Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2560
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. pen. ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica

    Il reato di malversazione è configurabile anche in relazione a finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche, in quanto l'operazione è regolata da norme pubblicistiche e configura un intervento pubblico nell'economia vincolato alla realizzazione di un pubblico interesse.

  • Rigettato
    Violazione di legge nella individuazione del momento della consumazione del reato

    Il reato si consuma nel momento in cui i finanziamenti pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati, se tale distrazione è idonea a frustrare la realizzazione dello scopo. I termini essenziali previsti per la conclusione del programma di finanziamento erano decorsi, e il finanziamento era stato destinato a uno scopo differente prima degli acquisti programmati.

  • Inammissibile
    Mancanza della motivazione circa l'esclusione della particolare tenuità del fatto

    La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non risulta formulata nei motivi di appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2560
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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