Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. BRABANTS BEATRICE Parte_1
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. CARBONI NICOLA e l'avv. Controparte_1
PALA TERESA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 223 del 2022 dedica ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in intestazione adiva il Giudice di pace di Sassari, deducendo di aver sottoscritto in data 31.10.2023 con l'avversario un contratto per realizzare un sito internet web dinamic e-commerce ed allestire così un negozio in rete per la vendita di capi di abbigliamento;
allegava di aver pagato con 4 assegni l'importo fatturato di Euro
del servizio fotografico); affermava che, stante anche il pregio dei capi, per implementare il range di vendita aveva chiesto di realizzare due versioni multilingua del sito, sicché la controparte le aveva proposto la traduzione eseguita da una madrelingua inglese e per il russo da una sua collaboratrice per il costo di Euro 400,00 per ogni versione. Deduceva di aver accettato l'offerta, ma di aver scoperto al momento della presentazione della pagina ed attraverso un moderator che il sito non era stato tradotto che con Google translate e, dunque, con risultati di bassa qualità e numerosi errori;
evidenziava di aver constatato nel frattempo che alcuna richiesta (neppure di informazioni sulle merci messe in vendita on line) aveva ricevuto e di aver appurato che il sito non aveva praticamente avuto alcun accesso e risultava deficitario anche sotto altri aspetti, come la tutela dei dati personali e del consumatore e la legge applicabile, l'indicazione del prezzo di vendita e l'indicizzazione. Lamentava
l'inadempimento del convenuto che, scusatosi per l'accaduto, non aveva tuttavia rimborsato i costi pagati, tanto che gli era stata comunicata in data 30.4.2014 la risoluzione del contratto. Si doleva anche dell'inadempimento degli obblighi imposti dall'art. 7 e dall'art. 12 del D.lgs. 70 del 2003 e così della compromissione della possibilità di raggiungere il risultato sperato. In conclusione, chiedeva di risolvere il contratto per grave inadempimento del convenuto e di condannarlo alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento del danno da perdita di chance, da valutare in via equitativa.
Si costituiva il convenuto che eccepiva il difetto della condizione di procedibilità della negoziazione assistita;
ancora, affermava di aver offerto un servizio aggiuntivo, cioè quello di provvedere alla traduzione del contenuto del sito in russo ed in inglese e di aver eseguito le prestazioni, senza che fosse comprensibile sulla scorta di quali competenze l'avversaria avesse affermato che la traduzione resa era di bassa qualità.
Rilevava, in ogni caso, come solo l'attrice – come da contratto – potesse avere accesso al sito ed inserirvi le traduzioni e come dai dati di controparte emergesse come quello fosse stato interessato nell'arco di 11 mesi circa da bel 1524 sessioni. Chiariva, poi, che il contratto lo aveva obbligato solo all'indicizzazione (operazione necessaria per consentire ai principali motori di ricerca di farsi trovare) e non anche alla promozione del sito. Affermava, ancora, che tutte le violazioni del D.lgs 70 del 2003 erano state commesse dal prestatore, vale a dire dalla e non dalla Carbone Parte_2
Informatica, e contestava anche la pretesa di risarcimento del danno, di cui non vi era neppure il fumus, specie considerando gli apprezzamenti ricevuti per il suo lavoro.
Deduceva anche l'incomprensibilità della richiesta di restituzione delle somme percepite.
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva infine decisa con sentenza del 5.4.2002 con la quale il Giudice adito accoglieva la domanda attorea. In particolare, il Giudice di prima istanza riteneva pacifica la conclusione del contratto, come pure il pagamento del pattuito, oltre la somma di Euro 800,00 per le traduzioni, ma riconosceva come tale ultima prestazione fosse rimasta inadempiuta, essendo risultata dalla stessa consulenza tecnica la mera istallazione gratuita del modulo GT Translate che consentiva traduzioni automatiche del sito. Ancora, sempre sulla scorta della relazione e dell'insufficienza di elementi desumibili dal contratto il Giudice adito riteneva quanto realizzato privo della caratteristiche minime per un sito commerciale e, quantificando l'attività svolta come avente un valore di circa Euro 2000,00, affermato il parziale grave inadempimento, condannava il convenuto a restituire Euro 2.870,00, a sopportare gli interi oneri di consulenza tecnica e a risarcire il danno, equitativamente determinato in Euro 1000.00.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il che affidava l'impugnazione Pt_1
ai seguenti motivi: deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione del diritto di difesa. In particolare, rilevava di non essere stato messo in condizione di provare con la teste di aver eseguito la prestazione di traduzione Tes_1
del contenuto del sito in lingua russa. Quanto all'installazione del modulo GTranslate che consente di effettuare traduzioni automatiche, evidenziata dal consulente tecnico, richiamava i limiti dell'accertamento compiuto chiariti dallo stesso ausiliare (che aveva dato atto dell'impossibilità di ricostruire la cronologia delle variazioni del sito perché i dati vengono conservati dai server per soli 6 mesi) e le dichiarazioni del teste Tes_2
che aveva affermato che le traduzioni fornite dalla erano state eseguite Parte_3
da madrelingua e che, successivamente, la committente aveva manifestato l'esigenza di poter intervenire autonomamente sulle versioni multilingua in modo da modificarle e adattarle ai capi di abbigliamento proposti in vendita;
ancora, deduceva che le chiavi di accesso al sito erano in possesso della e del di lei figlio sig. e CP_1 Per_1
quanto all'indicizzazione rilevava come l'esame effettuato dal consulente non potesse riprodurre fedelmente lo stato del sito all'epoca dei fatti;
sottolineava come il valore delle prestazioni svolte fosse stato convenuto in Euro 2.100,00 e dunque in soli Euro
100,00 in più rispetto a quanto valutato, essendo stati aggiunti Euro 800,00 per l'esecuzione di due traduzioni (russo e inglese) ed Euro 491,80 per il servizio fotografico, oltre Iva come per legge. Sosteneva, pertanto, che anche se le traduzioni non fossero state eseguite da madrelingua, il Giudice avrebbe dovuto disporre un ristoro di soli Euro 800,00. Impugnava anche la condanna al risarcimento del danno e concludeva per la totale riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avversarie.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello e dunque la sua inammissibilità, riconducibile anche alla violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'omessa elencazione dei motivi di appello. Nel merito rilevava come fosse stato accertato con l'istruttoria e confermato dallo stesso consulente che le traduzioni delle pagine del sito erano state eseguite con una versione gratuita di Google translate e non da un traduttore madrelingua e riaffermava anche l'inadempimento relativo all'indicizzazione, all'inadeguata configurazione globale del sito, alla mancanza della descrizione, delle parole chiave e dei metadati nelle impostazioni generali, criticità tutte che avevano compromesso fortemente la possibilità che il sito fosse correttamente indicizzato dai motori di ricerca. Concludeva in conformità.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed assunte informazione dalla Cancelleria del
Giudice di prima istanza, la causa approdava alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. L'appello è stato notificato a mezzo Pec il 23.1.2023 e, nonostante la sentenza risulti essere stata pubblicata il 5.4.2022, secondo quanto chiarito dal Cancelliere del Giudice di pace, prima dell'inserimento nel portale (risalente al 23.6.2022) la stessa non è stata conoscibile per le parti. Pertanto, il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. deve ritenersi rispettato, senza che possa valere la notifica effettuata prima alla parte personalmente.
Si rileva come parte attrice abbia concluso in primo grado per la pronuncia di risoluzione del contratto, la restituzione del pagato e il risarcimento del danno e come sulla prima domanda (da cui derivano le altre) non vi sia pronuncia, ma neppure appello.
Le sole domande che richiedono, dunque, riesame sono quella di restituzione e di risarcimento del danno.
Ora, il contratto concluso tra le parti prevedeva un costo di Euro 900,00 oltre Iva per la realizzazione del sito, Euro 100,00 oltre Iva come costo annuo per dominio, spazio web illimitato, 5 indirizzi mail, statistiche visite e storico traffico e componenti aggiuntive per indicizzazione (per Euro 100,00 oltre Iva), versione multilingua (ma con traduzione fornita dal proprietario per ogni lingua ulteriore rispetto all'italiano per Euro
200 oltre Iva), area Blog (Euro 100 oltre Iva) e area E commerce (Euro 700,00 oltre
Iva) per un totale di Euro 4270,00 oltre Iva e quindi 4870,00, di cui effettivamente Euro una parte (Euro 491,80) è stata destinata a chi ha curato il servizio fotografico, su cui non vi è stata alcuna contestazione di parte convenuta (tanto si desume da pag. 2 della citazione e da quanto riportato dall'appellante, visto che la convenuta non ha prodotto il fascicolo di parte di primo grado con le copie degli assegni).
È stato poi ammesso dal che fu offerto un servizio aggiuntivo, cioè la Pt_1
traduzione del contenuto del sito in lingua inglese e in lingua russa. Ora, così provata la fonte negoziale dell'obbligazione, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni, senza che sia rilevante il fatto di aver incaricato o meno una persona di madrelingua, avendo valore solo il risultato raggiunto. Non potendosi non privilegiare sulle dichiarazioni testimoniali la consulenza tecnica per il suo carattere oggettivo e scientifico, si apprende che l'ausiliare del Giudice, previo esame dei documenti e degli atti di causa, ma ovviamente anche del sito, acquisito in modalità forense, ha potuto verificare che la gestione del carrello degli acquisti è stata realizzata in maniera estremamente elementare;
che manca un percorso di pagamento che rende il cliente consapevole delle condizioni di vendita e delle sue tutele (come la possibilità di esercitare il diritto di recesso); che manca per il cliente un sistema di verifica dei dati inseriti e un riepilogativo dell'ordine seguito;
che sussistono criticità relative all'indicizzazione (sebbene il contratto non sia stato molto esaustivo nel descrivere la prestazione, è ovvio che questa avrebbe dovuto essere adeguata alle chiare esigenze della committente di creare un sito destinato all'e-commerce); che la traduzione è stata affidata al sistema automatico, ben diverso da una traduzione professionale, come quella che il si era impegnato ad eseguire. Tutti questi Pt_1
rilievi hanno condotto a valutare che le prestazioni effettivamente eseguite hanno avuto un valore pari ad Euro 2000,00, oltre Iva al 22%, e così di Euro 2440,00. Tale importo va riconosciuto, così come quello di Euro 599,99 (Euro 491,80 oltre Iva ) per il servizio fotografico, sicché quanto in riforma della sentenza impugnata il deve Pt_1
restituire all'avversaria è il minore importo di Euro 1830,01 (gli interessi non sono mai stati chiesti)
La sentenza, poi, va riformata anche in punto di accoglimento della domanda risarcitoria, chiaro essendo che la valutazione equitativa è consentita solo quando, provato il danno, ne è estremamente difficile, se non impossibile, la quantificazione.
In base all'esito della lite si conferma la decisione di far gravare sull'appellante i costi della consulenza, strumentale ad una pretesa dell'avversaria fondata. In base, invece, alla parte di domanda che ha trovato accoglimento si ritiene di compensare per la metà le spese di lite di entrambi i gradi che per la restante metà il dovrà rifondere Pt_1
alla controparte secondo la quantificazione di cui al dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna Controparte_3
alla restituzione in favore di di della
[...] CP_1 Controparte_1
somma di Euro 1830,01;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_3
della quota della meta delle spese di lite, quota CP_1 Controparte_1
liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 900,00 oltre accessori di legge e per il presente grado in Euro 800,00, oltre accessori di legge
Sassari, 26/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella