Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/02/2026, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IS – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. AGEA.-OMISSIS- recante l’accertamento definitivo nei confronti della ricorrente della “sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 52.735,83 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021”;
b) della nota prot. AGEA.-OMISSIS- di trasmissione del suindicato provvedimento nonché di intimazione a restituire ad EA la somma di complessiva di € 56.149,68, costituita da € 52.735,83 a titolo di sorte capitale ed € 3.413,85 a titolo di interessi decorrenti dalla data di percezione dei pagamenti indebiti, con avvertenza che il versamento delle somme dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento, che l'importo dovuto è aggiornato automaticamente dal sistema in caso di eventuali recuperi per compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 e/o a seguito della maturazione di interessi, e che decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento verrà emessa ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639 del 14.04.1910, con aggravio di ulteriori interessi;
c) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, incluso il verbale di accertamento violazione amministrativa ex L. n. 898/1986 prot. -OMISSIS- del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS-, richiamato espressamente nel provvedimento gravato in via principale, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ai contributi di cui alle DUP campagne 2018, 2019, 2020, 2021
e con la condanna
della AGEA alla restituzione e allo sblocco delle somme eventualmente trattenute in compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 in ragione del provvedimento gravato in via principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/5/2024:
d) del provvedimento prot. AGEA.-OMISSIS- di “Rettifica nel quantum del provvedimento di accertamento del credito EA.prot-OMISSIS--settore Domanda Unica” notificato in data -OMISSIS-;
e) della nota prot. AGEA.-OMISSIS- a oggetto: “Trasmissione provvedimento di rettifica e richiesta restituzione somme indebitamente percepite” notificato in data -OMISSIS-;
f) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto
della ricorrente ai contributi di cui alle DUP campagne 2018, 2019, 2020, 2021 e
con la condanna
della AGEA alla restituzione e allo sblocco delle somme eventualmente trattenute in compensazione ex art. 28 Reg. (UE) n. 908/2014 in ragione del provvedimento gravato in via principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IS – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e di EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EM LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Soc. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la Nota AGEA -OMISSIS-, di accertamento del credito pari ad euro 52.735,83 per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2018, 2019, 2020 e 2021, per avere tale Società dichiarato le superfici site in -OMISSIS- ed identificate al Foglio -OMISSIS- di proprietà di EA, senza un valido e legittimo titolo di conduzione, giusta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato tra il produttore e EA stesso.
Con successivo atto di motivi aggiunti, ha impugnato la Nota AGEA-OMISSIS-, di rettifica dell’errore materiale della quantificazione dei contributi erroneamente corrisposti per un totale di euro 135.447,41 (invece che euro 52.735,83).
Riferiva che: a) in data -OMISSIS-conferiva il proprio terreno acquistato da IS nella società -OMISSIS-; b) nel 2007 la -OMISSIS- acquistava le quote della società -OMISSIS-. e successivamente, trasformava la società -OMISSIS-. che modificava la denominazione in “-OMISSIS-.”;c) il socio -OMISSIS- finanziava la società -OMISSIS-. per far fronte a tutti i debiti della già ditta -OMISSIS-, tra cui gli arretrati dovuti ad IS, che via via inviava, e altri oneri per oltre € 200.000,00, in seguito non ricevendo alcuna altra comunicazione né da IS né dal -OMISSIS-; d) dalle visure ipotecarie e catastali i beni in quel momento risultavano esclusivamente di proprietà della società -OMISSIS-, senza alcun vincolo ovvero trascrizione contraria; e) solo nell’anno 2014, la società ricorrente è stata chiamata in giudizio da IS (Tribunale di -OMISSIS-) per il mancato pagamento del -OMISSIS-; f) la ricorrente conferiva mandato per la difesa in giudizio ma dalla costituzione in poi non riceveva più alcuna notizia dal procuratore officiato (avv. -OMISSIS- -OMISSIS- né riceveva in notifica alcun atto dalla stessa IS; g) pertanto, come si evince dalle trascrizioni originali, non esisteva alcuna pregiudizievole su detta causa e sul vincolo di riservato dominio, sicché può ritenersi assodato che la Società -OMISSIS- -OMISSIS- ora Società -OMISSIS- -OMISSIS- sin dal 2007, ha operato in perfetta buona fede rispetto alle procedure di accesso ai pagamenti diretti su Feaga; h) nel luglio del 2020 la ricorrente veniva a sapere che IS aveva messo in vendita il citato terreno, senza tra l’altro alcuna valorizzazione di tutte le migliorie apportate; i) in particolare la ricorrente solo allora poteva apprendere che, in data -OMISSIS-, era stata depositata la sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale di -OMISSIS- aveva accolto la domanda giudiziale proposta da IS condannando il -OMISSIS- a rifondere il debito e (anche -OMISSIS- ora Società -OMISSIS- -OMISSIS-) a riconsegnare i beni in oggetto, ritenendo altresì parzialmente nullo il conferimento dello stesso -OMISSIS- nella -OMISSIS-. del 2006; l) facendosi immediatamente parte diligente, poteva proporre a IS di versare il debito scaduto e di accollarsi il debito residuo di -OMISSIS- (e a tal proposito IS replicava che fino a definizione dell’evidenza pubblica non poteva procedere e che comunque avrebbe fatto conoscere la sua disponibilità); m) nel contempo poteva costituire in mora l’avvocato -OMISSIS-, contestando di non essere stata diligentemente informata sull’esito del giudizio al Tribunale di -OMISSIS-, successivamente convenendo lo stesso avvocato dinanzi l’organismo di mediazione 645 S.r.l. per contestare la responsabilità professionale per la mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza n. -OMISSIS-, successivamente passata in giudicato, e la conseguente responsabilità oggettiva per i danni causati; n) poteva infine interpellare la Conservatoria dei registri verificando appunto che non vi era alcuna trascrizione contraria e che IS non aveva mai posto in esecuzione detta sentenza; o) in data 28.2.2023 veniva notificato verbale prot. n. -OMISSIS-, a cura del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Reparto di -OMISSIS-, ove era comminata sanzione ai sensi della L. n. 898/1986; p) la contestazione era puntualmente avversata con memoria del 30.03.2023, e tale procedimento finora non è stato concluso, non essendo stato notificato alcun provvedimento definitivo; q) con atto di invito a dedurre del 06.07.2023 la Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti contestava, nel fascicolo istruttorio n. -OMISSIS-, un presunto danno erariale; r) le parti convenute presentavano, ciascuna per quanto di competenza, le proprie deduzioni difensive e, ad oggi, il procedimento non è stato concluso, non essendo stato notificato alcun provvedimento definitivo; s) interveniva quindi la nota prot. AGEA.-OMISSIS- di accertamento definitivo della “sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 52.735,83 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021” e la coeva nota di trasmissione e intimazione di pagamento;
t) il provvedimento in parola, in particolare, assume a motivo che le superfici site in -OMISSIS- sarebbero state di proprietà di IS e non della ricorrente (giusta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato tra il produttore e IS) e che, per le DUP in questione, l’inclusione nelle relative dichiarazioni di consistenza delle dette particelle, asseritamente sine titulo, avrebbe prodotto uno scostamento oggettivo tra superficie dichiarata e superficie determinata tale da comportare l’applicazione dell’art. 60 Reg. (UE) 1306/2016 (clausola di elusione) nonché dell’art. 75 DPR n. 445/2000.
Deduceva le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 24, 27, 41 e 97 Cost. – degli artt. 2699 e ss. c.c. - della L. n. 241/1990 – del DPR n. 445/2000 - dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - dei Reg.ti UE n. 1290/2005, n. 1848/2006, n. 73/2009, n. 1122/2009, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 640/2014, n. 809/2014, n. 907/2014, n. 908/2014, n.-OMISSIS-/2015 e n. 2383/2017 - del D.Lgs. n. 165/1999 e s.m.i., del D.lgs. n.74/2018 e s.m.i. e delle circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (n. 441/2007, n. 36/2008, n. 18/2009, n. 5/2010, n. 12/2014 e n. 34/2015, n. 859/2015) - dei DDMM 5.08.2004 e 9.12.2009 e successivi - dei principi di buon andamento e trasparenza - dei principi di affidamento, buona fede, lealtà. Eccesso di potere per omessa comparazione tra interesse pubblico e diritto del privato percettore dei vantaggi, difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza assoluta di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, abnormità, sproporzione. Sviamento.
1.1. In primis la ricorrente censura la condotta tenuta dall’amministrazione in violazione delle disposizioni in rubrica nel corso dell’iter che ha condotto all’accertamento del presunto credito e alla richiesta di restituzione dello stesso.
La strumentalità e lo sviamento sono resi del tutto evidenti innanzitutto dal mancato avviso di avvio del procedimento che ha condotto al provvedimento gravato, che non ha consentito alla ricorrente di poter esercitare il diritto di partecipazione garantito dalla L. n. 241 del 1990.
Il rapporto prot. -OMISSIS- del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS-, posto a base del provvedimento, era da considerarsi quale verbale di primo accertamento amministrativo, soggetto al Reg. UE n.-OMISSIS-/2015, richiamato dalla stessa AGEA.
La qualificazione di verbale ex Reg. n.-OMISSIS-, peraltro non vincolante (altrimenti sarebbe stato adottato subito dopo la conoscenza del rapporto Carabinieri del 20.2.2023) imponeva ad AGEA, prima della adozione del provvedimento definitivo qui gravato, di verificare puntualmente le ipotesi di irregolarità segnalate, e di renderne ragione in contraddittorio, ciò che è mancato del tutto.
La AGEA difatti ha preso meramente (ed erroneamente) atto di quanto riportato dalla nota del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, contraddicendo con il disposto delle norme in rubrica, richiamate dal provvedimento impugnato, che attribuiscono il potere di accertamento e recupero in funzione delle garanzie e del rispetto degli anzidetti principi, qui del tutto disattesi e negati, come si vedrà meglio nei successivi motivi.
1.2. – AGEA in funzione di O.P. - in occasione dei procedimenti a istanza di parte che hanno avvio con la presentazione delle DUP annuali e che si concludono il 30 giugno dell’anno successivo con il pagamento a saldo - aveva già valutato dal 2018 al 2021 come utile e sufficiente, ai sensi della normativa UE in tema di pagamenti diretti, tutta la documentazione offerta dalla ricorrente a corredo delle DUP in contestazione, liquidando, senza riserve, l’intera somma richiesta.
Non è quindi legittimo che lo stesso Organismo, ex post, sulla scorta dei meri elementi indiziari (e infondati), possa pronunciare l’accertamento definitivo qui gravato senza tener conto delle verifiche già svolte e darne ragione in motivazione.
E infatti la nota prot. -OMISSIS- è stata illegittimamente ritenuta sufficiente ad AGEA per ritenere accertati i fatti in contestazione, e soprattutto, altrettanto illegittimamente, per ritenere provata definitivamente sia la “creazione artificiosa delle condizioni” richieste per ottenere i benefici (in applicazione della clausola di elusione ex art. 60 Reg. n. 1306/2016) e sia la “non veridicità del contenuto delle dichiarazioni” (in applicazione dell’art. 75 DPR n. 445/2000).
2. - Violazione e falsa applicazione: degli artt. 24, 27, 41 e 97 Cost. – degli artt. 2699 e ss. c.c. - della L. n. 241/1990 – del DPR n. 445/2000 - dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità –- dei Reg.ti UE n. 1290/2005, n. 1848/2006, n. 73/2009, n. 1122/2009, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 640/2014, n. 809/2014, n. 907/2014, n. 908/2014, n.-OMISSIS-/2015 e n. 2383/2017 - del D.Lgs. n. 165/1999 e s.m.i., del D.lgs.n.74/2018 e s.m.i. e delle circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (n. 441/2007, n. 36/2008, n. 18/2009, n. 5/2010, n. 12/2014 e n. 34/2015, n. 859/2015) – dei DDMM 5.08.2004 e 9.12.2009 e successivi - del principio di buon andamento e trasparenza - dei principi di affidamento, buona fede, lealtà. Eccesso di potere per omessa comparazione tra interesse pubblico e diritto del privato percettore dei vantaggi, disparità di trattamento, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità, sproporzione. Sviamento.
Preteso cardine del provvedimento gravato (nota Carabinieri -OMISSIS-) sarebbe l’indebita percezione del contributo comunitario erogato per la DUP 2018, per aver la ricorrente dichiarato le superfici site in -OMISSIS-, prima meglio identificate, senza un valido e legittimo titolo di conduzione in quanto queste ultime sarebbero state di proprietà di IS, giusta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio.
Riguardo la circostanza di irregolarità contestata dall’O.P., e cioè l’aver asseritamente dichiarato delle superfici sine titulo di conduzione, in disparte l’assenza di un accertamento in via definitiva da parte dei Carabinieri, è del tutto evidente la censurata sproporzione e irragionevolezza oltre che lo sviamento, rinvenibile dalla stessa generica motivazione resa da AGEA nel provvedimento gravato.
A tale riguardo, una delle circostanze che attesterebbero la presunta irregolarità, a detta del Reparto Carabinieri e di AGEA, sarebbe costituita dalla intervenuta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 2017, mai notificata alla ricorrente, che avrebbe dichiarato l’intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio.
A sconfessare tale elemento indiziario vi è l’incontestabile circostanza, del tutto disattesa da AGEA, per cui se la sentenza fosse stata trascritta, alla data di presentazione della DUP 2018, il SIAN avrebbe rilevato in automatico un’anomalia e avrebbe rifiutato l’inserimento dei dati prodromici all’incameramento telematico della DUP (cd. eccezione di supero).
3. - Violazione e falsa applicazione: degli artt. 24, 27, 41 e 97 Cost. – degli artt. 2699 e ss. c.c. - della L. n. 241/1990 – del DPR n. 445/2000 - dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità –- dei Reg.ti UE n. 1290/2005, n. 1848/2006, n. 73/2009, n. 1122/2009, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 640/2014, n. 809/2014, n. 907/2014, n. 908/2014, n.-OMISSIS-/2015 e n. 2383/2017 - del D.Lgs. n. 165/1999 e s.m.i., del D.lgs.n.74/2018 e s.m.i. e delle circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (n. 441/2007, n. 36/2008, n. 18/2009, n. 5/2010, n. 12/2014 e n. 34/2015, n. 859/2015) – dei DDMM 5.08.2004 e 9.12.2009 e successivi - del principio di buon andamento e trasparenza - dei principi di affidamento, buona fede, lealtà. Eccesso di potere per omessa comparazione tra interesse pubblico e diritto del privato percettore dei vantaggi, disparità di trattamento, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità, sproporzione. Sviamento.
3.1. Quanto più strettamente al merito della fattispecie, a riprova della pretesa irregolarità nella presentazione delle DUP, secondo le contestate risultanze a monte del provvedimento gravato, vi sarebbe quindi:
- la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 2017;
- il rapporto prot. -OMISSIS- (prot. ingresso EA n. -OMISSIS-) del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS- redatto nei confronti della allora Società -OMISSIS-..
Sennonché la ricorrente, in sede di partecipazione al procedimento di accertamento di cui al verbale prot. n.-OMISSIS-del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ove era comminata sanzione ai sensi della L. n. 898/1986, produceva memoria di controdeduzioni in data 30.03.2023 ove in particolare assumeva che:
- la sanzione irrogata faceva riferimento alla dichiarazione PAC 2018 che per l’intera azienda era pari ad euro 8.896,31 secondo la stima del dott. -OMISSIS- perito dell’azienda, mentre quella riferita alle superfici in contestazione sarebbe stata pari ad euro 16.973,73, secondo quanto indicato da EA;
- il perito della società infatti stimava che il presunto maggior versamento per la PAC riferita alle particelle in questione sarebbe stato pari a € 8.896,31 e, pertanto, si contestava altresì la quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata pari a € 36.802,66, in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. n. 898/1986, la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto corrispondere alla somma pari ad € 16.973,73;
- le superfici in questione erano nella piena proprietà della società -OMISSIS-, come da visure aggiornate;
- IS non aveva mai richiesto la riconsegna del suolo in -OMISSIS- sicché il -OMISSIS- possedeva e deteneva le stesse in assoluta buona fede da oltre 10 dal conferimento;
- il terreno in oggetto era stato sempre nella disponibilità giuridica della società -OMISSIS-, ininterrottamente dalla data di conferimento nel 2006, e dopo la notifica del verbale dei Carabinieri la società aveva nuovamente messo in mora l’avvocato -OMISSIS-, per l’omessa comunicazione della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-;
- al momento di presentazione della DUP 2018 comunque la -OMISSIS- vantava titolo valido alla data di inizio dell’annualità agraria (novembre 2017- ottobre 2018) e quindi era da ritenersi soggetto titolato a richiedere i predetti contributi in relazione alle superfici in questione;
- la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, mai notificata alla ricorrente, era stata pubblicata in data -OMISSIS- e nella stessa si ordinava alla -OMISSIS- di rilasciare i beni oggetto di causa entro giorni 30 dalla notifica;
- attesa la mancata notifica della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, da un lato, il termine per impugnare la stessa spirava il 10.5.2018 e, dall’altro, ai sensi della L. n. 203/1982, le dette particelle in -OMISSIS- non potevano essere rilasciate se non al termine dell’annata agraria 2018.
Donde, al momento della presentazione della DUP 2018 la ricorrente non ha in alcun punto dichiarato il falso circa l’effettiva disponibilità titolata dei beni oggetto di giudizio ed è insussistente la condotta elusiva della ricorrente. Né risulta che EA abbia dichiarato la decadenza dei contributi della ricorrente in seguito a un controllo eseguito.
3.2. In ogni caso il provvedimento AGEA gravato non riporta alcuna comparazione tra l'interesse pubblico fatto valere e il diritto del privato percettore di contributi nelle annualità di causa, disattendendo l’affidamento ingeneratosi, senza considerare che la pretesa creditoria della AGEA è di per sé non azionabile in quanto erronea, contestata e peraltro non compensabile come si dirà al motivo che segue.
4. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 24, 27, 41 e 97 Cost. – della L. n. 241/1990 - degli artt. 2699 e ss. c.c. e del DPR n. 445/2000 - dei principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - dei Reg.ti UE n. 2988/1995, n. 1290/2005, n. 1848/2006, n. 73/2009, n. 1122/2009, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 640/2014, n. 809/2014, n. 907/2014, n. 908/2014, n.-OMISSIS-/2015 e n. 2383/2017 - del D.Lgs. n. 165/1999 e delle circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (n. 441/2007, n. 36/2008, n. 18/2009, n. 5/2010, n. 12/2014 e n. 34/2015, n. 859/2015) - del principio di buon andamento e trasparenza - dei principi di affidamento, buona fede, lealtà. Eccesso di potere per omessa comparazione tra interesse pubblico e diritto del privato percettore dei vantaggi, disparità di trattamento, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità, sproporzione. Sviamento.
4.1. In virtù delle ragioni che precedono, è impedita in radice l’insorgenza in capo ad AGEA di qualsivoglia diritto di credito e pretesa, anche in virtù della assenza di un accertamento definitivo delle irregolarità contestate, non ricorrendo peraltro i presupposti di legge.
5. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe di “Rettifica nel quantum del provvedimento di accertamento del credito EA.prot-OMISSIS--settore Domanda Unica” con il quale è stato dichiarato che “per mero errore materiale, nel prefato provvedimento è stato indicato in € 52.735,83 l’importo capitale indebito, in
luogo dell’importo di € 135.447,41” ed ha dedotto la genericità ed erroneità del nuovo computo allegando i motivi di impugnazione già proposti con il ricorso introduttivo per illegittimità derivata impingendo, in via mediata e indiretta, l’infondatezza e l’illegittimità dell’atto di rettifica degli importi richiesti in restituzione impugnato ed ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6. Si costituivano in giudizio EA, EA e AF chiedendo con articolate e documentate memorie il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna udienza le parti si sono scambiate memorie di replica insistendo sulle rispettive posizioni difensive.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
L’ EA, quale ente pubblico economico autorizzato ad acquistare terreni idonei alla formazione della proprietà coltivatrice e a rivenderli, con patto di riservato dominio a coltivatori diretti in possesso delle condizioni di cui all’art. 1 del citato D.L. 24 febbraio 1948 n. 114, sostituito dall’art. 4 della legge 11 dicembre 1952 n. 2362 e successive proroghe e modifiche, con atto stipulato in data 31 luglio 2001, depositato in atti, ha venduto, con patto di riservato dominio, a -OMISSIS-, che ha accettato ed acquistato “il fondo sito in agro del Comune di -OMISSIS- esteso ettari 43.33.50 (ettari quarantatré aree trentatré centiare cinquanta), con sovrastante fabbricato”, identificato nel nuovo catasto terreni del Comune di -OMISSIS- foglio -OMISSIS-.
All’art. 6 del contratto citato, le parti hanno convenuto che “nel caso lo stato di morosità dovesse perdurare per due annualità di preammortamento o di ammortamento, il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate saranno ritenute dalla "EA" a titolo di indennizzo per quanto ad essa "EA" dovuto dalla parte acquirente per sorte capitale, interessi e risarcimento danni”.
A causa della sopravvenuta effettiva morosità del sig. -OMISSIS-, EA ha proposto azione di fronte al Tribunale di -OMISSIS- per chiedere, tra l’altro, la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, nonché, in ogni caso ai fini la condanna del convenuto medesimo all’immediato rilascio del bene immobile oggetto del contratto risolto.
A seguito delle deduzioni difensive del sig. -OMISSIS- - con le quali lo stesso aveva sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva a favore dell’intervenuto conferimento della propria azienda alla Soc. -OMISSIS- -OMISSIS-., poi divenuta Società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. - il Giudice ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., oggi denominata Soc. -OMISSIS- -OMISSIS- odierna ricorrente. A tale adempimento ha provveduto EA, evocando ritualmente la ricorrente nel giudizio pendente di fronte al Tribunale di -OMISSIS- r.g. n.-OMISSIS-, insistendo in via principale, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, ovvero, in via subordinata, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto stesso, instando, altresì, ai fini della declaratoria di nullità̀ e/o annullamento del conferimento del fondo alla Società̀ -OMISSIS- -OMISSIS- ed in ogni caso di inopponibilità̀ dello stesso conferimento all’attore, nonché́ della condanna del convenuto e della Società̀ -OMISSIS- -OMISSIS- all’immediato rilascio del fondo per il quale era causa.
Le domande formulate da parte di EA sono state accolte con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, 10 novembre-OMISSIS- la quale ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, secondo comma, 1325 n 4 e 1419, primo comma, c.c., la parziale nullità dell’atto costitutivo del 3.11.2006 come da atto pubblico del Notaio -OMISSIS-, Racc. -OMISSIS-, relativamente al conferimento da parte dell’azienda -OMISSIS- di -OMISSIS- del fondo controverso; - ha dichiarato risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato con atto pubblico del 31.7.2001, tra l’EA – Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e -OMISSIS-; ha ordinato alla Società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. di rilasciare il fondo controverso.
A seguito dell’intervenuta aggiudicazione del terreno in questione a terzo soggetto, per effetto della determinazione 27 settembre 2023, n. 809, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta con Avviso di manifestazione di interesse pubblicato in GURI 6 marzo 2023, n. 27, 5^ Serie Speciale, EA ha dato avvio alla procedura esecutiva di rilascio in forza del suddetto titolo esecutivo, procedendo alla notifica del titolo e dell’atto di precetto di e chiedendo, altresì, la notifica dell’avviso di cui all’art. 608 c.p.c. in vista dell’accesso del 6 dicembre 2023.
AGEA, avuta conoscenza della predetta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- per effetto del rapporto del -OMISSIS- del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS-, ha disposto la decadenza dai contributi comunitari richiesti e ricevuti dalla ricorrente per effetto delle Domande Uniche presentate dalla stessa Società per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, relativamente a terreni di cui la Società ricorrente non aveva più la titolarità.
Difatti, AGEA ha così motivato il provvedimento di decadenza del 27 dicembre 2023: “… n onostante la prefata sentenza il produttore ha inserito nella dichiarazione di consistenza aziendale della Domanda Unica 2018 i suddetti terreni di EA, senza avere un titolo legittimo e valido per la loro conduzione, al fine di percepire, indebitamente, il relativo premio … i già menzionati fondi sono stati inseriti sine titulo dal produttore anche nelle dichiarazioni di consistenza aziendale delle Domande Uniche anni 2019, 2020, 2021 alle quali pertanto si estende il presente accertamento …”.
Avverso il provvedimento di decadenza e il conseguente atto di rettifica per mero errore materiale, la Società ricorrente ha contestato che:
- la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- non le sarebbe stata trasmessa da parte dell’avvocato costituito, né le sarebbe stata notificata da alcuno;
- non avendo conosciuto effettivamente tale sentenza, la Società avrebbe ignorato l’intervenuta perdita della titolarità giuridica del terreno;
- tale conoscenza sarebbe intervenuta solamente a luglio 2020, quando il terreno è stato messo in vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, da parte di EA.
Sulla base di tale non conoscenza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, quindi, la Società ricorrente ha sostenuto che la presentazione delle Domande Uniche per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sarebbe avvenuta in difetto di dolo, di falsità e, comunque, in difetto di intenti fraudolenti che avrebbero potuto portare alla dichiarazione di decadenza.
Tuttavia, la carenza di un valido titolo giuridico è incontestato da parte della Società ricorrente, la quale non ha messo in discussione la produttività degli effetti della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-.
Ciò posto tale sentenza, in quanto provvisoriamente esecutiva, ha determinato sin dalla sua pubblicazione la dichiarazione di nullità del conferimento e la risoluzione del contratto di vendita con riservato dominio, facendo così venire meno ogni titolo giuridico legittimante il possesso del terreno da parte della Società ricorrente e, pertanto, sin da tale momento la stessa Società ha sì mantenuto il possesso del terreno, ma sine titulo.
Come correttamente osservato da IS, la ricorrente ha conosciuto legalmente la sentenza in questione per effetto del deposito e della pubblicazione in cancelleria ai sensi dell’art. 133 c.p.c. avvenuto in data 10 novembre 2017, essendo irrilevanti, sotto tale aspetto, eventuali inadempimenti professionali del procuratore costituito per la stessa Società ricorrente, che potranno avere rilievo in altre e diverse sedi giudiziarie.
Pertanto, mentre da un lato le impugnazioni proposte dalla Società ricorrente sono sostanzialmente incentrate intorno ad una pretesa scusabilità della presentazione delle Domande Uniche (per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021) per l’asserita mancata conoscenza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, dall’altro lato, le stesse impugnazioni non contestano né l’assenza in capo alla Società ricorrente di un valido e legittimo titolo giuridico al possesso del terreno in questione, né che le Domande Uniche avrebbero dovuto essere rigettate per il difetto del possesso “titolato”.
Quanto all’assenza dell’elemento soggettivo nel caso di specie, il Collegio osserva quanto segue:
a) parte ricorrente era a conoscenza della pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale Civile di -OMISSIS- atteso che la domanda giudiziale era stata trascritta in data 11/6/2024 e parte ricorrente era stata convenuta nello stesso giudizio;
b) il Tribunale Civile di -OMISSIS- con la sentenza n. -OMISSIS- evidenziava che il patto di riservato dominio era regolarmente trascritto con la nota di trascrizione dell'atto pubblico datata 31 luglio 2001 e, per l’effetto, il terzo acquirente non può opporre la propria buona fede;
c) qualora la Società ricorrente avesse effettivamente appreso solamente nel luglio 2020 di non essere in realtà nel possesso titolato dall’anno 2017 per effetto della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, la stessa Società avrebbe dovuto presentare immediatamente istanze di ritiro ad AGEA delle Domande Uniche;
d) la Società ricorrente ha omesso di informare le parti interessate del fatto che con contratto in data 28 settembre 2020, con sottoscrizioni autenticate per notaio -OMISSIS- (Rep. -OMISSIS-), dichiarando di avere la disponibilità giuridica del terreno di EA, ha ceduto il proprio ramo d’azienda, con contestuale affitto del terreno oggetto di causa, ad altra e terza Società (-OMISSIS-, poi divenuta Società -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- poi divenuta -OMISSIS--OMISSIS- a r.l., c.f. e p.iva -OMISSIS-); e) la Società ricorrente ha comunque provveduto a presentare Domande Uniche per le annualità 2020 e 2021, pur essendo consapevole di avere perduto la disponibilità giuridica del terreno per effetto della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, e dopo avere locato lo stesso terreno a terzi.
Il Collegio non ignora le due successive pronunce rispettivamente del Tribunale Penale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- e della Corte dei Conti n. -OMISSIS-.
Con la prima gli imputati venivano assolti sul presupposto che “Tanto premesso, la tesi d'accusa è totalmente priva di riscontri. Difatti è evidente da tutta l'istruttoria svolta che ci si sia basati su analisi formali della documentazione acquisita, partendo dal dato oggettivo quanto formale che la sentenza del giudice civile fosse divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2018.Ebbene, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni del teste -OMISSIS- rese all'udienza della 17 giugno 2024, emerge come la sentenza benché irrevocabile alla data del 17/5/2018, non fosse stata posta in esecuzione dall'ente uscito vittorioso, perché veniva apposta la formula esecutiva solamente in data 10 Febbraio 2020: ciò comporta che legittimamente la parte convenuta era in possesso dei terreni agricoli per i quali aveva chiesto il contributo, in quanto la normativa conferisce un sostegno economico al coltivatore diretto del terreno, a colui che cioè ne abbia la disponibilità materiale, a prescindere dal titolo. Peraltro, va evidenziato che trattandosi di contratti agrari, anche se la sentenza del giudice civile ordinava il rilascio del terreno fissando come termine per l'adempimento 30 giorni, nessun effetto avrebbe potuto esplicare detto ordine per l'onerato, in quanto per giurisprudenza pacifica egli avrebbe potuto portare a compimento l'anno agrario, dando esecuzione all'ordine del Giudice, cessata l'annualità di coltivazione. Ed invero secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "In tema di controversie agrarie, il rilascio del fondo va disposto, ai sensi dell'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alla scadenza del termine della annata agraria in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause), e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore ex art. 20 della legge citata. (Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 08/07/2005, Rv. 582578 - 01). Ebbene nella parte motiva la sentenza così argomentava: "Non può invero condividersi la tesi che la impugnata sentenza avrebbe automaticamente statuito la data del rilascio perché i terreni non erano detenuti ex lege ma per ius retentionis. L'art. 47 ult. comma della legge n. 203 del 1982 dispone, come accennato, che "il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva Il legislatore non ha, dunque, posto alcuna distinzione circa il motivo per il quale il rilascio del fondo è stato disposto, e cioè se per effetto della scadenza del contratto, per inadempimento, o per altre cause. Non v'è ragione, quindi, di escludere l'applicabilità delle norme de qua nel caso in cui il rilascio debba avvenire a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore ex art. 20 stessa l.. 203/82. E ciò, per il fatto che deve ritenersi che lo stesso legislatore, nel disporre il differimento del rilascio del fondo rustico al termine dell'annata agraria, non ha inteso soltanto tutelare il conduttore lavoratore che verrebbe a trovarsi nella impossibilità di reperire immediatamente un 'ulteriore occupazione, stante il fatto che non è possibile reperire, nel corso dell'annata agraria, altro fondo da condurre od altra abitazione per la propria famiglia ed altri locali per il ricovero del bestiame, ma ha inteso altresì tutelare esigenze di carattere pubblico, e cioè per evitare l'interruzione dell'attività aziendale con danno anche per la produzione in generale, atteso che, del resto, si ritiene faccia carico al ritenente una custodia "operosa" del fondo e dei fabbricati rurali suggerita dalla diligenza del buon padre di famiglia.
Dunque, anche se solo ci si fosse limitati ad analizzare gli aspetti formali della vicenda, in ossequio alla giurisprudenza su citata, sarebbe emerso che -OMISSIS- e la società, pur soccombente nella causa civile, mantenevano la disponibilità del fondo per tutta l'annata agraria di riferimento (la sentenza risale al 10/12/2017), e cioè sino al mese di novembre 2018. Il principio relativo all'annualità agraria si applica infatti anche quando c'è una causa sul diritto di proprietà che implichi il correlato possesso, come nel caso in esame. Dunque, nessuna condotta maliziosa o omissiva rilevante ai fini del presente processo può essere addebitata agli imputati per la domanda unica di contributo per l'anno 2018, essendo ancora i possessori del terreno di riferimento”.
La Corte dei Conti, con la sentenza n.-OMISSIS-, ha rilevato che, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS- ha assolto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., il convenuto -OMISSIS- la Società -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., ora Società -OMISSIS- -OMISSIS-l., dai reati di cui ai capi d’imputazione A), riferito alla domanda anno 2018 e B), riferito alle domande anni 2019 e 2020, e la Società dall’illecito amministrativo di cui al capo C), perché il fatto non sussiste. Il giudice penale ha rilevato che “ alla sentenza del giudice civile n. -OMISSIS- è stata apposta la formula esecutiva solo in data 10/02/2020 e che, quindi, la Società agricola -OMISSIS- s.r.l. “era in possesso dei terreni agricoli per i quali aveva chiesto il contributo, in quanto la normativa conferisce un sostegno economico al coltivatore diretto del terreno, a colui che cioè ne abbia la disponibilità materiale, a prescindere dal titolo”.
Nella motivazione della citata sentenza penale, il giudice ha, poi, evidenziato che nelle controversie agrarie il rilascio del fondo avviene alla scadenza del termine dell’annata agraria in cui è stata pronunciata la sentenza esecutiva e che la sentenza del giudice civile è stata notificata nel 2022.
Al riguardo, il Collegio condivide la suddetta motivazione del giudice penale, rilevando, quindi, la legittima disponibilità dei terreni in capo ai convenuti; sul punto, rileva che la sentenza del giudice civile è stata notificata in data 16/05/2022 unitamente al precetto, che poi era rinotificato in data 23/10/2023 ai fini della procedura esecutiva di rilascio (-OMISSIS-).
Ciò premesso il Collegio osserva che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, alcun provvedimento formale, che presupponesse l’assenza di gravi indizi di reato, era stato adottato dall’autorità giudiziaria penale nei confronti dell’indagato.
Infatti al 27/12/2023, ovvero quando EA procedeva all’accertamento nei confronti della ricorrente, le due pronunce non erano stato adottate e il quadro istruttorio a disposizione di EA era costituito esclusivamente dal rapporto -OMISSIS- del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di -OMISSIS- redatto nei confronti della -OMISSIS-. con il quale era stata segnalata l’indebita percezione del contributo comunitario erogato per la Domanda Unica campagna 2018, per avere il produttore dichiarato, nella citata domanda, le superfici site in -OMISSIS- senza un valido e legittimo titolo di conduzione giusta sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del -OMISSIS- di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato tra il produttore e EA stesso.
Il Collegio ritiene che tale segnalazione, richiamando notizie oggettivamente circostanziate di indebite percezioni fondate su di una pronuncia del Tribunale Civile di -OMISSIS-, provvisoriamente esecutiva, non richiedesse ulteriori approfondimenti istruttori né la ricorrente, in sede di partecipazione al procedimento di accertamento di cui al verbale prot. n.-OMISSIS-del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, della L. n. 898/1986, con la memoria di controdeduzioni del 30.03.2023 forniva adeguate indicazioni per lo svolgimento di un supplemento istruttorio.
Pertanto, correttamente l’amministrazione resistente, in applicazione dell’art. 60 del Reg. (UE) n.1306/2016, che contiene la cosiddetta clausola di elusione “ fatte salve disposizioni specifiche, i
benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione ”, nonché dell’art. 75 del DPR n.445/2000, a norma del quale “[…] qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ”, ha statuito la decadenza totale dagli aiuti.
Il ricorso principale, dunque, deve essere rigettato.
Con i motivi aggiunti, parte ricorrente, rispetto alla rettifica nel quantum del preteso indebito, contesta la genericità e comunque l’erroneità del computo dell’importo richiesto in restituzione ora lievitato nell’ordine di € 135.447,41, con rideterminazione degli importi asseritamente indebiti per le 4 annualità dal 2018 al 2021. Deduce che AGEA, come nel precedente atto, si limita qui a enunciare un mero dato numerico senza però fornire alcun chiarimento sul ragionamento che ha portato all’individuazione del detto (abnorme e illegittimo) quantum ricalcolato, né dati di riferimento delle determinazioni di attribuzione dei benefici che intende dichiarare decaduti e asserisce voler recuperare.
La censura è infondata.
L’atto di rettifica, nelle premesse (ove richiama l’art.60 del Reg. (UE) n.1306/2016 e dell’art. 75 del DPR n.445/2000, i quali comportano la decadenza totale dagli aiuti interessati dall’irregolarità) e nelle note, spiega chiaramente le ragioni per le quali introduce delle poste inizialmente non accreditate.
Alla stregua delle considerazioni svolte anche i motivi aggiunti devono essere rigettati.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente .
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
EM LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM LA | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.