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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 482/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 7.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
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contro
e , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentate e difese dagli Avv.ti ZANON MARCO e BROGGIATO MIRCO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Zanon, sito in Treviso, viale Monte Grappa n. 45,
OGGETTO: categoria e qualifica.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e/o dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nella superiore qualifica di “impiegato” di 1a categoria (CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli), ai sensi dell'art. 2103 c.c. (art. 13 della legge 20.5.1970 n. 300), a decorrere dal 1.3.2004 ovvero, in subordine, dalla data successiva che verrà accertata in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia,
per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, e, per l'effetto, condannarsi la
[...]
in persona del rappresentante pro tempore, e , in Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante pro tempore, ciascuna per il periodo che ad essa compete, ad attribuire al dott. la citata qualifica e categoria, con la decorrenza sopra indicata, nonché a pagare Parte_1
al ricorrente le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, il dott. chiede - in via subordinata - l'accertamento del diritto Parte_1
all'inquadramento nella superiore qualifica di “impiegato” di 2a categoria (CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli), ai sensi dell'art. 2103 c.c. (art. 13 della legge 20.5.1970 n. 300), a decorrere dal 1.3.2004 ovvero, in subordine, dalla data successiva che verrà accertata in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia, e la condanna della in persona del Controparte_1
rappresentante pro tempore, e di , in persona del rappresentante pro Controparte_2
tempore, ciascuna per il periodo che ad essa compete, ad attribuire al dott. la citata Parte_1
qualifica e categoria, con la decorrenza sopra indicata, nonché a pagare al ricorrente le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 259,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore del ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Per parti resistenti:
2 In via preliminare: estromettere dal giudizio per difetto di legittimazione Controparte_2
passiva.
Nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine: nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie,
rideterminarsi per difetto le pretese nella misura che sarà dimostrata e accertata in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari di lite, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dapprima di dall'1.3.2001 e, dall'1.3.2024, di Controparte_2 Controparte_1
e sosteneva di avere svolto per l'intero periodo mansioni riconducibili a livello
[...]
superiore (in particolare alla 1^ categoria del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli)
rispetto a quello di formale inquadramento (in 3^ categoria dall'1.3.2004), almeno fino al novembre 2020 quando era stato licenziato in tronco e poi, a seguito di vertenza risoltasi positivamente, reintegrato nel febbraio 2023. Chiedeva che le convenute fossero condannate, ciascuna per il rispettivo periodo di competenza, alla corresponsione a suo favore delle differenze retributive dall'1.3.20204 (o da data successiva) rispetto alla 1^
categoria ovvero in subordine rispetto alla 2^ categoria, come meglio riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio le convenute eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della per essere le domande riferite a Controparte_2
periodo dall'1.3.2004, quando il rapporto di lavoro era costituito con Controparte_1
nonché la carenza di allegazioni idonee a supporto delle pretese azionate
[...]
in giudizio e la prescrizione quantomeno in relazione al periodo ante 18.7.2007. Nel
merito negavano fondatezza alle domande svolte in ricorso.
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note, in relazione alle eccezioni preliminari svolte in memoria di costituzione dalle convenute.
§ § § § § § § § § § § § §
3 4. E' innanzitutto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
considerato che la pretesa è chiaramente limitata al periodo dall'1.3.2004 –
[...]
come si evince in particolare dalle conclusioni del ricorso, ma anche dalla parte espositiva, né parte ricorrente ha contestato la circostanza a seguito delle specifiche deduzioni sul punto contenute in memoria di costituzione -; in questo periodo, peraltro,
unico datore di lavoro risulta essere ed è irrilevante che Controparte_1
sia socia della società in questione, costituendo comunque un Controparte_2
soggetto giuridico da essa distinto.
5. Quanto all'asserita carenza di idonee allegazioni in relazione alle pretese svolte in ricorso,
si conviene in gran parte con le argomentazioni svolte dalla difesa delle resistenti, ma con un importante distinguo.
6. Con riferimento alla domanda svolta in via principale, le deduzioni svolte in ricorso sono idonee a consentire di valutare la fondatezza o meno della domanda, posto che sono esplicitate le mansioni affidate dal ricorrente e da questi svolte e le modalità delle stesse,
nonché le caratteristiche qualitative in relazione alle quali si reputa riduttivo l'inquadramento alla 3^ categoria ed invece confacente quello alla 1^ categoria. In
particolare in ricorso si valorizza l'autonomia e l'iniziativa del ricorrente, quali elementi caratteristici della categoria rivendicata in via principale ed invece mancanti nella declaratoria della 3^ categoria.
6.1 Ciò tuttavia non è comunque sufficiente, anche dovessero rivelarsi provate le circostanze articolate in ricorso, per fondare il diritto alle differenze retributive rispetto alla 1^
categoria, a fronte della declaratoria contenuta nel CCNL e riportata in ricorso, riferita agli “impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente,
collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente o con il quadro
all'organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale
dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa”. Da essa, nonché
dall'indicazione dei profili professionali relativi alla categoria, riportati nella memoria di
4 costituzione – i “Direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre
figure con analoghe caratteristiche e funzioni” e, con preciso riferimento alle aziende di servizi, il “direttore … che collabora con le funzioni aziendali per la definizione delle
politiche manageriali” – si ricava che le mansioni relative alla categoria rivendicata in via principale devono essere relative alla “organizzazione e gestione generale” [n.d.r..
sottolineatura dell'estensore], pur potendo essere di tipo tecnico o amministrativo o commerciale, mentre dal ricorso si ricava che il ricorrente si occupava di uno specifico settore aziendale, ovvero delle aziende vitivinicole.
6.2 Ne consegue che rispetto alla domanda principale ne va statuito il rigetto.
7. Quanto alla domanda subordinata, le allegazioni sono invece del tutto carenti ed insufficienti per consentire una valutazione nel merito di fondatezza/infondatezza da parte del giudicante – assente alcuna deduzione in fatto ed in diritto ed omesso alcun riferimento alla declaratoria contrattuale -, per cui ne va dichiarata la nullità, dandosi seguito all'orientamento giurisprudenziale che si reputa preferibile secondo cui nel rito del lavoro, caratterizzato dalla circolarità degli oneri di allegazione e probatori con relative preclusioni, la carente esposizione degli elementi di fatto e di diritto non può
essere sanata ex art. 164 c.p.c.; si rileva peraltro che parte ricorrente a fronte delle deduzioni ed eccezioni avversarie sul punto non ha comunque offerto di integrare il ricorso.
8. Le spese di lite, da contenere al minimo in considerazione delle scarsa attività processuale svolta e dell'unicità di difesa processuale delle convenute, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
- rigetta la domanda svolta in via principale in ricorso;
- dichiara la nullità della domanda svolta in via subordinata.
5 Condanna parte ricorrente a rifondere ai procuratori delle resistenti – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 12/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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