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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4068/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 635/2018, pubblicata il 19.01.2018
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Leopoldo Maddaluno, C.F. , giusta procura stesa a C.F._2
margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pozzuoli, via Luciano n. 1/Am P.co Cordiglia
Appellante
E
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e , con sede legale Controparte_2 Controparte_3
in AN Veneto (TV), via Marocchesa 14, partita iva P. IVA , P.IVA_1
rappresentati e difesi da ed elettivamente domiciliati presso – giusta procura generale alle liti, conferita con atto per notar notaio in Treviso, Persona_1
1 rep. n. 186905, racc. n. 30367 – l'avv. Stefano Testa, codice fiscale
, con studio in Napoli, via Kerbaker n. 55 C.F._3
Appellata
NONCHE'
, C.F. , , C.F. CP_4 C.F._4 CP_5
, , C.F. e C.F._5 Controparte_6 C.F._6
, C.F. Controparte_7 C.F._7
Appellati contumaci
E
LCA Controparte_8
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti costituite concludevano come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Parte_1
giudizio i su indicati oggi appellati, innanzi al tribunale di Napoli, la Controparte_1
quale impresa designata FGVS, deducendo che il giorno 14.5.2009, alle ore
[...]
24:00 circa, alla via D'Annunzio in Pozzuoli, mentre era alla guida del ciclomotore
Peugeot tg. 6TZ41, veniva tamponato dalla Fiat Punto di proprietà degli , CP_4
assicurata con la in LCA, riportando lesioni personali per le quali chiedeva CP_8
di essere risarcito.
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della società contumaci le altre CP_1
parti, all'esito dell'istruttoria così statuiva:
2 “accoglie la domanda e condanna la al pagamento, in Controparte_9 favore di , della somma risultante dalla devalutazione di € 14.498,00 al Parte_1 momento dell'incidente (14.5.2009). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento;
condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Leopoldo Controparte_9
Maddaluno, delle spese processuali che liquida in € 250,00 per spese ed € 4.800,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il
02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.”.
Il tribunale, per quel che ancora rileva, considerato il motivo di appello e la mancata impugnazione incidentale, a) ritenuta provata la responsabilità del conducente dell'auto Punto in forza delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta, liquidato il danno, alla luce della espletata c.t.u., nella misura di euro 24.566,00 per danno biologico di natura permanente, in euro 1.920,00
per itt, 1.680,00 per itp al 50% e 840,00 per itp al 25%, per complessivi euro
28.996,00, affermava, però, che
“Tra le parti risulta pacifica la circostanza che il ciclomotore condotto dall'attore fosse privo di copertura assicurativa. Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c. Nel caso in esame, tuttavia, sussistono gli estremi solo per la riduzione al 50% dell'importo risarcibile in quanto il ciclomotore era di proprietà di un terzo per cui non vi è certezza che l'attore fosse consapevole al momento del fatto della scopertura assicurativa anche se, in maniera imprudente, non si è accertato di ciò prima di mettersi alla guida del mezzo. Dall'altro lato, la dinamica dell'incidente così come ricostruita dai testi, porta ad escludere che l'attore abbia contribuito in qualche misura a cagionare l'evento. Tali considerazioni portano a ritenere congruo attribuire all'attore un concorso di colpa al 50% ex art. 1227 c.c. in quanto, se avesse controllato diligentemente la copertura assicurativa del ciclomotore, avrebbe potuto evitare il danno.”,
3 sicché all'attore era dovuta la somma di euro 14.498,00, maggiorata di interessi annui calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno,
liquidando le spese, con attribuzione (in verità, direttamente in favore del procuratore), in virtù della somma riconosciuta dovuta.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello l' , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, con un unico motivo, con il quale, richiamando giurisprudenza sul punto,
contesta l'applicazione del concorso di colpa, non potendo attribuirsi una colpa concorrente ad esso per una violazione che comporta conseguenze Pt_1
amministrative.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“In riforma della sentenza impugnata ed in pieno accoglimento dei motivi esposti … dichiarare i convenuti responsabili civili IG.ri , ed CP_5 CP_4 [...]
unici e soli responsabili del sinistro per cui è causa e accogliendo in toto la CP_10
domanda dello stesso, condannare la n.q. F.G.V.S. al Controparte_11 pagamento della somma di €. 50.365,14 in favore del IG. per le lesioni Parte_1 subite dallo stesso a seguito dell'evento de quo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento per le causali di cui in narrativa;
condannare chi di ragione al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
B.b.) Si costituiva l'impresa appellata la quale resisteva all'impugnazione così
concludendo:
“A) rigettare l'appello interposto … inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 635/2018 resa dal tribunale di Napoli;
B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di
4 giudizio”.
B.c.) Le altre parti non si costituivano, con conseguente declaratoria della loro contumacia.
B.d.) Scardinata la causa dal ruolo della originaria sezione attributaria e assegnata a questa sezione VI, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 terr c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
avendo, con l'unico sostanziale motivo di gravame proposto, l'appellante sufficientemente esposto le ragioni dell'impugnazione, le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i risultati richiesti in termini di riforma della sentenza appellata, mentre il rinvio per conclusioni, oltre a quanto si sta per esporre riguardo alla fondatezza, nel merito, del gravame, assorbe l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C.b.) Come anticipato, l'appello è fondato.
L' lamenta, con l'unico motivo, l'errata applicazione del concorso di colpa Pt_1
per avere egli condotto un veicolo privo di assicurazione, avendolo il giudice di primo grado ritenuto in colpa, nonostante non fosse il proprietario, per non essersi accertato della situazione del mezzo, rimarcando come detta violazione di carattere amministrativo poteva assumere valenza ad altri fini, ma non riguardo al risarcimento del danno e alla causazione del sinistro per il quale è giudizio.
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado, nel passo della sentenza che si è
riportato per esteso sub A.b.) – in particolare “Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe
5 condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c.” – ha mostrato di considerare che mettere in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa,
o, comunque, non accertarsi colpevolmente che ne fosse sprovvisto, incidesse, sul piano causale, sulla verificazione del sinistro, addirittura, nella prima ipotesi, in maniera radicale, evidentemente sul presupposto che il mezzo non avrebbe dovuto assolutamente circolare.
Una simile 'prospettiva' interpretativa, però, è in contrasto con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità.
E' stato, infatti, precisato (vds. tra le tante Cass. n. 14885/2019) che
<L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per
un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.>>,
leggendosi, con affermazioni di principio di carattere generale, in motivazione:
<
della giurisprudenza di questa Corte, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv.
652996 - 01). In particolare, vale sottolineare come l'individuazione della regola
cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola
di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l'inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in
ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l'inosservanza della regola
cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d'esame (cfr. altresì Sez. 3, Sentenza
6 n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 - 01).
In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell'infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla
ricostruzione dello scopo di quest'ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l'evento esaminato.>>
(corsivi aggiunti).
Del resto, questa stessa sezione (vds. Corte di appello di Napoli, sez. VI, Presidente
Sensale, consigliere rel. est. Magistro, resa all'udienza del 31.10.2024, all'esito del proc. n. 2582/2022), facendo applicazione di quanto appena esposto, ha già avuto modo di richiamarsi, riguardo ad una violazione 'assimilabile' a quella in esame – che postulerebbe l'assunto ' a monte', propugnato, in fatto, dal primo giudice, secondo cui in assenza del comportamento sanzionato il veicolo non si sarebbe proprio dovuto trovare in quel luogo e nel momento in cui è avvenuto il fatto – a quanto espresso da
Cass. n. 699/1995:
<<l di una norma circolazione stradale pur comportando>
responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente
a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una
volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo
può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida.>>.
D'altro canto, sulla stessa lunghezza d'onda, si pone la giurisprudenza penale di legittimità, nonostante le regole di giudizio in quell'ambito siano ben più rigide riguardo all'accertamento dei fatti.
La Suprema Corte, sul punto così si esprime:
<<
2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che
illogico. Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole
7 cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta
neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono
generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo
specifico evento dannoso oggetto di giudizio.
La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una
parte, afferma che il [ ] avrebbe fatto il possibile per evitare l'evento, non
rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall'altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo
non revisionato.
3. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di
questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del
rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va
ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv.
264128 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale
a dire il decesso della persona offesa. Non basta affermare che l'autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare
revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi
sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall'esame delle circostanze del fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa)
ascrivibile al medesimo. Di contro, va qui ribadito che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola
cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta
concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere,
dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente
8 riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01).>> (vds. Cass. n. 9709 del 2022).
Nel caso in esame, specularmente, il giudice di primo grado, dopo aver accertato che l'incidente ebbe a verificarsi perché l' venne tamponato e senza ascrivere Pt_1
allo stesso nessuna colpa per violazione di una specifica regola di condotta di guida o comportamentale che avesse contribuito alla causazione, in fatto, del sinistro, anzi escludendola, ha, poi, sostanzialmente, facendo errata applicazione del comma 1
dell'art. 1227 c.c., attribuito una colpa del 50% all'attore per non aver verificato che il veicolo da lui condotto fosse privo di assicurazione, elemento che, sul piano causale –
perché è su quel piano che, evidentemente, si è mosso applicando l'art. 1227 c.c. –
non ha avuto nessuna incidenza sul verificarsi del sinistro, da attribuire tutto alla condotta di guida del veicolo investitore di proprietà dei convenuti . CP_4
C.c.) Ovviamente, però, avendo l' proposto ulteriori motivi di appello, Pt_1
senza censurare la decisione riguardo alla quantificazione del danno, determinato,
prima della decurtazione del 50%, in euro 28.996,00, alla data di emissione della pronuncia (18.1.2018), è a tale somma che occorre fare riferimento e non a quella ancora richiesta in questa sede di euro 50.365,14.
Per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando il giudice procede alla liquidazione del danno, la somma deve essere rivalutata a quel momento,
sicché detta somma di euro 28.996,00 all'attualità ammonta ad euro 35.000,00.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi di anno in anno sulla somma devalutata alla data del fatto di euro 26.515,15, via via rivalutata, per complessivi euro 41.750,88.
Da tale somma deve essere sottratta quella già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado di euro 16.767,60, pertanto all' è dovuta la somma Pt_1
9 residua di euro 24.983,28 e su detta somma, dalla pubblicazione della presente sentenza, divenuto il debito di valuta, gli interessi legali, con conseguente condanna a carico di (unica parte nei riguardi della quale è stata richiesta, avendo, del CP_1
resto, già il tribunale emesso condanna in tali termini, senza che vi sia stata impugnazione principale o incidentale).
D – le spese
Circa governo delle spese di lite, da liquidarsi secondo soccombenza, si ritiene,
anche in assenza di argomentazioni sul punto da parte dell'appellante, che nulla argomenta o deduce riguardo alla liquidazione di primo grado, che sia congrua la somma ivi liquidata, già percepita dal procuratore antistatario, considerata, comunque,
la sproporzione tra quanto domandato e quanto riconosciuto dovuto, mentre quelle del grado d'appello vanno liquidate in base alla somma ancora in contestazione, come da dispositivo (tenendo conto, analogamente, anche ai fini del contributo unificato, della somma attribuita, ancora in contestazione).
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli e della in LCA;
CP_4 Controparte_8
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo ai convenuti , dichiara la somma dovuta all'attualità all' , CP_4 Pt_1
comprensiva di interessi, di euro 41.750,88;
c) conseguentemente, tenuto conto della somma già corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado, di euro 16.767,60, condanna , quale Controparte_1
impresa designata per il FGVS, al pagamento della somma residua di euro 24.983,28,
10 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna l'appellata a rifondere le spese di lite che, Controparte_1
attribuite al procuratore antistatario dell'attore, liquida, d1) per il primo grado, in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale, dando atto che le stesse sono già
state pagate; d2) per il grado d'appello in euro 535,00 per spese ed euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4068/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 635/2018, pubblicata il 19.01.2018
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Leopoldo Maddaluno, C.F. , giusta procura stesa a C.F._2
margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pozzuoli, via Luciano n. 1/Am P.co Cordiglia
Appellante
E
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e , con sede legale Controparte_2 Controparte_3
in AN Veneto (TV), via Marocchesa 14, partita iva P. IVA , P.IVA_1
rappresentati e difesi da ed elettivamente domiciliati presso – giusta procura generale alle liti, conferita con atto per notar notaio in Treviso, Persona_1
1 rep. n. 186905, racc. n. 30367 – l'avv. Stefano Testa, codice fiscale
, con studio in Napoli, via Kerbaker n. 55 C.F._3
Appellata
NONCHE'
, C.F. , , C.F. CP_4 C.F._4 CP_5
, , C.F. e C.F._5 Controparte_6 C.F._6
, C.F. Controparte_7 C.F._7
Appellati contumaci
E
LCA Controparte_8
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti costituite concludevano come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Parte_1
giudizio i su indicati oggi appellati, innanzi al tribunale di Napoli, la Controparte_1
quale impresa designata FGVS, deducendo che il giorno 14.5.2009, alle ore
[...]
24:00 circa, alla via D'Annunzio in Pozzuoli, mentre era alla guida del ciclomotore
Peugeot tg. 6TZ41, veniva tamponato dalla Fiat Punto di proprietà degli , CP_4
assicurata con la in LCA, riportando lesioni personali per le quali chiedeva CP_8
di essere risarcito.
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della società contumaci le altre CP_1
parti, all'esito dell'istruttoria così statuiva:
2 “accoglie la domanda e condanna la al pagamento, in Controparte_9 favore di , della somma risultante dalla devalutazione di € 14.498,00 al Parte_1 momento dell'incidente (14.5.2009). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento;
condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Leopoldo Controparte_9
Maddaluno, delle spese processuali che liquida in € 250,00 per spese ed € 4.800,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il
02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.”.
Il tribunale, per quel che ancora rileva, considerato il motivo di appello e la mancata impugnazione incidentale, a) ritenuta provata la responsabilità del conducente dell'auto Punto in forza delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta, liquidato il danno, alla luce della espletata c.t.u., nella misura di euro 24.566,00 per danno biologico di natura permanente, in euro 1.920,00
per itt, 1.680,00 per itp al 50% e 840,00 per itp al 25%, per complessivi euro
28.996,00, affermava, però, che
“Tra le parti risulta pacifica la circostanza che il ciclomotore condotto dall'attore fosse privo di copertura assicurativa. Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c. Nel caso in esame, tuttavia, sussistono gli estremi solo per la riduzione al 50% dell'importo risarcibile in quanto il ciclomotore era di proprietà di un terzo per cui non vi è certezza che l'attore fosse consapevole al momento del fatto della scopertura assicurativa anche se, in maniera imprudente, non si è accertato di ciò prima di mettersi alla guida del mezzo. Dall'altro lato, la dinamica dell'incidente così come ricostruita dai testi, porta ad escludere che l'attore abbia contribuito in qualche misura a cagionare l'evento. Tali considerazioni portano a ritenere congruo attribuire all'attore un concorso di colpa al 50% ex art. 1227 c.c. in quanto, se avesse controllato diligentemente la copertura assicurativa del ciclomotore, avrebbe potuto evitare il danno.”,
3 sicché all'attore era dovuta la somma di euro 14.498,00, maggiorata di interessi annui calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno,
liquidando le spese, con attribuzione (in verità, direttamente in favore del procuratore), in virtù della somma riconosciuta dovuta.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello l' , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, con un unico motivo, con il quale, richiamando giurisprudenza sul punto,
contesta l'applicazione del concorso di colpa, non potendo attribuirsi una colpa concorrente ad esso per una violazione che comporta conseguenze Pt_1
amministrative.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“In riforma della sentenza impugnata ed in pieno accoglimento dei motivi esposti … dichiarare i convenuti responsabili civili IG.ri , ed CP_5 CP_4 [...]
unici e soli responsabili del sinistro per cui è causa e accogliendo in toto la CP_10
domanda dello stesso, condannare la n.q. F.G.V.S. al Controparte_11 pagamento della somma di €. 50.365,14 in favore del IG. per le lesioni Parte_1 subite dallo stesso a seguito dell'evento de quo e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento per le causali di cui in narrativa;
condannare chi di ragione al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
B.b.) Si costituiva l'impresa appellata la quale resisteva all'impugnazione così
concludendo:
“A) rigettare l'appello interposto … inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 635/2018 resa dal tribunale di Napoli;
B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di
4 giudizio”.
B.c.) Le altre parti non si costituivano, con conseguente declaratoria della loro contumacia.
B.d.) Scardinata la causa dal ruolo della originaria sezione attributaria e assegnata a questa sezione VI, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 terr c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
avendo, con l'unico sostanziale motivo di gravame proposto, l'appellante sufficientemente esposto le ragioni dell'impugnazione, le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i risultati richiesti in termini di riforma della sentenza appellata, mentre il rinvio per conclusioni, oltre a quanto si sta per esporre riguardo alla fondatezza, nel merito, del gravame, assorbe l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C.b.) Come anticipato, l'appello è fondato.
L' lamenta, con l'unico motivo, l'errata applicazione del concorso di colpa Pt_1
per avere egli condotto un veicolo privo di assicurazione, avendolo il giudice di primo grado ritenuto in colpa, nonostante non fosse il proprietario, per non essersi accertato della situazione del mezzo, rimarcando come detta violazione di carattere amministrativo poteva assumere valenza ad altri fini, ma non riguardo al risarcimento del danno e alla causazione del sinistro per il quale è giudizio.
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado, nel passo della sentenza che si è
riportato per esteso sub A.b.) – in particolare “Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe
5 condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c.” – ha mostrato di considerare che mettere in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa,
o, comunque, non accertarsi colpevolmente che ne fosse sprovvisto, incidesse, sul piano causale, sulla verificazione del sinistro, addirittura, nella prima ipotesi, in maniera radicale, evidentemente sul presupposto che il mezzo non avrebbe dovuto assolutamente circolare.
Una simile 'prospettiva' interpretativa, però, è in contrasto con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità.
E' stato, infatti, precisato (vds. tra le tante Cass. n. 14885/2019) che
<L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per
un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.>>,
leggendosi, con affermazioni di principio di carattere generale, in motivazione:
<
della giurisprudenza di questa Corte, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv.
652996 - 01). In particolare, vale sottolineare come l'individuazione della regola
cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola
di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l'inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in
ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l'inosservanza della regola
cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d'esame (cfr. altresì Sez. 3, Sentenza
6 n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 - 01).
In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell'infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla
ricostruzione dello scopo di quest'ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l'evento esaminato.>>
(corsivi aggiunti).
Del resto, questa stessa sezione (vds. Corte di appello di Napoli, sez. VI, Presidente
Sensale, consigliere rel. est. Magistro, resa all'udienza del 31.10.2024, all'esito del proc. n. 2582/2022), facendo applicazione di quanto appena esposto, ha già avuto modo di richiamarsi, riguardo ad una violazione 'assimilabile' a quella in esame – che postulerebbe l'assunto ' a monte', propugnato, in fatto, dal primo giudice, secondo cui in assenza del comportamento sanzionato il veicolo non si sarebbe proprio dovuto trovare in quel luogo e nel momento in cui è avvenuto il fatto – a quanto espresso da
Cass. n. 699/1995:
<<l di una norma circolazione stradale pur comportando>
responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente
a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una
volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo
può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida.>>.
D'altro canto, sulla stessa lunghezza d'onda, si pone la giurisprudenza penale di legittimità, nonostante le regole di giudizio in quell'ambito siano ben più rigide riguardo all'accertamento dei fatti.
La Suprema Corte, sul punto così si esprime:
<<
2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che
illogico. Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole
7 cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta
neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono
generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo
specifico evento dannoso oggetto di giudizio.
La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una
parte, afferma che il [ ] avrebbe fatto il possibile per evitare l'evento, non
rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall'altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo
non revisionato.
3. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di
questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del
rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va
ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv.
264128 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale
a dire il decesso della persona offesa. Non basta affermare che l'autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare
revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi
sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall'esame delle circostanze del fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa)
ascrivibile al medesimo. Di contro, va qui ribadito che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola
cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta
concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere,
dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente
8 riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01).>> (vds. Cass. n. 9709 del 2022).
Nel caso in esame, specularmente, il giudice di primo grado, dopo aver accertato che l'incidente ebbe a verificarsi perché l' venne tamponato e senza ascrivere Pt_1
allo stesso nessuna colpa per violazione di una specifica regola di condotta di guida o comportamentale che avesse contribuito alla causazione, in fatto, del sinistro, anzi escludendola, ha, poi, sostanzialmente, facendo errata applicazione del comma 1
dell'art. 1227 c.c., attribuito una colpa del 50% all'attore per non aver verificato che il veicolo da lui condotto fosse privo di assicurazione, elemento che, sul piano causale –
perché è su quel piano che, evidentemente, si è mosso applicando l'art. 1227 c.c. –
non ha avuto nessuna incidenza sul verificarsi del sinistro, da attribuire tutto alla condotta di guida del veicolo investitore di proprietà dei convenuti . CP_4
C.c.) Ovviamente, però, avendo l' proposto ulteriori motivi di appello, Pt_1
senza censurare la decisione riguardo alla quantificazione del danno, determinato,
prima della decurtazione del 50%, in euro 28.996,00, alla data di emissione della pronuncia (18.1.2018), è a tale somma che occorre fare riferimento e non a quella ancora richiesta in questa sede di euro 50.365,14.
Per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando il giudice procede alla liquidazione del danno, la somma deve essere rivalutata a quel momento,
sicché detta somma di euro 28.996,00 all'attualità ammonta ad euro 35.000,00.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi di anno in anno sulla somma devalutata alla data del fatto di euro 26.515,15, via via rivalutata, per complessivi euro 41.750,88.
Da tale somma deve essere sottratta quella già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado di euro 16.767,60, pertanto all' è dovuta la somma Pt_1
9 residua di euro 24.983,28 e su detta somma, dalla pubblicazione della presente sentenza, divenuto il debito di valuta, gli interessi legali, con conseguente condanna a carico di (unica parte nei riguardi della quale è stata richiesta, avendo, del CP_1
resto, già il tribunale emesso condanna in tali termini, senza che vi sia stata impugnazione principale o incidentale).
D – le spese
Circa governo delle spese di lite, da liquidarsi secondo soccombenza, si ritiene,
anche in assenza di argomentazioni sul punto da parte dell'appellante, che nulla argomenta o deduce riguardo alla liquidazione di primo grado, che sia congrua la somma ivi liquidata, già percepita dal procuratore antistatario, considerata, comunque,
la sproporzione tra quanto domandato e quanto riconosciuto dovuto, mentre quelle del grado d'appello vanno liquidate in base alla somma ancora in contestazione, come da dispositivo (tenendo conto, analogamente, anche ai fini del contributo unificato, della somma attribuita, ancora in contestazione).
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli e della in LCA;
CP_4 Controparte_8
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo ai convenuti , dichiara la somma dovuta all'attualità all' , CP_4 Pt_1
comprensiva di interessi, di euro 41.750,88;
c) conseguentemente, tenuto conto della somma già corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado, di euro 16.767,60, condanna , quale Controparte_1
impresa designata per il FGVS, al pagamento della somma residua di euro 24.983,28,
10 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna l'appellata a rifondere le spese di lite che, Controparte_1
attribuite al procuratore antistatario dell'attore, liquida, d1) per il primo grado, in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale, dando atto che le stesse sono già
state pagate; d2) per il grado d'appello in euro 535,00 per spese ed euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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