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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2015/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), residente a[...] in Roma ed AR C.F._1 ivi elett.te dom.ta alla Via Clelia n.18 presso lo studio dell'avv. RIVETTI Raffaele (RVT-
che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso C.F._2 introduttivo, p.e.c. ; ricorrente-appellante Email_1
e
), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa ( ), in CP_2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti, per atto del Notaio , Rep. N.22954, Persona_1 raccolta n. 12378, stipulato in Roma il 9 luglio 2024, e presso la stessa elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove,
n. 21, PEC: ma.it; resistente appellato Email_2 Email_3 CP_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p. del 05.03.25. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13687/2020 nel procedimento RG. 19044/2018 avente ad oggetto opposizione a decreto di decadenza, ha emesso il seguente dispositivo: “ così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento AR delle spese del giudizio in favore di che liquida in € 3.000,00 oltre CP_1 accessori come per legge. “sentenza a verbale del 06.10.2020” .
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento:
Con atto di citazione, regolarmente notificato, produceva opposizione alla Parte_2
Determina Dirigenziale rep. n. EL/1893/201, Protocollo n. EL/37124/2017 del 25.10.2017, notificata il 24.5.2018, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER del Comune di Roma, sito in Roma alla Via
Massaia n. 40, sc. E, int. 7, codice immobile 5255106289, alloggio ERP.
La signora era assegnataria dell'immobile su citato insieme al marito AR
, nel 2015, a seguito di accertamenti e verifiche effettuati presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate, l'ATER riscontrava che il nucleo familiare dell'assegnataria era AR titolare di proprietà immobiliari il cui valore complessivo superava quello stabilito dalla vigente normativa: 1).immobile di categoria catastale C/6, sito in comune di Anzio via della Perla Marina sne, piano I, foglio 25, part 130, sub 16, sup. 23 mq, rendita euro
136,65; 2) immobile sito in Comune di Anzio, via della Perla Marina, snc int. 2 foglio 23, part. 130, sub 4 di categoria catastale A/2, 5 vani, sup. 88 ma, rendita € 748,86; 3) immobile sito in Comune di Artena via Crognaleto n.93, part. 355, sub 4, cat. A/4, vani
4,5 super. 77 mq rendita euro 181,28; 4) Immobile sito in Comune di Roma via dei Sabini piano T, foglio 478, part. 442, sat. C/1, mq, rendita euro 1.833,22 ; per un totale complessivo che supera ampiamente il limite del valore complessivo dei beni patrimoniali per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, ex art. 11 L.R. 12/99 (doc n. 2 fascicolo di primo grado). A fronte di tali verifiche l'ATER in data 1/10/2015 avviava il procedimento di decadenza per la perdita dei requisiti per l'assegnazione, ai sensi dell'art.
14 comma 1 lettera b) R.R. n.2/2000 (doc. all n.3 fascicolo primo grado). La sig. AR riceveva regolarmente la missiva in data 27/10/2015 ma non inviava controdeduzioni. In
pag. 2/7 data 14 settembre 2017 l'ATER, a conclusione del procedimento, inviava la proposta di decadenza dall'assegna-zione per proprietà immobiliari ex art. 14 comma 1 R.R. 2/2000
(doc. n. 4 fascicolo di primo grado). In data 25/10/2017 adottava la CP_1
Determina Dirigenziale di decadenza dall'assegnazione emessa nei confronti della
per aver perso i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge AR
Regionale n. 12/99, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b), e la notificava in data 8/2/2018
(doc. n. 5 fascicolo di primo grado) avverso la quale la stessa proponeva ricorso di opposizione ex art. 11, comma 13, D.P.R. 1035/72”.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso con sentenza n. 13687/2020 del 6 ottobre 2020 .
Avverso detta sentenza proponeva gravame contestandola sotto diversi AR profili e rassegnava le seguenti conclusioni: 'Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito dichiarare che la ricorrente non ha perduto i requisiti per la permanenza nell'alloggio popolare e dunque accogliere il ricorso principale, con ogni conseguenza di legge prevista. Vinte le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio. Ammettersi CTU sugli immobili al fine di stabilire il loro valore effettivo''.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto CP_1 infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
Con decreto del 09.4.21 veniva fissata l'udienza del 07/07/2021 per la trattazione e con ordinanza del 14.07.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1 - Violazione degli articoli 7 e 8 Legge 241/90. Con il primo motivo l'appellante si duole per non avere assolto all'onere di provare la notifica degli atti CP_1 prodromici al provvedimento impugnato.
pag. 3/7 Il motivo è infondato: l'odierna appellante risulta regolarmente convocata da
[...]
con missiva di avvio del procedimento di decadenza proveniente dall'Ufficio CP_1
Delegato, Servizio Gestione Alloggi. Ufficio Gestione 5, effettuata con raccomandata del
01.10.2015 con ricevuta di ricevimento del 27.10.2015 (esibita in atti) con protocollo di riferimento prot. 81045 ed indicazione della matricola dell'alloggio.
§.
2- Violazione dell'articolo 11 della Legge regionale del 6 agosto 199, n. 12 e dell'articolo 21 del Regolamento regionale del 20 settembre 2000, n. 2.
L'appellante si duole che vi sia stata una violazione dell'articolo 11 della Legge regionale del 6 agosto 199, n. 12 e dell'articolo 21 del Regolamento regionale del 20 settembre 2000, n. 2 nella determinazione dirigenziale impugnata.
Deduce inoltre l'appellante che la proprietà di via dei Sabini in Roma non è una unità abitativa, bensì un'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di rivendita quotidiani e periodici, munita dei titoli abilitativi ed autorizza- zioni amministrative ed esercitata da;
in ogni caso, con atto del Notaio, Persona_2
Dott.ssa prodotto in copia, questi in data 4 luglio 2016 cedeva l'azienda Persona_3 ed il complesso dei beni siti in Roma alla Via Sabini alla società VE CP_4
Quanto alla proprietà Sita nel Comune di Artena, Via Crognaleto 93, distante oltre 50 km dal Comune di Roma, anche questa non è idonea ad un uso abitativo, come si evince dall'atto del Notaio Dott. del 30 settembre 1992. Tale Persona_4 vecchia costruzione, in stato di manutenzione mediocre, già al momento del suo acquisto, con il tempo è divenuta praticamente inagibile, anche perché il Signor _2
, stante le innumerevoli difficoltà economiche e le condizioni di salute, non è
[...] riuscito a ristrutturarla.
Infine la proprietà del Comune di Anzio in Via Perla Marina sns piano T, foglio 25 part. 130 sub 16 cat C/6 18 mq rend. Cat. €136.65 e quella del Comune di Anzio in Via della
Perla Marina snc int. 2, foglio 23, part. 130 sub. 4 cat A/2 vani 5 rend Cat. € 748.861, costituiscono una unità abitativa ed un box auto, siti ad oltre, 50 km dal Comune di
Roma; nella suddetta unità abitativa, vive la famiglia della figlia della ricorrente, R_
, come da comunicazione certificazioni anagrafiche esibite.
[...]
pag. 4/7 Il motivo appare del tutto infondato in fatto e in diritto in quanto , in CP_1 base agli accertamenti periodici previsti dalla normativa per gli alloggi di residenza pubblica, ha accertato il possesso , in capo al coniuge , di una serie Persona_2
d'immobili sul territorio nazionale il cui valore , ricostruito in base alla normativa prevista, è risultato superiore ad € 100.000,00 ; il procedimento di decadenza dall'assegnazione nei confronti della signora è stato avviato dall'ATER e AR concluso da , per il superamento del limite ai sensi dell'art. 14 comma 1 CP_1 lett. b) L.R. 2/2000 ovvero per superamento del limite del valore complessivo dei beni patrimoniali di cui all'art. 11, L.R. Lazio n. 12/99 e non per i motivi decadenziali di cui alla differente disposizione dell'art. 13 L.R. 12/99 ovvero per il superamento del limite reddituale o per violazione del criterio dell'adeguatezza.
L'intero sistema risulta dunque imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione quanto nel corso del rapporto , in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari, della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dalla L.R. n.
12 del 1999 , art. 11 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio” (art. 14, comma 1, del regolamento regionale)...".
Si osserva inoltre che con l'atto del Notaio il coniuge della ricorrente in data 4 Per_3 luglio 2016 cedeva l'azienda ed il complesso dei beni corrente in Roma, alla Via dei
Sabini, per il prezzo concordato di 200.000,00, con detto atto si sarebbe realizzato anche il superamento del limite reddituale di € 18.000,00 fissato per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
pag. 5/7 Anche se l'appellante aveva dedotto che tale bene non poteva essere ritenuto come immobile posseduto in Roma destinabile ad abitazione, in ogni caso rientra nella valutazione economica degli immobili posseduti sul territorio nazionale il cui valore complessivo, ai fini dell'assegnazione, non deve superare € 100.000,00.
Quanto dedotto dall'appellante circa l'inagibilità di un immobile nel comune di Artena
e dell'appartamento ad Anzio destinato ad abitazione della figlia non rileva , ai fini della sussistenza della causa di decadenza rilevata nel caso di specie, l'abitabilità o meno dei beni immobili di cui è stata riscontrata la proprietà; né rileva che i beni patrimoniali rinvenuti sul territorio nazionale dall'ATER abbiano o meno una destinazione abitativa;
né che siano stati ceduti (o donati, come nel caso di specie) successivamente all'accertamento della perdita dei requisiti.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione n.n.18765/2024 “In tema di edilizia residenziale pubblica, il requisito della impossidenza, di cui all'art. 11, comma
1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999, deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” e Cassazione SS.UU. n. 29095 /2011 “Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico”.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 6/7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM.147/22, il valore della controversia € 1.100,00, la materia trattata (alloggi di edilizia residenziale pubblica), l'attività espletata, la natura non particolarmente complessa della questione giuridica trattata, in € 2.906,00 oltre il 15% per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge trattandosi di patrocinio di Ente Pubblico.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di come in atti, avverso la sentenza del AR CP_1
Tribunale di Roma n. 13687/2020 così provvede:
1) – Rigetta l'appello.
2) - Per l'effetto condanna, , parte appellante, al pagamento, in AR favore di come in atti, delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge trattandosi di patrocinio di Ente Pubblico.
3) - Dichiara tenuta, in presenza dei presupposti di legge, al AR versamento, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 04/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2015/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), residente a[...] in Roma ed AR C.F._1 ivi elett.te dom.ta alla Via Clelia n.18 presso lo studio dell'avv. RIVETTI Raffaele (RVT-
che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso C.F._2 introduttivo, p.e.c. ; ricorrente-appellante Email_1
e
), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa ( ), in CP_2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti, per atto del Notaio , Rep. N.22954, Persona_1 raccolta n. 12378, stipulato in Roma il 9 luglio 2024, e presso la stessa elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove,
n. 21, PEC: ma.it; resistente appellato Email_2 Email_3 CP_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza ex art. 127 ter c.p. del 05.03.25. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13687/2020 nel procedimento RG. 19044/2018 avente ad oggetto opposizione a decreto di decadenza, ha emesso il seguente dispositivo: “ così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento AR delle spese del giudizio in favore di che liquida in € 3.000,00 oltre CP_1 accessori come per legge. “sentenza a verbale del 06.10.2020” .
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento:
Con atto di citazione, regolarmente notificato, produceva opposizione alla Parte_2
Determina Dirigenziale rep. n. EL/1893/201, Protocollo n. EL/37124/2017 del 25.10.2017, notificata il 24.5.2018, di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER del Comune di Roma, sito in Roma alla Via
Massaia n. 40, sc. E, int. 7, codice immobile 5255106289, alloggio ERP.
La signora era assegnataria dell'immobile su citato insieme al marito AR
, nel 2015, a seguito di accertamenti e verifiche effettuati presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate, l'ATER riscontrava che il nucleo familiare dell'assegnataria era AR titolare di proprietà immobiliari il cui valore complessivo superava quello stabilito dalla vigente normativa: 1).immobile di categoria catastale C/6, sito in comune di Anzio via della Perla Marina sne, piano I, foglio 25, part 130, sub 16, sup. 23 mq, rendita euro
136,65; 2) immobile sito in Comune di Anzio, via della Perla Marina, snc int. 2 foglio 23, part. 130, sub 4 di categoria catastale A/2, 5 vani, sup. 88 ma, rendita € 748,86; 3) immobile sito in Comune di Artena via Crognaleto n.93, part. 355, sub 4, cat. A/4, vani
4,5 super. 77 mq rendita euro 181,28; 4) Immobile sito in Comune di Roma via dei Sabini piano T, foglio 478, part. 442, sat. C/1, mq, rendita euro 1.833,22 ; per un totale complessivo che supera ampiamente il limite del valore complessivo dei beni patrimoniali per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, ex art. 11 L.R. 12/99 (doc n. 2 fascicolo di primo grado). A fronte di tali verifiche l'ATER in data 1/10/2015 avviava il procedimento di decadenza per la perdita dei requisiti per l'assegnazione, ai sensi dell'art.
14 comma 1 lettera b) R.R. n.2/2000 (doc. all n.3 fascicolo primo grado). La sig. AR riceveva regolarmente la missiva in data 27/10/2015 ma non inviava controdeduzioni. In
pag. 2/7 data 14 settembre 2017 l'ATER, a conclusione del procedimento, inviava la proposta di decadenza dall'assegna-zione per proprietà immobiliari ex art. 14 comma 1 R.R. 2/2000
(doc. n. 4 fascicolo di primo grado). In data 25/10/2017 adottava la CP_1
Determina Dirigenziale di decadenza dall'assegnazione emessa nei confronti della
per aver perso i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) della Legge AR
Regionale n. 12/99, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b), e la notificava in data 8/2/2018
(doc. n. 5 fascicolo di primo grado) avverso la quale la stessa proponeva ricorso di opposizione ex art. 11, comma 13, D.P.R. 1035/72”.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso con sentenza n. 13687/2020 del 6 ottobre 2020 .
Avverso detta sentenza proponeva gravame contestandola sotto diversi AR profili e rassegnava le seguenti conclusioni: 'Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito dichiarare che la ricorrente non ha perduto i requisiti per la permanenza nell'alloggio popolare e dunque accogliere il ricorso principale, con ogni conseguenza di legge prevista. Vinte le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio. Ammettersi CTU sugli immobili al fine di stabilire il loro valore effettivo''.
Si costituiva che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto CP_1 infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
Con decreto del 09.4.21 veniva fissata l'udienza del 07/07/2021 per la trattazione e con ordinanza del 14.07.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ., riservandosi all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1 - Violazione degli articoli 7 e 8 Legge 241/90. Con il primo motivo l'appellante si duole per non avere assolto all'onere di provare la notifica degli atti CP_1 prodromici al provvedimento impugnato.
pag. 3/7 Il motivo è infondato: l'odierna appellante risulta regolarmente convocata da
[...]
con missiva di avvio del procedimento di decadenza proveniente dall'Ufficio CP_1
Delegato, Servizio Gestione Alloggi. Ufficio Gestione 5, effettuata con raccomandata del
01.10.2015 con ricevuta di ricevimento del 27.10.2015 (esibita in atti) con protocollo di riferimento prot. 81045 ed indicazione della matricola dell'alloggio.
§.
2- Violazione dell'articolo 11 della Legge regionale del 6 agosto 199, n. 12 e dell'articolo 21 del Regolamento regionale del 20 settembre 2000, n. 2.
L'appellante si duole che vi sia stata una violazione dell'articolo 11 della Legge regionale del 6 agosto 199, n. 12 e dell'articolo 21 del Regolamento regionale del 20 settembre 2000, n. 2 nella determinazione dirigenziale impugnata.
Deduce inoltre l'appellante che la proprietà di via dei Sabini in Roma non è una unità abitativa, bensì un'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di rivendita quotidiani e periodici, munita dei titoli abilitativi ed autorizza- zioni amministrative ed esercitata da;
in ogni caso, con atto del Notaio, Persona_2
Dott.ssa prodotto in copia, questi in data 4 luglio 2016 cedeva l'azienda Persona_3 ed il complesso dei beni siti in Roma alla Via Sabini alla società VE CP_4
Quanto alla proprietà Sita nel Comune di Artena, Via Crognaleto 93, distante oltre 50 km dal Comune di Roma, anche questa non è idonea ad un uso abitativo, come si evince dall'atto del Notaio Dott. del 30 settembre 1992. Tale Persona_4 vecchia costruzione, in stato di manutenzione mediocre, già al momento del suo acquisto, con il tempo è divenuta praticamente inagibile, anche perché il Signor _2
, stante le innumerevoli difficoltà economiche e le condizioni di salute, non è
[...] riuscito a ristrutturarla.
Infine la proprietà del Comune di Anzio in Via Perla Marina sns piano T, foglio 25 part. 130 sub 16 cat C/6 18 mq rend. Cat. €136.65 e quella del Comune di Anzio in Via della
Perla Marina snc int. 2, foglio 23, part. 130 sub. 4 cat A/2 vani 5 rend Cat. € 748.861, costituiscono una unità abitativa ed un box auto, siti ad oltre, 50 km dal Comune di
Roma; nella suddetta unità abitativa, vive la famiglia della figlia della ricorrente, R_
, come da comunicazione certificazioni anagrafiche esibite.
[...]
pag. 4/7 Il motivo appare del tutto infondato in fatto e in diritto in quanto , in CP_1 base agli accertamenti periodici previsti dalla normativa per gli alloggi di residenza pubblica, ha accertato il possesso , in capo al coniuge , di una serie Persona_2
d'immobili sul territorio nazionale il cui valore , ricostruito in base alla normativa prevista, è risultato superiore ad € 100.000,00 ; il procedimento di decadenza dall'assegnazione nei confronti della signora è stato avviato dall'ATER e AR concluso da , per il superamento del limite ai sensi dell'art. 14 comma 1 CP_1 lett. b) L.R. 2/2000 ovvero per superamento del limite del valore complessivo dei beni patrimoniali di cui all'art. 11, L.R. Lazio n. 12/99 e non per i motivi decadenziali di cui alla differente disposizione dell'art. 13 L.R. 12/99 ovvero per il superamento del limite reddituale o per violazione del criterio dell'adeguatezza.
L'intero sistema risulta dunque imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione quanto nel corso del rapporto , in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari, della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dalla L.R. n.
12 del 1999 , art. 11 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio” (art. 14, comma 1, del regolamento regionale)...".
Si osserva inoltre che con l'atto del Notaio il coniuge della ricorrente in data 4 Per_3 luglio 2016 cedeva l'azienda ed il complesso dei beni corrente in Roma, alla Via dei
Sabini, per il prezzo concordato di 200.000,00, con detto atto si sarebbe realizzato anche il superamento del limite reddituale di € 18.000,00 fissato per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
pag. 5/7 Anche se l'appellante aveva dedotto che tale bene non poteva essere ritenuto come immobile posseduto in Roma destinabile ad abitazione, in ogni caso rientra nella valutazione economica degli immobili posseduti sul territorio nazionale il cui valore complessivo, ai fini dell'assegnazione, non deve superare € 100.000,00.
Quanto dedotto dall'appellante circa l'inagibilità di un immobile nel comune di Artena
e dell'appartamento ad Anzio destinato ad abitazione della figlia non rileva , ai fini della sussistenza della causa di decadenza rilevata nel caso di specie, l'abitabilità o meno dei beni immobili di cui è stata riscontrata la proprietà; né rileva che i beni patrimoniali rinvenuti sul territorio nazionale dall'ATER abbiano o meno una destinazione abitativa;
né che siano stati ceduti (o donati, come nel caso di specie) successivamente all'accertamento della perdita dei requisiti.
La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione n.n.18765/2024 “In tema di edilizia residenziale pubblica, il requisito della impossidenza, di cui all'art. 11, comma
1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999, deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” e Cassazione SS.UU. n. 29095 /2011 “Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico”.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 6/7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM.147/22, il valore della controversia € 1.100,00, la materia trattata (alloggi di edilizia residenziale pubblica), l'attività espletata, la natura non particolarmente complessa della questione giuridica trattata, in € 2.906,00 oltre il 15% per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge trattandosi di patrocinio di Ente Pubblico.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di come in atti, avverso la sentenza del AR CP_1
Tribunale di Roma n. 13687/2020 così provvede:
1) – Rigetta l'appello.
2) - Per l'effetto condanna, , parte appellante, al pagamento, in AR favore di come in atti, delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge trattandosi di patrocinio di Ente Pubblico.
3) - Dichiara tenuta, in presenza dei presupposti di legge, al AR versamento, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 04/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
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