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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.490/2024 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) nato a [...] il 16/06/; (C.F.: C.F._3 Parte_4
) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano C.F._4
Sallemi come da procura in atti;
APPELLANTI contro quale mandataria di (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto e Guido Gargani come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 21.11.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 9.4.2024, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e impugnavano la sentenza n.437/2024 del Tribunale di Ragusa pubblicata il Parte_4
11.3.2024 con la quale rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.376/2020 emesso il
7.4.2020 in favore di per €.992.869,71 oltre accessori e spese. CP_2
Si costituiva per la mandataria contestando la CP_2 Controparte_1 fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
Rilevato che all'udienza del 14.11.2025 nessuna delle parti compariva, il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della suddetta ordinanza, le parti non comparivano alla successiva udienza del 21.11.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 490/2024: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.490/2024 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) nato a [...] il 16/06/; (C.F.: C.F._3 Parte_4
) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano C.F._4
Sallemi come da procura in atti;
APPELLANTI contro quale mandataria di (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto e Guido Gargani come da procura in atti;
P.IVA_1
APPELLATA
All'udienza del 21.11.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 9.4.2024, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e impugnavano la sentenza n.437/2024 del Tribunale di Ragusa pubblicata il Parte_4
11.3.2024 con la quale rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.376/2020 emesso il
7.4.2020 in favore di per €.992.869,71 oltre accessori e spese. CP_2
Si costituiva per la mandataria contestando la CP_2 Controparte_1 fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto.
Rilevato che all'udienza del 14.11.2025 nessuna delle parti compariva, il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della suddetta ordinanza, le parti non comparivano alla successiva udienza del 21.11.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 490/2024: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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