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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1660/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 17/9/2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa dal signor Parte_1
(c.f. ) nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Giovanni Valerio, contro CodiceFiscale_1 la (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Trieste, in Largo Ugo Irneri n. 1 , difesa dall'avv. Sveva Bernardini, e il signor
[...]
(c.f. , nato a [...] il [...], contumace CP_2 CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/5/2921 il signor ha agito contro la Parte_1 [...]
e il signor ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/20025 per ottenere Controparte_1 CP_2 il ristoro dei danni patrimoniali, biologici e morali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il
23/11/2019 nel golfo di Gaeta (LT). A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che attorno alle 09.15 era sull'imbarcazione fuoribordo Mercury 25 del signor , nell'occasione al timone, assicurata con CP_2 la quando riportò serie lesioni alla mano destra per un'improvvida manovra Controparte_1 di guida effettuata dal convenuto, reo di aver riavviato il natante in maniera erronea. Ha riferito, nello stesso tempo, che all'infortunio, di entità tale da provocargli l'amputazione distale del dito anulare e quella parziale della falange del dito medio, poi trattate chirurgicamente e con la somministrazione di farmaci, fecero seguito centoquaranta giorni di inabilità temporanea e una riduzione permanente dell'integrità fisica del 12%. A detta del signor si sarebbero rivelati inutili i tentativi volti a conseguire dalla Pt_1 compagnia assicurativa gli importi dovuti prima dell'avvio del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi l'istante ha chiesto la condanna solidale delle controparti al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro - quantificati in € 52.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o nella diversa cifra spettante, e al rimborso di tutti gli oneri processuali, da distrarre nei confronti del difensore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 21/9/2021, la ha dato conto dell'assenza di prove Controparte_1 certe in merito all'effettiva verificazione dell'incidente descritto nell'atto introduttivo e alla riconducibilità all'evento delle lesioni lamentate dal signor . Fatte salve tali censure, la società ha eccepito Pt_1
l'esorbitanza degli importi richiesti dall'attore a titolo di risarcimento. Ha concluso, di conseguenza, per il rigetto di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in proprio favore delle spese di giudizio.
***
Il signor è rimasto contumace. CP_2
***
Nelle fasi successive la dr.ssa è stata nominata consulente tecnico d'ufficio per la Persona_1 valutazione medico legale delle lesioni patite dal signor a causa degli accadimenti del 23/11/2019. Pt_1 Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale e l'espletamento delle prove orali, il 17/9/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale è dell'avviso che le richieste di condanna avanzate dall'attore debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza della signora , compagna del signor , Tes_1 CP_2 presente sull'imbarcazione del convenuto in occasione dell'infortunio di cui è rimasto vittima l'attore.
A suo dire l'istante si vide tranciare due dita della mano destra mentre era intento a tirare l'ancora del natante, fatto ripartire dal proprietario, in quel frangente al timone, senza tenere conto della circostanza.
La testimone ha fatto riferimento anche al trasporto del signor al Pronto Soccorso di Formia (LT). Pt_1
Quantunque si tratti di dichiarazioni prive di efficacia confessoria piena, stante il litisconsorzio necessario sussistente tra le parti convenute, la ricostruzione degli eventi offerta dalla signora ha trovato Tes_1 conforto nella deposizione del signor , sottoposto in corso di causa ad interrogatorio formale. CP_2
Il fatto che l'attore sia stato condotto in Ospedale a causa delle lesioni subite alle dita della mano destra si rinviene anche nella testimonianza resa dalla signora , moglie dell'infortunato. Testimone_2
Nessun elemento consente di ricondurre parte della responsabilità dell'incidente al signor . Pt_1
La non ha contestato che all'epoca del sinistro il signor fosse proprietario Controparte_1 CP_2 dell'imbarcazione né che il natante fosse assicurato per la responsabilità civile con la compagnia, come peraltro dimostrato dal certificato assicurativo allegato alla seconda memoria istruttoria dell'istante.
Se ne desume che ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il convenuto e la società sono chiamati a rispondere in solido dell'evento a titolo, rispettivamente, di responsabile civile e di assicuratore del mezzo.
***
La perizia della dr.ssa attesta, al riguardo, che il signor è affetto da limitazioni funzionali Per_1 Pt_1 della mano destra determinate dall'amputazione delle estremità distali del terzo e del quarto dito.
Per il consulente tecnico si è al cospetto di lesioni senz'altro compatibili con il sinistro del 23/11/2019.
La documentazione medica consultata ai fini della relazione dell'elaborato conferma tali conclusioni.
Considerati gli esiti della prova testimoniale, non vi è motivo di supporre che le patologie di cui soffre l'istante, ormai stabilizzate, trovino origine in un fatto diverso dall'incidente nautico descritto in citazione.
***
Secondo le indicazioni della dr.ssa , quindi, al signor vanno riconosciuti danni da inabilità Per_1 Pt_1 temporanea assoluta di trenta giorni e danni da inabilità temporanea ridotta al 50% di venti giorni.
Si deve ritenere, ancora, che l'evento abbia procurato all'infortunato lesioni dell'integrità fisica del 6%.
***
In una pronuncia relativamente recente la Corte di Cassazione ha precisato, in tema di risarcimento, che
“se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444).
***
Impregiudicate le considerazioni che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione il Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 18/7/2025 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 costituiscano un affidabile parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio biologico risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal signor (cinquantaduenne al momento dell'illecito), i Pt_1 valori tabellari indicano in € 963,40 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, invece, nella misura forfetaria minima di € 56,18.
Tenuto conto della consistenza dei postumi dell'incidente riscontrati dalla dr.ssa , dell'età Per_1 dell'infortunato e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente occorso all'istante può quantificarsi in almeno € 7.763,08. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, in aggiunta, € 2.247,20 [(€ 56,18 x 30 x 100%) + (€ 56,18 x 20 gg. x 50%)].
***
Non vi è prova che le lesioni riportate dal signor in occasione del sinistro abbiano provocato Pt_1 particolari sofferenze soggettive o ripercussioni negative di natura psicologica o alla vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento di somme supplementari rispetto a quelle corrispondenti ai valori minimi delle tabelle milanesi a titolo di danno morale o di personalizzazione di quello biologico.
***
L'estrema genericità delle deduzioni articolate sul punto nell'atto di citazione, non integrate negli scritti ex art. 183 c.p.c., impedisce di riconoscere all'istante, del pari, il ristoro dei danni patrimoniali invocati.
***
Per i motivi anzidetti l'entità dei pregiudizi patiti dal signor a seguito dell'incidente nautico, di Pt_1 natura solo non patrimoniale, in termini monetari equivale a € 10.010,28 (€ 7.763,08 + € 2.247,20).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dalle controparti gli interessi legali sul relativo importo, a decorrere dal 23/11/2019, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Gli accessori in esame corrispondono in totale a € 1.051,55. I pregiudizi (non patrimoniali) occorsi alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 11.061,83 (€ 10.010,28 + € 1.051,55).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Secondo soccombenza, la e il signor sono tenuti in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento degli oneri processuali, stimabili in base ai valori contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di ridotta complessità nella somma complessiva di €
4.264,00 (€ 264,00 per contributo unificato e marche, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge, da distrarre al difensore antistatario. Restano
a carico solidale delle parti convenute anche le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1660/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara e responsabili in solido per i danni non CP_2 Controparte_1 patrimoniali subiti da in occasione dell'incidente nautico verificatosi a Gaeta Parte_1
(LT) il 23/11/2019;
➢ condanna e in solido tra loro, a corrispondere a CP_2 Controparte_1 [...] la somma di € 11.061,83 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza Parte_1
a quella del pagamento) a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in € 4.264,00, oltre a spese generali, Parte_1 accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario;
➢ pone a carico solidale delle parti convenute gli oneri di consulenza tecnica.
Cassino, 22/12/2025
il giudice
VI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1660/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 17/9/2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa dal signor Parte_1
(c.f. ) nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Giovanni Valerio, contro CodiceFiscale_1 la (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Trieste, in Largo Ugo Irneri n. 1 , difesa dall'avv. Sveva Bernardini, e il signor
[...]
(c.f. , nato a [...] il [...], contumace CP_2 CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/5/2921 il signor ha agito contro la Parte_1 [...]
e il signor ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/20025 per ottenere Controparte_1 CP_2 il ristoro dei danni patrimoniali, biologici e morali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il
23/11/2019 nel golfo di Gaeta (LT). A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che attorno alle 09.15 era sull'imbarcazione fuoribordo Mercury 25 del signor , nell'occasione al timone, assicurata con CP_2 la quando riportò serie lesioni alla mano destra per un'improvvida manovra Controparte_1 di guida effettuata dal convenuto, reo di aver riavviato il natante in maniera erronea. Ha riferito, nello stesso tempo, che all'infortunio, di entità tale da provocargli l'amputazione distale del dito anulare e quella parziale della falange del dito medio, poi trattate chirurgicamente e con la somministrazione di farmaci, fecero seguito centoquaranta giorni di inabilità temporanea e una riduzione permanente dell'integrità fisica del 12%. A detta del signor si sarebbero rivelati inutili i tentativi volti a conseguire dalla Pt_1 compagnia assicurativa gli importi dovuti prima dell'avvio del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi l'istante ha chiesto la condanna solidale delle controparti al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro - quantificati in € 52.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o nella diversa cifra spettante, e al rimborso di tutti gli oneri processuali, da distrarre nei confronti del difensore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 21/9/2021, la ha dato conto dell'assenza di prove Controparte_1 certe in merito all'effettiva verificazione dell'incidente descritto nell'atto introduttivo e alla riconducibilità all'evento delle lesioni lamentate dal signor . Fatte salve tali censure, la società ha eccepito Pt_1
l'esorbitanza degli importi richiesti dall'attore a titolo di risarcimento. Ha concluso, di conseguenza, per il rigetto di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in proprio favore delle spese di giudizio.
***
Il signor è rimasto contumace. CP_2
***
Nelle fasi successive la dr.ssa è stata nominata consulente tecnico d'ufficio per la Persona_1 valutazione medico legale delle lesioni patite dal signor a causa degli accadimenti del 23/11/2019. Pt_1 Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale e l'espletamento delle prove orali, il 17/9/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale è dell'avviso che le richieste di condanna avanzate dall'attore debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza della signora , compagna del signor , Tes_1 CP_2 presente sull'imbarcazione del convenuto in occasione dell'infortunio di cui è rimasto vittima l'attore.
A suo dire l'istante si vide tranciare due dita della mano destra mentre era intento a tirare l'ancora del natante, fatto ripartire dal proprietario, in quel frangente al timone, senza tenere conto della circostanza.
La testimone ha fatto riferimento anche al trasporto del signor al Pronto Soccorso di Formia (LT). Pt_1
Quantunque si tratti di dichiarazioni prive di efficacia confessoria piena, stante il litisconsorzio necessario sussistente tra le parti convenute, la ricostruzione degli eventi offerta dalla signora ha trovato Tes_1 conforto nella deposizione del signor , sottoposto in corso di causa ad interrogatorio formale. CP_2
Il fatto che l'attore sia stato condotto in Ospedale a causa delle lesioni subite alle dita della mano destra si rinviene anche nella testimonianza resa dalla signora , moglie dell'infortunato. Testimone_2
Nessun elemento consente di ricondurre parte della responsabilità dell'incidente al signor . Pt_1
La non ha contestato che all'epoca del sinistro il signor fosse proprietario Controparte_1 CP_2 dell'imbarcazione né che il natante fosse assicurato per la responsabilità civile con la compagnia, come peraltro dimostrato dal certificato assicurativo allegato alla seconda memoria istruttoria dell'istante.
Se ne desume che ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il convenuto e la società sono chiamati a rispondere in solido dell'evento a titolo, rispettivamente, di responsabile civile e di assicuratore del mezzo.
***
La perizia della dr.ssa attesta, al riguardo, che il signor è affetto da limitazioni funzionali Per_1 Pt_1 della mano destra determinate dall'amputazione delle estremità distali del terzo e del quarto dito.
Per il consulente tecnico si è al cospetto di lesioni senz'altro compatibili con il sinistro del 23/11/2019.
La documentazione medica consultata ai fini della relazione dell'elaborato conferma tali conclusioni.
Considerati gli esiti della prova testimoniale, non vi è motivo di supporre che le patologie di cui soffre l'istante, ormai stabilizzate, trovino origine in un fatto diverso dall'incidente nautico descritto in citazione.
***
Secondo le indicazioni della dr.ssa , quindi, al signor vanno riconosciuti danni da inabilità Per_1 Pt_1 temporanea assoluta di trenta giorni e danni da inabilità temporanea ridotta al 50% di venti giorni.
Si deve ritenere, ancora, che l'evento abbia procurato all'infortunato lesioni dell'integrità fisica del 6%.
***
In una pronuncia relativamente recente la Corte di Cassazione ha precisato, in tema di risarcimento, che
“se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444).
***
Impregiudicate le considerazioni che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione il Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 18/7/2025 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 costituiscano un affidabile parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio biologico risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal signor (cinquantaduenne al momento dell'illecito), i Pt_1 valori tabellari indicano in € 963,40 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, invece, nella misura forfetaria minima di € 56,18.
Tenuto conto della consistenza dei postumi dell'incidente riscontrati dalla dr.ssa , dell'età Per_1 dell'infortunato e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente occorso all'istante può quantificarsi in almeno € 7.763,08. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, in aggiunta, € 2.247,20 [(€ 56,18 x 30 x 100%) + (€ 56,18 x 20 gg. x 50%)].
***
Non vi è prova che le lesioni riportate dal signor in occasione del sinistro abbiano provocato Pt_1 particolari sofferenze soggettive o ripercussioni negative di natura psicologica o alla vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento di somme supplementari rispetto a quelle corrispondenti ai valori minimi delle tabelle milanesi a titolo di danno morale o di personalizzazione di quello biologico.
***
L'estrema genericità delle deduzioni articolate sul punto nell'atto di citazione, non integrate negli scritti ex art. 183 c.p.c., impedisce di riconoscere all'istante, del pari, il ristoro dei danni patrimoniali invocati.
***
Per i motivi anzidetti l'entità dei pregiudizi patiti dal signor a seguito dell'incidente nautico, di Pt_1 natura solo non patrimoniale, in termini monetari equivale a € 10.010,28 (€ 7.763,08 + € 2.247,20).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dalle controparti gli interessi legali sul relativo importo, a decorrere dal 23/11/2019, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Gli accessori in esame corrispondono in totale a € 1.051,55. I pregiudizi (non patrimoniali) occorsi alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 11.061,83 (€ 10.010,28 + € 1.051,55).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Secondo soccombenza, la e il signor sono tenuti in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento degli oneri processuali, stimabili in base ai valori contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di ridotta complessità nella somma complessiva di €
4.264,00 (€ 264,00 per contributo unificato e marche, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge, da distrarre al difensore antistatario. Restano
a carico solidale delle parti convenute anche le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1660/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara e responsabili in solido per i danni non CP_2 Controparte_1 patrimoniali subiti da in occasione dell'incidente nautico verificatosi a Gaeta Parte_1
(LT) il 23/11/2019;
➢ condanna e in solido tra loro, a corrispondere a CP_2 Controparte_1 [...] la somma di € 11.061,83 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza Parte_1
a quella del pagamento) a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in € 4.264,00, oltre a spese generali, Parte_1 accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario;
➢ pone a carico solidale delle parti convenute gli oneri di consulenza tecnica.
Cassino, 22/12/2025
il giudice
VI OT