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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2020, assunta in decisione all'udienza del 12.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Benedittis, giusta P.IVA_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n. 40/b;
Attore contro
(C.F. e IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
Trinchi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Fiorella, sito in Campobasso, via Gorizia n. 1;
Convenuto
Oggetto: contratto di mutuo, interessi, ammortamento francese
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_1 unipersonale, convenendo in giudizio ha chiesto: Controparte_2 accertare il mancato rispetto del tasso di interesse contrattualmente pattuito in ragione dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
dichiarare la pagina 1 di 14 nullità parziale del contratto di mutuo limitatamente alla clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo e di mora per violazione della soglia usura, con conseguente gratuità del contratto di mutuo;
dichiarare l'illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese in ragione dell'applicazione dell'interesse composto e della capitalizzazione degli interessi;
dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, per applicazione del tasso ultra legale, con conseguente applicazione del solo tasso sostitutivo legale;
condannare la convenuta alla restituzione all'attore delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi quale differenza degli interessi pagati in più fino alla concorrenza del tasso legale e condannare la convenuta alla percezione degli interessi al tasso legale;
accertare il diritto della parte attrice alla restituzione delle somme pagate in eccesso quale premio della polizza assicurativa quale commissione una tantum a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata del mutuo e, per l'effetto, condannare la convenuta alla relativa restituzione.
La parte attrice ha premesso: di aver stipulato, in data 23.2.2017, un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 1.099.162,26, da restituire 108 rate mensili al tasso corrispettivo fisso del 2,20% annuo (TAN); di aver pagato la commissione una tantum per l'erogazione del mutuo pari ad euro 23.000,00 (pari al 2,09251% del capitale mutuato) e il premio assicurativo di euro 4.000,00; di aver estinto anticipatamente il mutuo.
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'illegittimità del metodo di calcolo alla francese in ragione della difformità tra il tasso di interesse contrattuale pattuito e quello concretamente applicato, dell'applicazione di interessi anatocistici anche in conseguenza dell'applicazione dell'interesse composto, dell'indeterminatezza del tasso applicato, con conseguente necessità di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice e interesse al tasso legale;
il diritto alla restituzione delle spese sostenute a titolo di oneri e premio polizza assicurativa a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, ex art. 125 sexies TUB, con particolare riferimento ai costi cd. recurring (in altri termini, gli esborsi relativi al periodo successivo all'estinzione del finanziamento).
Si è costituita la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: la nullità della domanda per pagina 2 di 14 indeterminatezza e per mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
l'infondatezza delle censure sollevate in punto di interessi, indeterminatezza, capitalizzazione composta;
l'infondatezza della domanda restitutoria, in mancanza di prova degli esborsi effettivamente sostenuti, al più che tutti i costi in questione sarebbero da imputare all'erogazione del finanziamento, non riferendosi a prestazioni di carattere periodico da parte dell'istituto di credito;
che il pagamento di interessi in misura superiore a quella legale costituirebbe un'ipotesi di obbligazione naturale, soggetta alle regole di cui all'art. 2034 c.c...
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico contabile;
all'udienza del 12.11.2024 è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Sulla condizione di procedibilità
In primo luogo, occorre evidenziare la procedibilità della domanda, posto che la materia del contendere attiene a rapporti bancari e, dalla documentazione in atti, si evince l'avvenuta introduzione del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte convenuta, deve essere disattesa, posto che la citazione introduttiva del presente giudizio è idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa. Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, pagina 3 di 14 l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte attrice articolato una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente le proprie richieste.
3. Sul piano di ammortamento alla francese: insussistenza di effetti anatocistici – insussistenza di indeterminatezza
Le doglianze articolate dalla parte attrice in ordine al piano di ammortamento con metodo di calcolo alla francese sono infondate e devono essere respinte;
ciò tanto sotto il profilo dell'indeterminatezza, quanto sotto il profilo degli effetti anatocistici.
La censura deve essere esaminata nel merito – con i necessari precipitati in punto di spese di lite – in quanto la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e, in quelli finali, ha semplicemente dato atto dell'intervenuta pronuncia a ZI IT (della quale poi meglio si dirà, peraltro definitivamente risolutiva delle questioni in commento), limitandosi a dire che la domanda “ad oggi, ha ad oggetto l'accertamento e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta a titolo di premio assicurativo non goduto e, quindi dei cosiddetti costi recurring e up front, a seguito della sopravvenuta estinzione anticipata del mutuo ipotecario stipulato con la stessa banca convenuta in data 23/02/2017.” (cfr. comparsa conclusionale depositata l'11.1.2025), senza tuttavia spiegare alcuna formale rinuncia alla domanda in parte qua.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento cd. alla francese comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – il contratto di mutuo in esame, ad una con le condizioni generali e il pagina 4 di 14 documento di sintesi, in atti, al più che il CTU ha escluso qualsivoglia effetto anatocistico, confermando, tra l'altro, che precipitato necessario della formula di matematica finanziaria sottesa al piano è proprio la perfetta corrispondenza tra la somma corrisposta tra il mutuatario e la somma concessa in mutuo dal finanziatore
(cfr. pagg. 16-17-18 elaborato peritale) -, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella sua interezza, come chiaramente individuate sia nel corpo del contratto medesimo, sia come schematizzate nella consulenza tecnica, alla quale si rinvia.
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù dell'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione dell'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
pagina 5 di 14 Occorre soffermarsi, inoltre, sulla distinzione tra ammortamento alla francese e interesse composto, che deve essere debitamente distinto dall'anatocismo, trattandosi di fenomeni affatto diversi. Ed invero, “Il mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", ha un meccanismo di ammortamento che prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse “composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo infatti non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Tale è il meccanismo adottato nel mutuo in esame: nel mutuo all'art 2) è indicato che- dopo le prime tre rate di soli interessi - per ogni rata gli interessi vengono conteggiati sul “residuo” di quota capitale, e cioè vengono conteggiati sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti;
sono state poi esplicitate in contratto le modalità per determinare l'entità del tasso da applicare in riferimento alle singole rate;
non vi è dunque la lamentata discordanza tra il tasso pattuito e l'applicato in ragione del meccanismo di ammortamento adottato. Per costante giurisprudenza poi la clausola che determina il tasso di interessi a mezzo di rinvio ai tassi Euribor è valida poiché il tasso è univocamente determinabile tenuto conto del fatto che i tassi Euribor, vengono rilevati ufficialmente dalla E.B.F. e sono dunque dotati delle caratteristiche di certezza e determinabilità. Sotto altro profilo inoltre la complessità dei calcoli e la necessità di applicare formule finanziarie se sono adeguatamente identificati i parametri di riferimento, come nella fattispecie, non comportano indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole di pattuizione degli interessi.” (ex multis ed in senso conforme a quanto argomentato, cfr. Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
Ed ancora, è opportuno richiamare l'orientamento della migliore giurisprudenza di merito, che in questa sede il giudicante intende condividere e fare propria, in conformità all'attuale orientamento dell'intestato Tribunale – che ha mutato pagina 6 di 14 opinione, già da anni or sono, rispetto a quella, ormai superata, riportata da parte attrice -, secondo cui “Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota- interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La tesi contraria, riprendendo posizioni sostenute nella pagina 7 di 14 letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati. In realtà il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo)
è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la pagina 8 di 14 perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010)
– le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione.
In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). In
pagina 9 di 14 conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.” (cfr. Tribunale delle Imprese Roma, sent. n. 11344/2021).
A tanto consegue, allora, a fronte della ritenuta legittimità del metodo di ammortamento alla francese, il rigetto della domanda di ricalcolo del mutuo in modalità alternative.
Ed ancora, a definitiva tacitazione di ogni questione nei casi, come quello che occupa, di mutuo a tasso fisso, si osserva: da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU
15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass.
SSUU 15130/2024).
Tutte le doglianze esaminate, pertanto, devono essere respinte.
4. Sulla restituzione degli ulteriori costi sostenuti e del premio relativo alla polizza assicurativa a seguito dell'estinzione anticipata
La parte attrice ha dedotto di aver corrisposto alla banca l'importo di euro 4.000,00 a titolo di premio assicurativo ed euro 23.000,00 a titolo di commissione una tantum.
In ragione dell'estinzione anticipata del mutuo, chiede la restituzione pro quota, con riferimento al periodo di mutuo “non goduto” (dunque dall'estinzione anticipata fino alla data prevista in contratto per il pagamento dell'ultima rata); quantifica gli importi richiesti, rispettivamente in euro 2.974,52 (come ricalcolato da CTU, ovvero euro 2.443,98, come richiesto da parte attrice) ed euro 23.000,00.
La censura è infondata e deve essere respinta.
Nel merito, si osserva quanto segue. pagina 10 di 14 Secondo l'art. 125 sexies TUB, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; occorre precisare che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"” (ex art. 11 octies co. 2 D.L. 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103).
L'obbligo restitutorio in questione è stato ribadito anche dalle fonti secondarie in maniera sostanzialmente analoga: ed invero, l'art. 3 del D.M. 8.7.1992, in materia di credito al consumo, stabilisce che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".
In punto di diritto, si osserva: “iv) "...il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento, non possa non avere applicazione sincrona con l'art. 1, comma 2, lettera d), della direttiva 87/102/CEE del pagina 11 di 14 Consiglio del 22 dicembre 1986... che, nell'offrire la definizione del "costo totale del credito al consumatore", individua in esso l'integralità dei costi sostenuti per l'erogazione del credito."; v) "distinguere tra costi cd. up-front del contratto di erogazione del credito al consumo e costi cd. recurring dello stesso, implichi la violazione delle richiamate disposizioni Europee"; vi) "La Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa dalla prima corte... in data 11 settembre 2019 in materia di credito al consumo, ha statuito che "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto..." affermando che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".” (Cass.
14836/2024); ed ancora, “i) "L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento"; ii) "È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005".” (Cass. 25977/2023, richiamata da Cass. 14836/2024);
Anche in sede comunitaria, la CGUE ha riconosciuto, nondimeno, che "nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei pagina 12 di 14 medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. CGUE sent. 11 settembre 2019, Le., , EU:C:2019:702, punti Email_1
31 e 32). Considerato che, in detta occasione, la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. CGUE sent. 11 settembre 2019, Le., C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33), i giudici europei, in ossequio alle ragioni di protezione dei consumatori, hanno riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza richiamata volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
Da ultimo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 17 ottobre
2024 (Pres. K. Jürimäe, Rel. N. Jääskinen), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, ha precisato la portata dell'art. 25 della Direttiva 2014/17/UE in materia di estinzione anticipata del contratto di mutuo immobiliare (i.e. credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali), stabilendo che, in assenza di informazioni fornite dal soggetto finanziatore, le commissioni prelevate al momento della conclusione di un contratto sono coperte dal diritto alla riduzione del costo totale del credito. Più precisamente, il primo paragrafo dell'art. 25 della Direttiva
2014/17/UE, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti nell'ambito del credito al consumo, impegna gli Stati membri ad assicurare che “il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto”.
Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale che precede, risulta evidente che il diritto alla restituzione dei costi in questione è riconosciuto al solo consumatore (ed invero, la nullità delle clausole contrattuali che dispongano in senso difforme è individuata sulla scorta della tutela consumeristica prestata, appunto, dal codice del consumo).
pagina 13 di 14 Ebbene, nel caso che occupa, la parte attrice non riveste la qualità di consumatore, trattandosi di imprenditore, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio (come si evince dal contratto di mutuo in atti), che ha contratto il finanziamento in esame nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;
non sussistendo elementi dai quali desumere la qualifica di consumatore, deve ritenersi che la parte attrice non rientri nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella comunitaria.
Nel consegue il rigetto della domanda.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
3) condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, 7 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2020, assunta in decisione all'udienza del 12.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Benedittis, giusta P.IVA_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n. 40/b;
Attore contro
(C.F. e IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
Trinchi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Fiorella, sito in Campobasso, via Gorizia n. 1;
Convenuto
Oggetto: contratto di mutuo, interessi, ammortamento francese
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_1 unipersonale, convenendo in giudizio ha chiesto: Controparte_2 accertare il mancato rispetto del tasso di interesse contrattualmente pattuito in ragione dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese;
dichiarare la pagina 1 di 14 nullità parziale del contratto di mutuo limitatamente alla clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse corrispettivo e di mora per violazione della soglia usura, con conseguente gratuità del contratto di mutuo;
dichiarare l'illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese in ragione dell'applicazione dell'interesse composto e della capitalizzazione degli interessi;
dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, per applicazione del tasso ultra legale, con conseguente applicazione del solo tasso sostitutivo legale;
condannare la convenuta alla restituzione all'attore delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi quale differenza degli interessi pagati in più fino alla concorrenza del tasso legale e condannare la convenuta alla percezione degli interessi al tasso legale;
accertare il diritto della parte attrice alla restituzione delle somme pagate in eccesso quale premio della polizza assicurativa quale commissione una tantum a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata del mutuo e, per l'effetto, condannare la convenuta alla relativa restituzione.
La parte attrice ha premesso: di aver stipulato, in data 23.2.2017, un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 1.099.162,26, da restituire 108 rate mensili al tasso corrispettivo fisso del 2,20% annuo (TAN); di aver pagato la commissione una tantum per l'erogazione del mutuo pari ad euro 23.000,00 (pari al 2,09251% del capitale mutuato) e il premio assicurativo di euro 4.000,00; di aver estinto anticipatamente il mutuo.
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'illegittimità del metodo di calcolo alla francese in ragione della difformità tra il tasso di interesse contrattuale pattuito e quello concretamente applicato, dell'applicazione di interessi anatocistici anche in conseguenza dell'applicazione dell'interesse composto, dell'indeterminatezza del tasso applicato, con conseguente necessità di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice e interesse al tasso legale;
il diritto alla restituzione delle spese sostenute a titolo di oneri e premio polizza assicurativa a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, ex art. 125 sexies TUB, con particolare riferimento ai costi cd. recurring (in altri termini, gli esborsi relativi al periodo successivo all'estinzione del finanziamento).
Si è costituita la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: la nullità della domanda per pagina 2 di 14 indeterminatezza e per mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
l'infondatezza delle censure sollevate in punto di interessi, indeterminatezza, capitalizzazione composta;
l'infondatezza della domanda restitutoria, in mancanza di prova degli esborsi effettivamente sostenuti, al più che tutti i costi in questione sarebbero da imputare all'erogazione del finanziamento, non riferendosi a prestazioni di carattere periodico da parte dell'istituto di credito;
che il pagamento di interessi in misura superiore a quella legale costituirebbe un'ipotesi di obbligazione naturale, soggetta alle regole di cui all'art. 2034 c.c...
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico contabile;
all'udienza del 12.11.2024 è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
1. Sulla condizione di procedibilità
In primo luogo, occorre evidenziare la procedibilità della domanda, posto che la materia del contendere attiene a rapporti bancari e, dalla documentazione in atti, si evince l'avvenuta introduzione del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte convenuta, deve essere disattesa, posto che la citazione introduttiva del presente giudizio è idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa. Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, pagina 3 di 14 l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte attrice articolato una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente le proprie richieste.
3. Sul piano di ammortamento alla francese: insussistenza di effetti anatocistici – insussistenza di indeterminatezza
Le doglianze articolate dalla parte attrice in ordine al piano di ammortamento con metodo di calcolo alla francese sono infondate e devono essere respinte;
ciò tanto sotto il profilo dell'indeterminatezza, quanto sotto il profilo degli effetti anatocistici.
La censura deve essere esaminata nel merito – con i necessari precipitati in punto di spese di lite – in quanto la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e, in quelli finali, ha semplicemente dato atto dell'intervenuta pronuncia a ZI IT (della quale poi meglio si dirà, peraltro definitivamente risolutiva delle questioni in commento), limitandosi a dire che la domanda “ad oggi, ha ad oggetto l'accertamento e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta a titolo di premio assicurativo non goduto e, quindi dei cosiddetti costi recurring e up front, a seguito della sopravvenuta estinzione anticipata del mutuo ipotecario stipulato con la stessa banca convenuta in data 23/02/2017.” (cfr. comparsa conclusionale depositata l'11.1.2025), senza tuttavia spiegare alcuna formale rinuncia alla domanda in parte qua.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento cd. alla francese comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – il contratto di mutuo in esame, ad una con le condizioni generali e il pagina 4 di 14 documento di sintesi, in atti, al più che il CTU ha escluso qualsivoglia effetto anatocistico, confermando, tra l'altro, che precipitato necessario della formula di matematica finanziaria sottesa al piano è proprio la perfetta corrispondenza tra la somma corrisposta tra il mutuatario e la somma concessa in mutuo dal finanziatore
(cfr. pagg. 16-17-18 elaborato peritale) -, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella sua interezza, come chiaramente individuate sia nel corpo del contratto medesimo, sia come schematizzate nella consulenza tecnica, alla quale si rinvia.
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù dell'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione dell'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
pagina 5 di 14 Occorre soffermarsi, inoltre, sulla distinzione tra ammortamento alla francese e interesse composto, che deve essere debitamente distinto dall'anatocismo, trattandosi di fenomeni affatto diversi. Ed invero, “Il mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", ha un meccanismo di ammortamento che prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse “composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo infatti non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Tale è il meccanismo adottato nel mutuo in esame: nel mutuo all'art 2) è indicato che- dopo le prime tre rate di soli interessi - per ogni rata gli interessi vengono conteggiati sul “residuo” di quota capitale, e cioè vengono conteggiati sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti;
sono state poi esplicitate in contratto le modalità per determinare l'entità del tasso da applicare in riferimento alle singole rate;
non vi è dunque la lamentata discordanza tra il tasso pattuito e l'applicato in ragione del meccanismo di ammortamento adottato. Per costante giurisprudenza poi la clausola che determina il tasso di interessi a mezzo di rinvio ai tassi Euribor è valida poiché il tasso è univocamente determinabile tenuto conto del fatto che i tassi Euribor, vengono rilevati ufficialmente dalla E.B.F. e sono dunque dotati delle caratteristiche di certezza e determinabilità. Sotto altro profilo inoltre la complessità dei calcoli e la necessità di applicare formule finanziarie se sono adeguatamente identificati i parametri di riferimento, come nella fattispecie, non comportano indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole di pattuizione degli interessi.” (ex multis ed in senso conforme a quanto argomentato, cfr. Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
Ed ancora, è opportuno richiamare l'orientamento della migliore giurisprudenza di merito, che in questa sede il giudicante intende condividere e fare propria, in conformità all'attuale orientamento dell'intestato Tribunale – che ha mutato pagina 6 di 14 opinione, già da anni or sono, rispetto a quella, ormai superata, riportata da parte attrice -, secondo cui “Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota- interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La tesi contraria, riprendendo posizioni sostenute nella pagina 7 di 14 letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati. In realtà il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo)
è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la pagina 8 di 14 perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010)
– le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione.
In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). In
pagina 9 di 14 conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.” (cfr. Tribunale delle Imprese Roma, sent. n. 11344/2021).
A tanto consegue, allora, a fronte della ritenuta legittimità del metodo di ammortamento alla francese, il rigetto della domanda di ricalcolo del mutuo in modalità alternative.
Ed ancora, a definitiva tacitazione di ogni questione nei casi, come quello che occupa, di mutuo a tasso fisso, si osserva: da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU
15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass.
SSUU 15130/2024).
Tutte le doglianze esaminate, pertanto, devono essere respinte.
4. Sulla restituzione degli ulteriori costi sostenuti e del premio relativo alla polizza assicurativa a seguito dell'estinzione anticipata
La parte attrice ha dedotto di aver corrisposto alla banca l'importo di euro 4.000,00 a titolo di premio assicurativo ed euro 23.000,00 a titolo di commissione una tantum.
In ragione dell'estinzione anticipata del mutuo, chiede la restituzione pro quota, con riferimento al periodo di mutuo “non goduto” (dunque dall'estinzione anticipata fino alla data prevista in contratto per il pagamento dell'ultima rata); quantifica gli importi richiesti, rispettivamente in euro 2.974,52 (come ricalcolato da CTU, ovvero euro 2.443,98, come richiesto da parte attrice) ed euro 23.000,00.
La censura è infondata e deve essere respinta.
Nel merito, si osserva quanto segue. pagina 10 di 14 Secondo l'art. 125 sexies TUB, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; occorre precisare che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"” (ex art. 11 octies co. 2 D.L. 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103).
L'obbligo restitutorio in questione è stato ribadito anche dalle fonti secondarie in maniera sostanzialmente analoga: ed invero, l'art. 3 del D.M. 8.7.1992, in materia di credito al consumo, stabilisce che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".
In punto di diritto, si osserva: “iv) "...il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento, non possa non avere applicazione sincrona con l'art. 1, comma 2, lettera d), della direttiva 87/102/CEE del pagina 11 di 14 Consiglio del 22 dicembre 1986... che, nell'offrire la definizione del "costo totale del credito al consumatore", individua in esso l'integralità dei costi sostenuti per l'erogazione del credito."; v) "distinguere tra costi cd. up-front del contratto di erogazione del credito al consumo e costi cd. recurring dello stesso, implichi la violazione delle richiamate disposizioni Europee"; vi) "La Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa dalla prima corte... in data 11 settembre 2019 in materia di credito al consumo, ha statuito che "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto..." affermando che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".” (Cass.
14836/2024); ed ancora, “i) "L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento"; ii) "È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005".” (Cass. 25977/2023, richiamata da Cass. 14836/2024);
Anche in sede comunitaria, la CGUE ha riconosciuto, nondimeno, che "nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei pagina 12 di 14 medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. CGUE sent. 11 settembre 2019, Le., , EU:C:2019:702, punti Email_1
31 e 32). Considerato che, in detta occasione, la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. CGUE sent. 11 settembre 2019, Le., C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33), i giudici europei, in ossequio alle ragioni di protezione dei consumatori, hanno riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza richiamata volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
Da ultimo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 17 ottobre
2024 (Pres. K. Jürimäe, Rel. N. Jääskinen), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, ha precisato la portata dell'art. 25 della Direttiva 2014/17/UE in materia di estinzione anticipata del contratto di mutuo immobiliare (i.e. credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali), stabilendo che, in assenza di informazioni fornite dal soggetto finanziatore, le commissioni prelevate al momento della conclusione di un contratto sono coperte dal diritto alla riduzione del costo totale del credito. Più precisamente, il primo paragrafo dell'art. 25 della Direttiva
2014/17/UE, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti nell'ambito del credito al consumo, impegna gli Stati membri ad assicurare che “il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto”.
Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale che precede, risulta evidente che il diritto alla restituzione dei costi in questione è riconosciuto al solo consumatore (ed invero, la nullità delle clausole contrattuali che dispongano in senso difforme è individuata sulla scorta della tutela consumeristica prestata, appunto, dal codice del consumo).
pagina 13 di 14 Ebbene, nel caso che occupa, la parte attrice non riveste la qualità di consumatore, trattandosi di imprenditore, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio (come si evince dal contratto di mutuo in atti), che ha contratto il finanziamento in esame nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;
non sussistendo elementi dai quali desumere la qualifica di consumatore, deve ritenersi che la parte attrice non rientri nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella comunitaria.
Nel consegue il rigetto della domanda.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
3) condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, 7 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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