparte, non avendo proposto domanda di garanzia per le difformità e i vizi secondo quanto previsto dalla disciplina in tema di appalto.
Pertanto, applicando il principio sopra richiamato, sarebbe stato onere di fornire CP_1 la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione, circostanza non verificatasi, dal momento che il C.T.U. ha accertato l'effettiva sussistenza dei vizi e delle avarie lamentati dall'opponente con riferimento a entrambi i motori.
In conclusione, ritiene il Tribunale che nulla sia dovuto anche con riferimento alla fattura n.
2753/2020.
2.3 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta da deve essere accolta Parte_1
e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato.
Di conseguenza, deve essere condannata a restituire quanto ricevuto a seguito CP_1 del provvedimento ex art. 648 c.p.c. del 4.3.2022 (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
19296 del 3/10/2005, Rv. 584460 - 01; Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019,
Rv. 656254 - 01; Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023, Rv. 669607 - 01).
7 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione
d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021, Rv. 662956 - 01).
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Parte attrice in opposizione ha diritto altresì al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio consulente alle operazioni peritali. Sul punto, si osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 3.1.2013, n. 84;
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 2021).
Infine, sempre alla luce del principio di soccombenza, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere definitivamente posti a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
8 - accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2227/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1°.6.2021;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a restituire a parte attrice in opposizione gli importi ricevuti a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 4.3.2022, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento e sino al soddisfo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 178,25 per esborsi, oltre € 2.410,72 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della convenuta opposta.
Brescia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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