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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1978 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SAJA SILVESTRO ROSARIO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CANNAVO' CP_1 C.F._2
ON come da procura in atti. convenuta, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di riassunzione per rilascio fondo e pagamento somme il Sig. , Parte_1
premesso che con ricorso dinanzi la Sezione Agraria del Tribunale di Barcellona P.G. dichiarava di aver concesso in affitto per uso pascolo il proprio fondo in Rodì Milici, contrada Maniaci, alla Sig.ra CP_1
a partire da settembre 2018 per un importo di € 2.375,00 e, precedentemente, aveva concesso in
[...]
locazione sempre alla altro spezzone di terreno e che, stante la morosità, con lo stesso CP_1
chiedeva l'immediato rilascio dei fondi e la condanna al pagamento dei canoni arretrati.
Considerato che
, con Sentenza, la Sezione Agraria dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario, chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Rit. E dichiarare l'obbligo di all'immediato rilascio del fondo, in C.da Maniaci di Rodì Milici, CP_1
del ricorrente giusto contratto di settembre 2018, detenuto per pascolo di erbe, stante Parte_1
l'inadempimento degli obblighi contrattuali;
2) Quindi ordinare a l'immediato rilascio del fondodi C.da Maniaci in Rodì Milici, nella piena CP_1
disponibilità e possesso del ricorrente;
Cont 3) Ordinare e/o ingiungere il pagamento di tutte le somme dovute da al ricorrente CP_1 [...]
precisamente € 2.375,00 annui, ad oggi per un totale di € 7.125/000, salvo ulteriori somme Parte_1
maturande;
Si costituiva la convenuta la quale, contestando le domande di controparte ed CP_1
eccependo la inesistenza del rapporto locativo relativo al “Fondo Maniaci”, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1. Ritenere e dichiarare infondate e, per l'effetto, rigettare le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio svolte dal ricorrente sig. nei confronti della resistente, Sig.ra per i fatti Parte_1 CP_1
e le ragioni di cui al presente atto;
2. In subordine, annullare, per vizio del consenso, la scrittura del 20.08.2018 (registrata in data 02.12.2020 presso
l'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto, al n. 1471 serie 3) e conseguentemen-te rigettare la correlata domanda di ingiunzione al pagamento del canone di € 2.375,00 per l'affitto del c.d. “Fondo
Maniaci”
Con ordinanza del 15.12.2021 veniva ordinato il rilascio dei fondi individuati nei contratti di affitto stipulati uno il 10.05.2018 e l'altro il 20.08.2018, veniva disposto il mutamento di rito e assegnati i termini per dare inizio alla mediazione obbligatoria.
Mutato il rito e dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, veniva espletato l'interrogatorio formale come ammesso.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione per la quale veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
Il rapporto contrattuale che lega le parti del giudizio è stato provato da parte attrice con la produzione delle due scritture private sottoscritte dalle parti l'una in data 10.05.2018 e l'altra il 20.08.2018.
L'affittuario nell'opporsi alle domande di controparte, in particolare, contesta la scrittura relativa all'affitto del fondo rustico detto “Fondo Maniaci” perché viziato e quindi nullo.
In particolare eccepisce che la conduttrice, ormai anziana, aveva rilasciato il fondo già nel 2015 e la nuova scrittura privata è stata da lei firmata non consapevole del fatto che l'affitto riguardasse proprio il fondo citato.
Il vizio del consenso denunciato dal convenuto non è stato, però, provato. Infatti l'età avanzata della affittuaria, di per sé, non è una prova della sua incapacità, né della impossibilità a svolgere l'attività di pascolo in quanto l'affittuario potrebbe ben delegare la cura del bestiame ad un suo dipendente, né la prova testi sulle circostanze come articolate era volta alla prova del vizio del consenso e per tale motivo non è stata ammessa.
La scrittura privata in questione, pur avendo un contenuto alquanto scarno, si considera comunque quale contratto in quanto è frutto dell'incontro delle due volontà delle parti.
Come è noto, l'accordo è il primo dei requisiti del contratto indicati dall'art. 1325 c.c. e può essere qualificato come l'incontro delle volontà delle parti finalizzato alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale, mentre la conclusione del contratto si ha, normalmente, con l'incontro di due manifestazioni di volontà, la proposta - manifestazione di volontà aperta all'adesione del destinatario - e l'accettazione - atto di accoglimento della proposta.
Tali elementi sono presenti nella scrittura privata contestata e
per questi motivi
il contratto stipulato in data 20.08.2018 si considera valido ed efficace, pur se registrato tardivamente non inficiando ciò il suo valore.
Le ulteriori ricostruzioni offerte da parte convenuta sono inconducenti in quanto non rileva il fatto che il fondo fosse di fatto detenuto da altro soggetto, risultando quale contraente sempre la Sig.ra e gli obblighi contrattuali gravano solo su da una parte e CP_1 Parte_1
dall'altra. CP_1
Da quanto sopra esposto, deriva che, in accoglimento della domanda attorea, devono essere dichiarati risolti i contratti di affitto intercorsi tra e Parte_1 CP_1
Deve inoltre pronunciarsi condanna al pagamento della somma di Euro 9.500,00 quali canoni non corrisposti, fino al rilascio del terreno, oltre accessori di legge.
La condanna alle spese legali segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1978 2021 R.G., così provvede:
Dichiara risolti per inadempimento della conduttrice i contratti di affitto già in essere tra
[...]
e per cui è causa ed avente ad oggetto il terreno situato in Rodì Milici Parte_1 CP_1 detto “Fondo Maniaci” ed il terreno individuato in catasto alla particella n. 223 del foglio 43.
Condanna parte opponente al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di Euro 9.500,00 per canoni scaduti e non pagati sino alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi 2.540,00 €, oltre le spese vive sostenute, cui vanno Parte_1 aggiunti spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1978 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SAJA SILVESTRO ROSARIO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CANNAVO' CP_1 C.F._2
ON come da procura in atti. convenuta, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di riassunzione per rilascio fondo e pagamento somme il Sig. , Parte_1
premesso che con ricorso dinanzi la Sezione Agraria del Tribunale di Barcellona P.G. dichiarava di aver concesso in affitto per uso pascolo il proprio fondo in Rodì Milici, contrada Maniaci, alla Sig.ra CP_1
a partire da settembre 2018 per un importo di € 2.375,00 e, precedentemente, aveva concesso in
[...]
locazione sempre alla altro spezzone di terreno e che, stante la morosità, con lo stesso CP_1
chiedeva l'immediato rilascio dei fondi e la condanna al pagamento dei canoni arretrati.
Considerato che
, con Sentenza, la Sezione Agraria dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario, chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Rit. E dichiarare l'obbligo di all'immediato rilascio del fondo, in C.da Maniaci di Rodì Milici, CP_1
del ricorrente giusto contratto di settembre 2018, detenuto per pascolo di erbe, stante Parte_1
l'inadempimento degli obblighi contrattuali;
2) Quindi ordinare a l'immediato rilascio del fondodi C.da Maniaci in Rodì Milici, nella piena CP_1
disponibilità e possesso del ricorrente;
Cont 3) Ordinare e/o ingiungere il pagamento di tutte le somme dovute da al ricorrente CP_1 [...]
precisamente € 2.375,00 annui, ad oggi per un totale di € 7.125/000, salvo ulteriori somme Parte_1
maturande;
Si costituiva la convenuta la quale, contestando le domande di controparte ed CP_1
eccependo la inesistenza del rapporto locativo relativo al “Fondo Maniaci”, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1. Ritenere e dichiarare infondate e, per l'effetto, rigettare le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio svolte dal ricorrente sig. nei confronti della resistente, Sig.ra per i fatti Parte_1 CP_1
e le ragioni di cui al presente atto;
2. In subordine, annullare, per vizio del consenso, la scrittura del 20.08.2018 (registrata in data 02.12.2020 presso
l'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto, al n. 1471 serie 3) e conseguentemen-te rigettare la correlata domanda di ingiunzione al pagamento del canone di € 2.375,00 per l'affitto del c.d. “Fondo
Maniaci”
Con ordinanza del 15.12.2021 veniva ordinato il rilascio dei fondi individuati nei contratti di affitto stipulati uno il 10.05.2018 e l'altro il 20.08.2018, veniva disposto il mutamento di rito e assegnati i termini per dare inizio alla mediazione obbligatoria.
Mutato il rito e dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, veniva espletato l'interrogatorio formale come ammesso.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione per la quale veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
Il rapporto contrattuale che lega le parti del giudizio è stato provato da parte attrice con la produzione delle due scritture private sottoscritte dalle parti l'una in data 10.05.2018 e l'altra il 20.08.2018.
L'affittuario nell'opporsi alle domande di controparte, in particolare, contesta la scrittura relativa all'affitto del fondo rustico detto “Fondo Maniaci” perché viziato e quindi nullo.
In particolare eccepisce che la conduttrice, ormai anziana, aveva rilasciato il fondo già nel 2015 e la nuova scrittura privata è stata da lei firmata non consapevole del fatto che l'affitto riguardasse proprio il fondo citato.
Il vizio del consenso denunciato dal convenuto non è stato, però, provato. Infatti l'età avanzata della affittuaria, di per sé, non è una prova della sua incapacità, né della impossibilità a svolgere l'attività di pascolo in quanto l'affittuario potrebbe ben delegare la cura del bestiame ad un suo dipendente, né la prova testi sulle circostanze come articolate era volta alla prova del vizio del consenso e per tale motivo non è stata ammessa.
La scrittura privata in questione, pur avendo un contenuto alquanto scarno, si considera comunque quale contratto in quanto è frutto dell'incontro delle due volontà delle parti.
Come è noto, l'accordo è il primo dei requisiti del contratto indicati dall'art. 1325 c.c. e può essere qualificato come l'incontro delle volontà delle parti finalizzato alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale, mentre la conclusione del contratto si ha, normalmente, con l'incontro di due manifestazioni di volontà, la proposta - manifestazione di volontà aperta all'adesione del destinatario - e l'accettazione - atto di accoglimento della proposta.
Tali elementi sono presenti nella scrittura privata contestata e
per questi motivi
il contratto stipulato in data 20.08.2018 si considera valido ed efficace, pur se registrato tardivamente non inficiando ciò il suo valore.
Le ulteriori ricostruzioni offerte da parte convenuta sono inconducenti in quanto non rileva il fatto che il fondo fosse di fatto detenuto da altro soggetto, risultando quale contraente sempre la Sig.ra e gli obblighi contrattuali gravano solo su da una parte e CP_1 Parte_1
dall'altra. CP_1
Da quanto sopra esposto, deriva che, in accoglimento della domanda attorea, devono essere dichiarati risolti i contratti di affitto intercorsi tra e Parte_1 CP_1
Deve inoltre pronunciarsi condanna al pagamento della somma di Euro 9.500,00 quali canoni non corrisposti, fino al rilascio del terreno, oltre accessori di legge.
La condanna alle spese legali segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1978 2021 R.G., così provvede:
Dichiara risolti per inadempimento della conduttrice i contratti di affitto già in essere tra
[...]
e per cui è causa ed avente ad oggetto il terreno situato in Rodì Milici Parte_1 CP_1 detto “Fondo Maniaci” ed il terreno individuato in catasto alla particella n. 223 del foglio 43.
Condanna parte opponente al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di Euro 9.500,00 per canoni scaduti e non pagati sino alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla data di scadenza dei singoli canoni di locazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese giudiziarie in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi 2.540,00 €, oltre le spese vive sostenute, cui vanno Parte_1 aggiunti spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola