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7 giugno 2020
7 giugno 2020
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 40.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 40.
Commentari • 7
- 1. Interpello del 23/03/2021 n. 200 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie ImpreseAgenzia delle Entrate · 23 marzo 2021 · 1.4001731
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 200 OGGETTO: Articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n.23. Rivalutazione gratuita dei beni di impresa. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA s.a.s. ha presentato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "decreto Liquidità"), facendo presente che: - l'attività svolta dall'istante è contraddistinta dal codice ATECO 55.1 - alberghi e strutture simili, come da visura camerale allegata all'istanza; - la società ha concesso in affitto la …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2560Provvedimento: […] Infatti, l'art. 1, comma 12, legge n. 40/2020 prevede espressamente che l'efficacia delle forme di intervento pubblico delineate nei commi da 1. a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione europea, ex art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come è avvenuto con la Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19» (2020/C 91 I/01) adottata il 20 marzo 2020. […]Leggi di più...
- art. 13 d.l. 8 aprile 2020 n. 23·
- art. 81 cod. pen.·
- art. 3 d.l. MEF-MES n. 157/2017·
- malversazione a danno dello Stato·
- finanziamenti pubblici·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 9 d.lgs n. 123/1998·
- art. 131-bis c.p.·
- consumazione del reato·
- art. 316-bis cod. pen.·
- art. 108 TFUE·
- art. 640-bis cod. pen.·
- Covid-19·
- art. 163 cod. pen.·
- garanzia pubblica