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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7703/2024 promossa con ricorso congiunto in data
22.11.2024 da:
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
1.9.1963 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefano Cadorin che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
LL SA (MI) in Via Libertà n. 52, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Stefano Cadorin che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I signori e , come sopra rappresentati ed assistiti, chiedono che Parte_1 Parte_2 l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre che, in luogo dell'udienza, si proceda a trattazione scritta (o cartolare) dell'incombente processuale ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. (introdotto dal D. Lgs. 149 del 10.10.2022), senza celebrazione dell'udienza, e dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di contributo al mantenimento. Per
3. I figli minori (28.7.2008, di anni 16) e (17.4.2014, di anni 10) saranno affidati Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione in LL SA, Libertà, 52. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, non appena avrà reperito una idonea abitazione, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- durante la settimana in cui vedrà i figli nel week-end - il mercoledì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- durante la settimana in cui non vedrà i figli nel fine settimana – il lunedì ed il giovedì dall'orario dell'uscita scolastica fino al mattino seguente quando accompagnerà i figli a scuola;
- nel periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
- durante le vacanze pasquali i figli si tratterranno con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
- il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi.
- relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli 21 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio e potranno altresì proseguire a trascorrere con i nonni materni parte delle vacanze scolastiche estive nella abitazione di questi ultimi in Porto Potenza Picena (MC) nei mesi di giugno, luglio e agosto.
5. Le modalità di visita di cui sopra potranno essere modificate, qualora si rendesse necessario, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e le esigenze dei minori, previo accordo tra le parti.
6. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva frequentazione ed il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 200,00= (duecento/00), per ogni figlio, a titolo di Parte_2 Per contributo al mantenimento di e , per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025, entro il 29 di ogni mese.
I genitori contribuiranno in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del pagina 2 di 4 Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
7. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i genitori;
8. L'assegno unico ed universale ed i benefici fiscali per i figli verranno integralmente percepiti dalla Sig.ra ; Parte_2
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori e , autorizzandone l'espatrio per motivi di Per_1 Persona_3 studio o di vacanza;
11. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
12. il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13. le parti sono consapevoli che la partecipazione all'udienza costituisce un loro diritto al quale vogliono rinunciarvi, stante l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere alla separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel presente ricorso.
14. le parti chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 3°comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LL
SA (MI) il 27.6.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 10.12.2024 per l'udienza del 15.1.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 [...]
; Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL SA (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la decisione sulle spese del procedimento in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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