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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...] CF , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(VE) in via Della Certosa 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.:
pec ha eletto domicilio (mail: C.F._2 Email_1
fax: 041/2667902) giusta procura in atti Email_2
Parte appellante contro
con sede a Castelnuovo Scrivia (Al), Viale Europa n.25, c.f. e p.iva Controparte_1
(come da visura sub doc.01 delle produzioni di primo grado), in persona del P.IVA_1
procuratore generale - in forza di procura 4/2/2021 (doc.02) rep. n.3219, racc. n.1836, a rogito Notaio
di Tortona (Al) – e legale rappresentante pro tempore sig. Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , domiciliato per la Controparte_2 C.F._3
carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avvocato Enrico
Zani del Foro di Alessandria con Studio in Tortona, Corso della Repubblica n.22 - c.f.
1 , p.e.c. – con domicilio eletto presso il C.F._4 Email_3
difensore al predetto indirizzo p.e.c., dichiarando il difensore Avv. Enrico Zani di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato
Email_3
Parte appellata nonché contro
già [cod. fisc.: Controparte_3 Controparte_4
- p. iva: , con sede legale in - 40128 - Bologna, Via Stalingrado n. 45, P.IVA_2 P.IVA_3
come da certificato notarile del Notaio dott. del 15.01.2025, in persona del suo Persona_2
Procuratore ad negotia dottor , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza Persona_3
di atti a rogito Notaio dott. n data 17 febbraio 2023 nn. 97394/12529 rep. racc. Persona_4
e Notaio dott. n data 23 dicembre 2024 nn. 81492/53003 rep./racc. rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avvocato Carola Rossato (C.F. del Foro di Padova, presso lo C.F._5
Studio della quale è elettivamente domiciliata, in Padova Piazzale Stazione 7 (comunicazioni via telefax al n. 049 650921) con indirizzo PEC indicato ai sensi e ad ogni effetto di legge giusta procura alle liti in atti Email_4
Parte appellata e appellante incidentale e contro
(C.F. ), con sede in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano, in persona CP_5 P.IVA_4
del suo procuratore ad negotia dott , difesa dall'Avv. Mirko Arena (C.F. Controparte_6 [...]
- PEC: , con studio in Padova, via Busonera C.F._6 Email_5
n. 3, quale procuratore e domiciliatario giusta procura in atti
Parte appellata e contro
, c.f. Controparte_7
, p-iva in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in P.IVA_5 P.IVA_6
Roma Via IV novembre 144 e, per esso, in persona del Direttore Regionale pro tempore, CP_8
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonella Borsetto pec Email_6
2 cf. giusta procura generale alle liti del notaio di Venezia rep C.F._7 Persona_5
118.151 racc 33798 in data 29.8.2024 con domicilio eletto in Venezia S. Croce 712 ,avvocatura regionale presso Direzione Regionale Inail
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni per malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previo esperimento di nuova consulenza medico legale e consulenza contabile, accogliersi
integralmente le domande di cui al ricorso.
Si insiste in ogni caso per le istanze istruttorie di cui al ricorso di primo grado.
Vittoria integrale di spese per i due gradi e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato
redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia,
pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.”
Per parte appellata : CP_1
“in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n.135/2024 depositata in data 28 febbraio 2024 dal Parte_1
Tribunale di Padova in funzione di Giudice del Lavoro, notificata in data 29 febbraio 2024, rigettando le domande tutte avanzate da parte
appellante in quanto infondate, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale del
presente grado;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversario appello, dichiarare tenuta e
conseguentemente condannare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 tenere indenne e manlevare la società in relazione alla copertura assicurativa, dalle richieste risarcitorie del ricorrente Controparte_1 in appello. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado”.
Per parte appellata Controparte_3
“Preliminarmente nel rito
per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, dichiararsi ai sensi dell'art. 434 comma 1 c.p.c. la inammissibilità del ricorso in appello
per mancata individuazione degli specifici capi della decisione impugnati;
Preliminarmente nel rito
per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, dichiararsi la manifesta infondatezza del ricorso in appello ai sensi dell'art. 436 bis
c.p.c. e dell'art. 348 bis provvedendosi ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.;
Nel merito, in principalità
rigettarsi l'appello siccome infondato per i motivi esposti nella presente memoria, in quanto infondato in fatto e diritto con integrale
3 conferma della sentenza impugnata;
in subordine
nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi del ricorso in appello o di eventuali appelli incidentali delle altre parti appellate
in contrasto con la posizione di si ripropongono tutte le eccezioni e difese formulate in primo grado con riferimento alla domanda CP_3 di chiamata in garanzia ed all'operatività della polizza, ovvero propone appello incidentale condizionato e per l'effetto riformarsi la sentenza
di primo grado nella parte in cui dispone '9. La domanda di manleva svolta dalla convenuta risulta nei confronti di seppur nei CP_9 limiti della franchigia. Invero, in base al punto 33 delle condizioni di polizza è prevista una copertura retroattiva di 48 mesi per la malattia
CP_ professionale prevista dall o per la quale è riconosciuta la causa di lavoro e, dunque, a decorrere dal 31 dicembre 2012, che dunque
comprende la malattia al rachide lombare lombare manifestatasi nel 2013 (doc. 1 .'… '5) condanna la terza chiamata CP_4
a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa è condannata a pagare al ricorrente in base ai capi 1) e 2), detratta Controparte_4 la franchigia';
conseguentemente, pronunciarsi in accoglimento delle conclusioni precisate nelle note conclusive del 9/03/2023”.
Per parte appellata : CP_5
“In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa del presente atto,
- dichiararsi ai sensi dell'art. 434 comma 1 c.p.c. la inammissibilità del ricorso in appello per mancata individuazione degli specifici capi
della decisione impugnati;
- dichiararsi la manifesta infondatezza del ricorso in appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. e dell'art. 348 bis provvedendosi ai sensi dell'art.
350 bis c.p.c.;
Nel merito.
Contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva nei confronti
di CP_5
Con refusione di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui venisse svolto appello incidentale nei confronti di accertarsi la non operatività della polizza CP_5
n. 76217015, e conseguentemente, rigettarsi le domande svolte in via di manleva nei confronti di in quanto infondate, anche CP_5 ex art. 1914 - 1915 c.c., e comunque prescritte.
Ancora subordinatamente, limitarsi il risarcimento a quanto risulterà effettivamente dovuto in esito all'espletanda istruttoria, detraendosi
altresì da tale ammontare le somme già ero-gate e/o da erogarsi da parte di o soggetti terzi in generale;
CP_7 CP_10
Con refusione di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi.”
Per parte appellata : CP_7
CP CP_
“confermare integralmente la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Padova quanto a disponendo estromissione dell' dal
presente contenzioso.
Rifusi spese e onorari del grado, amentati degli oneri riflessi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha parzialmente accolto le domande di
, condannando l'ex datore di lavoro soc. al risarcimento del danno Parte_1 CP_1
biologico derivante da malattia professionale (lombosciatalgia), liquidato in € 8.828,50. Ha, altresì,
4 condannato la società alla rifusione delle spese di lite nella misura di 1/3, compensandole per il
CP_1 resto, e ha posto a carico della stessa le spese di CTU. Ha anche condannato la tenere CP_3
indenne la soc. da tali pagamenti, detratta la franchigia. CP_1
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. dall'1.8.2009 al 2018, con Pt_1 CP_1
qualifica di operaio, inquadrato nel 3^ livello CCNL Autotrasporti Industria – Trasporto Merci e
Logistica e con mansioni di autista (conducente di autotreni).
All'esito di distinto giudizio intercorso tra il sig. e , il Tribunale di Venezia, con Pt_1 CP_7
sentenza n. 454/2019 (passata in giudicato), accertava che le lamentate patologie al rachide lombare e al rachide cervicale erano di origine comune e non professionale.
All'esito di ulteriore e distinto giudizio intercorso tra il sig. e la soc. , il Pt_1 CP_1
Tribunale di Venezia, con sentenza n. 329/2020 (passata in giudicato), dichiarava l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, accertando che la patologia al rachide lombare (che ha comportato un numero di assenze tali da determinare il superamento del periodo di comporto) ha origine professionale e di essa è responsabile il datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Viceversa, in tale sentenza è stata esclusa l'origine professionale della lamentata patologia al rachide cervicale.
Il lavoratore ha instaurato la presente causa al fine di ottenere dall'ex datore di lavoro il risarcimento dei danni derivanti da entrambe le predette patologie. CP_1
Il primo giudice ha accolto parzialmente le domande del lavoratore, premettendo che nel presente giudizio la sentenza n. 454/2019 del Tribunale di Venezia – in quanto pronunciata solo tra il lavoratore e l - non può spiegare una “efficacia riflessa” e che, dunque, la sentenza n. CP_7
329/2020 del Tribunale di Venezia – in quanto pronunciata tra lavoratore e - è l'unico CP_1
giudicato rilevante. Ha evidenziato che, in base al predetto giudicato (sentenza n. 329/2020) risulta,
dunque, già accertata la responsabilità del datore di lavoro per la sola patologia al rachide lombare e non anche per la patologia al rachide cervicale. Ha precisato che, pertanto, l'integrazione della
CTU è stata limitata ai profili non già accertati dal consulente in quel giudizio (in relazione al distinto oggetto, limitato alla verifica dell'illegittimità del licenziamento): l'accertamento e la quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo (in punto percentuale di invalidità temporanea nel
5 periodo già oggetto di accertamento da parte della sentenza n. 329/2020) in conseguenza di tale patologia. Il primo giudice ha recepito le conclusioni del CTU in quanto “frutto di una approfondita
G Controparte_1
obbligata al risarcimento del danno biologico (sia permanente – 5% - che temporaneo), nei limiti indicati dal CTU, in quanto l non copre il danno biologico permanente sino al 5%, né il danno CP_7
biologico temporaneo. Per la quantificazione di tale danno, ha fatto riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano, escludendo la personalizzazione in aumento, atteso che il ricorrente non aveva allegato né provato di avere subito ulteriori pregiudizi. Ha, invece, ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, in quanto il ricorrente non ha provato che l'inidoneità alla precedente mansione sia conseguenza della patologia al rachide lombare e neppure ha provato una contrazione dei redditi e il nesso causale tra essa e la patologia al rachide lombare. Ha, infine, accolto – nei limiti della franchigia – la domanda di manleva svolta dalla soc. nei confronti di mentre ha ritenuto esclusa l'operatività della CP_1 CP_4
garanzia assicurativa della polizza , essendo la malattia professionale insorta CP_5
antecedentemente alla decorrenza dell'efficacia di tale ultima polizza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 1223 c.c. e 32 Cost. e dell'art. 2909 c.c., in quanto il primo giudice ha riconosciuto il risarcimento solo per i postumi lombari e non anche per i postumi al rachide cervicale e alla spalla.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto vincolante il dispositivo della citata sentenza n. 329/2020, ma non ha tenuto conto dei presupposti motivazionali della stessa sentenza:
nella motivazione era, invero, riportato un passaggio della consulenza tecnica in cui il CTU aveva riconosciuto che gli “organi bersaglio” delle patologie derivanti dalla movimentazione manuale di carichi erano costituiti dalle articolazioni scapolo-omerali e dal rachide lombare.
Insiste per la rinnovazione della CTU, richiamando giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa/errata liquidazione del danno biologico temporaneo, del danno
6 psichico e del danno patrimoniale, nonché per mancata quantificazione dell'invalidità lavorativa specifica.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha liquidato l'invalidità temporanea per tutto il periodo della sua manifestazione;
né ha liquidato il richiesto danno psichico e da perdita della capacità lavorativa specifica. Insiste per il rinnovo della CTU medico legale e per l'ammissione di una CTU contabile per la quantificazione economica del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
3. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità delle domande nuove dell'appellante, relative all'asserito danno psichico e al danno non patrimoniale per possibile esistenza di una patologia scapolo-omerale, nonché
l'inammissibilità delle richieste CTU.
Quanto al primo motivo di appello, la società osserva che la sentenza n. 329/2020 – invocata dal lavoratore – ha accertato non esservi responsabilità datoriale per le assenze dovute a patologie diverse da quella al rachide lombare;
evidenzia che il lavoratore non ha allegato né provato il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia al rachide cervicale;
ribadisce che la richiesta risarcitoria nei confronti del datore di lavoro deve limitarsi al c.d. danno biologico differenziale.
Quanto al secondo motivo di appello, la società afferma la correttezza dell'impugnata sentenza alla luce della CTU;
rileva che il lavoratore non ha provato il nesso causale tra la patologia lombare e l'inidoneità alle mansioni di autista;
osserva che il lavoratore non ha documentato né
allegato la contrazione dei propri redditi e, in ogni caso, neppure il nesso causale con la patologia lombare.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, la società
ribadisce l'obbligo di garanzia e di manleva in capo alla soc. Controparte_3
4. Si è costituita la soc. chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_3
proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato. Eccepisce ex art. 434, comma 1, c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello principale per mancata specifica individuazione dei capi della sentenza impugnati. Eccepisce, altresì, la manifesta infondatezza dei motivi di appello principale.
Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, la soc. Controparte_3
7 propone appello incidentale condizionato con riguardo alla domanda di manleva. In particolare,
osserva che la polizza opera con retroattività quadriennale rispetto alla sua decorrenza (1°.1.2017),
evidenziando che le patologie per cui è causa si erano manifestate anteriormente e che esse non sono riconducibili a causa di lavoro o comunque non a causa di lavoro in pendenza del rapporto con la soc. Autosped G.
5. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. In particolare, CP_5
ribadisce l'inoperatività della polizza per mancanza dei presupposti temporali di copertura.
6. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto nonché la propria CP_7
estromissione dalla presente causa. Ribadisce che, per effetto di Cass. n. 37647/2021 che ha confermato la sentenza resa tra il lavoratore e l , devono ritenersi definitivamente esclusi i CP_7
presupposti per il riconoscimento della malattia professionale denunciata all e ribadisce altresì CP_7
che il presente contenzioso inerisce al solo rapporto di lavoro con la soc. Autosped G.
7. All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello principale deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione. Resta, pertanto, assorbito l'appello incidentale di da intendersi CP_4
condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
9. I motivi di appello sono suscettibili di essere trattati unitariamente, in quanto connessi, e risultano infondati.
9.1. Il Collegio ritiene corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla esistenza di un giudicato sulla esclusione dell'origine professionale della patologia al rachide cervicale,
rappresentato dalla sentenza n. 329/2020, resa tra l e che, in sede di accertamento Pt_1 CP_1
dell'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha escluso l'eziologia professionale per la patologia al rachide cervicale. Il passaggio della CTU espletata in quel giudizio
è stato riportato a pag. 17 dell'appello in modo parziale.
La lettura integrale della CTU, invece, evidenzia che il CTU ha inteso escludere l'eziologia professionale della patologia al rachide cervicale e, proprio a sostegno di tale conclusione, ha
8 evidenziato, in via generale e astratta, che la movimentazione manuale di carichi è suscettibile di determinare patologie a organi diversi dal rachide cervicale, ovverosia alle articolazioni scapolo omerali e al rachide lombare. Sicchè, il CTU ha, per l'appunto, riconosciuto l'eziologia professionale della sola patologia al rachide lombare.
Il motivo di appello è, infine, del tutto generico nella parte in cui lamenta che il CTU non ha
CP_1 considerato che l ha accertato in capo all una invalidità del 46%, trattandosi di Pt_1
accertamento relativo alla riduzione della capacità lavorativa generica.
Sicchè, non vi sono i presupposti per la richiesta rinnovazione della CTU medico legale,
trattandosi di richiesta istruttoria preclusa dal giudicato.
9.2. L'appello deve essere rigettato anche nella parte in cui lamenta l'erronea liquidazione del danno.
La doglianza relativa al danno psichico è del tutto generica, non emergendo dalle CTU (quella espletata nel giudizio concluso con la sentenza n. 329/2020 e l'integrazione svolta nel presente giudizio) un danno psichico, peraltro non allegato in primo grado. L'appellante si limita a richiamare genericamente una relazione di tale dott. , senza ulteriori specificazioni. Per_6
Il Collegio non ravvisa, poi, alcuna illogicità nella quantificazione della percentuale del 25%
di invalidità temporanea attribuibile alla patologia rachide lombare nel periodo di coesistenza di tale patologia con quella al rachide cervicale, proprio per la dirimente ragione per cui il CTU ha correttamente valutato solo l'unica patologia valutabile in questa sede: la patologia lombare.
Non sussiste, infine, la necessità di ammettere la richiesta CTU contabile, in quanto l'appello non supera le argomentazioni del primo giudice in punto esclusione della sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica: non ha allegato e provato (nel primo grado di giudizio e Pt_1
non ha specificamente indicato, in questo grado, in violazione dell'art. 434 c.p.c., le ragioni per cui il primo giudice sarebbe incorso in errore sul punto) che l'inidoneità alle mansioni di autista sia conseguente alla patologia lombare e non già alla ulteriore patologia cervicale da cui allega Pt_1
di essere affetto. Patologia di cui è stata esclusa, con efficacia di giudicato, l'eziologia professionale e, dunque, la rilevanza in questa sede, v. pag. 14 dell'impugnata sentenza, passaggio in cui il primo giudice dà atto che l ha continuato a svolgere attività lavorativa, ancorchè in diverse Pt_1
9 mansioni.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello principale di deve essere rigettato. Un tanto determina l'assorbimento dell'appello incidentale (da Parte_1
ritenersi condizionato) di CP_4
11. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante principale.
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore delle altre parti delle Parte_1
spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, in considerazione della non complessità del giudizio, oltre rimborso spese forfetario e IVA e
CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.
12. Considerato che l'appello principale è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante principale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna alla refusione in favore di ciascuna delle altre parti delle spese Parte_1
di lite del grado che liquida, per ciascuna, in euro 3.473,00 oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
10 Venezia, il giorno 12.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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