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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9219/2022
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9219/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
DUE di GE ZO (C.F.: – REA Parte_1 C.F._1
n.1004038 C.C.I.A.A. di Napoli), rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Grasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Pigna, n.76, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. , rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luca Ammaturo e dall'Avv. Alessandro Di Palma, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Simone Martini n.36, presso lo studio dell'avv. Ammaturo, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da ambo le parti i sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , agenzia iscritta nei ruoli degli Agenti Parte_2
Immobiliari della provincia di Napoli ( cfr. visura camerale in atti), domandava al
Tribunale di Napoli di condannare la sig.ra per l'importo di euro Controparte_1
15.200,00 (ovvero pari al valore del 4% del valore di compravendita), al pagamento delle provvigioni maturate in ragione dell'attività di mediazione espletata per la conclusione della vendita dell'appartamento sito in Napoli, alla via Raffaele Tarantino, n.8 – Piano 2, int.3, riportato al catasto fabbricati di Napoli, foglio 8 part. 850, sub. 82, intercorsa in data 30.04.2021 tra detta sig. ra , in qualità di venditrice, e la sig.ra Controparte_1 [...]
, in qualità di compratrice. Persona_1
In particolare, parte attrice segnalava di aver esperito utile attività di mediazione per conto della sig.ra a seguito di incarico verbale, apportando un rilevante contributo CP_1 alla vendita dell'immobile mediante la messa in contatto tra venditrice e compratrice, sig.
, vendita che era tuttavia intervenuta mediante illegittimo scavalco dell' Persona_1 attività del mediatore. Lamentava, pertanto, il mancato pagamento della provvigione maturata con lo svolgimento di tale attività, individuata nel 4 % del valore della vendita.
La convenuta , costituita tempestivamente in giudizio, resisteva Controparte_1 alla domanda, di cui chiedeva il rigetto, in rito per improcedibilità e nel merito per infondatezza. Nello specifico, parte convenuta eccepiva in rito il mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita e, nel merito, di non aver mai conferito all'attrice un incarico di mediazione per la vendita dell'immobile di sua proprietà. Invero, sosteneva di aver pubblicizzato, con i suoi figli, in via autonoma l'immobile e di essere stata contattata da tale la quale, per l'Agenzia, si offriva a titolo assolutamente gratuito CP_2 di facilitare la vendita, accompagnando visitatori presso l'appartamento, come effettivamente era poi avvenuto per alcuni mesi a partire da gennaio 2021. Pertanto, lamentava il contegno in mala fede dell'attrice, rispetto al quale aveva formalizzato, dopo la notifica dell'odierno atto di citazione, denunzia/querela all per le condotte CP_3 ingannevoli perpetrate ai suoi danni dagli agenti immobiliari, volte ad ottenere l'illegittimo pagamento di provvigioni non spettanti. Negava, in ogni caso, l'esistenza di un contributo dell'attrice alla vendita dell'immobile e contestava la quantificazione delle provvigioni oggetto di domanda, perché ingiustificata ed esorbitante.
2. In rito, la domanda è procedibile. Invero parte attrice ha provveduto all'esperimento della procedura negoziazione assistita (cfr. documentazione depositata nella produzione di parte attrice), tentativo conclusosi con verbale di esito negativo.
Ad ogni buon conto, deve osservarsi che l'odierna controversia rientra senza ombra di dubbio tra quelle disciplinate dal Codice del Consumo, posto che i rapporti, dedotti in giudizio, intervengono tra un soggetto riconducibile alla qualifica di professionista (l'agenzia di mediazione) ed un soggetto riconducibile alla qualifica di consumatore (alla quale sicuramente va ricondotta la posizione della sig. . CP_1
Ne discende, allora, che questo giudizio esula da quelli in riferimento ai quali l'art 3, comma 1 del D.L.n. 132/2014 ( come convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) dispone che l'invito alla stipula della negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità dell'azione, posta l'espressa esclusione di cui al penultimo capoverso della medesima disposizione.
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è infondata.
3.1. La controversia concerne l'accertamento della sussistenza del diritto alla provvigione del mediatore per l'attività diretta a favorire la conclusione di una compravendita immobiliare. In via preliminare, risulta pertanto necessario qualificare la natura giuridica dell'attività svolta dall'agenzia, così da poter vagliare, in termini consequenziali, l'effettiva maturazione del diritto alla provvigione in capo all'attrice.
3.2. Innanzitutto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”
Com'è noto, la disposizione non fornisce una definizione del rapporto di mediazione, limitandosi ad indicare contenuto e caratteri tipici dell'attività del mediatore, ossia un'attività di messa in relazione tra due soggetti ignoti tesa a favorire la conclusione di un affare. Tale attività viene svolta in posizione intermedia ed imparziale rispetto ai futuri contraenti, cioè in assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La mediazione costituisce quindi un'attività materiale, elevata dall'ordinamento a fonte di rapporti giuridici a prescindere dalla coeva stipulazione di un accordo contrattuale.
Ai sensi dell'art 1755 co. 1 c.c. il mediatore matura il diritto al pagamento delle provvigioni da ciascuna della parti qualora l'affare sia stato concluso “per effetto del suo intervento”.
In considerazione della predetta previsione codicistica, è interpretazione pacifica quella per cui il mediatore matura il diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta, indipendentemente da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore ( contigua ipotesi, quest'ultima, riconducibile alla fattispecie della mediazione unilaterale cd “ atipica”), purché: 1 l'uno o l'altro abbiano comunque accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene;
2. sia dimostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare.
Sotto tale ultimo profilo, è stato più precisamente evidenziato che proprio dalla lettura del disposto di cui all'art 1754 c.c. alla luce dell'inciso di cui al successivo art 1755 co 1 c.c emerge come la messa in relazione di due o più parti per la conclusione dell'affare non sia di per sé condizione sufficiente per il maturare del diritto al pagamento della provvigione, richiedendo tale ultima disposizione un quid pluris, ossia che da tale attività sia qualificabile quale antecedente causale indispensabile rispetto alla conclusione dell'affare (
v. Cass n. 3165/ 2023).
Nella valutazione dell'efficienza causale dell'attività del mediatore, consolidata giurisprudenza ha da tempo, dunque, affermato che il mediatore ha diritto alla provvigione non soltanto nell'ipotesi in cui la propria attività di mediazione si ponga in un rapporto di assistenza professionale con la conclusione dell'affare, ma anche qualora non sussista un nesso eziologico immediato, diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare e, tuttavia, l'attività del mediatore sia stata rilevante ai fini della conclusione dell'affare stesso. (Cass. civ., sez. II, sent. n. 869/2018; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
3134/2022).
Il mediatore ha dunque diritto alla provvigione anche qualora egli si sia limitato a
'ritrovare o a indicare' uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del contratto, purché la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3134/2022; Cass. n. 11443/2022).
Ai fini della verifica del diritto da parte del mediatore al pagamento della provvigione il giudice di merito è, allora, chiamato ad valutazione, ex post, ad affare terminato, circa l'incidenza dell'intervento prestato dal mediatore sul buon fine dello stesso da operarsi secondo il canone della “ causalità adeguata”, la cui prova è a carico del mediatore, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.
3.3. Nel caso di specie, non è dirimente lo stabilire se effettivamente ci sia stato o meno un conferimento di incarico di mediazione, seppure in via orale, da parte della sig.
CP_1
Invero, pur ritenendo tale incarico non conferito, tanto non precluderebbe, nella ricorrenza della condizioni innanzi specificate, il maturarsi del diritto alla provvigione da parte del mediatore. D'altronde, ragionando in maniera contraria sul presupposto della esistenza di un tale incarico, ciò inciderebbe in maniera del tutto marginale sulla determinazione del compenso del mediatore, posto che, per come allegato dall'attrice, tale incarico risulterebbe privo di ogni più preciso contenuto circa la durata e le modalità di espletamento dell'attività del mediatore, nonché la quantificazione e le modalità di pagamento della provvigione ( non essendo stato dedotto nulla riguardo alla sussistenza di tali clausole contrattuali). Non può, poi, sottacersi che le stesse modalità con cui l'attrice ha richiesto di provare il conferimento di tale incarico sono risultate, in ogni caso, del tutto inammissibili, avendo tale parte articolato sul punto una prova testimoniale del tutto generica, che rimandava inammissibilmente al teste la definizione stessa delle modalità del conferimento dell'incarico, senza nulla riferire, pur a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta, con riguardo al pagamento delle provvigioni ( vero è che: nel mese di gennaio del 2021 vi veniva conferito il mandato per procedere alla vendita dell'immobile di proprietà della sig. ra Controparte_1 sito in Napoli alla via Raffaele Tarantino n. 8? Potete specificare le modalità di questo conferimento)
Essenziale, allora, ai fini del vaglio della domanda attorea è invece lo stabilire l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare, ossia la stipulazione della vendita intervenuta in data 30.04.2021 tra la convenuta sig e la sig . Controparte_1 Persona_1
Per vero la conclusione dell'affare è circostanza non contestata in atti e documentalmente provata ( v. visura immobiliare, all n. 4 fasc. parte attrice).
Ebbene, l'attività del mediatore è consistita, come parte attrice allega, nell'accompagnamento alla visita dell'immobile da parte della futura compratrice in data
20.02.2021 ( v. scheda di vista, all. n. 2 fascicolo di parte attrice) e nel successivo invio, in pari data, alla stessa della relativa planimetria.
Detta visita dell'immobile, peraltro, nemmeno è contestata dalla convenuta.
Sostiene l'Agenzia di mediazione attrice , poi, che dopo tale visita, a seguito del crescente interesse da parte della sig.ra per l'acquisto dell'immobile, avrebbe Persona_1 cercato di contattare la sig.ra onde informala degli sviluppi della pratica , ma che senza CP_1 alcuna spiegazione la convenuta interrompeva qualsiasi contatto con l'Agenzia immobiliare, non rispondendo più alle telefonate e rendendosi di fatto irreperibile.
Solo a seguito delle verifiche catastali avrebbe, quindi, parte attrice scoperto della vendita dell'immobile proprio alla sig. . Persona_1
Di qui la prospettazione della volontà dei contraenti “scavalcare” l'attività del mediatore.
Osserva allora il Giudice che tali ultimi assunti non sono dimostrati e comunque non appaiono credibili.
Che la sig. abbia manifestato una seria volontà di procedere all'acquisto Persona_1 dell'immobile all'Agenzia e che la stessa abbia tentato di mettere a conoscenza l'odierna convenuta di tale interesse sono circostanze indimostrate: non è stata, infatti, prodotta alcuna proposta di acquisto in forma scritta da parte della sig. , significativa di Persona_1 tale concreto interesse, non emergono tentativi di contatto con la sig. né è stata CP_1 formulata specifica prova orale sul punto. Ma soprattutto appare davvero poco credibile che la sig.ra si sia resa irreperibile dopo la visita dell'immobile da parte della sig. CP_1
del 20 febbraio 2021, atteso che dalle schede di visita allegate dalla stessa attrice Persona_1 emerge che le stesse sono continuate almeno sino al 26 febbraio 2021 ( v. schede di visita all. n. 1 fasc. parte attrice).
Emerge allora che l'unica attività di messa in relazione tra le parti, da ritenersi comprovata, è quella consistita nella visita dell'immobile avvenuta in data 20.02.2021.
In considerazione dei principi di diritto innanzi richiamati, deve, tuttavia, ritenersi che tale attività, peraltro esigua, non sia di per sé sufficiente al fine della maturazione del diritto al pagamento delle provvigioni, mancando prova dell'efficienza causale della stessa rispetto alla conclusione dell'affare.
Invero, come detto, la mera messa in contatto delle parti della vendita non è sufficiente a giustificare il diritto alla provvigione da parte del mediatore, a meno che questi non provi che vi sia una efficienza causale concreta ed adeguata per la conclusione dell'affare.
A tal proposito, più recenti pronunce della Suprema Corte hanno infatti chiarito il valore da attribuire, ai fini della prova del nesso causale, all'attività del mediatore consistita nella messa in contatto delle parti mediante visita dell'immobile, offrendo utili indirizzi ermeneutici, di cui questo Giudice deve tener conto in ossequio al principio della nomofilachia.
Con la sentenza n. 538/2024, la Corte, in proposito, ha precisato che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%). Analogamente, anche con la, di poco, antecedente sentenza n.
403/2024 la Corte ha precisato che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. Nella specie, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza che aveva condannato i ricorrenti al pagamento della provvigione nei confronti del primo mediatore, che aveva fatto visionare originariamente l'appartamento ai compratori, sebbene la vendita si fosse conclusa a distanza di tempo, dopo l'intervento di altro mediatore ed a diverse condizioni rispetto a quelle offerte e rifiutate tramite il primo agente, esimendosi dal riscontrare se in presenza delle predette circostanze fosse sussistente il nesso di causalità adeguata.
Nel caso in esame, alcuna attività il mediatore risulta aver espletato dopo la visita dell'immobile del 20.02.2021, né questi ha offerto elementi atti a comprovare l'effettivo nesso tra tale attività e la conclusione dell'affare, che è avvenuta senza alcun determinante apporto da parte del mediatore, che non è intervenuto nelle trattative.
Per vero, il mediatore non ha chiarito se abbia o meno prospettato all'acquirente il prezzo dell'immobile richiesto dal venditore ( neanche allegato), né ha allegato circostanze idonee a far ritenere che un inizio di trattative sia avvenuto mediante il suo intervento.
D'altronde, alcun patto di esclusiva esisteva tra le parti e, quindi, la sig.ra era CP_1 assolutamente libera di pubblicizzare autonomamente l'immobile e procedere alle trattative per la relativa vendita in via del tutto indipendente.
L'Agenzia non ha mai negato la circostanza, allegata dalla convenuta, per cui la pubblicizzazione della vendita, di cui trattasi, avveniva da parte dei figli dell'attrice, in via concomitante alle visite organizzate dall'Agenzia, per il tramite di affissione di un cartello con la scritta “ VENDESI” ed il loro numero di cellulare, sicché è assolutamente credibile che la sig.ra abbia autonomamente contattato la venditrice, la quale ha potuto Persona_1 liberamente procedere alle trattative senza coinvolgere l'Agenzia, non avendo assunto alcun impegno in tal senso.
Emerge, quindi, che la prima messa in contatto delle parti dell'affare da parte del mediatore non abbia dato seguito ad alcuna trattativa, nemmeno iniziale, per il suo tramite sicché non vi sono ulteriori elementi per ritenere che detta messa in contatto sia risultata, secondo il canone della causalità adeguata, il necessario antecedente della vendita conclusa tra la sig.ra e la sig.ra . CP_1 Persona_1
3.4 Alla luce delle osservazioni che precedono si giustifica il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione dedotta.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni non esaurite a tale data, ex art 6, tenuto conto del valore della causa ed avuto riguardo alle caratteristiche, al pregio dell'attività prestata, nonché alla natura e alle difficoltà della controversia.
Va disposta l'attribuzione in favore dei procuratori costituiti, come richiesto nelle note depositate in data 4.03.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da “ di GE ZO;
Parte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2 convenuta, che liquida in euro 3387, 00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c
Così deciso in Napoli, in data 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Adriano Giorgio
Rispoli, Magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 17/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9219/2022
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9219/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
DUE di GE ZO (C.F.: – REA Parte_1 C.F._1
n.1004038 C.C.I.A.A. di Napoli), rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Grasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Pigna, n.76, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. , rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luca Ammaturo e dall'Avv. Alessandro Di Palma, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Simone Martini n.36, presso lo studio dell'avv. Ammaturo, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da ambo le parti i sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , agenzia iscritta nei ruoli degli Agenti Parte_2
Immobiliari della provincia di Napoli ( cfr. visura camerale in atti), domandava al
Tribunale di Napoli di condannare la sig.ra per l'importo di euro Controparte_1
15.200,00 (ovvero pari al valore del 4% del valore di compravendita), al pagamento delle provvigioni maturate in ragione dell'attività di mediazione espletata per la conclusione della vendita dell'appartamento sito in Napoli, alla via Raffaele Tarantino, n.8 – Piano 2, int.3, riportato al catasto fabbricati di Napoli, foglio 8 part. 850, sub. 82, intercorsa in data 30.04.2021 tra detta sig. ra , in qualità di venditrice, e la sig.ra Controparte_1 [...]
, in qualità di compratrice. Persona_1
In particolare, parte attrice segnalava di aver esperito utile attività di mediazione per conto della sig.ra a seguito di incarico verbale, apportando un rilevante contributo CP_1 alla vendita dell'immobile mediante la messa in contatto tra venditrice e compratrice, sig.
, vendita che era tuttavia intervenuta mediante illegittimo scavalco dell' Persona_1 attività del mediatore. Lamentava, pertanto, il mancato pagamento della provvigione maturata con lo svolgimento di tale attività, individuata nel 4 % del valore della vendita.
La convenuta , costituita tempestivamente in giudizio, resisteva Controparte_1 alla domanda, di cui chiedeva il rigetto, in rito per improcedibilità e nel merito per infondatezza. Nello specifico, parte convenuta eccepiva in rito il mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita e, nel merito, di non aver mai conferito all'attrice un incarico di mediazione per la vendita dell'immobile di sua proprietà. Invero, sosteneva di aver pubblicizzato, con i suoi figli, in via autonoma l'immobile e di essere stata contattata da tale la quale, per l'Agenzia, si offriva a titolo assolutamente gratuito CP_2 di facilitare la vendita, accompagnando visitatori presso l'appartamento, come effettivamente era poi avvenuto per alcuni mesi a partire da gennaio 2021. Pertanto, lamentava il contegno in mala fede dell'attrice, rispetto al quale aveva formalizzato, dopo la notifica dell'odierno atto di citazione, denunzia/querela all per le condotte CP_3 ingannevoli perpetrate ai suoi danni dagli agenti immobiliari, volte ad ottenere l'illegittimo pagamento di provvigioni non spettanti. Negava, in ogni caso, l'esistenza di un contributo dell'attrice alla vendita dell'immobile e contestava la quantificazione delle provvigioni oggetto di domanda, perché ingiustificata ed esorbitante.
2. In rito, la domanda è procedibile. Invero parte attrice ha provveduto all'esperimento della procedura negoziazione assistita (cfr. documentazione depositata nella produzione di parte attrice), tentativo conclusosi con verbale di esito negativo.
Ad ogni buon conto, deve osservarsi che l'odierna controversia rientra senza ombra di dubbio tra quelle disciplinate dal Codice del Consumo, posto che i rapporti, dedotti in giudizio, intervengono tra un soggetto riconducibile alla qualifica di professionista (l'agenzia di mediazione) ed un soggetto riconducibile alla qualifica di consumatore (alla quale sicuramente va ricondotta la posizione della sig. . CP_1
Ne discende, allora, che questo giudizio esula da quelli in riferimento ai quali l'art 3, comma 1 del D.L.n. 132/2014 ( come convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) dispone che l'invito alla stipula della negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità dell'azione, posta l'espressa esclusione di cui al penultimo capoverso della medesima disposizione.
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è infondata.
3.1. La controversia concerne l'accertamento della sussistenza del diritto alla provvigione del mediatore per l'attività diretta a favorire la conclusione di una compravendita immobiliare. In via preliminare, risulta pertanto necessario qualificare la natura giuridica dell'attività svolta dall'agenzia, così da poter vagliare, in termini consequenziali, l'effettiva maturazione del diritto alla provvigione in capo all'attrice.
3.2. Innanzitutto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”
Com'è noto, la disposizione non fornisce una definizione del rapporto di mediazione, limitandosi ad indicare contenuto e caratteri tipici dell'attività del mediatore, ossia un'attività di messa in relazione tra due soggetti ignoti tesa a favorire la conclusione di un affare. Tale attività viene svolta in posizione intermedia ed imparziale rispetto ai futuri contraenti, cioè in assenza di rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La mediazione costituisce quindi un'attività materiale, elevata dall'ordinamento a fonte di rapporti giuridici a prescindere dalla coeva stipulazione di un accordo contrattuale.
Ai sensi dell'art 1755 co. 1 c.c. il mediatore matura il diritto al pagamento delle provvigioni da ciascuna della parti qualora l'affare sia stato concluso “per effetto del suo intervento”.
In considerazione della predetta previsione codicistica, è interpretazione pacifica quella per cui il mediatore matura il diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta, indipendentemente da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore ( contigua ipotesi, quest'ultima, riconducibile alla fattispecie della mediazione unilaterale cd “ atipica”), purché: 1 l'uno o l'altro abbiano comunque accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene;
2. sia dimostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare.
Sotto tale ultimo profilo, è stato più precisamente evidenziato che proprio dalla lettura del disposto di cui all'art 1754 c.c. alla luce dell'inciso di cui al successivo art 1755 co 1 c.c emerge come la messa in relazione di due o più parti per la conclusione dell'affare non sia di per sé condizione sufficiente per il maturare del diritto al pagamento della provvigione, richiedendo tale ultima disposizione un quid pluris, ossia che da tale attività sia qualificabile quale antecedente causale indispensabile rispetto alla conclusione dell'affare (
v. Cass n. 3165/ 2023).
Nella valutazione dell'efficienza causale dell'attività del mediatore, consolidata giurisprudenza ha da tempo, dunque, affermato che il mediatore ha diritto alla provvigione non soltanto nell'ipotesi in cui la propria attività di mediazione si ponga in un rapporto di assistenza professionale con la conclusione dell'affare, ma anche qualora non sussista un nesso eziologico immediato, diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare e, tuttavia, l'attività del mediatore sia stata rilevante ai fini della conclusione dell'affare stesso. (Cass. civ., sez. II, sent. n. 869/2018; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
3134/2022).
Il mediatore ha dunque diritto alla provvigione anche qualora egli si sia limitato a
'ritrovare o a indicare' uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del contratto, purché la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3134/2022; Cass. n. 11443/2022).
Ai fini della verifica del diritto da parte del mediatore al pagamento della provvigione il giudice di merito è, allora, chiamato ad valutazione, ex post, ad affare terminato, circa l'incidenza dell'intervento prestato dal mediatore sul buon fine dello stesso da operarsi secondo il canone della “ causalità adeguata”, la cui prova è a carico del mediatore, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.
3.3. Nel caso di specie, non è dirimente lo stabilire se effettivamente ci sia stato o meno un conferimento di incarico di mediazione, seppure in via orale, da parte della sig.
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Invero, pur ritenendo tale incarico non conferito, tanto non precluderebbe, nella ricorrenza della condizioni innanzi specificate, il maturarsi del diritto alla provvigione da parte del mediatore. D'altronde, ragionando in maniera contraria sul presupposto della esistenza di un tale incarico, ciò inciderebbe in maniera del tutto marginale sulla determinazione del compenso del mediatore, posto che, per come allegato dall'attrice, tale incarico risulterebbe privo di ogni più preciso contenuto circa la durata e le modalità di espletamento dell'attività del mediatore, nonché la quantificazione e le modalità di pagamento della provvigione ( non essendo stato dedotto nulla riguardo alla sussistenza di tali clausole contrattuali). Non può, poi, sottacersi che le stesse modalità con cui l'attrice ha richiesto di provare il conferimento di tale incarico sono risultate, in ogni caso, del tutto inammissibili, avendo tale parte articolato sul punto una prova testimoniale del tutto generica, che rimandava inammissibilmente al teste la definizione stessa delle modalità del conferimento dell'incarico, senza nulla riferire, pur a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta, con riguardo al pagamento delle provvigioni ( vero è che: nel mese di gennaio del 2021 vi veniva conferito il mandato per procedere alla vendita dell'immobile di proprietà della sig. ra Controparte_1 sito in Napoli alla via Raffaele Tarantino n. 8? Potete specificare le modalità di questo conferimento)
Essenziale, allora, ai fini del vaglio della domanda attorea è invece lo stabilire l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare, ossia la stipulazione della vendita intervenuta in data 30.04.2021 tra la convenuta sig e la sig . Controparte_1 Persona_1
Per vero la conclusione dell'affare è circostanza non contestata in atti e documentalmente provata ( v. visura immobiliare, all n. 4 fasc. parte attrice).
Ebbene, l'attività del mediatore è consistita, come parte attrice allega, nell'accompagnamento alla visita dell'immobile da parte della futura compratrice in data
20.02.2021 ( v. scheda di vista, all. n. 2 fascicolo di parte attrice) e nel successivo invio, in pari data, alla stessa della relativa planimetria.
Detta visita dell'immobile, peraltro, nemmeno è contestata dalla convenuta.
Sostiene l'Agenzia di mediazione attrice , poi, che dopo tale visita, a seguito del crescente interesse da parte della sig.ra per l'acquisto dell'immobile, avrebbe Persona_1 cercato di contattare la sig.ra onde informala degli sviluppi della pratica , ma che senza CP_1 alcuna spiegazione la convenuta interrompeva qualsiasi contatto con l'Agenzia immobiliare, non rispondendo più alle telefonate e rendendosi di fatto irreperibile.
Solo a seguito delle verifiche catastali avrebbe, quindi, parte attrice scoperto della vendita dell'immobile proprio alla sig. . Persona_1
Di qui la prospettazione della volontà dei contraenti “scavalcare” l'attività del mediatore.
Osserva allora il Giudice che tali ultimi assunti non sono dimostrati e comunque non appaiono credibili.
Che la sig. abbia manifestato una seria volontà di procedere all'acquisto Persona_1 dell'immobile all'Agenzia e che la stessa abbia tentato di mettere a conoscenza l'odierna convenuta di tale interesse sono circostanze indimostrate: non è stata, infatti, prodotta alcuna proposta di acquisto in forma scritta da parte della sig. , significativa di Persona_1 tale concreto interesse, non emergono tentativi di contatto con la sig. né è stata CP_1 formulata specifica prova orale sul punto. Ma soprattutto appare davvero poco credibile che la sig.ra si sia resa irreperibile dopo la visita dell'immobile da parte della sig. CP_1
del 20 febbraio 2021, atteso che dalle schede di visita allegate dalla stessa attrice Persona_1 emerge che le stesse sono continuate almeno sino al 26 febbraio 2021 ( v. schede di visita all. n. 1 fasc. parte attrice).
Emerge allora che l'unica attività di messa in relazione tra le parti, da ritenersi comprovata, è quella consistita nella visita dell'immobile avvenuta in data 20.02.2021.
In considerazione dei principi di diritto innanzi richiamati, deve, tuttavia, ritenersi che tale attività, peraltro esigua, non sia di per sé sufficiente al fine della maturazione del diritto al pagamento delle provvigioni, mancando prova dell'efficienza causale della stessa rispetto alla conclusione dell'affare.
Invero, come detto, la mera messa in contatto delle parti della vendita non è sufficiente a giustificare il diritto alla provvigione da parte del mediatore, a meno che questi non provi che vi sia una efficienza causale concreta ed adeguata per la conclusione dell'affare.
A tal proposito, più recenti pronunce della Suprema Corte hanno infatti chiarito il valore da attribuire, ai fini della prova del nesso causale, all'attività del mediatore consistita nella messa in contatto delle parti mediante visita dell'immobile, offrendo utili indirizzi ermeneutici, di cui questo Giudice deve tener conto in ossequio al principio della nomofilachia.
Con la sentenza n. 538/2024, la Corte, in proposito, ha precisato che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%). Analogamente, anche con la, di poco, antecedente sentenza n.
403/2024 la Corte ha precisato che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. Nella specie, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza che aveva condannato i ricorrenti al pagamento della provvigione nei confronti del primo mediatore, che aveva fatto visionare originariamente l'appartamento ai compratori, sebbene la vendita si fosse conclusa a distanza di tempo, dopo l'intervento di altro mediatore ed a diverse condizioni rispetto a quelle offerte e rifiutate tramite il primo agente, esimendosi dal riscontrare se in presenza delle predette circostanze fosse sussistente il nesso di causalità adeguata.
Nel caso in esame, alcuna attività il mediatore risulta aver espletato dopo la visita dell'immobile del 20.02.2021, né questi ha offerto elementi atti a comprovare l'effettivo nesso tra tale attività e la conclusione dell'affare, che è avvenuta senza alcun determinante apporto da parte del mediatore, che non è intervenuto nelle trattative.
Per vero, il mediatore non ha chiarito se abbia o meno prospettato all'acquirente il prezzo dell'immobile richiesto dal venditore ( neanche allegato), né ha allegato circostanze idonee a far ritenere che un inizio di trattative sia avvenuto mediante il suo intervento.
D'altronde, alcun patto di esclusiva esisteva tra le parti e, quindi, la sig.ra era CP_1 assolutamente libera di pubblicizzare autonomamente l'immobile e procedere alle trattative per la relativa vendita in via del tutto indipendente.
L'Agenzia non ha mai negato la circostanza, allegata dalla convenuta, per cui la pubblicizzazione della vendita, di cui trattasi, avveniva da parte dei figli dell'attrice, in via concomitante alle visite organizzate dall'Agenzia, per il tramite di affissione di un cartello con la scritta “ VENDESI” ed il loro numero di cellulare, sicché è assolutamente credibile che la sig.ra abbia autonomamente contattato la venditrice, la quale ha potuto Persona_1 liberamente procedere alle trattative senza coinvolgere l'Agenzia, non avendo assunto alcun impegno in tal senso.
Emerge, quindi, che la prima messa in contatto delle parti dell'affare da parte del mediatore non abbia dato seguito ad alcuna trattativa, nemmeno iniziale, per il suo tramite sicché non vi sono ulteriori elementi per ritenere che detta messa in contatto sia risultata, secondo il canone della causalità adeguata, il necessario antecedente della vendita conclusa tra la sig.ra e la sig.ra . CP_1 Persona_1
3.4 Alla luce delle osservazioni che precedono si giustifica il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione dedotta.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni non esaurite a tale data, ex art 6, tenuto conto del valore della causa ed avuto riguardo alle caratteristiche, al pregio dell'attività prestata, nonché alla natura e alle difficoltà della controversia.
Va disposta l'attribuzione in favore dei procuratori costituiti, come richiesto nelle note depositate in data 4.03.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da “ di GE ZO;
Parte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2 convenuta, che liquida in euro 3387, 00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c
Così deciso in Napoli, in data 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Adriano Giorgio
Rispoli, Magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.