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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Martino Paolo Rosato del Foro di Taranto, in sostituzione (come da nomina che deposita) dell'Avvocato Martino Angelini del Foro di Taranto, che, in difesa di AR conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e in subordine chiedendo la rimessione alle Sezioni unite. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna di AN AR decisa — a conclusione di un giudizio abbreviato — dal Tribunale di Taranto, per i reati ex artt. 81 e 316- i Penale Sent. Sez. 6 Num. 2560 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/12/2025 bis cod. pen. per avere, quale presidente della associazione culturale La Ghironda, utilizzato a fini personali, invece che — per far fronte ai danni subiti a causa del Covid-19 — per acquistare beni e pagare fornitori, utenze, canoni di locazione e stipendi arretrati le somme ricevute dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, anche dichiarando a tal fine di avere un fatturato superiore a quello reale. Tuttavia, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione della restituzione delle somme sottratte alla associazione, ha ridotto la pena, già sospesa ex art. 163 cod. pen., e corredata dalla confisca del profitto del reato. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AR si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. pen. ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica. nell'ambito della normativa di emergenza relativa al Covid-19. Si assume sussistere un contrasto irrisolto nella giurisprudenza della Corte di cassazione in materia. Infatti, secondo un indirizzo, il reato, ex art. 316-bis cod. pen. non è configurabile se, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE c.p.p. ex d.l. 5 giugno 2020 n. 23 (convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) gli importi erogati non sono destinati alle finalità alle quali il finanziamento è destinato per legge, mentre, secondo altro indirizzo, il reato sarebbe comunque configurabile. Su questa base si chiede la remissione della questione alle Sezioni unite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella individuazione del momento della consumazione del reato. Si assume che il reato non si perfeziona finché residuano spazi per il conseguimento della finalità del finanziamento e che, nella fattispecie, l'art. 9 d.lgs n. 123/1998 e l'art. 3 d.l. MEF- MES n. 157/2017 prevedono espressamente un termine triennale per la realizzazione del programma di investimento e non il termine, meramente indicativo, del 28/02/2021 erroneamente indicato dalla Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza della motivazione circa l'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonostante gli elementi di valutazione al riguardo offerti dalla difesa dell'imputato sin dal primo grado di giudizio e quelli considerati dalla stessa Corte nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La legge 5 giugno 2020 n. 40 ha inteso assicurare la necessaria liquidità a imprese colpite dall'epidemia da COVID facilitando l'accesso a finanziamenti, di durata non superiore a sei anni, connotati da uno scopo legale, assistiti da una garanzia rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.) in favore degli istituti finanziatori. La previsione del reato ex art. 316-bis cod. pen. tutela la corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica (Sez. 6, n. 42924 del 23/5/2018, Rv, 274232; Sez. 6, n. 20847 del 21/5/2010, Rv. 247390). Presupposto del reato è l'erogazione, in favore di un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, di somme destinate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse da parte dello Stato, o di altro ente pubblico e la condotta sanzionata consiste nell'elusione del vincolo di destinazione che connota tale prestazione attraverso la distrazione, anche in parte, della somma ottenuta dalla finalità di interesse pubblico. 1.2. L'interpretazione secondo la quale, nel quadro della legislazione d'emergenza volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, — successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 — gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui il finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rv. 281275) assume che il finanziamento non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato. Si argomenta che la legge n. 40 del 2020 individua due rapporti giuridici: uno tra l'impresa e il soggetto finanziatore, costituente un mutuo di scopo legale;
uno, di carattere accessorio, riguardante la garanzia a prima richiesta rilasciata dal finanziatore (a sua volta coperta da garanzia dello Stato) al soggetto finanziatore per il caso di mancata restituzione del finanziamento. Si considera che solo l'inadempimento di tale obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica, sicché, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa e il soggetto finanziatore e lo sviamento delle somme erogate dalla 3 finalità a cui sono destinate, se non è accompagnata dall'inadempimento dell'obbligo di restituirle non può comportare l'attivazione della garanzia pubblica. In questo quadro, la destinazione delle somme dalla finalità di interesse generale rileva nell'ambito del rapporto principale di mutuo di scopo e la tutela dell'istituto finanziario erogatore potrà essere assicurata in sede civile attraverso i rimedi che consentono la messa in mora del mutuatario ovvero la risoluzione del contratto di mutuo. Anche l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione da parte dell'impresa mutuataria, con conseguente attivazione della correlata garanzia a prima richiesta dello Stato, non comporterebbe una sostituzione di diritto del garante pubblico nella posizione contrattuale dell'istituto finanziario, ma solo nel suo diritto di credito perché il surrogato non subentra nel rapporto contrattuale tra creditore e debitore, né nelle azioni contrattuali. 1.3. Secondo altra interpretazione, nel quadro della legislazione d'emergenza volta a sostenere le imprese colpite dalla pandemia da covid-19 il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. è configurabile nel caso in cui, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica ex lege 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332) e, se sono rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica e, successivamente all'erogazione, le somme percepite sono utilizzate per finalità diverse da quelle previste, è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, stante la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione (Sez. 2, n. 49693 del 07/12/2022, Rv. 284174). Mentre la sentenza che ha adottato il primo indirizzo interpretativo è rimasta isolata, la seconda, sopra richiamata, si inserisce in un indirizzo che interpreta in chiave pubblicistica l'operazione di finanziamento assistita dalla garanzia statale — ricostruita come un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato — e colloca condotte del genere di quella per la quale si procede fra le frodi nelle pubbliche erogazioni (Sez. 6, n. 14874 del 13/02/2024, Rv. 286236; Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332; Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Rv. 283106; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282675). Questa seconda interpretazione è condivisibile. Il reato di malversazione a danno dello Stato è configurabile anche in relazione a un finanziamento erogato sulla base di garanzie pubbliche, che, pur essendo materialmente concesso da un istituto finanziario sulla base di un contratto di diritto privato, è regolato da norme pubblicistiche, perché la legge qualifica 4 espressamente l'operazione di finanziamento agevolato — realizzata mediante l'intervento di un fondo pubblico che presta la garanzia gratuitamente e automaticamente — come una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo, corrispondente a un pubblico interesse, di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia. Infatti, l'art. 1, comma 12, legge n. 40/2020 prevede espressamente che l'efficacia delle forme di intervento pubblico delineate nei commi da 1. a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione europea, ex art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come è avvenuto con la Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19» (2020/C 91 I/01) adottata il 20 marzo 2020. La garanzia prestata dal fondo pubblico è riconducibile alle categorie espressamente evocate dall'art. 316-bis cod. pen. dei «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», quale oggetto esclusivo delle condotte di malversazione ai danni dello Stato. In altri termini, è una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e quindi l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e, più in generale, ai soggetti ammessi al detto beneficio: il soggetto erogatore prende atto della dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non compie un'autonoma attività di accertamento che possa indurlo in errore (così da ravvisare, eventualmente, il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. In questo quadro, il reato ex art. 316-bis cod. pen. è configurabile se, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ex art. 13, lett. m,) d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non sono destinati agli scopi ai quali il finanziamento è destinato per legge. La Corte di appello ha ritenuto che il reato ex art. 316-bis cod. pen. si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Rv. 267205), se la distrazione è irreversibilmente idonea a frustrare la realizzazione dello scopo del finanziamento. Né la restituzione delle rate del finanziamento da parte del beneficiario impedisce l'integrazione del reato, perché il delitto di malversazione ai danni dello Stato si consuma istantaneamente nel momento in cui le sovvenzioni, i 5 finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Rv. 267205; Sez. 6, n. 40375 dei 08/11/2002, Rv. 222987; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Rv. 248787), sicché il fatto che, dopo la verifica fiscale, i beni oggetto del programma di finanziamento siano stati comunque acquistati con somme diverse da quelle erogate non elide la condotta distrattiva precedente e, quindi, la responsabilità dell'imputato. 2.2. Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che: a) i due accrediti sono stati in parte indirizzati ai conti personali del AR, con la dicitura «restituzione anticipo socio» che segnalano comunque una deviazione dalle finalità istituzionali;
b) al momento dell'accredito dei finanziamenti sui conti correnti dell'imputato, tali conti non contenevano, neanche unitariamente considerati, somme utili per una eventuale restituzione e anche i conti dell'associazione avevano una capienza che era insufficiente a compensare l'ammanco; c) le fatture relative agli acquisti di parte degli strumenti finanziati (il pianoforte e una pista) non risultavano pagate, in attesa di imprecisati finanziamenti regionali. Ha anche considerato che la esistenza del credito vantato dall'imputato nei confronti della associazione comunque non giustificava la distrazione del finanziamento dagli scopi per i quali venivano erogati. 2.3. Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona alla scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, o, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per cui essi sono stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma (Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, Rv. 286184). Rispondendo alla tesi difensiva, la Corte d'appello ha precisato che, comunque, il piano di finanziamento aveva individuato dei precisi termini essenziali per la conclusione del programma di finanziamento (4 mesi per l'acquisto del pianoforte, 2 mesi per l'acquisto di sedie, impianti, tappeto e altri mezzi), termini decorsi al momento dell'accesso della Guardia di Finanza — mentre il finanziamento, è stato destinato a uno scopo differente da quello per il quale era stato erogato, prima che venisse compiuto uno qualsiasi degli acquisti o pagamenti programmati — e che, invece, il termine triennale previsto dalla legge riguarda soltanto il caso di un programma di finanziamento ma non anche il finanziamento del capitale circolante riferito al pagamento di debiti verso fornitori, utenze, canoni di locazione e stipendi arretrati. 6 3. Il terzo motivo di ricorso, riguardante l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è inammissibile perché non risulta formulato nei motivi di appello. Infatti, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. se il già menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza. impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773). 4. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Martino Paolo Rosato del Foro di Taranto, in sostituzione (come da nomina che deposita) dell'Avvocato Martino Angelini del Foro di Taranto, che, in difesa di AR conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e in subordine chiedendo la rimessione alle Sezioni unite. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna di AN AR decisa — a conclusione di un giudizio abbreviato — dal Tribunale di Taranto, per i reati ex artt. 81 e 316- i Penale Sent. Sez. 6 Num. 2560 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/12/2025 bis cod. pen. per avere, quale presidente della associazione culturale La Ghironda, utilizzato a fini personali, invece che — per far fronte ai danni subiti a causa del Covid-19 — per acquistare beni e pagare fornitori, utenze, canoni di locazione e stipendi arretrati le somme ricevute dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, anche dichiarando a tal fine di avere un fatturato superiore a quello reale. Tuttavia, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione della restituzione delle somme sottratte alla associazione, ha ridotto la pena, già sospesa ex art. 163 cod. pen., e corredata dalla confisca del profitto del reato. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AR si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. pen. ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica. nell'ambito della normativa di emergenza relativa al Covid-19. Si assume sussistere un contrasto irrisolto nella giurisprudenza della Corte di cassazione in materia. Infatti, secondo un indirizzo, il reato, ex art. 316-bis cod. pen. non è configurabile se, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE c.p.p. ex d.l. 5 giugno 2020 n. 23 (convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) gli importi erogati non sono destinati alle finalità alle quali il finanziamento è destinato per legge, mentre, secondo altro indirizzo, il reato sarebbe comunque configurabile. Su questa base si chiede la remissione della questione alle Sezioni unite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella individuazione del momento della consumazione del reato. Si assume che il reato non si perfeziona finché residuano spazi per il conseguimento della finalità del finanziamento e che, nella fattispecie, l'art. 9 d.lgs n. 123/1998 e l'art. 3 d.l. MEF- MES n. 157/2017 prevedono espressamente un termine triennale per la realizzazione del programma di investimento e non il termine, meramente indicativo, del 28/02/2021 erroneamente indicato dalla Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza della motivazione circa l'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonostante gli elementi di valutazione al riguardo offerti dalla difesa dell'imputato sin dal primo grado di giudizio e quelli considerati dalla stessa Corte nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La legge 5 giugno 2020 n. 40 ha inteso assicurare la necessaria liquidità a imprese colpite dall'epidemia da COVID facilitando l'accesso a finanziamenti, di durata non superiore a sei anni, connotati da uno scopo legale, assistiti da una garanzia rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.) in favore degli istituti finanziatori. La previsione del reato ex art. 316-bis cod. pen. tutela la corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica (Sez. 6, n. 42924 del 23/5/2018, Rv, 274232; Sez. 6, n. 20847 del 21/5/2010, Rv. 247390). Presupposto del reato è l'erogazione, in favore di un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, di somme destinate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse da parte dello Stato, o di altro ente pubblico e la condotta sanzionata consiste nell'elusione del vincolo di destinazione che connota tale prestazione attraverso la distrazione, anche in parte, della somma ottenuta dalla finalità di interesse pubblico. 1.2. L'interpretazione secondo la quale, nel quadro della legislazione d'emergenza volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, — successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 — gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui il finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n. 22119 del 15/04/2021, Rv. 281275) assume che il finanziamento non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì da un soggetto privato. Si argomenta che la legge n. 40 del 2020 individua due rapporti giuridici: uno tra l'impresa e il soggetto finanziatore, costituente un mutuo di scopo legale;
uno, di carattere accessorio, riguardante la garanzia a prima richiesta rilasciata dal finanziatore (a sua volta coperta da garanzia dello Stato) al soggetto finanziatore per il caso di mancata restituzione del finanziamento. Si considera che solo l'inadempimento di tale obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica, sicché, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa e il soggetto finanziatore e lo sviamento delle somme erogate dalla 3 finalità a cui sono destinate, se non è accompagnata dall'inadempimento dell'obbligo di restituirle non può comportare l'attivazione della garanzia pubblica. In questo quadro, la destinazione delle somme dalla finalità di interesse generale rileva nell'ambito del rapporto principale di mutuo di scopo e la tutela dell'istituto finanziario erogatore potrà essere assicurata in sede civile attraverso i rimedi che consentono la messa in mora del mutuatario ovvero la risoluzione del contratto di mutuo. Anche l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione da parte dell'impresa mutuataria, con conseguente attivazione della correlata garanzia a prima richiesta dello Stato, non comporterebbe una sostituzione di diritto del garante pubblico nella posizione contrattuale dell'istituto finanziario, ma solo nel suo diritto di credito perché il surrogato non subentra nel rapporto contrattuale tra creditore e debitore, né nelle azioni contrattuali. 1.3. Secondo altra interpretazione, nel quadro della legislazione d'emergenza volta a sostenere le imprese colpite dalla pandemia da covid-19 il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. è configurabile nel caso in cui, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica ex lege 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge (Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332) e, se sono rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica e, successivamente all'erogazione, le somme percepite sono utilizzate per finalità diverse da quelle previste, è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, stante la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione (Sez. 2, n. 49693 del 07/12/2022, Rv. 284174). Mentre la sentenza che ha adottato il primo indirizzo interpretativo è rimasta isolata, la seconda, sopra richiamata, si inserisce in un indirizzo che interpreta in chiave pubblicistica l'operazione di finanziamento assistita dalla garanzia statale — ricostruita come un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato — e colloca condotte del genere di quella per la quale si procede fra le frodi nelle pubbliche erogazioni (Sez. 6, n. 14874 del 13/02/2024, Rv. 286236; Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332; Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Rv. 283106; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282675). Questa seconda interpretazione è condivisibile. Il reato di malversazione a danno dello Stato è configurabile anche in relazione a un finanziamento erogato sulla base di garanzie pubbliche, che, pur essendo materialmente concesso da un istituto finanziario sulla base di un contratto di diritto privato, è regolato da norme pubblicistiche, perché la legge qualifica 4 espressamente l'operazione di finanziamento agevolato — realizzata mediante l'intervento di un fondo pubblico che presta la garanzia gratuitamente e automaticamente — come una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo, corrispondente a un pubblico interesse, di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia. Infatti, l'art. 1, comma 12, legge n. 40/2020 prevede espressamente che l'efficacia delle forme di intervento pubblico delineate nei commi da 1. a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione europea, ex art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come è avvenuto con la Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19» (2020/C 91 I/01) adottata il 20 marzo 2020. La garanzia prestata dal fondo pubblico è riconducibile alle categorie espressamente evocate dall'art. 316-bis cod. pen. dei «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», quale oggetto esclusivo delle condotte di malversazione ai danni dello Stato. In altri termini, è una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e quindi l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese e, più in generale, ai soggetti ammessi al detto beneficio: il soggetto erogatore prende atto della dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non compie un'autonoma attività di accertamento che possa indurlo in errore (così da ravvisare, eventualmente, il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. In questo quadro, il reato ex art. 316-bis cod. pen. è configurabile se, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ex art. 13, lett. m,) d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non sono destinati agli scopi ai quali il finanziamento è destinato per legge. La Corte di appello ha ritenuto che il reato ex art. 316-bis cod. pen. si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Rv. 267205), se la distrazione è irreversibilmente idonea a frustrare la realizzazione dello scopo del finanziamento. Né la restituzione delle rate del finanziamento da parte del beneficiario impedisce l'integrazione del reato, perché il delitto di malversazione ai danni dello Stato si consuma istantaneamente nel momento in cui le sovvenzioni, i 5 finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, Rv. 267205; Sez. 6, n. 40375 dei 08/11/2002, Rv. 222987; Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Rv. 248787), sicché il fatto che, dopo la verifica fiscale, i beni oggetto del programma di finanziamento siano stati comunque acquistati con somme diverse da quelle erogate non elide la condotta distrattiva precedente e, quindi, la responsabilità dell'imputato. 2.2. Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che: a) i due accrediti sono stati in parte indirizzati ai conti personali del AR, con la dicitura «restituzione anticipo socio» che segnalano comunque una deviazione dalle finalità istituzionali;
b) al momento dell'accredito dei finanziamenti sui conti correnti dell'imputato, tali conti non contenevano, neanche unitariamente considerati, somme utili per una eventuale restituzione e anche i conti dell'associazione avevano una capienza che era insufficiente a compensare l'ammanco; c) le fatture relative agli acquisti di parte degli strumenti finanziati (il pianoforte e una pista) non risultavano pagate, in attesa di imprecisati finanziamenti regionali. Ha anche considerato che la esistenza del credito vantato dall'imputato nei confronti della associazione comunque non giustificava la distrazione del finanziamento dagli scopi per i quali venivano erogati. 2.3. Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona alla scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, o, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per cui essi sono stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma (Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, Rv. 286184). Rispondendo alla tesi difensiva, la Corte d'appello ha precisato che, comunque, il piano di finanziamento aveva individuato dei precisi termini essenziali per la conclusione del programma di finanziamento (4 mesi per l'acquisto del pianoforte, 2 mesi per l'acquisto di sedie, impianti, tappeto e altri mezzi), termini decorsi al momento dell'accesso della Guardia di Finanza — mentre il finanziamento, è stato destinato a uno scopo differente da quello per il quale era stato erogato, prima che venisse compiuto uno qualsiasi degli acquisti o pagamenti programmati — e che, invece, il termine triennale previsto dalla legge riguarda soltanto il caso di un programma di finanziamento ma non anche il finanziamento del capitale circolante riferito al pagamento di debiti verso fornitori, utenze, canoni di locazione e stipendi arretrati. 6 3. Il terzo motivo di ricorso, riguardante l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è inammissibile perché non risulta formulato nei motivi di appello. Infatti, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. se il già menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza. impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773). 4. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025