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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 772/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di separazione”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARACE Parte_1 C.F._1
MATTEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CHECCHIA RISPOLI, 30 71016 SAN
SEVERO presso il difensore avv. STARACE MATTEO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA Controparte_1 C.F._2
NUCCIA, elettivamente domiciliato in VIA CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di domandare la revisione delle condizioni di separazione personale dei coniugi
[...]
stabilite con la sentenza n. 250/2022, pubblicata in data 27.01.2022. La ricorrente ha fondato la sua richiesta su un significativo peggioramento della propria situazione economica e sul drastico calo delle sue entrate a causa della cessazione della sua attività professionale. Ha pertanto concluso chiedendo porsi a carico del un assegno mensile di € 400,00, a partire dal 16 febbraio 2024, data CP_1 dell'iscrizione a ruolo della domanda.
Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto Controparte_1 dell'assenza di circostanze sopravvenute idonee a giustificare la modifica.
Istruito il processo esclusivamente per via documentale, in data 20.02.2025 la causa è stata assunta in decisione e portata alla camera di consiglio del 25.02.2025, previa acquisizione del parere del PM, intervenuto in data 24.02.2025.
*****
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia di ex coniugi nel solco della lettera dell'art. 156, II comma CC che fa riferimento “alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”, permettendo al Tribunale di tenere conto non soltanto delle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche di atri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013; Cass. 2445/2015).
Le circostanze, che il Giudice deve tenere presente, possono riguardare la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
pagina 2 di 4 A mero titolo esemplificativo, possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei genitori della coppia nel corso del matrimonio (Cass. 13026/2014), la possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, (v. Cass. 2187/2013), la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (Cass. 25618/2007).
Deve inoltre precisarsi che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice della separazione e della modifica delle condizioni di separazione non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Nel caso di specie quanto complessivamente emerso a livello istruttorio consente di affermare con prudente e motivato apprezzamento che l'equilibrio economico esistente al momento della separazione non sia significativamente cambiato.
Milita in tal senso prima di tutto il dato presuntivo ricavato dalla circostanza per cui la ricorrente, pur avendo rappresentato di versare in una condizione di grave indigenza che non le consente neppure di acquistare una piccola auto marciante usata, non ha proposto al coniuge di porre in vendita l'immobile nel suo esclusivo godimento e da lei adibito a studio professionale, né ha assunto alcun tipo di iniziativa tesa a metterlo a frutto, per esempio, locandolo.
Altro elemento sul quale occorre porre l'attenzione attiene al corredo probatorio posto a sostegno della domanda che certamente documenta una riduzione del reddito dichiarato, ma non giustifica anche, ai fini dell'ottenimento dell'assegno di mantenimento, la detta riduzione, dal momento che, in assenza di ogni allegazione al riguardo, la cessazione dell'attività di avvocato, ove effettivamente intervenuta, non può che essere considerata come corrispondente ad una libera scelta che non può ricadere sull'altro coniuge, neppure in considerazione dell'età della richiedente che avrebbe rilievo se si trattasse di soggetto mai occupato, nella oggettiva difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
pagina 3 di 4 Né sembra trattarsi di scelta irreversibile, attesa la mancata cancellazione della ricorrente dalla cassa forense.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere respinta, dovendosi ritenere non raggiunta la prova della incapacità lavorativa della ricorrente e dell'impossibilità oggettiva della medesima di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima per la semplicità delle questioni controverse (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda;
• Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 772/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di separazione”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARACE Parte_1 C.F._1
MATTEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CHECCHIA RISPOLI, 30 71016 SAN
SEVERO presso il difensore avv. STARACE MATTEO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA Controparte_1 C.F._2
NUCCIA, elettivamente domiciliato in VIA CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di domandare la revisione delle condizioni di separazione personale dei coniugi
[...]
stabilite con la sentenza n. 250/2022, pubblicata in data 27.01.2022. La ricorrente ha fondato la sua richiesta su un significativo peggioramento della propria situazione economica e sul drastico calo delle sue entrate a causa della cessazione della sua attività professionale. Ha pertanto concluso chiedendo porsi a carico del un assegno mensile di € 400,00, a partire dal 16 febbraio 2024, data CP_1 dell'iscrizione a ruolo della domanda.
Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto Controparte_1 dell'assenza di circostanze sopravvenute idonee a giustificare la modifica.
Istruito il processo esclusivamente per via documentale, in data 20.02.2025 la causa è stata assunta in decisione e portata alla camera di consiglio del 25.02.2025, previa acquisizione del parere del PM, intervenuto in data 24.02.2025.
*****
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche della coppia di ex coniugi nel solco della lettera dell'art. 156, II comma CC che fa riferimento “alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”, permettendo al Tribunale di tenere conto non soltanto delle dichiarazioni ufficiali di natura fiscale (es. IRPEF), ma anche di atri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (v. Cass. 17199/2013; Cass. 2445/2015).
Le circostanze, che il Giudice deve tenere presente, possono riguardare la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro rapportata all'età ed alle condizioni di mercato del luogo in cui vive il coniuge beneficiario, nonché alla sua pregressa esperienza lavorativa o professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione ed esse potranno, nel caso concreto, incidere sulla quantificazione dell'assegno (v. Cass. 3975/2002; Cass. 12121/2004; Cass. 15806/2008; Cass.
22752/2012; Cass. 3502/2013).
pagina 2 di 4 A mero titolo esemplificativo, possono essere oggetto di valutazione economica per i fini suddetti, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione ancorché non incidenti sul tenore di vita in costanza di matrimonio perché intervenuti dopo (Cass. 2542/2014), l'utilizzo costante di aiuti economici da parte dei genitori della coppia nel corso del matrimonio (Cass. 13026/2014), la possibilità che uno dei coniugi abbia di andare a vivere presso una abitazione altrui, ove è accolto a titolo di ospitalità gratuita, (v. Cass. 2187/2013), la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (Cass. 25618/2007).
Deve inoltre precisarsi che non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi, ma una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. 9878/2006; Cass. 3974/2002).
Il Giudice della separazione e della modifica delle condizioni di separazione non è dunque vincolato, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, dalle dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, che, rivestendo funzione tipicamente fiscale, possono essere disattese in una controversia estranea al sistema tributario, in luogo della adozione di altre risultanze probatorie.
Nel caso di specie quanto complessivamente emerso a livello istruttorio consente di affermare con prudente e motivato apprezzamento che l'equilibrio economico esistente al momento della separazione non sia significativamente cambiato.
Milita in tal senso prima di tutto il dato presuntivo ricavato dalla circostanza per cui la ricorrente, pur avendo rappresentato di versare in una condizione di grave indigenza che non le consente neppure di acquistare una piccola auto marciante usata, non ha proposto al coniuge di porre in vendita l'immobile nel suo esclusivo godimento e da lei adibito a studio professionale, né ha assunto alcun tipo di iniziativa tesa a metterlo a frutto, per esempio, locandolo.
Altro elemento sul quale occorre porre l'attenzione attiene al corredo probatorio posto a sostegno della domanda che certamente documenta una riduzione del reddito dichiarato, ma non giustifica anche, ai fini dell'ottenimento dell'assegno di mantenimento, la detta riduzione, dal momento che, in assenza di ogni allegazione al riguardo, la cessazione dell'attività di avvocato, ove effettivamente intervenuta, non può che essere considerata come corrispondente ad una libera scelta che non può ricadere sull'altro coniuge, neppure in considerazione dell'età della richiedente che avrebbe rilievo se si trattasse di soggetto mai occupato, nella oggettiva difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
pagina 3 di 4 Né sembra trattarsi di scelta irreversibile, attesa la mancata cancellazione della ricorrente dalla cassa forense.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere respinta, dovendosi ritenere non raggiunta la prova della incapacità lavorativa della ricorrente e dell'impossibilità oggettiva della medesima di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima per la semplicità delle questioni controverse (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge la domanda;
• Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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