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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4818/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4818/2017 promossa da:
[ ], nato in [...] il [...] e residente a[...] C.F._1
Pellico, 22, Eboli (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla De Gennaro [C.F.
], elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via Sichelmanno, 8, C.F._2
Salerno
APPELLANTE contro
[C.F. e P. IVA ], in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Zioni [C.F. ] e dall'Avv. Valeria C.F._3
Costabile, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima alla Via Fucilari, 28, Nocera
Inferiore (SA)
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 7-3-17, il Sig. , impugnava la sentenza Parte_1
n. 1773/2016 emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 21-12-16.
L'appellante esponeva che il procedimento di primo grado era stato introdotto con atto di citazione notificato alla convenuta in data 20-1-16, originando da un sinistro stradale verificatosi il 27-4-10 in
Campolongo alla Via S. Lucia, tra l'autovettura Fiat Uno targata SA774608, di proprietà del Sig. Per_1
e condotta dal Sig. e l'autovettura targata BL295JL, a bordo della quale era
[...] Persona_2
pagina 1 di 6 trasportato l'odierno appellante, che riportava lesioni per le quali richiedeva il risarcimento. Precisava altresì che la responsabilità del sinistro era stata accertata mediante prova testimoniale e dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo, e che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, compensando tuttavia integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Nei motivi di gravame, l'appellante deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la mancanza o l'insufficienza della motivazione in ordine alla compensazione delle spese, argomentando che il Giudice di Pace si era limitato a una formula di stile priva di adeguato supporto argomentativo, fondata sulla mera asserita assenza di prova circa la comunicazione del rientro in Italia dell'appellante alla Compagnia assicuratrice appellata, senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, in contrasto con l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, la quale impone una motivazione specifica e idonea a giustificare tale statuizione, escludendo riferimenti generici o impliciti.
Nelle conclusioni, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado;
nonché di condannarla al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si Controparte_1 costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma integrale della sentenza n. 1773/2016 emessa dal Giudice di Pace di Eboli
Nella premessa, l'appellata ripercorreva i fatti salienti della vicenda: il già citato sinistro stradale occorso il 27-4-10 in Campolongo;
la successiva messa in mora inoltrata dall'odierno appellante, tramite l'Avv. Sabina Pingaro, per il risarcimento del danno biologico;
il pagamento da parte di di un assegno di euro 2.180,00, conforme alla valutazione medico-legale Controparte_1 del proprio fiduciario;
la restituzione dell'assegno medesimo da parte dell'Avv. Pingaro con raccomandata del 20-1-11, motivata dal rientro temporaneo del Sig. in Marocco e Pt_1 dall'impossibilità di incasso, con contestuale richiesta di riemissione;
l'assenza di successive comunicazioni circa il rientro in Italia del danneggiato;
la notifica, in data 25-1-16, dell'atto di citazione con cui il Sig. richiedeva la condanna della Compagnia appellata al pagamento di euro Pt_1
4.568,00; la costituzione in giudizio della convenuta, con richiesta di accertamento della congruità dell'importo già offerto ante causam, atteso che il danneggiato non aveva subito fratture;
la dichiarazione, nel corso del processo di primo grado, da parte della difesa attorea di accettazione della valutazione medico-legale del fiduciario della Compagnia;
la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva la domanda per euro 2.181,10, compensando interamente le spese di lite. pagina 2 di 6 Nei motivi di resistenza all'appello, l'appellata deduceva l'infondatezza nel merito del gravame, sostenendo che la motivazione della sentenza di primo grado fosse chiara e analitica in ordine alla compensazione delle spese, fondata su due profili: la mancata prova, da parte dell'attore, della comunicazione alla Compagnia del rientro in Italia del Sig. e la forte riduzione della Pt_1 domanda inizialmente proposta.
Sotto il primo aspetto, si evidenziava come l'Avv. Pingaro, anziché comunicare il rientro del proprio assistito, avesse proceduto direttamente alla notifica dell'atto di citazione, rendendo il giudizio frettoloso e pretestuoso, posto che la Compagnia avrebbe agevolmente riemesso l'assegno, evitando così i costi del contenzioso. Sotto il secondo profilo, si sottolineava come l'accettazione, da parte dell'attore, della valutazione medico-legale della Compagnia configurasse un riconoscimento dell'esosità della domanda originaria – quantificata in un danno biologico del 3% (contro il 2% accertato dal fiduciario) e comprensiva di un danno morale non dimostrato –, determinando una soccombenza parziale idonea a legittimare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in linea con la giurisprudenza di legittimità. Si concludeva, pertanto, per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di appello, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A.
Espletata la fase istruttoria, il Giudice, con provvedimento del 29-9-25, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto avverso la sentenza n. 1773/2016, emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 21-
12-16, limitatamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite, è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, si ripercorrono sinteticamente i segmenti più significativi della vicenda.
Il procedimento di I grado trae origine da un sinistro stradale occorso il 27-4-10 in Campolongo, frazione di Eboli, alla Via S. Lucia, dove l'autovettura Fiat Uno targata SA774608, di proprietà del Sig.
e condotta in quell'occasione dal Sig. attingeva l'autovettura targata Persona_1 Persona_2
BL295JL, di proprietà del Sig. , a bordo della quale era trasportato l'appellante, Sig. Parte_2 [...]
che riportava lesioni personali. Pt_1
La responsabilità del sinistro è stata accertata mediante prova testimoniale e dal rapporto dei Vigili
Urbani intervenuti in loco.
A seguito di messa in mora ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, la Compagnia appellata offriva un risarcimento di euro 2.180,00 mediante assegno, che veniva, però, restituito dall'allora procuratore pagina 3 di 6 dell'appellante, Avv. Sabina Pingaro, con raccomandata del 20-1-11 – rifiuto motivato dal temporaneo rientro del danneggiato in Marocco e dall'impossibilità di incasso.
Il presente giudizio ruota essenzialmente attorno al valore giuridico da attribuire a tale circostanza, invocata dal Giudice di prime cure come principale ragione della compensazione delle spese.
Il regime normativo applicabile ratione temporis al regolamento delle spese è quello risultante dalla riforma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., operata dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, come mitigato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha esteso la compensazione non solo alla soccombenza reciproca, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, ma anche ad "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", purché esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. 18-2-20, n. 3977).
Tale obbligo di motivazione specifica, già rafforzato dalla l. n. 69/2009, esclude formule generiche, implicite o meramente riferite a "peculiarità" non dettagliate, richiedendo argomentazioni giuridiche o fattuali idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza (Cass. 30-5-08, n. 14563; Cass.
11-1-16, n. 221; Cass. 19-10-15, n. 21083; Cass. 13-7-15, n. 14546; Cass. 31-5-16, n. 11217; Cass. 23-
12-10, n. 26083).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente e criptica, limitandosi a un riferimento generico alla "mancanza di prova circa la comunicazione del rientro", senza esplicitare come tale circostanza integri una ragione "grave ed eccezionale", né riferendosi a concreti aspetti della controversia, in violazione dell'obbligo normativo (Cass. 9-1-14, n. 319; Cass. 7-8-19, n. 21157; Cass.
11-7-14, n. 16037; Cass. 19-11-14, n. 24634).
Sotto il profilo del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., fondato sulla causalità, le spese gravano su chi ha causato la lite con comportamento antigiuridico o resistenza infondata (Cass.
29-7-21, n. 21823; Cass. 30-3-10, n. 7625; Cass. 30-5-00, n. 7182; Cass. 29-3-79, n. 1808; Cass. 9-4-
90, n. 2972; Cass. 8-6-07, n. 13430; Cass. sez. lav. 22-1-98, n. 588).
L'appellante è vittorioso sostanziale, avendo ottenuto il risarcimento, sia pur ridotto, e non può essere condannato, nemmeno parzialmente, alle spese (Cass. 11-1-08, n. 406).
La riduzione della domanda da euro 4.568,00 (danno biologico 3% più morale) a euro 2.181,10, con accettazione della valutazione medico-legale della compagnia, non configura soccombenza reciproca, che presuppone pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in capi autonomi (Cass. S.U. 31-10-2022, n. 32061; Cass. 24-10-18, n. 26918; Cass. ord. 15-
12-17, n. 30210; Cass. 23-6-00, n. 8532; Cass. 17-3-97, n. 2337; Cass. 24-1-13, n. 1703; Cass. 13-3-13,
n. 6369; Cass. 2-9-14, n. 18503; Cass. 5-10-01, n. 12295).
pagina 4 di 6 Qui la pretesa è unitaria (risarcimento per lesioni), e la mera quantificazione inferiore non altera l'esito vittorioso, precludendo la condanna e consentendo la compensazione solo in presenza di altri presupposti motivati.
Quanto al profilo invocato dall'appellata circa il comportamento pre-processuale dell'appellante, ossia la mancata comunicazione del rientro in Italia dopo la restituzione dell'assegno, con notifica diretta dell'atto di citazione, tale condotta non integra una violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 c.p.c. sufficiente a giustificare la compensazione come deroga per spese causate da trasgressione (Cass. 1-12-00, n. 15353; Cass. 9-3-04, n. 4755; Cass. 20-3-07, n. 6635; Cass. 12-9-03, n.
13427; Cass. 26-3-86, n. 2174).
Il comportamento processuale si presume conforme a lealtà e probità (Cass. 1-10-97, n. 9576), e non viola tale dovere la mera prospettazione di tesi errate o il mancato avviso spontaneo, salvo prova di malafede specifica, qui non dimostrata (Cass. 16-10-98, n. 10247; Cass. sez. lav. 18-1-91, n. 428).
Non si ravvisa ostacolo a provvedimenti istruttori richiesti (Cass. 18-11-94, n. 9797; Cass. sez. lav. 20-
3-80, n. 1890), né il giudizio appare superflua o pretestuoso in modo da configurare "gravi ed eccezionali ragioni", valutando il comportamento ante causam alla stregua dell'articolo 1175 c.c. (Cass.
16-11-11, n. 23997; Cass. 23-1-12, n. 901).
La questione non presenta novità assoluta o mutamento giurisprudenziale dirimente, essendo ordinaria in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.
Per le esposte ragioni, esclusa la soccombenza reciproca e l'adeguatezza della motivazione, l'appello va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellata alle spese del primo grado, da liquidarsi in base al disputatum originario (euro 4.568,00), integrato dal decisum (Cass. 23-
11-17, n. 27871; Cass. 16-11-17, n. 27274; Cass. 7-11-18, n. 28417; Cass. 29-11-18, n. 30840), e del presente grado, con vittoria integrale dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado pari ad euro 1265 in Parte_3 favore dell'appellante
- condanna l' appellata , al pagamento delle spese e competenze Parte_4 del presente giudizio pari a euro 2000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge da attribuirsi ai difensori antistatari
- si comunichi pagina 5 di 6 Salerno, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4818/2017 promossa da:
[ ], nato in [...] il [...] e residente a[...] C.F._1
Pellico, 22, Eboli (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla De Gennaro [C.F.
], elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via Sichelmanno, 8, C.F._2
Salerno
APPELLANTE contro
[C.F. e P. IVA ], in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Zioni [C.F. ] e dall'Avv. Valeria C.F._3
Costabile, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima alla Via Fucilari, 28, Nocera
Inferiore (SA)
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 7-3-17, il Sig. , impugnava la sentenza Parte_1
n. 1773/2016 emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 21-12-16.
L'appellante esponeva che il procedimento di primo grado era stato introdotto con atto di citazione notificato alla convenuta in data 20-1-16, originando da un sinistro stradale verificatosi il 27-4-10 in
Campolongo alla Via S. Lucia, tra l'autovettura Fiat Uno targata SA774608, di proprietà del Sig. Per_1
e condotta dal Sig. e l'autovettura targata BL295JL, a bordo della quale era
[...] Persona_2
pagina 1 di 6 trasportato l'odierno appellante, che riportava lesioni per le quali richiedeva il risarcimento. Precisava altresì che la responsabilità del sinistro era stata accertata mediante prova testimoniale e dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo, e che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, compensando tuttavia integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Nei motivi di gravame, l'appellante deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la mancanza o l'insufficienza della motivazione in ordine alla compensazione delle spese, argomentando che il Giudice di Pace si era limitato a una formula di stile priva di adeguato supporto argomentativo, fondata sulla mera asserita assenza di prova circa la comunicazione del rientro in Italia dell'appellante alla Compagnia assicuratrice appellata, senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, in contrasto con l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, la quale impone una motivazione specifica e idonea a giustificare tale statuizione, escludendo riferimenti generici o impliciti.
Nelle conclusioni, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado;
nonché di condannarla al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si Controparte_1 costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma integrale della sentenza n. 1773/2016 emessa dal Giudice di Pace di Eboli
Nella premessa, l'appellata ripercorreva i fatti salienti della vicenda: il già citato sinistro stradale occorso il 27-4-10 in Campolongo;
la successiva messa in mora inoltrata dall'odierno appellante, tramite l'Avv. Sabina Pingaro, per il risarcimento del danno biologico;
il pagamento da parte di di un assegno di euro 2.180,00, conforme alla valutazione medico-legale Controparte_1 del proprio fiduciario;
la restituzione dell'assegno medesimo da parte dell'Avv. Pingaro con raccomandata del 20-1-11, motivata dal rientro temporaneo del Sig. in Marocco e Pt_1 dall'impossibilità di incasso, con contestuale richiesta di riemissione;
l'assenza di successive comunicazioni circa il rientro in Italia del danneggiato;
la notifica, in data 25-1-16, dell'atto di citazione con cui il Sig. richiedeva la condanna della Compagnia appellata al pagamento di euro Pt_1
4.568,00; la costituzione in giudizio della convenuta, con richiesta di accertamento della congruità dell'importo già offerto ante causam, atteso che il danneggiato non aveva subito fratture;
la dichiarazione, nel corso del processo di primo grado, da parte della difesa attorea di accettazione della valutazione medico-legale del fiduciario della Compagnia;
la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva la domanda per euro 2.181,10, compensando interamente le spese di lite. pagina 2 di 6 Nei motivi di resistenza all'appello, l'appellata deduceva l'infondatezza nel merito del gravame, sostenendo che la motivazione della sentenza di primo grado fosse chiara e analitica in ordine alla compensazione delle spese, fondata su due profili: la mancata prova, da parte dell'attore, della comunicazione alla Compagnia del rientro in Italia del Sig. e la forte riduzione della Pt_1 domanda inizialmente proposta.
Sotto il primo aspetto, si evidenziava come l'Avv. Pingaro, anziché comunicare il rientro del proprio assistito, avesse proceduto direttamente alla notifica dell'atto di citazione, rendendo il giudizio frettoloso e pretestuoso, posto che la Compagnia avrebbe agevolmente riemesso l'assegno, evitando così i costi del contenzioso. Sotto il secondo profilo, si sottolineava come l'accettazione, da parte dell'attore, della valutazione medico-legale della Compagnia configurasse un riconoscimento dell'esosità della domanda originaria – quantificata in un danno biologico del 3% (contro il 2% accertato dal fiduciario) e comprensiva di un danno morale non dimostrato –, determinando una soccombenza parziale idonea a legittimare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in linea con la giurisprudenza di legittimità. Si concludeva, pertanto, per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di appello, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A.
Espletata la fase istruttoria, il Giudice, con provvedimento del 29-9-25, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto avverso la sentenza n. 1773/2016, emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 21-
12-16, limitatamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite, è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, si ripercorrono sinteticamente i segmenti più significativi della vicenda.
Il procedimento di I grado trae origine da un sinistro stradale occorso il 27-4-10 in Campolongo, frazione di Eboli, alla Via S. Lucia, dove l'autovettura Fiat Uno targata SA774608, di proprietà del Sig.
e condotta in quell'occasione dal Sig. attingeva l'autovettura targata Persona_1 Persona_2
BL295JL, di proprietà del Sig. , a bordo della quale era trasportato l'appellante, Sig. Parte_2 [...]
che riportava lesioni personali. Pt_1
La responsabilità del sinistro è stata accertata mediante prova testimoniale e dal rapporto dei Vigili
Urbani intervenuti in loco.
A seguito di messa in mora ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, la Compagnia appellata offriva un risarcimento di euro 2.180,00 mediante assegno, che veniva, però, restituito dall'allora procuratore pagina 3 di 6 dell'appellante, Avv. Sabina Pingaro, con raccomandata del 20-1-11 – rifiuto motivato dal temporaneo rientro del danneggiato in Marocco e dall'impossibilità di incasso.
Il presente giudizio ruota essenzialmente attorno al valore giuridico da attribuire a tale circostanza, invocata dal Giudice di prime cure come principale ragione della compensazione delle spese.
Il regime normativo applicabile ratione temporis al regolamento delle spese è quello risultante dalla riforma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., operata dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, come mitigato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha esteso la compensazione non solo alla soccombenza reciproca, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, ma anche ad "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", purché esplicitamente indicate nella motivazione (Cass. 18-2-20, n. 3977).
Tale obbligo di motivazione specifica, già rafforzato dalla l. n. 69/2009, esclude formule generiche, implicite o meramente riferite a "peculiarità" non dettagliate, richiedendo argomentazioni giuridiche o fattuali idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza (Cass. 30-5-08, n. 14563; Cass.
11-1-16, n. 221; Cass. 19-10-15, n. 21083; Cass. 13-7-15, n. 14546; Cass. 31-5-16, n. 11217; Cass. 23-
12-10, n. 26083).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente e criptica, limitandosi a un riferimento generico alla "mancanza di prova circa la comunicazione del rientro", senza esplicitare come tale circostanza integri una ragione "grave ed eccezionale", né riferendosi a concreti aspetti della controversia, in violazione dell'obbligo normativo (Cass. 9-1-14, n. 319; Cass. 7-8-19, n. 21157; Cass.
11-7-14, n. 16037; Cass. 19-11-14, n. 24634).
Sotto il profilo del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., fondato sulla causalità, le spese gravano su chi ha causato la lite con comportamento antigiuridico o resistenza infondata (Cass.
29-7-21, n. 21823; Cass. 30-3-10, n. 7625; Cass. 30-5-00, n. 7182; Cass. 29-3-79, n. 1808; Cass. 9-4-
90, n. 2972; Cass. 8-6-07, n. 13430; Cass. sez. lav. 22-1-98, n. 588).
L'appellante è vittorioso sostanziale, avendo ottenuto il risarcimento, sia pur ridotto, e non può essere condannato, nemmeno parzialmente, alle spese (Cass. 11-1-08, n. 406).
La riduzione della domanda da euro 4.568,00 (danno biologico 3% più morale) a euro 2.181,10, con accettazione della valutazione medico-legale della compagnia, non configura soccombenza reciproca, che presuppone pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in capi autonomi (Cass. S.U. 31-10-2022, n. 32061; Cass. 24-10-18, n. 26918; Cass. ord. 15-
12-17, n. 30210; Cass. 23-6-00, n. 8532; Cass. 17-3-97, n. 2337; Cass. 24-1-13, n. 1703; Cass. 13-3-13,
n. 6369; Cass. 2-9-14, n. 18503; Cass. 5-10-01, n. 12295).
pagina 4 di 6 Qui la pretesa è unitaria (risarcimento per lesioni), e la mera quantificazione inferiore non altera l'esito vittorioso, precludendo la condanna e consentendo la compensazione solo in presenza di altri presupposti motivati.
Quanto al profilo invocato dall'appellata circa il comportamento pre-processuale dell'appellante, ossia la mancata comunicazione del rientro in Italia dopo la restituzione dell'assegno, con notifica diretta dell'atto di citazione, tale condotta non integra una violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 c.p.c. sufficiente a giustificare la compensazione come deroga per spese causate da trasgressione (Cass. 1-12-00, n. 15353; Cass. 9-3-04, n. 4755; Cass. 20-3-07, n. 6635; Cass. 12-9-03, n.
13427; Cass. 26-3-86, n. 2174).
Il comportamento processuale si presume conforme a lealtà e probità (Cass. 1-10-97, n. 9576), e non viola tale dovere la mera prospettazione di tesi errate o il mancato avviso spontaneo, salvo prova di malafede specifica, qui non dimostrata (Cass. 16-10-98, n. 10247; Cass. sez. lav. 18-1-91, n. 428).
Non si ravvisa ostacolo a provvedimenti istruttori richiesti (Cass. 18-11-94, n. 9797; Cass. sez. lav. 20-
3-80, n. 1890), né il giudizio appare superflua o pretestuoso in modo da configurare "gravi ed eccezionali ragioni", valutando il comportamento ante causam alla stregua dell'articolo 1175 c.c. (Cass.
16-11-11, n. 23997; Cass. 23-1-12, n. 901).
La questione non presenta novità assoluta o mutamento giurisprudenziale dirimente, essendo ordinaria in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.
Per le esposte ragioni, esclusa la soccombenza reciproca e l'adeguatezza della motivazione, l'appello va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellata alle spese del primo grado, da liquidarsi in base al disputatum originario (euro 4.568,00), integrato dal decisum (Cass. 23-
11-17, n. 27871; Cass. 16-11-17, n. 27274; Cass. 7-11-18, n. 28417; Cass. 29-11-18, n. 30840), e del presente grado, con vittoria integrale dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado pari ad euro 1265 in Parte_3 favore dell'appellante
- condanna l' appellata , al pagamento delle spese e competenze Parte_4 del presente giudizio pari a euro 2000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge da attribuirsi ai difensori antistatari
- si comunichi pagina 5 di 6 Salerno, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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